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Numero d'incarto:
53.2000.1
Data decisione, Autorità:
20.02.2001, TRAM
Incarto n.
53.2000.00001
Lugano
20 febbraio
2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 10 dicembre 1999 di
contro lo
Stato della Repubblica e Cantone del Ticino;
chiedente il pagamento
a) delle vacanze residue 1997 (17.5 giorni);
b) della gratificazione per anzianità di servizio (35°);
c) delle 3 giornate di congedo concesse ai
dipendenti cantonali negli anni 1998 e 1999 in attenuazione delle misure di risparmio;
e) degli interessi maturati sugli importi in oggetto;
f) degli interessi maturati
gradualmente a partire dall'inizio della riduzione dello stipendio iniziata il
- febbraio 1999 e protrattosi fino al 31 agosto 1999 ed a partire dal 1.9.99
per l'importo della pro-rata della tredicesima che è stata pagata in dicembre
1999 come risulta dalla revisione del calcolo dello stipendio inviato il
3.12.99 dalla Sezione risorse umane.
vista la risposta 12 gennaio 2000 della Sezione delle
risorse umane;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 1.
aprile 1964, l'attore __________ ha iniziato a lavorare per lo Stato, dapprima
presso l'ufficio dei __________ di __________ e dal 1. giugno 1994 presso
l'ufficio del __________ a __________ con funzione di segretario d'impianto
(capogruppo).
A partire dal 25 novembre 1997 l'attore è
rimasto ininterrottamente assente dal lavoro per motivi di salute.
Il 1. settembre 1999 è stato posto al
beneficio di una rendita d'invalidità e di prestazioni della cassa pensioni.
B Il 4
ottobre 1999 __________ ha chiesto alla Sezione delle risorse umane (SRU) il
pagamento delle vacanze residue 1997 (17.5 giorni) e di una mensilità di
stipendio a titolo di gratificazione per l'anzianità servizio (35°), che aveva
maturato il 1. aprile 1999.
Con decisione 29 novembre 1999, la SRU ha
respinto la richiesta, asserendo che le vacanze residue erano scadute il 31 agosto
1998 e che la gratificazione per anzianità di servizio poteva essere concessa
solo sotto forma di vacanze (art. 15 cpv. 5 LStip).
C. Contro
questa decisione __________ è insorto davanti al Consiglio di Stato, avanzando
le pretese di cui si è detto in epigrafe.
All'accoglimento delle richieste si è
opposta la SRU con argomenti che per quanto necessario saranno ripresi e
discussi nei seguenti considerandi.
Ravvisati nell’atto gli estremi di un'azione
diretta, il 2 febbraio 2000 il Consiglio di Stato l’ha trasmesso al Tribunale
cantonale amministrativo per competenza.
Considerato, in
diritto
1.La competenza del Tribunale cantonale amministrativa è data dagli
art. 68 LOrd e 71 PAmm. Avendo per oggetto pretese di natura pecuniaria derivanti
dal rapporto d'impiego di un dipendente cantonale, la petizione è ricevibile in
ordine.
I fatti sono pacifici. Il giudizio può
dunque essere reso sulla base degli atti (art. 18 Pamm).
2.Vacanze arretrate 1997
2.1. Gli impiegati dello Stato hanno diritto
ad un numero di settimane di vacanze annue commisurato a seconda della loro età
(art. 41 cpv. 1 LOrd).
Le vacanze servono ai dipendenti a
riprendersi dalle fatiche del lavoro svolto e ad accumulare energie per
proseguire l'attività. In quest'ottica, le vacanze presuppongono che il
dipendente si astenga effettivamente dall'attività lavorativa. L'astensione dal
lavoro deve essere finalizzata alla fruizione delle vacanze. Non deve dipendere
da altre cause. In particolare, non deve essere determinata da malattia od
infortunio. Chi è ammalato od infortunato non può ovviamente essere nello
stesso tempo in vacanza. I motivi di salute che impediscono al dipendente di
lavorare gli precludono anche la possibilità di godere delle vacanze. Almeno in
un primo tempo, assenze dal lavoro per malattia ed infortunio non incidono
quindi sul diritto alle vacanze. Una graduale e proporzionale riduzione di tale
diritto subentra soltanto nella misura in cui le assenze superano la durata di
due mesi per anno civile (art. 43 LOrd).
2.2. All'obbligo di consumare le vacanze
cessando effettivamente l'attività lavorativa si contrappone il divieto di
compensarle con denaro in caso di mancata fruizione (art. 29 cpv. 3 RDS). Tale
divieto non è comunque assoluto. L'ordinamento dei dipendenti riserva infatti i
casi in cui il rapporto d'impiego giunge a termine prima che il dipendente
abbia avuto la possibilità di usufruire compiutamente del suo diritto alle
vacanze. Qualora esigenze di servizio abbiano impedito al dipendente di godere
tempestivamente delle vacanze maturate, il credito per vacanze residuo è
trasformato in una prestazione pecuniaria sostitutiva. Analogo diritto è
riconosciuto agli eredi in caso di morte del dipendente (art. 42 cpv. 4 LOrd).
2.3. Considerati gli scopi che perseguono,
le vacanze devono essere consumate durante l'anno in cui maturano. Il diritto
alle vacanze, dispone l'art. 42 cpv. 3 LOrd, si estingue il 31 agosto dell'anno
successivo. Crediti per vacanze rimasti inutilizzati entro tale data decadono
irrimediabilmente. Al di fuori del caso di cessazione del rapporto d’impiego,
non è data facoltà di compensarli mediante prestazione pecuniaria. Il termine
di perenzione fissato dalla legge è assoluto ed improrogabile. Assenze per
malattia od infortunio non ne sospendono il decorso. Gli effetti decadenziali
che ne derivano subentrano quindi indipendentemente dai motivi che hanno
impedito al dipendente di fruire delle vacanze maturate.
2.4. Nel caso concreto, l'attore ha cessato
l'attività lavorativa per motivi di salute prima di aver esaurito il credito di
vacanze maturate nel 1997. Al momento in cui ha iniziato a rimanere assente dal
lavoro aveva ancora diritto a 17.5 giorni di vacanza; credito per vacanze
residue, che non ha mai potuto consumare prima di essere posto al beneficio
della pensione (1. settembre 1999). Da qui la sua richiesta di concessione di
una prestazione pecuniaria sostitutiva.
La domanda va respinta, perché, come
giustamente rileva la SRU, il diritto alle vacanze residue maturate nel 1997 si
è estinto il 31 agosto 1998. Irrilevante è il fatto che l'attore non abbia potuto
consumare le vacanze che ancora gli spettavano perché i motivi di salute che
gli impedivano di lavorare, gli impedivano anche di godersele. L'art. 42 cpv. 3
LOrd non prevede alcuna sospensione del decorso del termine di perenzione in
caso di impedimento al lavoro.
Invano si richiama l’attore ad informazioni
di segno opposto che gli avrebbero dato i colleghi dell'ufficio stipendi. Anche
se le avesse effettivamente ricevute, simili informazioni non permetterebbero
comunque di giungere a conclusioni in contrasto con il chiaro testo della
legge, poiché non erano comunque atte ad indurlo a prendere disposizioni
irreversibili od a trattenerlo dall’adozione di provvedimenti a lui più favorevoli
(Imboden Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, V. ed., N. 75 B I
seg.).
Nella misura in cui è volta ad ottenere il
pagamento delle vacanze maturate nel 1997 e non consumate la petizione va
quindi respinta.
-
Gratificazione
per anzianità di servizio
-
- Giusta l'art. 15 LStip dopo vent'anni
di servizio e successivamente ogni cinque anni, al dipendente può essere
accordata una gratificazione pari a quattro settimane di congedo pagato.
Sino al 31 dicembre 1998 il dipendente
poteva scegliere tra quattro settimane di congedo effettivo ed il versamento di
una mensilità di stipendio. A partire dal 1. gennaio 1999 la gratificazione è
invece accordata soltanto sotto forma di congedo.
3.2. In concreto, il convenuto non contesta che
il 1. aprile 1999 l'attore, benché inabile al lavoro, abbia maturato il diritto
alla gratificazione per i 35 anni passati al servizio dello Stato. Nega tuttavia
di dovergli versare una mensilità di stipendio, prevalendosi della modifica di
legge entrata in vigore il 1. gennaio 1999. A torto, tuttavia, poiché alla
fattispecie torna senz’altro applicabile, se non direttamente, quantomeno per
analogia, l'art. 29 cpv. 3 RDS, di cui si è detto sopra. Vero è che il congedo
per anzianità di servizio non si identifica con le vacanze previste dall'art.
41 LOrd. Esso è infatti concesso a titolo di gratificazione per la fedeltà al
datore di lavoro dimostrata dal dipendente e non per permettere a quest’ultimo
di riprendersi dalle fatiche del lavoro svolto. La compensazione in denaro
delle vacanze residue nei casi di cessazione del rapporto d'impiego prima che
il dipendente, senza sua colpa, abbia potuto fruirne, è tuttavia soltanto
l’espressione di un principio, di carattere generale, che impone di liquidare
mediante prestazioni di natura pecuniaria tutti i crediti esigibili a quel
momento. Le differenze che contraddistinguono il congedo per anzianità di servizio
dalle vacanze preservano quindi la gratifica dalla riduzione prescritta
dall’art. 43 LOrd, ma non permettono di prescindere dall’applicazione della
riserva prevista dall’art. 29 cpv. 3 RDS a favore della conversione in denaro
del credito per vacanze residue.
In quanto volta ad ottenere il pagamento di
un'indennità corrispondente a quattro settimane di congedo, la petizione va di
conseguenza accolta.
- Infondata
è invece la pretesa dell'attore di ottenere il pagamento dei tre giorni di vacanza
supplementari concessi nel 1998 e nel 1999 dal Consiglio di Stato ai dipendenti
cantonali per attenuare le conseguenze derivanti dal prelievo di un contributo
di solidarietà del 2.5%.
A differenza della gratificazione per
anzianità di servizio, concessa sotto forma di congedo, i tre giorni di vacanza
supplementari, accordati a tutti i dipendenti a titolo di compensazione per la
riduzione generalizzata dello stipendio, seguono infatti il destino delle
vacanze spettanti ad ogni singolo dipendente. Ad esse torna quindi applicabile
l'art. 43 LOrd, che in caso di assenza prolungata per malattia o infortunio
riduce proporzionalmente il diritto alle vacanze sino a sopprimerlo. La perdita
delle vacanze, determinata dalla prolungata ed ininterrotta assenza dell'attore
dal lavoro per motivi di salute, si è di conseguenza estesa ai tre giorni di
congedo supplementari concessi dal Consiglio di Stato.
-
La domanda
relativa agli interessi sulla gratifica va accolta siccome fondata. Quella
riferita agli interessi che sarebbero maturati gradualmente a partire
dall'inizio della riduzione dello stipendio e per l'importo della quota parte
della tredicesima va invece respinta siccome insufficientemente motivata e documentata.
-
La tassa
di giustizia è posta a carico dell'attore proporzionalmente al grado di soccombenza,
ritenuto che lo Stato ne va esente.
Per questi motivi,
visti gli art. 41, 42, 43, 68 LOrd; 15 LStip; 29 RDS;
3, 18, 28, 71 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- La
petizione è parzialmente accolta.
§. Di conseguenza, lo Stato verserà all'attore
un'indennità pari a 4 settimane di congedo a titolo di gratifica per anzianità
di servizio, con interessi al 5% a partire dal 1. settembre 1999.
-
La tassa di
giustizia è a carico dell'attore nella misura di fr. 300.-.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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