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Numero d'incarto:
53.1996.5
Data decisione, Autorità:
17.12.1996, TRAM
Incarto n.
53.96.00005
Lugano
17 dicembre 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sulla petizione/ricorso 3 novembre 1994 di
patrocinato
da: avv. __________
Contro
lo
Stato della repubblica e cantone del Ticino e
Contro
la
decisione 11 ottobre 1994 (no. 8822) del Consiglio di Stato concernente gli
incarichi, i trasferimenti e la definizione delle sedi di servizio e di
lavoro e le nomine dei docenti delle scuole medie superiori per l'anno
scolastico 1994/95;
chiedente:
- La
petizione/il ricorso è accolta/o e di conseguenza.
1.1. La
risoluzione governativa 11 ottobre 1994 n. 8822 in tema di nomina, mediante la
quale è stata designata la docente __________ è annullata.
1.2. Al
Consiglio di Stato viene fatto ordine di procedere a una nuova nomina nella
persona del prof. __________.
- Protestate
le spese e le ripetibili.
vista
la risposta 24 gennaio 1995 del Consiglio di Stato chiedente:
-
La petizione è respinta.
-
Spese a carico del
ricorrente.
preso
atto delle osservazioni 6 febbraio 1995 di __________ e della replica 5 aprile
1995 dell'attore/ricorrente;
viste
le dupliche:
richiamata la
sentenza 14 agosto 1996 del Tribunale federale;
letti ed
esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Nel 1985 __________ ha
conseguito il diploma II ETH in educazione fisica presso l'Università di
Zurigo.
A far tempo dal 1987 ha insegnato quale supplente in diverse
scuole del Cantone; in particolare, durante tutto l'anno scolastico 1988/89 ha
impartito lezioni di ginnastica (17 ore settimanali) al Liceo di __________
supplendo l'assenza per malattia del collega __________.
Con risoluzione 30 agosto 1989 il Consiglio di Stato le ha
conferito un incarico d'insegnamento a tempo parziale (11 ore) nella Scuola
__________ di __________. Malgrado l'annullamento della predetta decisione da
parte del Tribunale cantonale amministrativo (STA 28 febbraio 1990 in re K.,
parzialmente pubblicata in RDAT 1990 N. 18), la prof.essa __________ ha tenuto
le sue 11 ore settimanali di lezione presso la __________ e questo durante
l'intero anno scolastico 1989-90.
Gli anni seguenti ha sempre beneficiato di un incarico di insegnamento
a orario parziale nelle scuole medie superiori; il Governo le ha infatti
assegnato 22 ore presso la Scuola cantonale di __________ di __________ nel
1990-91, 15 ore presso la Scuola cantonale di __________ di __________ e 5 ore
presso il Liceo di __________ nel 1991-92, 6 ore con un congedo di maternità
presso il Liceo di __________ nel 1992-93, nonché 8 ore presso il Liceo di
__________ e 6 presso quello di __________ nel 1993-94.
Con avviso pubblicato sul FU no. __________ del __________ il
Consiglio di Stato ha aperto il concorso per la nomina e l'incarico di docenti
nelle scuole medie superiori e nella scuola tecnica superiore relativamente
all'anno scolastico 1994-95. Al concorso hanno preso parte anche __________ e
il collega __________, entrambi al fine di conseguire la nomina o il rinnovo
dell'incarico di docente di educazione fisica.
L'11 ottobre 1994 il Consiglio di Stato ha nominato
__________ docente di educazione fisica a orario parziale (1/2) nel Liceo
cantonale di __________. A __________ è stato invece confermato il rapporto
d'impiego sotto forma di incarico, con 13 ore nel Liceo di __________ e 12 ore
in quello di __________.
B. Contro la prima di queste
decisioni __________ è insorto innanzi al Tribunale cantonale amministrativo
con l'atto citato in ingresso, ponendo a giudizio le domande ivi riprodotte.
Il ricorrente ha censurato innanzi tutto siccome inficiata di
illegittimità la nomina di __________, dato che in spregio all'art. 4 cpv. 1
lett. b LOrd l'autorità competente avrebbe operato la sua scelta senza
aspettare il preavviso del Collegio dei direttori.
Con la petizione l'attore ha invece rivendicato il diritto
alla nomina al posto della docente __________, sostenendo di soddisfare tutte
le condizioni soggettive ed oggettive poste dall'art. 123 LSc e di trovarsi in
testa alla graduatoria prevista dall'art. 4 cpv. 4 del Regolamento dei dipendenti
dello Stato; la sua anzianità di servizio sarebbe stata infatti maggiore, dal
momento che durante l'anno scolastico 1989/90 la collega ha prestato una
semplice supplenza.
Con pronunzia 30 agosto 1995 il Tribunale cantonale amministrativo
ha respinto la petizione (dispositivo no. 1) ed accolto il ricorso (dispositivo
no. 2), ponendo a carico delle parti, in ragione di ½ ciascuna, la tassa di
giustizia (dispositivo no. 3).
In tema di diritto alla nomina questo Tribunale ha ritenuto
in sostanza che l'apposita graduatoria fosse capeggiata dalla convenuta grazie
all'insegnamento che essa aveva prestato con regolarità durante gli anni
1988/89 e 1989/90.
Quanto alla nomina vera e propria della docente __________,
il Tribunale ha considerato che la decisione del Consiglio di Stato - in quanto
adottata senza attendere il preavviso formale del Collegio dei direttori
imposto dalla legge (art. 4 cpv. 1 lett. b LOrd 1987) - fosse affetta da una
violazione del diritto sotto il profilo del mancato ossequio di una norma
essenziale di procedura.
C. Adito da __________ mediante
ricorso di diritto pubblico, con sentenza 14 agosto 1996 il Tribunale federale
ha annullato i dispositivi no. 2 e 3 del predetto giudicato.
L'Alta Corte federale è partita dal presupposto che la nomina
litigiosa non è stata decisa in assenza totale di un preavviso, dato che il
Consiglio di Stato era già venuto a conoscenza del parere del Collegio dei
direttori tramite il direttore dell'__________. Nel caso specifico, il fatto
che il preavviso formale è stato acquisito successivamente alla decisione di
nomina non è quindi suscettibile di inficiare la controversa risoluzione governativa.
Donde il presente, nuovo giudizio volto a sostituire la
pronunzia 30 agosto 1995 di questo Tribunale laddove é stata cassata dall'autorità
di ricorso federale.
Considerato, in
diritto
- In ordine
In quanto volto al riconoscimento del diritto alla nomina
l'atto è ricevibile come petizione in virtù degli art. 47 LOrd e 71 lett. d
PAmm.
E' invece ricevibile come ricorso giusta l'art. 46 cpv. 2
LOrd nella misura in cui è inteso a contestare la nomina della resistente
__________.
Il gravame dev'essere infatti considerato tempestivo dal momento
che è stato presentato entro il termine di 15 giorni (art. 46 cpv. 1 LOrd e 46
cpv. 1 PAmm) dalla conoscenza della decisione impugnata, la quale è peraltro
priva di indicazioni circa i rimedi di diritto e quindi di principio
insuscettibile di far decorrere i termini di ricorso.
Pure la legittimazione attiva del prof. __________ è
indiscutibile (art. 46 cpv. 1 LOrd e 43 PAmm); appare infatti innegabile che
l'insorgente sia portatore di un interesse concreto, attuale e personale a
dolersi della decisione impugnata per il pregiudizio che gli cagiona e che il
ricorso intende rimuovere.
Vista la copiosa documentazione prodotta dalle parti, il
Tribunale può statuire sulla base degli atti senza procedere ad accertamenti
istruttori (art. 18 cpv. 1 PAmm).
- Petizione (diritto alla nomina)
In questa sede non occorre disquisire ulteriormente sulla petizione
inoltrata da __________. Il Tribunale cantonale amministrativo ha infatti già
statuito sulla pretesa dell'attore, respingendola con il giudizio emanato il 30
agosto 1995. Il relativo dispositivo no. 1 - rimasto inimpugnato - è da tempo
cresciuto in giudicato.
- Ricorso (contro la nomina di __________)
A mente del ricorrente, la controversa risoluzione di nomina
11 ottobre 1994 adottata dal Consiglio di Stato sarebbe illegittima in quanto
il Governo ha preso la decisione senza attendere il preavviso del Collegio dei
direttori; in effetti, quest'ultimo si è formalmente pronunciato sulla
questione solo in occasione della seduta tenutasi il 12 ottobre 1994.
Come brevemente ricordato in narrativa, con sentenza vincolante
del 14 agosto 1996 il Tribunale federale ha ritenuto infondata la tesi
propugnata dall'insorgente sulla base delle seguenti considerazioni:
".... il preavviso di assunzione all'intenzione
dell'autorità di nomina è formulato, per le scuole cantonali, dai Collegi dei
direttori (art. 4 cpv. 1 lett. b LORD/1987). La giurisprudenza cantonale ha
stabilito che il preavviso non vincola l'autorità di nomina, la quale mantiene
un certo potere discrezionale nella scelta dei docenti da assumere (cfr.
sentenza del Tribunale cantonale amministrativo, in: RDAT 1986 n. 30 pag. 55).
Considerata la volontà del legislatore, non è affatto arbitrario ritenere
l'acquisizione di un preavviso come condizione di validità di una decisione di
nomina. Sennonché ci si potrebbe chiedere se si giustifica in tutti i casi di
imporre all'autorità chiamata ad emanare tempestivamente una decisione di
attendere la formalizzazione di un preavviso non vincolante, di cui non è
ancora a conoscenza. In concreto non occorre approfondire tale questione: ai
fini del giudizio è sufficiente rilevare che la nomina litigiosa non è stata
effettuata in assenza totale di un preavviso. In effetti, dagli atti di causa
emerge che, nonostante il ritardo nella formalizzazione, il contenuto del
preavviso era noto al Consiglio di Stato ancora prima dell'emanazione della
decisione di nomina: tale autorità .... (omissis) .... ha "preso
atto, tramite il direttore dell'__________) e quindi in forma mediata, del
preavviso ufficioso del Collegio dei direttori". Quest'autorità aveva infatti
discusso la nomina litigiosa già nella sua seduta del 14 settembre 1994,
subordinando il preavviso formale solo alla questione della verifica
dell'anzianità di servizio dei candidati che concorrevano al posto vacante, ossia
la ricorrente e . Questo compito era stato delegato al Direttore
dell', il quale ha eseguito l'accertamento. Tale verifica, fatta
propria dal Consiglio di Stato, è stata condivisa anche dalla Corte cantonale
del giudizio impugnato, poiché ritenuta conforme alla giurisprudenza vigente.
In altri termini, è solo la verbalizzazione ufficiale del parere del Collegio
dei direttori che è avvenuta nella seduta del 12 ottobre 1994. Certo, di per sé
non è eccessivo pretendere che una decisione di nomina debba essere subordinata
alla formalizzazione di un preavviso: sennonché, nel caso specifico, è urtante
concludere che il mancato rispetto di tale condizione conduca, da solo, a
negare di fatto all'interessata il diritto alla nomina, atteso che altri
elementi permettono di ritenere riuniti i requisiti per il conferimento di una
nomina (nello stesso spirito: sentenza inedita del 3 marzo 1995 nella causa G
consid. 6)....
In quanto volto a contestare la nomina della collega
__________ per il mancato adempimento di una formalità essenziale di procedura,
il ricorso va pertanto respinto.
- Tassa di giudizio e
ripetibili seguono la totale soccombenza dell'insorgente (art. 28 e 31 PAmm).
Per
questi motivi,
visti
gli art. 4 cpv. 1 lett. b, 5 cpv. 8, 46, 47, 59 cpv. 1 lett. h LOrd; 123 lett.
b LSc 1958; 4 cpv. 4 Regolamento dei dipendenti dello Stato; 18, 28, 31, 43, 46
e 71 lett. d PAmm,
dichiara e pronuncia:
- I dispositivi 2 e 3 della
sentenza 30 agosto 1995 (DP 316/94) del Tribunale cantonale amministrativo sono
modificati come segue:
"2. Il
ricorso è respinto.
3
La tassa di giustizia di fr. 800.-- è posta a carico di
__________, con l'ulteriore obbligo di rifondere a __________ fr. 1'200.- a
titolo di ripetibili."
- Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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