Lack of jurisdiction over challenge to fiscal planning

52.2004.402Autre juridiction10 déc. 2004Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Two appellants asked the cantonal administrative court to compel the government and parliament to comply with the State financial management law, citing persistent deficits and allegedly unlawful fiscal planning. The court dismissed the filing at the threshold. It held that its competence is based on express statutory enumeration, that no appealable decision was challenged, and that the appellants were not specially affected and therefore lacked standing. Court costs of CHF 400 were imposed jointly and severally on the appellants.

Regeste Omnilex

Art. 3, 48, 60 PAmm; jurisdiction of the cantonal administrative court is limited by enumerative statutory attribution and cannot be derived by analogy or a contrario reasoning. A filing is inadmissible where it is not directed against a specific appealable decision, but merely seeks general review of the conduct of political authorities. Standing requires a particular and direct legal effect distinct from that suffered by the general public; mere taxpayer or citizen status is insufficient. In such a case the court may summarily dismiss the matter and charge costs to the appellants (consid. 2-4).

Texte intégral

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 52.2004.402

Data decisione, Autorità: 10.12.2004, TRAM

Titolo: ricorso contro l'operato di Governo e Parlamento in ambito di pianificazione finanziaria

Incarto n. 52.2004.402

Lugano 10 dicembre 2004

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale amministrativo

Lorenzo Anastasi

assistito dalla segretaria:

Katia Baggi Fiala, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 9 dicembre 2004 di

RI 1 RI 2

per

mancata applicazione della legge sulla gestione e sul controllo finanziario dello Stato del 20 gennaio 1986;

richiamato l’art. 48 PAmm;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

che con ricorso 9 dicembre 2004 RI 1 e RI 2 si aggravano dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo rimproverando al Consiglio di Stato ed al Gran Consiglio di aver disatteso la legge sulla gestione e sul controllo finanziario dello Stato (RL 2.5.1.1);

che i ricorrenti evidenziano che il consuntivo del Cantone Ticino presenta da anni un importante deficit d’esercizio; la stima di chiusura del consuntivo 2004, adducono, mostra un disavanzo d’esercizio di 336 milioni di franchi, mentre il piano finanziario 2004 - 2007 indica disavanzi d’esercizio e autofinanziamento negativo crescenti anche per gli anni 2006 - 2007;

che, a loro avviso, nemmeno se venissero attuate le misure di risanamento previste dal piano finanziario 2004 - 2007, il disavanzo riportato sarebbe riassorbito e gli investimenti netti autofinanziati entro il 2008; con questo tipo di pianificazione le finanze del Cantone resterebbero in disequilibrio per almeno 6 anni;

che, a mente dei ricorrenti, la gestione finanziaria del Cantone disattenderebbe i principi sanciti dalla legge sulla gestione e sul controllo finanziario dello Stato: in particolare, quelli della parsimonia (art. 5), dell’economicità (art. 6) e dell’equilibrio finanziario (art. 4);

che, in conclusione, gli insorgenti postulano che Governo e Parlamento cantonali vengano richiamati e costretti a rientrare nella legalità, in modo da non danneggiare direttamente gli interessi di tutti i contribuenti del Cantone;

considerato, in diritto

che, giusta l’art. 48 PAmm, l’autorità di ricorso può respingere in limine litis, con breve motivazione, i ricorsi inammissibili o manifestamente infondati;

che, in virtù dell’art. 3 PAmm, prima di entrare nel merito di un’istanza o di un ricorso l’autorità esamina d’ufficio la propria competenza;

che il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo è dato, nei casi previsti dalla legge, contro decisioni di un dipartimento, di commissioni speciali e del Consiglio di Stato (art. 60 cpv. 1 PAmm);

che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è regolata secondo il cosiddetto sistema enumerativo e non per clausola generale; deve quindi essere esplicitamente prevista dalla legge; non può essere stabilita mediante deduzione a contrario (Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1996, ad art. 60 PAmm n. 2);

che, in concreto, il gravame inoltrato è rivolto contro l’operato del Governo e del Parlamento, ai quali gli insorgenti rimproverano di aver violato la legge sulla gestione e sul controllo finanziario dello Stato;

che nessuna disposizione di legge attribuisce al Tribunale cantonale amministrativo la competenza a statuire su ricorsi proposti contro decisioni fondate sulla legge in questione;

che già dal profilo della competenza il ricorso deve pertanto essere dichiarato irricevibile;

che il ricorso non è d’altro canto rivolto contro una decisione particolare; esso si limita a censurare in termini generali l’operato del Consiglio di Stato e del Parlamento;

che, non attribuendo la legge a questo tribunale poteri di vigilanza sul Governo e sul Gran Consiglio, l’impugnativa va di conseguenza respinta in ordine anche per difetto di decisione impugnabile;

che gli insorgenti non sono infine legittimati a ricorrere; la loro situazione non è in effetti diversa da quella di qualsiasi altro cittadino; non sono toccati in modo particolare dagli atti che censurano; nemmeno da questo profilo sono date le premesse per entrare nel merito del ricorso;

che il ricorso va pertanto respinto in ordine per incompetenza del Tribunale cantonale amministrativo, per difetto di decisione impugnabile e per carenza di legittimazione attiva degli insorgenti;

che la tassa di giustizia, commisurata al dispendio lavorativo occasionato dall’impugnativa, è posta a carico dei ricorrenti in solido.

Per questi motivi,

visti gli art. 3, 18, 28, 48, 60 PAmm; 26c cpv. 2 LOG;

dichiara e pronuncia:

1.Il ricorso è irricevibile.

2.La tassa di giustizia e le spese di fr. 400.- sono poste a carico dei ricorrenti, in solido.

  1. Intimazione a:

(per conoscenza).

terzi implicati

CO 1

Il presidente del

Tribunale cantonale amministrativo La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

  |  Informazioni legali  |  Requisiti minimi  |  Contatta il webmaster

Mots-clés

jurisdictionstandingappealable decisiontaxpayer statusinadmissibilitycostsfiscal planning

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the Administrative Court had jurisdiction over a complaint against the cantonal government and parliament concerning fiscal planning.

Solution extraite

No jurisdiction existed because no legal provision assigned the Administrative Court competence to review such complaints.

Motifs extraits

Cantonal administrative jurisdiction follows an enumerative system; it must be expressly provided by law and cannot be inferred. No rule conferred competence to review decisions under the financial management law.

Question juridique clé

Whether the filing concerned an appealable decision.

Solution extraite

No appealable decision was challenged; the filing attacked the general conduct of the executive and legislature.

Motifs extraits

The court stated that the submission was not directed against a specific decision, and the court had no supervisory powers over the government and the grand council.

Question juridique clé

Whether the appellants had standing to appeal.

Solution extraite

They lacked standing because they were not affected in any particular way beyond the position of any other taxpayer or citizen.

Motifs extraits

Their legal situation was not distinct from that of the general public, so they were not specially affected by the contested acts.

Question juridique clé

Allocation of court costs.

Solution extraite

The judicial fee and expenses were imposed on the appellants jointly and severally.

Motifs extraits

Costs were assigned according to the effort caused by the inadmissible filing.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.