AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
53.1997.1
Data decisione, Autorità:
24.03.1997, TRAM
Incarto n.
53.97.00001
Lugano
24 marzo 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sulla petizione 10 dicembre 1996 di
contro
Stato
della Repubblica e Cantone del Ticino
chiedente
la corresponsione della gratifica per anzianità di servizio in seguito a
pensionamento anticipato;
vista la risposta 5 marzo 1997 del
Consiglio di Stato;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. __________, nato il
__________, è entrato al servizio dello Stato il 1. settembre 1962. Su sua
richiesta è stato pensionato anticipatamente a far tempo dal 1. luglio 1996.
Il 4 ottobre 1996 __________ ha chiesto all'Ufficio degli
stipendi e delle assicurazioni (USA) di corrispondergli la gratifica per anzianità
di servizio concessa ai dipendenti pensionati od invalidi giusta l'art. 15 cpv.
3 LStip.
La domanda è stata definitivamente respinta con
determinazione 29 novembre 1996 dell'USA.
Contro questa determinazione __________ è insorto davanti al
Consiglio di Stato con atto del 10 dicembre 1996.
Con risoluzione 18 febbraio 1997 il Governo ha trasmesso
l’impugnativa a questo Tribunale, avendovi ravvisato gli estremi di una petizione
retta dall'art. 66 LOrd.
B. Con la risposta di causa, il
Consiglio di Stato si è limitato a far proprie le osservazioni 15 gennaio 1997
inoltrategli dall'USA.
Considerato, in
diritto
- Il ricorso 10 dicembre 1996
inoltrato da __________ contro la determinazione 29 novembre 1996 dell'USA è
ricevibile in ordine come petizione giusta l'art. 66 LOrd.
La contestazione ha in effetti per oggetto una pretesa di
natura pecuniaria derivante dal rapporto di impiego fra lo Stato e l'attore.
- Giusta l'art. 15 LStip
recante il marginale "gratificazioni per anzianità di servizio", a
partire dal ventesimo anno di servizio e successivamente ogni cinque anni, al dipendente
può essere accordata una gratificazione pari all'ultimo stipendio mensile
percepito, oltre alle indennità per economia domestica e per i figli. Anche se
formulata in termini potestativi, la norma ha valenza di prescrizione cogente.
In caso di scioglimento del rapporto d'impiego a causa di pensionamento
per limite d'età o per invalidità, precisa l'art. 15 cpv. 3 LStip, la
gratificazione è concessa nella misura di 1/5 per ogni anno di servizio intero
prestato dopo l'anno in cui venne percepita l'ultima gratificazione.
Questa disposizione è stata introdotta nella LStip con
novella del 10 gennaio 1969 allo scopo di "rimediare a conseguenze urtanti
sul piano equitativo" nel trattamento dei dipendenti che venivano
pensionati per limiti d'età o per invalidità prima che potessero maturare il
diritto ad una gratificazione piena per anzianità di servizio.
- Giusta l'art. 64 LOrd, il
rapporto d'impiego dei dipendenti cantonali cessa per limite di età fra i 60 ed
i 65 anni.
Il dipendente pensionato per limiti d'età ha diritto alle
prestazioni previdenziali previste dall'art. 22 LCP ed alla gratificazione per
anzianità di servizio prevista dall'art. 15 cpv. 3 LStip.
Il dipendente che ha compiuto i 58 anni d'età, dispone poi
ancora l'art. 64 cpv. 3 LOrd, ha il diritto di chiedere il collocamento a riposo
(pensionamento) anticipato ai sensi dell'art. 23 LCP.
I dipendenti collocati a riposo su loro richiesta prima del
60 anno d'età hanno diritto ad una pensione per vecchiaia ridotta.
Secondo il Consiglio di Stato, i dipendenti collocati a
riposo anticipatamente non avrebbero diritto alla gratificazione per anzianità
di servizio prevista dall'art. 15 cpv. 3 LStip, perché il rapporto di servizio
è cessato dietro loro richiesta e non per motivi indipendenti dalla loro
volontà.
La tesi non può essere condivisa perché la gratificazione per
anzianità di servizio prevista dall'art. 15 cpv. 3 LStip è dovuta nei casi di
pensionamento per limiti di età, indipendentemente dal fatto che il
collocamento a riposo avvenga su richiesta del dipendente o per iniziativa del
datore di lavoro. E il pensionamento anticipato su richiesta del dipendente che
ha compiuto i 58 anni non è altro che una forma di pensionamento per limite
d'età, come attesta chiaramente il marginale dell'art. 64 LOrd.
Il fatto che il pensionamento anticipato abbia luogo su
richiesta del dipendente che ha compiuto i __________ anni e non per iniziativa
dello Stato non costituisce una valida ragione per negare a questa categoria di
dipendenti la gratifica per anzianità di servizio prevista dall'art. 15 cpv. 3
LStip. Diversamente, accreditando la tesi del convenuto, la gratifica in
questione andrebbe concessa ai dipendenti di età compresa tra i 60 ed i 65 anni
che vengono collocati a riposo per iniziativa del datore di lavoro e negata
invece ai dipendenti della stessa età che sollecitano il collocamento a riposo.
- Così stando le cose, la
petizione va accolta, condannando lo Stato a versare all'attore l'indennità per
anzianità di servizio prevista dall'art. 15 cpv. 3 LStip.
Dato l'esito si prescinde
dal prelievo di una tassa di giustizia e dall'assegnazione di ripetibili.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 64, 66 LOrd; 15 LStip; 3, 18, 28, 72 PAmm,
dichiara
e pronuncia:
- La petizione è accolta.
§. Di conseguenza, lo Stato verserà a __________ la somma di fr.
2'471.50 a titolo di gratifica per anzianità di servizio.
- Non si prelevano né tasse,
né spese.
Non si assegnano
ripetibili.
- Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster