AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
53.2000.28
Data decisione, Autorità:
12.12.2002, TRAM
Incarto n.
53.2000.00028
Lugano
12 dicembre
2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sulle petizioni 13 marzo 2000 di
entrambi patr. dall'avv. __________
chiedenti
a) È
costatato che l'art. 39 cpv. 1 Regolamento dei dipendenti dello stato è discriminatorio
ai sensi dell'art. 3 LPar e cpv. 3 Costituzione federale.
b) Il salario base delle
attrici è aumentato di 6.75/25.25, per il futuro e per gli ultimi 5 anni e più
precisamente dal 1.7.1994, con interesse al 5% dalla scadenza mensile dei
singoli importi, con compensazione delle indennità per refezione già ricevute.
c) La __________ e il
Consiglio di Stato del Canton Ticino sono condannati in solido a versare:
·
all'attrice __________ in aggiunta allo
stipendio di base l'importo corrispondente a 6.75/25.25 della paga mensile da
lei percepita, per il futuro e dal 1.9.1998 con interesse al 5% dalla scadenza
mensile dei singoli importi, con compensazione delle indennità per refezione
già ricevute;
·
all'attore __________ in aggiunta allo
stipendio di base l'importo corrispondente a 6.75/25.25 della paga mensile da
lui percepita dal 1.9.1998 fino alla fine dell'anno scolastico 1998/99, con
interesse al 5% dalla scadenza mensile dei singoli importi, con compensazione
delle indennità per refezione già ricevute.
Il
tutto con protesta di spese e ripetibili;
viste le risposte:
-
22 dicembre 2000 del
Consiglio di Stato che postula la reiezione integrale della petizione;
-
27 marzo 2000 della
__________, che conferma la prassi attuale rimettendosi alla decisione del Consiglio
di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che
__________ è stato alle dipendenze della __________ quale docente di scuola
dell'infanzia durante l'anno scolastico 1998-99;
che
__________ è alle dipendenze della __________ quale docente di scuola dell'infanzia
dal 1.1.1998;
che con petizione 13 marzo 2000 - inoltrata
unitamente ad altri istanti qui non menzionati - __________ e __________ hanno
chiesto che sia costatato che l'art. 39 cpv. 1 Regolamento dei dipendenti dello
Stato è discriminatorio ai sensi dell'art. 3 LPar e cpv. 3 Costituzione
federale e che le parti convenute siano condannate in solido a versare loro
un'indennità supplementare per l'attività svolta durante la refezione di mezzogiorno;
che, a mente degli attori, la regolamentazione
delle indennità durante il tempo di refezione prevista dalla LORD e dal RDSt sarebbe
discriminatoria, lesiva della legge sulla parità dei sessi e dell'art. l'art. 8
cpv. 3 della CF;
che, in punto alle menzionate indennità, vi
sarebbe una disparità di trattamento tra i docenti delle scuole dell'infanzia
con refezione da una parte ed i docenti delle scuole dell'infanzia senza refezione
e i docenti delle scuole elementari, speciali e medie con refezione dall'altra,
ritenuto che i docenti d'altri ordini di scuola riceverebbero indennità
maggiori rispetto ai docenti di scuola dell'infanzia per un lavoro sostanzialmente
uguale;
che con
risposta 22 dicembre 2000 il Consiglio di Stato ha postulato la reiezione
integrale della petizione, contestando l'esistenza delle pretese disparità di
trattamento;
che con
risposta 12 aprile 2000 la __________ ha confermato "la prassi
attuale", rimettendosi alla "decisione del Consiglio di Stato";
considerato, in diritto
che prima
di entrare nel merito di un'istanza o di un ricorso l'autorità esamina d'ufficio
la propria competenza (art. 3 PAmm);
che, giusta l'art. 71 PAmm, il Tribunale cantonale amministrativo giudica quale
istanza unica:
a) le contestazioni patrimoniali tra il titolare
di una concessione e lo Stato, o un altro ente di diritto pubblico, inerenti
agli obblighi e ai diritti derivanti dall’atto di concessione;
b) le contestazioni che sorgano da contratti di
diritto pubblico in cui lo Stato è parte;
c) le contestazioni relative ai rapporti
patrimoniali nei casi di fusione e separazione di Comuni o di frazioni;
d) in tutti gli altri
casi previsti dalla legge;
che la vertenza di cui
trattasi trae origine dal rapporto di lavoro in essere tra gli attori e la
"__________";
che dal registro di
commercio risulta che quest'ultima, il cui nome completo è
"__________", è una fondazione, avente quale scopo
"L'accoglienza e l'assistenza di bambini e bambine dell'età minima di due
mesi fino all'età dell'ammissione alla scuola elementare le cui famiglie sono
residenti nel distretto di __________ e necessitano di assistenza sociale…";
che a prescindere dalle
norme che regolano il contratto di lavoro tra le parti - diritto privato e
meglio dalle relative disposizioni del CO oppure, per rinvio, dalla LStip o
dalla LORD o da altre applicabili per contratto - la convenuta è persona
giuridica di diritto privato sicché la presente contestazione non rientra nel
novero di quelle di competenza del tribunale cantonale
amministrativo quale istanza unica giusta gli artt. 68 LOrd e 71 lett. d PAmm;
che pertanto non è data
nel caso concreto la giurisdizione del Tribunale cantonale amministrativo;
che la scelta degli
istanti di procedere in litisconsorzio facoltativo improprio - istituto
peraltro non ammesso dal diritto cantonale ticinese - non permette
evidentemente di sanare la mancanza di giurisdizione, tanto più che ciascun
istante può comunque agire indipendentemente dagli altri;
che di conseguenza la
petizione è irricevibile;
che, sebbene gli attori
costituiscano, semmai, un litisconsorzio facoltativo improprio, non ammissibile
in base alle norme procedurali vigenti, le due petizioni possono essere evase
con un unico giudizio;
che la procedura è
gratuita (art. 12 LPar), mentre non si giustifica l'attribuzione di ripetibili
alle parti convenute, non rappresentate da un legale.
Per questi motivi,
visti gli art. 3, 28, 31, 71 PAmm, 12 LPar;
dichiara
e pronuncia:
-
Le
petizioni sono irricevibili.
-
Non si
prelevano tasse né spese. Non si assegnano ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster