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RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
60.2005.104
Data decisione, Autorità:
23.05.2005, CRP
Titolo:
istanza di ispezione degli atti. pretura quale istante.
Incarto n.
60.2005.104
Lugano
23 maggio
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano
Ranzanici
segretario:
Rocco Filippini,
vicecancelliere
sedente per statuire sull’istanza 8/11.4.2005
presentata dalla
IS 1
tendente ad
ottenere la trasmissione dell’incarto penale conclusosi con il NLP __________;
premesso che
l’istanza è stata completata con successivi scritti 14.4.2005 e 18.4.2005 della
Pretura istante e dallo scritto 15.4.2005 del patrocinatore di una delle parti
nella vertenza civile;
richiamate le
osservazioni 22.4.2005 del procuratore pubblico Giovan Maria Tattarletti, che comunica
il suo nulla osta;
richiamate le
osservazioni del patrocinatore dell’altra parte nella vertenza civile, che
contesta la competenza di questa Camera in considerazione del fatto che le
parti alla causa civile coincidono con le parti nella vertenza penale;
letti ed esaminati
gli atti;
considerato
in fatto ed
in diritto
- Presso
la Pretura istante è pendente una causa civile ordinaria (inc. __________
__________) tra le medesime parti dell’incarto penale MP ____________________
sfociato nel NLP __________ del __________. Il richiamo dell’intero incarto
penale in sede civile è stato richiesto all’udienza preliminare del 21.2.2005 e
ammesso quale mezzo di prova dal pretore. Conseguentemente la richiesta qui da
esaminare.
2.Delle parti interpellate, il
procuratore pubblico ha dato il proprio assenso, una parte al processo civile
ha richiesto il richiamo atti, l’altra, nelle proprie osservazioni, ha
contestato la competenza di questa Camera. A torto. L’art. 27 CPP non si
applica unicamente a terzi che vogliono accedere agli atti, ma anche alle ex parti
al procedimento penale, dopo la conclusione del medesimo. Ciò è desumibile anzitutto
dal testo della norma (che non parla di terzi, ma di “chi” giustifica un
interesse giuridicamente legittimo), ma soprattutto dai lavori preparatori, ed
in particolare dal Rapporto 8.11.1994 della Commissione speciale per l’esame
del CPP del Parlamento, a p. 19:
“Per le ex parti al procedimento penale, dopo la conclusione dello
stesso, l’interesse giuridico legittimo è presunto (si pensi al condannato che
vuole esaminare gli atti del procedimento per presentare una domanda di revisione).”
-
Giusta
l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il
previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale
federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli
atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse
giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate
nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei
testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità
dell’ispezione”.
-
Come
ricordato dalla decisione di principio del 5.7.2001 di questa Camera (inc. CRP __________),
in caso di richiesta da parte di autorità giudiziarie per ottenere documenti di
un incarto penale, la giurisprudenza ammette la richiesta se:
-
si riferisce a procedimenti ancora pendenti presso l'autorità
richiedente;
-
è compatibile con il codice di rito applicabile a
quel procedimento;
-
è formulata dal titolare dell’autorità giudiziaria
richiedente.
L’interesse
legittimo appare in questi casi pacifico e l’autorità richiedente, che pure è
vincolata dal segreto d’ufficio, è senz’altro in grado di valutare la
preminenza del proprio interesse rispetto a quello di eventuali terze persone
implicate nel processo penale, limitando se del caso di proprio moto l’accesso
dell’atto richiesto dalle parti.
-
Nel
presente caso sono adempiute le condizioni surriferite e di conseguenza i
documenti richiesti potranno essere trasmessi alla Pretura istante direttamente
dal Ministero pubblico.
-
La
tassa di giustizia e le spese sono poste a carico dell’istante che le ha generate,
ritenuto che può recuperarle a carico delle parti.
Per tutti questi
motivi,
visti l’art. 27
CPP, la LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
-
L’istanza
è accolta.
-
La
tassa di giustizia di CHF 70.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF
100.-- (cento), sono poste a carico della IS 1, che le addebiterà alle parti.
-
Intimazione:
terzi implicati
- PI 1
1 patr. da: PR
1
- PI 2
patr. da: PR
2
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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