Public procurement award annulled for unlawful subcontracting

52.2006.86Autre juridiction13 avr. 2006Granted

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

RI 1 challenged the Municipality of Malvaglia’s award of a contract for custom-made aluminium windows/persianas for the Casermetta building to CO 1 sagl. The Tribunal held that the contract was a works contract, not a simple supply contract, and that CO 1 sagl had unlawfully outsourced the core fabrication to a third party in breach of the subcontracting ban. The appeal was upheld, the award annulled, and the file sent back to the municipality for a new decision, with court costs shared equally.

Regeste Omnilex

Art. 24 LCPubb; subcontracting in public procurement; a bidder must in principle perform itself the main and characteristic part of the contract. A contract for the manufacture and installation of custom-made elements is not a mere supply contract but a works contract. Even where subcontracting is admitted, only ancillary and special tasks of secondary importance may be entrusted to third parties; outsourcing the central performance violates transparency and the purpose of the tender (consid. 2).

Texte intégral

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 52.2006.86

Data decisione, Autorità: 13.04.2006, TRAM

Titolo: Fornitura e posa di finestre in alluminio

Incarto n. 52.2006.86

Lugano 13 aprile 2006

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 4 marzo 2006 della

RI 1

contro

la decisione 24 febbraio 2006 del municipio di Malvaglia che aggiudica alla CO 1 sagl la fornitura e la posa di finestre in alluminio dello stabile Casermetta;

viste le risposte:

  • 14 marzo 2006 della CO 1 sagl;

  • 16 marzo 2006 del municipio di Malvaglia;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

che il 22 dicembre 2005 il municipio di Malvaglia ha invitato cinque ditte locali, attive nel campo dei lavori di falegnameria e delle costruzioni metalliche, a presentare un'offerta per la fornitura e la posa di persiane in alluminio termolaccato, destinate a sostituire le vecchie persiane in legno di uno stabile comunale, denominato Casermetta;

che il capitolato, alla posizione 17, escludeva il subappalto;

che in tempo utile sono pervenute al committente le offerte di quattro ditte, fra cui quella della RI 1, qui ricorrente, di fr. 25'350.55 e quella della falegnameria CO 1 sagl, qui resistente, di fr. 17'365.55;

che, previa valutazione, il 24 febbraio 2006 il municipio ha aggiudicato la commessa alla CO 1 sagl, risultata prima in graduatoria con 80.50 punti;

che contro la predetta decisione la ditta RI 1, classificatasi al secondo posto con 80.16 punti è insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento;

che secondo l'insorgente l'offerta della CO 1 sagl disattenderebbe il divieto di subappalto, perché la fabbricazione delle nuove persiane, che rappresenta il 70% del valore dell'intera commessa, verrebbe subappaltata a terzi;

che il ricorso è avversato dal municipio e dall'aggiudicataria, che contestano in dettaglio le tesi dell'insorgente;

che in sede di replica e di duplica le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle rispettive tesi, allegazioni e domande;

considerato, in diritto

che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb;

che in quanto partecipante alla gara, la RI 1 è legittimata ad impugnare la decisione di aggiudicazione (art. 43 PAmm);

che il ricorso, tempestivo (art. 36 cpv. 1 LCPubb), è ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti (art. 18 PAmm);

che l'art. 4 cpv. 1 LCPubb definisce commessa edile, un contratto a titolo oneroso tra committente ed offerente in merito all'esecuzione di opere del genio civile o dell'edilizia; sono invece considerate commesse di fornitura i contratti a titolo oneroso tra committente ed offerente in merito all'acquisto di beni mobili, segnatamente mediante compravendita, leasing, locazione, affitto o nolo-vendita (art. 4 cpv. 2 LCPubb); le commesse che non possono essere annoverate in queste due categorie sono considerate commesse di servizio (art. 4 cpv. 3 LCPubb);

che, contrariamente a quanto sostiene la ditta resistente, la commessa in esame non è una semplice fornitura; essa non ha infatti per oggetto la compravendita di persiane prefabbricate, ma implica la confezione e la successiva messa in opera di persiane fabbricate su misura; la gara ad invito promossa dal municipio non prelude alla stipulazione di un contratto di compravendita, ma è destinata a sfociare nella conclusione di un contratto di appalto secondo l'art. 363 CO;

che l'art. 24 LCPubb vieta il subappalto, riservando al committente la possibilità di ammetterlo negli atti di gara;

che per subappalto si intende generalmente un negozio giuridico mediante il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione dell'opera che si è impegnato a compiere per conto del committente originario; il subappalto presuppone quindi l'esistenza di un appalto, ovvero di un contratto per cui l'appaltatore si obbliga a compiere un'opera ed il committente a pagare una mercede (art. 363 CO; STA 29.3.2005 in re A.S./ T.G.; Peter Gauch, Der Werkvertrag, IV. ed., Zurigo 1996, 138 seg.);

che il divieto, temperato dalla possibilità offerta ai concorrenti di consorziarsi (art. 23 cpv. 1 LCPubb), mira ad assicurare che la commessa sia eseguita in proprio dall'aggiudicatario, facendo capo alle sue risorse personali e strutturali (cfr. in tal senso art. 44 cpv. 1 LCPubb; art. 28 cpv. 1 RLCPubb; art. 364 cpv. 2 CO; messaggio del Consiglio di Stato n. 4086 del 28.10.1998 relativo all'adozione della LCPubb, ad art. 21);

che, nel caso concreto, la ricorrente ravvisa una violazione del divieto di subappalto nel fatto che l'aggiudicataria affiderebbe a terzi l'intera confezione su misura delle persiane, limitandosi in sostanza a smontare quelle vecchie ed a mettere in opera sui supporti esistenti quelle nuove;

che l'eccezione è fondata;

che affidando ad un'altra ditta, sconosciuta, la fabbricazione su misura delle nuove persiane, l'aggiudicataria non si limita infatti ad acquisire materiale, ma delega a terzi, estranei alla procedura di concorso, la parte centrale e caratteristica della commessa;

che, stando alla valutazione della ricorrente, che la resistente non contesta, la parte di commessa delegata a terzi rappresenterebbe il 70% del suo valore totale;

che, ammettere l'offerta della CO 1 sagl, contravviene in modo palese il principio della trasparenza, rendendo in larga misura prive di sostanziale rilievo le verifiche operate dal committente sulla sua idoneità generale e specifica, rispettivamente sulle sue referenze;

che anche nel caso in cui gli atti di gara ammettono il subappalto, gli offerenti possono invero affidare a terzi soltanto lavori speciali, d'importanza secondaria (cfr. PVG 2002 n. 38; 1991 n. 7); la prestazione principale e caratteristica della commessa deve di principio essere eseguita in proprio dall'offerente;

che stando così le cose, il ricorso va accolto, annullando la delibera impugnata e rinviando gli atti al municipio affinché decida se la commessa può essere aggiudicata alla ricorrente;

che la tassa di giustizia è suddivisa in parti uguali fra il committente e la resistente secondo soccombenza (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 24, 36 LCPubb; 3, 18, 28, 60, 61, 65 PAmm;

dichiara e pronuncia:

  1. Il ricorso è accolto.

§. Di conseguenza:

1.1. la decisione 24 febbraio 2006 del municipio di Malvaglia è annullata;

1.2. gli atti sono rinviati al municipio per nuova decisione.

  1. La tassa di giustizia di fr. 600.- è suddivisa in parti uguali fra il comune e la resistente.

  2. Intimazione a:

; ; .

terzi implicati

  1. CO 1
  2. CO 2

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

  |  Informazioni legali  |  Requisiti minimi  |  Contatta il webmaster

Mots-clés

public procurementsubcontractingworks contractsupply contractcustom fabricationaward annulmentremandtransparencytendercost allocation

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the contract was a supply contract or a works contract subject to the public procurement rules on subcontracting.

Solution extraite

The contract was not a mere supply contract; it was a works contract for custom-made production and installation.

Motifs extraits

The object was not the purchase of prefabricated items but the manufacture and installation of custom-made elements, which points to a contract for work under the Code of Obligations.

Question juridique clé

Whether CO 1 sagl breached the ban on subcontracting by outsourcing the core fabrication of the windows/persianas.

Solution extraite

Yes. Outsourcing the custom fabrication of the main and characteristic part of the contract violated the subcontracting ban.

Motifs extraits

The successful bidder delegated the central performance to a third party outside the tender. Even where subcontracting is allowed, only minor special tasks may be outsourced; the main performance must be executed by the bidder itself.

Question juridique clé

What consequence followed for the challenged award decision.

Solution extraite

The award decision had to be annulled and the file remitted to the municipality for a new decision on possible award to the appellant.

Motifs extraits

Because the award was unlawful due to impermissible subcontracting, the challenged decision could not stand.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.