Pro rata manual-function allowance after resignation

53.2002.27Autre juridiction17 juil. 2002Granted

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

A cantonal employee resigned on 31 October 2001. The State paid him the pro rata 13th salary but refused the corresponding manual-function allowance. The Cantonal Administrative Court held that this allowance is inseparably linked to the salary and must follow the same pro rata treatment as the 13th salary. It rejected the State’s distinction between resignation and retirement during the year and ordered payment of CHF 1,666.65, plus 5% interest from 1 November 2001. No court fee was levied.

Regeste Omnilex

Art. 68 LOrd; art. 3 cpv. 3 legge sulla rivalutazione degli stipendi del 25 gennaio 1990; art. 3, 18, 28, 71 PAmm: indennità per funzione manuale; natura accessoria rispetto allo stipendio e alla 13a mensilità. L’indennità, pur non assicurata alla cassa pensioni, è strutturalmente connessa alla retribuzione e segue le sorti della 13a mensilità. Se il rapporto d’impiego cessa nel corso dell’anno, il versamento pro rata temporis è dovuto quando la 13a mensilità è corrisposta pro rata; è irrilevante che la cessazione avvenga per dimissioni anziché per pensionamento, mancando una base per un trattamento differenziato.

Texte intégral

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 53.2002.27

Data decisione, Autorità: 17.07.2002, TRAM

Incarto n. 53.2002.00027

Lugano 17 luglio 2002

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sullla petizione 15 marzo 2002 di


contro lo

Stato della Repubblica e Cantone del Ticino;

chiedente il versamento dell'indennità per funzione manuale;

vista la risposta 19 aprile 2002 della Sezione delle risorse umane (SRU), chiedente il rigetto della petizione;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

che l'attore __________ ha iniziato nel 1985 a lavorare per il Cantone, quale operaio qualificato (falegname) presso l'__________; lo stipendio iniziale era quello della 16a classe con quattro aumenti;

che allo stipendio era abbinata un'indennità annua per funzione manuale, che veniva versata assieme alla 13a mensilità;

che a partire dal 1° gennaio 1991, l'indennità in questione è stata aumentata da fr. 1'000.00 a fr. 2'000.00;

che il 26 luglio 2001 l'attore ha rassegnato le dimissioni per il 31 ottobre seguente;

che con l'ultimo stipendio lo Stato ha versato all'attore 10/12 della 13a mensilità, ma non la quota parte dell'indennità per funzioni manuali;

che contro la predetta determinazione, confermata con decisione 4 marzo 2002 della SRU, __________ è insorto davanti al Consiglio di Stato, chiedendo il versamento dell'indennità per funzione manuale pro rata temporis;

che, ravvisando nella pretesa avanzata dall'insorgente una contestazione pecuniaria derivante dal rapporto d'impiego, il Consiglio di Stato ha trasmesso gli atti al Tribunale cantonale amministrativo per competenza;

che, pur ammettendo che "dal testo di legge risulta poco chiaro se l'indennità che viene versata a coloro che svolgono un'attività manuale spetta di diritto anche a coloro che hanno cessato l'attività lavorativa prima del 31 dicembre per proprie dimissioni", la SRU chiede il rigetto della petizione, contestando integralmente le tesi dell'insorgente;

Considerato, in diritto

che la petizione è ricevibile in ordine giusta gli art. 68 LOrd e 71 lett. d PAmm;

che il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm);

che con norma transitoria del 25 ottobre 1988 (BU 88, 345) è stata introdotta nella LStip, per gli anni 1988, 1989 e 1990, un'indennità fissa e straordinaria di fr. 1'000.00, non assicurabile a Cassa pensioni, a favore dei dipendenti che svolgevano funzioni manuali e che erano retribuiti con una classe inferiore o uguale alla 21a; la disposizione stabiliva che l'indennità sarebbe stata versata in aggiunta alla 13a mensilità;

che con emendamento del 25 gennaio 1991 (BU 1991, 34) l'indennità è stata aumentata a fr. 2'000.00 all'anno, senza limitazioni di tempo;

che l'indennità in questione, anche se non è assicurata alla Cassa pensione, è ormai da considerare come inscindibilmente abbinata allo stipendio, con il quale deve essere versata una volta all'anno assieme alla 13a mensilità;

che l'abbinamento dell'indennità per funzioni manuali alla 13a mensilità giustifica che segua le sorti di quest'ultima;

che, avendo lo Stato versato all'attore la 13a mensilità pro rata, il rifiuto di versare 10/12 della controversa indennità non può essere tutelato;

che nulla giustifica che l'indennità in questione venga versata pro rata ai dipendenti che lasciano il servizio per pensionamento e negata invece a quelli che rassegnano le dimissioni nel corso dell'anno;

che la petizione va quindi accolta, condannando lo Stato a versare all'attore fr. 1'666.65 (10/12 di fr. 2'000.00), oltre interessi del 5% a partire dal 1° novembre 2001;

che, dato l'esito, non si preleva tassa di giustizia;

Per questi motivi,

visti gli art. 68 LOrd; 3 cpv. 3 legge sulla rivalutazione degli stipendi del 25 gennaio 1990; 3, 18, 28, 71 PAmm;

dichiara e pronuncia:

  1. La petizione è accolta.

§ Di conseguenza, lo Stato verserà a __________ fr. 1'666.65 oltre agli interessi del 5 % a partire dal 1° novembre 2001.

  1. Non si preleva tassa di giustizia.

  2. Intimazione a:


Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Mots-clés

employment lawsalary allowancepro rata paymentthirteenth salaryresignationpublic employeeinterestcourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the manual-function allowance had to be paid pro rata temporis upon resignation before 31 December.

Solution extraite

Yes. The allowance is inseparably linked to salary and follows the same pro rata treatment as the 13th salary.

Motifs extraits

The allowance, though not pension-insured, is treated as attached to salary and paid together with the 13th monthly salary. Since the State paid the 13th salary pro rata, it could not deny the corresponding allowance. No valid reason justified different treatment between resignation and retirement during the year.

Question juridique clé

Whether court fees should be charged.

Solution extraite

No court fee was levied because the petition was successful.

Motifs extraits

The outcome in favor of the applicant justified waiving the justice fee.

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