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Numero d'incarto:
53.2003.9
Data decisione, Autorità:
03.09.2003, TRAM
Incarto n.
53.2003.9
Lugano
3 settembre 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sulla petizione 1° settembre 2003 di
patr. da: avv. __________
contro il
Consorzio intercomunale __________
chiedente
-
La petizione è
accolta, di conseguenza la convenuta è condannata a versare a favore dell'attore
la somma di fr. 31'800.-, oltre ad interessi al 5% dall'1.3.2003.
-
Protestate spese e ripetibili;
subordinatamente:
-
La petizione è
parzialmente accolta, di conseguenza la convenuta è condannata a versare a
favore dell'attore la somma di fr. 22'260.- oltre interessi al 5%
dall'1.3.2003.
-
Protestate spese e
ripetibili;
in via ancora più
subordinata:
-
La petizione è
parzialmente accolta, di conseguenza la convenuta è condannata a versare a
favore dell'attore la somma di fr. 5'300.- oltre interessi al 5% dall'1.3.2003;
-
Protestate spese e
ripetibili;
richiamato l'art. 48 PAmm;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che nel
1996 il Consorzio intercomunale __________ ha assunto l'attore quale assistente
di cura presso il __________, casa per anziani medicalizzata di __________;
che le
mance date dai degenti al personale di cura vengono cumulate e suddivise fra i
dipendenti in proporzione delle ore di lavoro svolte;
che il 25
febbraio 2002 __________ ha chiesto al direttore del centro di verificare le
ore di lavoro effettivamente svolte dallo stesso direttore e dall'infermiera
responsabile delle cure;
che non
avendo ottenuto risposta, l'attore si è rivolto al presidente del consorzio;
che il 19
giugno 2002 il contabile ha comunicato all'attore che i conteggi erano esatti;
che,
insoddisfatto della risposta ricevuta, l'11 luglio 2002 __________ si è rivolto
al DSS, chiedendogli di esperire le necessarie verifiche;
che con
decisione 30 settembre 2002 la delegazione del consorzio ha comunicato
all'attore di confermargli l'incarico a tempo pieno per il periodo determinato
di cinque mesi, dal 1° ottobre al 28 febbraio 2003, precisando che l'incarico
sarebbe decaduto automaticamente per quella data;
che il 15
ottobre 2002 la delegazione consortile ha precisato che alla scadenza l'incarico
non sarebbe stato rinnovato;
che
invitata a motivare la decisione, il 4 novembre 2002 la delegazione consortile
ha comunicato all'attore che era venuto meno il rapporto di fiducia;
che con
petizione 1° settembre 2003 __________ ha convenuto in giudizio il Consorzio
intercomunale __________ davanti a questo tribunale, chiedendo, in via principale,
il versamento di un'indennità di fr. 31'800.- per licenziamento abusivo;
che
l'attore fonda la sua richiesta sugli art. 336a CO, 60 LOrd e 18 LStip;
considerato, in
diritto
che a
norma dell'art. 68 LOrd, le contestazioni per pretese di natura pecuniaria derivanti
dal rapporto d’impiego tra l’autorità di nomina e il dipendente sono di competenza
del Tribunale cantonale amministrativo quale istanza unica (cfr. art. 71 lett.
d PAmm; M. Borghi / G. Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese,
ad art. 71 PAmm, n. 5 a);
che la
LOrd, secondo il suo art. 1, regola i rapporti d’impiego con i dipendenti e si
applica:
a) ai
funzionari, agli impiegati, agli agenti del Corpo di polizia e agli operai al
servizio dello Stato, delle sue aziende e dei suoi istituti (impiegati);
b) ai direttori
e ai vicedirettori delle scuole cantonali e ai docenti delle scuole cantonali e
comunali (docenti);
che
l'attore non è un dipendente cantonale; era alle dipendenze di un consorzio intercomunale;
la LOrd non è quindi applicabile;
che la
petizione va quindi respinta in ordine in limine litis (art. 48 PAmm),
siccome manifestamente irricevibile per difetto di competenza del Tribunale
cantonale amministrativo;
che,
contrariamente a quanto assume l'attore, l'art. 57 del regolamento organico dei
dipendenti (ROD) del __________ non rinvia alla LOrd, ma alla LStip ed alla
LOC;
che,
comunque, nemmeno un rinvio alla LOrd sarebbe atto a fondare la competenza del
Tribunale cantonale amministrativo; la competenza di questo tribunale deve infatti
essere riconducibile ad una norma di legge cantonale in senso formale; una semplice
disposizione di un regolamento di un ente locale non è sufficiente;
che la
tassa di giustizia è posta a carico dell'attore secondo soccombenza;
per questi motivi,
visti gli art. 1, 68 LOrd; 3, 18, 28, 48, 71 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
La
petizione è irricevibile.
-
La tassa di
giustizia di fr. 400.- è posta a carico dell'attore.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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