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Numero d'incarto:
60.2004.413
Data decisione, Autorità:
21.12.2004, CRP
Titolo:
istanza di ispezione degli atti. Pretura civile quale istante.
Incarto n.
60.2004.413
Lugano
21 dicembre
2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi,
Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Rüegg, viecancelliera
sedente per
statuire sull’istanza 7/13.12.2004 presentata dalla
IS 1
tendente ad
ottenere la trasmissione della documentazione relativa alla licenza edilizia
e la corrispondenza relativa all’edificazione della particella no. __________
del Comune di __________, sezione __________, contenuta nell’incarto penale
MP __________;
premesso che la
richiesta della Pretura è stata inviata al Ministero pubblico in data 6/7.12.2004,
e da questi trasmessa a questa Camera in data 13/14.12.2004;
preso atto delle
osservazioni 17/20.12.2004 del procuratore pubblico Mario Branda che comunica
di aderire alla richiesta;
preso altresì atto
delle osservazioni 17/20.12.2004 del patrocinatore di __________ PI 2, che comunica
di non avere osservazioni da formulare;
letti ed
esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed
in diritto
-
La IS 1, per il tramite del proprio cancelliere, ha richiesto
copia della documentazione inerente alle licenze edilizie ad alla
corrispondenza riguardante l’edificazione in corso sulla particella no. __________
del Comune di __________, sezione __________, che era stata a suo tempo
trasmessa al Ministero pubblico, nel quadro del procedimento inc. MP __________.
La documentazione, richiesta in relazione ad una causa civile ordinaria inc. __________
tra __________ __________ e la __________, si trova attualmente presso questa
Camera, che al contempo è competente in base all’art. 27 CPP per decidere le richieste
di esame atti.
-
Le
parti interpellate hanno dato il loro assenso o si sono rimesse al giudizio di
questa Camera: nessuno si è opposto alla trasmissione degli atti.
La
documentazione richiesta non è sostanzialmente di natura penale, ma di natura amministrativa,
relativa alle procedure per la licenza edilizia del Dicastero del territorio della
Città di __________.
-
Giusta
l’art. 27 CPP - in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il
previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale
federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) - "oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli
atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse
giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate
nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei
testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità
dell’ispezione”.
-
Come
ricordato dalla decisione di principio del 5.7.2001 di questa Camera (inc. CRP
60.2001.205), in caso di richiesta da parte di autorità giudiziarie per
ottenere documenti di un incarto penale, la giurisprudenza ammette la richiesta
se:
-
si riferisce a procedimenti ancora pendenti presso l'autorità
richiedente;
-
è compatibile con il codice di rito applicabile a
quel procedimento;
-
è formulata dal titolare dell’autorità giudiziaria
richiedente.
L’interesse
legittimo appare in questi casi pacifico e l’autorità richiedente, che pure è
vincolata dal segreto d’ufficio, è senz’altro in grado di valutare la
preminenza del proprio interesse rispetto a quello di eventuali terze persone
implicate nel processo penale, limitando se del caso di proprio moto l’accesso
dell’atto richiesto dalle parti.
-
Nel
presente caso sono adempiute le condizioni surriferite e di conseguenza i
documenti richiesti, peraltro di natura amministrativa, e ad esclusione
dell’incarto meramente penale, sono trasmessi al tribunale richiedente
direttamente da questa Camera, con l’obbligo di ritornali entro la fine del
mese di gennaio 2005.
-
La
tassa di giustizia e le spese sono poste a carico dell’istante che le ha generate,
ritenuto che può recuperarle a carico delle parti.
Per tutti questi
motivi,
visti l’art. 27
CPP ed ogni altra norma applicabile, e la LTG per le spese,
pronuncia
-
L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
-
La
tassa di giustizia di CHF 70.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF
100.-- (cento), sono poste a carico della IS 1, che li addebiterà alle parti.
-
Intimazione:
terzi implicati
- PI 1
- PI 2
patrocinato da: PA 1
Per la Camera
dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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