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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
60.2005.324
Data decisione, Autorità:
09.11.2005, CRP
Titolo:
istanza di ispezione degli atti. assicurazione quale istante.
Incarto n.
60.2005.324
Lugano
9 novembre
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Rocco Filippini, vicecancelliere
sedente per statuire sull’istanza
27/29.9.2005 presentata dalla
IS 1, ,
tendente ad ottenere copia dello schizzo e della documentazione stereofotogrammetrica
allestita dalla Polizia cantonale in relazione ad un incidente della
circolazione stradale avvenuto il __________;
premesso che la richiesta dei documenti surriferiti è stata prima
indirizzata direttamente alla Polizia cantonale, e solo successivamente a questa
Camera;
ritenuto che questa Camera, con scritto 29.9.2005, ha chiesto alla
compagnia istante di precisare le circostanze che giustifichino un interesse
giuridico legittimo ai sensi dell’art. 27 CPP;
preso atto dello scritto di complemento 17.10.2005 della compagnia
istante, che ha precisato le persone coinvolte ed il loro ruolo assicurativo;
considerato che, visto l’esito dell’istanza, non è stato disposto
uno scambio di allegati;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
-
In
data 21.7.2001, in un incidente della circolazione stradale in cui era
coinvolta PI 3 (di cui l’istante deve garantire la copertura assicurativa), è
rimasto ferito PI 2. La compagnia istante chiede copia dello schizzo e della
documentazione stereofotogrammetrica allestita dalla Polizia cantonale intervenuta
sul posto, senza però specificare il motivo e lo scopo per cui tale
documentazione è chiesta, e senza indicare se sia pendente un contenzioso o
meno, visto anche il tempo trascorso dal sinistro.
-
L’art.
27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli
atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse
giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate
nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei
testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità
dell’ispezione.”
-
Sia
la procedura penale, sia quella amministrativa, a valere quale possibile
diritto processuale suppletorio, riservata l'esplicita disposizione legale, non
impongono alle istanze o ai ricorsi l'adempimento di esigenze particolarmente
severe e di regola l'autorità assegna all'interessato un termine perentorio per
rimediare alle irregolarità (cfr. M. BORGHI / G. CORTI, Compendio di procedura
amministrativa ticinese, in CFPG 1, ad art. 9 Pamm; BJM, 1988 pag. 102 ss.; N.
SALVIONI, Codice di procedura penale annotato, Locarno 1999, ad art. 27; G.
PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 788). È comunque necessario
che dall'allegato risultino perlomeno la concreta finalità e le ragioni della
sua introduzione. Trattasi, con specifico riferimento alla fattispecie in
esame, dei requisiti minimi necessari per poter procedere ad una corretta
ponderazione degli interessi imposta dall'art. 27 CPP.
-
Nella
presente fattispecie, benché siano state chieste delle delucidazioni, anche
dopo lo scritto 17.10.2005 non è chiaro il motivo per il quale i documenti dei
rilievi della Polizia cantonale siano utili e necessari, e quindi quale sia
l’interesse giuridico legittimo.
-
Per
questo motivo la richiesta va respinta. La tassa di giustizia e le spese sono poste
a carico dell'istante, che le ha occasionate.
Per
questi motivi,
visti
l’art. 27 CPP, la LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
-
L’istanza
è respinta.
-
La
tassa di giustizia di CHF 50.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF
100.-- (cento), sono poste a carico della IS 1, __________.
-
Intimazione:
Per la Camera
dei ricorsi penali
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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