AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
60.2005.141
Data decisione, Autorità:
31.05.2005, CRP
Titolo:
istanza di ispezione degli atti. pretura quale istante.
Incarto n.
60.2005.141
Lugano
31 maggio
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Rocco Filippini, vicecancelliere
sedente per
statuire sull’istanza 17/18.5.2005 presentata da
IS 1
tendente ad
ottenere il richiamo, nelle procedure civili DI.__________ e DI.__________
tra PI 3 e laPI 1, dell’incarto penale NLP ____________________ dipendente
dalla denuncia penale 3.2.2005 presentata da PI 3 nei confronti di PI 4,
dipendente della PI 1, per titolo di falsa testimonianza;
richiamate le
osservazioni 19/20.5.2005 del procuratore pubblico Marco Villa, che preavvisa
positivamente la richiesta;
preso atto delle
osservazioni 20/23.5.2005 del patrocinatore della PI 1, che chiede di limitare
il richiamo ai verbali di audizione di due testi e del denunciato;
rilevato che con
scritto 24/25.5.2005 PI 3 ha comunicato di non aver particolari osservazioni da
formulare;
letti ed
esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed
in diritto
-
Presso
la Pretura istante sono pendenti due procedure civili tra PI 3, in qualità di
istante, e la PI 1 impresa di costruzioni, in qualità di convenuta. In data
25.10.2004, nell’ambito di una delle due procedure civili (inc. DI.__________),
è stato sentito PI 4, dipendente della società convenuta. A seguito di detta audizione,
PI 3 ha presentato in data 3.2.2005 denuncia penale per titolo di falsa
testimonianza. Il procedimento penale successivamente aperto è rimasto alla
stadio delle informazioni preliminari. Dopo l’audizione di diversi testi (AI
12-16 e 21-22) e del denunciato (AI 18), il procuratore pubblico ha emanato il __________
una decisione di non luogo a procedere (NLP __________). La richiesta di richiamo
della Pretura istante si riferisce a questo incarto.
-
Tutte
le parti interpellate si sono espresse favorevolmente o non hanno formulato
particolari osservazioni. Solo il patrocinatore della parte resistente nelle
procedure civili ha chiesto di limitare il richiamo ai verbali di audizione di due
testi e del denunciante.
-
Giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato
e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza
del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi
previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere
l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica
un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle
persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del
denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le
modalità dell’ispezione”.
-
Come
ricordato dalla decisione di principio del 5.7.2001 di questa Camera (inc. CRP __________),
in caso di richiesta da parte di autorità giudiziarie per ottenere documenti di
un incarto penale, la giurisprudenza ammette la richiesta se:
-
si riferisce a procedimenti ancora pendenti presso l'autorità
richiedente;
-
è compatibile con il codice di rito applicabile a
quel procedimento;
-
è formulata dal titolare dell’autorità giudiziaria
richiedente.
L’interesse
legittimo appare in questi casi pacifico e l’autorità richiedente, che pure è
vincolata dal segreto d’ufficio, è senz’altro in grado di valutare la
preminenza del proprio interesse rispetto a quello di eventuali terze persone
implicate nel processo penale, limitando se del caso di proprio moto l’accesso
dell’atto richiesto dalle parti.
-
Nel
presente caso sono adempiute le condizioni surriferite e di conseguenza i
documenti richiesti potranno essere trasmessi alla Pretura istante direttamente
da questa Camera. La richiesta di limitazione del richiamo unicamente ai
verbali di audizione di due testi e dell’accusato non può invece essere
accolta, rilevato che se del caso doveva essere formulata e discussa in
contraddittorio in sede civile.
-
Data
la particolarità delle procedure civili, non si prelevano tassa di giustizia e spese.
Per tutti questi
motivi,
visti l’art. 27
CPP, la LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
-
L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
-
Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
-
Intimazione:
terzi implicati
- PI 1
- PI 2
- PI 3
- PI 4
1, 4 patr. da: PR 1
Per la Camera
dei ricorsi penali
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster