AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
60.2005.144
Data decisione, Autorità:
02.02.2006, CRP
Titolo:
istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. torto morale.
Incarto n.
60.2005.144
Lugano
2 febbraio
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Rocco Filippini,
vicecancelliere
sedente per
statuire sull’istanza 17/18.5.2005 presentata da
IS 1
patr. da: PR 1
tendente ad ottenere, in relazione all’esito dei procedimenti
penali sfociati nel giudizio 19.5.2004 del giudice della Pretura penale Giovanni
Celio (inc. __________) e nei due decreti di abbandono 9.11.2004 emanati dal
procuratore pubblico Nicola Respini (ABB __________ e ABB __________),
un’indennità a’ sensi degli art. 317 ss. CPP;
richiamato lo scritto 20/23.5.2005 del magistrato inquirente, che
comunica di non avere particolari osservazioni da formulare, rimettendosi al
prudente giudizio di questa Camera;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che
IS 1 – richiedente l’asilo allora residente al CRS di __________ – è stato
arrestato una prima volta, nell’ambito dell’operazione __________ relativa al
traffico di stupefacenti, il 20.9.2002 e rimasto in detenzione preventiva sino
all’11.10.2002 (cfr. AI 1, 3 e 14, inc. MP __________);
che
è stato successivamente arrestato il 23.11.2002 durante un controllo della
Polizia comunale presso il CRS di __________ con l’accusa di infrazione e
contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti e rimasto in detenzione
preventiva sino al 28.11.2002 (cfr. AI 1, 2 e 7, inc. MP __________);
che
il qui istante è stato infine arrestato il 12.7.2003 in seguito ad una richiesta
di intervento di __________ __________ – che denunciava problemi con due
richiedenti l’asilo in relazione all’acquisto di una dose di cocaina – con
l’accusa di infrazione semplice e contravvenzione alla legge federale sugli
stupefacenti e scarcerato il giorno successivo (cfr. AI 1 e 3, inc. MP __________);
che
nell’ambito di quest’ultimo procedimento, con decisione 13.11.2003 il procuratore
pubblico Nicola Respini lo ha posto in stato di accusa davanti alla Pretura
penale proponendo la sua condanna alla pena di quindici giorni di detenzione
sospesa condizionalmente per un periodo di due anni, alla pena accessoria
dell’espulsione dal territorio svizzero per un periodo di tre anni pure sospesa
condizionalmente per un periodo di prova di due anni ed al pagamento della
tassa di giustizia e delle spese, siccome ritenuto colpevole di infrazione alla
legge federale sugli stupefacenti “per avere, senza essere autorizzato, a __________
e in altre località non meglio precisate, nel periodo estivo fino al 12 luglio
2003, venduto a __________ __________ __________ e a __________ __________ un
imprecisato quantitativo di cocaina, ma almeno 16 bolas” e di contravvenzione
alla medesima legge “per avere, senza essere autorizzato, a __________, __________
e in altre località non meglio precisate, nel periodo dicembre 2002/aprile
2003, consumato personalmente un imprecisato quantitativo di marijuana” (DA
__________);
che
con scritto 28.11/1.12.2003 IS 1 ha interposto formale opposizione
al predetto decreto di accusa;
che
con decisione 19.5.2004 il giudice della Pretura penale ha dichiarato l’istante
autore colpevole di contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti,
condannandolo alla multa di CHF 100.-- ed al pagamento della tassa di giustizia
e delle spese, mentre lo ha prosciolto dall’accusa principale di infrazione
alla legge federale sugli stupefacenti (cfr. sentenza 19.5.2004, inc. __________);
che
con decisioni 9.11.2004 il magistrato inquirente ha infine decretato
l’abbandono dei primi due procedimenti penali in applicazione del principio “in
dubio pro reo”, le relative inchieste non avendo permesso di verificare la
sicura e certa realizzazione dei prospettati reati (ABB __________ e ABB __________);
che
con l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320
cpv. 1 CPP – IS 1, che protesta le ripetibili, chiede che lo Stato della
Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli, quale risarcimento
del danno sofferto in seguito ai citati procedimenti penali, l’importo di CHF
11'293.--, di cui CHF 5'293.-- per spese di patrocinio e CHF 6'000.-- per torto
morale;
che
giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto – ossia assolto al processo dalla
Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da
ogni accusa con decreto di abbandono – ha diritto ad un'indennità nella forma
della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali
e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; R. HAUSER / E. SCHWERI
/ K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109
n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 4017 ss.);
che
anzitutto, con particolare riferimento alla procedura per opposizione al
decreto di accusa 13.11.2003 (DA __________), sfociata nel giudizio 19.5.2004
del giudice della Pretura penale, occorre determinare, interpretando, cosa il
CPP intenda con il termine “prosciolto”;
che
i lavori preparatori non aiutano a chiarire ulteriormente il termine “prosciolto”,
segnatamente a sapere se il diritto di cui all'art. 317 CPP valga solo in caso
di totale proscioglimento o anche in caso di parziale proscioglimento, come
nella fattispecie in esame;
che
se questa Camera ritiene di principio che un'indennità sia possibile solo in
presenza di un proscioglimento totale dell'accusato (cfr. decisione 12.5.2004
in re I. F., inc. 60.2003.109), si giustifica nondimeno considerare “prosciolto”
l'accusato assolto da imputazioni indipendenti da quelle di cui alla condanna,
ossia riconducibili a reati e/o a fatti del tutto diversi;
che
in concreto l'istante è stato assolto dall’imputazione principale di infrazione
alla legge federale sugli stupefacenti mentre è stato condannato per
contravvenzione alla medesima legge;
che
la seconda imputazione – che si riferisce peraltro a circostanze di tempo e di
luogo differenti – è venuta alla luce solo in un secondo momento e per stessa
ammissione dell’istante, che in occasione del suo secondo interrogatorio in
sede di Polizia ha dichiarato “(…) in 5 mesi, da dicembre 2002 a fine aprile
2003 ho fumato circa uno spinello al giorno per un totale 150 spinelli” (verbale
di interrogatorio 12.7.2003, p. 2, allegato al rapporto d’arresto 12.7.2003);
che
gli atti di indagine erano pertanto giustificati unicamente in relazione all’imputazione
principale di infrazione alla legge federale sugli stupefacenti;
che
l’istante deve quindi essere considerato prosciolto a’ sensi dell’art. 317 CPP
(cfr., al proposito, decisione TF 1P.353/2004 del 25.2.2005);
che
nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio da risarcire, questa Camera
verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa
dell'Ordine degli avvocati (TOA), applicando i parametri giurisprudenziali
seguiti dal Consiglio di moderazione;
che
giusta l'art. 37 TOA per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di
esporre, per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari,
l'istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in
ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA, ossia CHF
5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali,
CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi
davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti
alla Corte delle assise criminali;
che,
entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi
generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore
e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità
dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e
patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;
che
il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della
complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF
200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;
che
nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti
ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando
criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del
patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;
che
in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della
pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità,
dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità
dell'esito del procedimento;
che
in altre parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un
avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole
margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;
che
l’allora giudice dell’istruzione e dell’arresto Luca Marazzi ha nominato l’avv.
PR 1 difensore d’ufficio dell’istante con il beneficio del gratuito patrocinio
nell’ambito dei due primi procedimenti penali (inc. MP __________ e __________);
che
con decisione 15.12.2003 il giudice dell’istruzione e dell’arresto Ursula
Züblin ha invece respinto l’istanza 28.11.2003 intesa ad ottenere l’estensione
della difesa d’ufficio e relativo gratuito patrocinio anche alla procedura per
opposizione al decreto di accusa 13.11.2003, “considerato che nel caso in
esame poco importa la situazione economica dell’istante in quanto trattasi di
un ‘Bagatelldelikt’ (…) e che con scritto 10 dicembre 2003 il PP ha comunicato
la propria intenzione di non presenziare al dibattimento conseguente
all’opposizione” (decisione 15.12.2003, inc. Giar __________);
che
– essendo i procedimenti penali sfociati in un giudizio di assoluzione (con
riguardo all’imputazione principale) ed in due decreti di abbandono – l’istante,
alla luce dell’attuale giurisprudenza di questa Camera, ha in ogni caso diritto
di chiedere il risarcimento delle spese di patrocinio a questa Camera;
che
al proposito postula la rifusione delle due note professionali 17.5.2005 del
suo patrocinatore avv. PR 1, la prima di CHF 2'897.30 [di cui CHF 2'733.30 (10
ore e 56 minuti circa a CHF 250.--/ora) a titolo di onorario e CHF 164.-- di
spese (doc. H, allegato all’istanza 17/18.5.2005)] e la seconda di CHF 2'396.--
[di cui CHF 2'291.60 (9 ore e 10 minuti circa a CHF 250.--/ora) a titolo di
onorario e CHF 104.80 di spese (doc. I, allegato all’istanza 17/18.5.2005)];
che
la tariffa applicata – di CHF 250.--/ora – è conforme ai principi suesposti;
che
il dispendio orario esposto nella prima nota professionale – relativa ai procedimenti
penali sfociati nei due decreti di abbandono 9.11.2004 – appare invece oggettivamente
eccessivo, segnatamente con riferimento ai vari colloqui con l’istante;
che,
esaminato l’incarto e ricordato che determinante è in ogni caso non tanto
l’impiego temporale effettivo del caso concreto quanto semmai quello medio che
un avvocato diligente avrebbe profuso – secondo la normale esperienza –
nell’esecuzione di un mandato di complessità analoga (REP. 1998 n. 126 nota
4.2), viene ammesso un onorario pari a 5 ore e 6 minuti circa a CHF 250.--/ora,
per complessivi CHF 1'275.--, di cui 46 minuti inerenti le telefonate (stralciata
una delle due telefonate di data 11.11.2004 al centro asilanti), 20 minuti
inerenti gli scritti di data 2.10.2002 e 13.1.2003 (in media 10 minuti/scritto,
l’ulteriore fax di data 2.10.2002 essendo superfluo), 120 minuti inerenti i
colloqui con l’istante (compresa la discussione dei due decreti di abbandono),
30 minuti inerenti l’interrogatorio di data 11.10.2002 (come esposto), 30
minuti inerenti l’esame degli atti (i relativi incarti essendo poco voluminosi)
ed infine 60 minuti inerenti la stesura della presente istanza (che non
presentava difficoltà particolari ed il cui onere lavorativo può essere
considerato limitato dal momento che il legale già conosceva la fattispecie);
che
a questo importo vanno aggiunte le spese, riconosciute in CHF 125.40, ridotte in
particolare a CHF 11.80 quelle inerenti gli scritti (CHF 5.90/scritto semplice,
compresa la copia per l’incarto, art. 3 lit. b TOA) ed a CHF 53.-- quelle inerenti
la presente istanza;
che
pure il dispendio orario indicato nella seconda nota professionale – relativa
alla procedura per opposizione al decreto di accusa 13.11.2003 – appare
oggettivamente sproporzionato alla fattispecie, che non presentava difficoltà
particolari di fatto o di diritto, circostanza che peraltro l’istante non sostiene;
che
inoltre la preparazione del dibattimento e la presenza al dibattimento vanno rimborsate
solo parzialmente in quanto inerenti pure l’accusa di contravvenzione alla
legge federale sugli stupefacenti per cui l’istante è stato condannato con decisione
19.5.2004 del giudice della Pretura penale (cfr. verbale del dibattimento
19.5.2004, p. 3);
che
viene conseguentemente ammesso un onorario pari a 3 ore e 20 minuti a CHF 250.--/ora,
per complessivi CHF 834.--, di cui 45 minuti inerenti gli scritti (in media 10
minuti/scritto, 5 minuti per lo scritto di data 22.12.2003 trattandosi di una
semplice comunicazione alla Pretura penale, l’ulteriore fax di medesima data
essendo inoltre superfluo), 45 minuti inerenti i colloqui con l’istante
(compresa la traduzione della decisione), 20 minuti inerenti l’esame degli
atti, 30 minuti inerenti la preparazione del dibattimento e 60 minuti inerenti
la trasferta ed il dibattimento presso la Pretura penale di Bellinzona (che si
è protratto dalle ore 9.15 alle ore 9.45 circa);
che
le spese ammontano a CHF 83.70, ridotte in particolare a CHF 35.90 quelle
inerenti gli scritti (CHF 10.--/raccomandata e CHF 5.90/scritto semplice,
compresa la copia per l’incarto, art. 3 lit. b TOA);
che
all’istante va pertanto rifuso – a titolo di spese legali – l’importo complessivo
di CHF 2'318.10;
che
interessi di mora non sono pretesi (cfr. istanza 17/18.5.2005, p. 6);
che
l'indennità prevista dall'art. 317 CPP si estende anche al danno morale patito
dall'accusato prosciolto;
che
la determinazione dell'ammontare dell'indennità é lasciata al potere
d'apprezzamento del giudice ed é stabilita in funzione della gravità della
lesione alla personalità, conformemente agli art. 42 ss. CO (cfr. DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K.
HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);
che l’art. 49 CO prevede che un'indennità è concessa nel caso in cui
la gravità dell'offesa alla personalità lo giustifichi e questa non sia stata
riparata in altro modo;
che
è necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare
del pregiudizio recato all'integrità fisica, psichica o alla reputazione
dell'accusato, della gravità dell'accusa, del numero di persone venute a
conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale
dell'accusato (cfr. decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269
e 412, 113 IV 93 e 112 Ib 446);
che
la privazione della libertà, in quanto tale, costituisce una grave lesione
della personalità dell'accusato ed il Tribunale federale riconosce un diritto
all'indennità per torto morale anche per arresti di breve durata (cfr. DTF 113
Ia 177 e 113 Ib 155; REP. 1973, p. 229);
che
secondo dottrina e giurisprudenza, in caso di detenzione ingiustificata, il
torto morale dev'essere fissato secondo il cosiddetto “metodo bifasico”
(cfr. HÜTTE / DUCKSCH / GROSS, Le tort moral, Zurigo 1996, I/105 ss.; P. MÜNCH,
Bemessung der Genugtuung für ungerechtfertigten Freiheitsentzug; in: ZBJV 1998,
p. 237 s.; REP. 1998 n. 126 nota 5);
che
nella prima fase occorre stabilire un importo base in funzione, soprattutto,
della durata della detenzione;
che
questa Camera ha adottato, quale criterio orientativo, di riconoscere in genere
un importo forfetario di CHF 100.-- per ogni giornata di detenzione (cfr. REP.
1998 n. 126 nota 5.1 con numerosi riferimenti);
che
la Camera d'accusa del Tribunale federale considera di regola adeguato
riconoscere un'indennità giornaliera anche superiore, per periodi comunque di
privazione della libertà più brevi e nella misura in cui non sussistano
particolari motivi che ne giustifichino un aumento o una diminuzione (cfr.
decisioni TF 8G.19/1997 del 5.5.1997 e 8G.59/2000 del 7.12.2000):
giurisprudenza alla quale, sia notato di transenna, anche questa Camera si è
adeguata (cfr. decisione 25.4.2002 in re S. R., inc. n. 60.2001.111);
che
nella seconda fase l'importo base ottenuto può essere corretto verso il basso o
verso l'alto, alla luce delle circostanze del singolo caso, vale a dire dei
vari fattori ricordati in precedenza, e in particolare delle eventuali
conseguenze fisiche o psichiche per l'accusato;
che
al proposito l’istante postula la rifusione di CHF 6'000.-- oltre interessi al
5% dal momento delle relative scarcerazioni, posto come “(…) un’indennità di
CHF 200.-- per giorni di detenzione subiti ingiustamente andrebbe accolta”
(istanza di indennità 17/18.5.2005, p. 5);
che
questi – come sopra esposto – è stato arrestato una prima volta il 20.9.2002 e
scarcerato l’11.10.2002 (AI 1 e 14, inc. MP __________), una seconda volta il 23.11.2002
e scarcerato il 28.11.2002 (AI 1 e 7, inc. MP __________) ed infine il 12.7.2003
e scarcerato il 13.7.2003 (AI 1 e 3, inc. MP __________);
che
– in applicazione della prassi in materia – per i complessivi trenta giorni di
detenzione preventiva ingiustamente sofferta viene assegnato all’istante
l’importo di CHF 6'000.-- (CHF 200.--/giorno), oltre interessi al 5% dal
13.7.2003 su CHF 400.--, dal 28.11.2002 su CHF 1'200.-- e dall’11.10.2002 su
CHF 4'400.--, così come richiesto;
che,
in conclusione, a IS 1 va pertanto rifuso l’importo complessivo di CHF
8'318.10, di cui CHF 2'318.10 per spese di patrocinio e CHF 6'000.-- a titolo
di torto morale, oltre interessi al 5% dal 13.7.2003 su CHF 400.--, dal 28.11.2002
su CHF 1'200.-- e dall’11.10.2002 su CHF 4'400.--;
che
le ripetibili, protestate, sono state considerate nella prima nota professionale
relativa ai procedimenti penali sfociati nei decreti di abbandono 9.11.2004
(doc. H allegato all’istanza 17/18.5.2005);
che
la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP).
Per questi motivi,
richiamati
gli art. 317 ss. CPP e ogni altra norma applicabile,
pronuncia
- L'istanza
è parzialmente accolta.
Di
conseguenza, lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, in relazione alla
sentenza 19.5.2004 del giudice della Pretura penale Giovanni Celio (inc. __________)
ed ai due decreti di abbandono 9.11.2004 emanati dal procuratore pubblico
Nicola Respini (ABB __________ e ABB __________), rifonderà a IS 1, __________,
già soggiornante a __________, a titolo di indennità giusta l'art. 317 ss. CPP,
l'importo di CHF 8'318.10 oltre interessi al 5% dal 13.7.2003 su CHF 400.--,
dal 28.11.2002 su CHF 1'200.-- e dall’11.10.2002 su CHF 4'400.--.
-
Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
-
Intimazione:
per conoscenza:
terzi implicati
PI 1
Per la Camera
dei ricorsi penali
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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