AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
52.2004.181
Data decisione, Autorità:
20.08.2004, TRAM
Incarto n.
52.2004.181
Lugano
20 agosto 2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sui ricorsi
a)
b)
RI 1
patrocinato da:PA 1
CO 1, ,
patrocinata da: PA 2,
contro
la decisione 4 maggio 2004 (n. 1847) con
cui il Consiglio di Stato ha:
a) accolto il ricorso 30
maggio 2003 inoltrato da RI 1 contro la licenza edilizia 13 maggio 2003
rilasciata dal municipio di Bellinzona alla CO 1 per l’edificazione di uno
stabile di 20 appartamenti (part. n. __________ RF) (dispositivo n. 1), e
b) respinto il ricorso 16
febbraio 2004 inoltrato da RI 1 contro la licenza edilizia 3 febbraio 2004
rilasciata dal municipio di Bellinzona alla CO 1 per l’edificazione di uno
stabile di 20 appartamenti (part. __________ RF) (dispositivo n. 2);
viste le risposte:
25 maggio 2004 del
municipio di Bellinzona;
27 maggio 2004
dell’UDC;
- giugno 2004 del
Consiglio di Stato;
7 giugno 2004 della CO
1 e di CO 2 e CO 3;
al ricorso sub a);
- giugno 2004
dell’UDC;
2 giugno 2004 del
municipio di Bellinzona;
3 giugno 2004 di RI 1;
8 giugno 2004 del
Consiglio di Stato;
al ricorso sub b);
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Dopo
vicissitudini che non occorre qui rievocare, il 10 settembre 2002 CO 2 e CO 3
hanno chiesto al municipio di Bellinzona il permesso di costruire uno stabile
di 15 appartamenti sulle part. __________ RF. Alla domanda si è opposto RI 1,
proprietario di un fondo vicino, contestando l’intervento dal profilo delle
altezze e dell’indice di sfruttamento (i.s.).
Il 18
novembre 2002 il municipio ha respinto la domanda, ritenendo che l’edificio
superasse l’i.s. prescritto dalle norme di zona del PR. La decisione di diniego
è stata tuttavia annullata dal Governo, che il 6 maggio 2003 il Governo ha
accolto il ricorso contro di essa inoltratogli dai richiedenti, rinviando gli
atti al municipio, affinché rilasciasse la licenza richiesta.
Su
ricorso dell’opponente, il 3 settembre 2003 il Tribunale cantonale
amministrativo ha a sua volta annullato il predetto giudizio governativo,
ritenendo che la costruzione disattendesse effettivamente l’i.s.
B. Il 28
gennaio 2003, ancor prima che il Consiglio di Stato statuisse sul ricorso
inoltratogli da RI 1, la CO 1 ha sottoposto al municipio una nuova domanda di
costruzione per edificare sugli stessi fondi uno stabile di 20 appartamenti,
strutturato su 6 livelli fuori terra.
Al piano
cantina sono previsti 20 posteggi coperti, un locale tecnico ed il rifugio PC.
Il pianterreno (PT) comprende due appartamenti di 4½ locali di circa 120 mq
l’uno e due appartamenti di 3½ locali di circa 100 mq l’uno. Il 1° piano è
suddiviso in due appartamenti di 4½ locali l’uno, identici a quelli del PT.
Nella parte centrale, invece dei due appartamenti di 3½ locali del PT, vi sono
due piccoli appartamenti di 2½ locali di circa 57 mq l’uno e 6 lavanderie di
16.1, 19.5 e 23.1 mq. Il 2° piano è identico al 1°, mentre il 3° si distingue
da quelli sottostanti soltanto perché due dei sei locali destinati a lavanderie
sono adibiti a locali comuni.
Il 4°
piano (attico) è strutturato in quattro appartamenti di 4½ locali di circa 120
mq l’uno, mentre al piano sottotetto sono ubicate ulteriori quattro lavanderie
di 23.7 mq l’una, collegate ai sottostanti appartamenti del piano attico, le
scale ed corridoi che danno accesso ad altrettante terrazze parzialmente
coperte dalla sporgenza della falda del tetto e due soffitte comuni di 52.5 mq
l’una.
Alla
domanda era allegato il seguente calcolo dell’i.s.:
SUL disponibile mq
2'225.00
SUL al PT mq
532. 93
deduzioni:
mq
2.83
mq
7.42
mq
479.53
SUL al 1°, 2° e 3° piano mq
1598.79
deduzioni:
mq
1'193.43
SUL al 4° piano mq
532.93
deduzioni:
-
ripostigli mq
17.57
-
vani ascensori mq 29.64
mq 515.36
SUL utilizzata mq
2’158.68
SUL in esubero mq
66.32
Nel
termine di pubblicazione, il vicino RI 1 si è opposto anche a questa domanda,
contestando l’intervento dal profilo delle altezze e dell’indice di sfruttamento.
Raccolto
il benestare del Dipartimento del territorio, il 13 maggio 2003 il municipio ha
rilasciato la licenza richiesta. Contro questa decisione l’opponente si è aggravato
davanti al Consiglio di Stato.
C. Preso atto
della sentenza 3 settembre 2003 del Tribunale amministrativo, il 13 novembre
2003, la CO 1 ha presentato al municipio una domanda di costruzione in variante,
che si distingue in sostanza dalla precedente perché suddivide le 20 lavanderie
degli appartamenti in due distinti locali, destinandone uno a ripostiglio.
Stando alla relazione tecnica, la lunghezza della facciata minore verrebbe inoltre
ridotta da m 14.28 a m 14.00.
Alla
domanda era allegato il seguente calcolo dell’i.s.:
SUL disponibile mq
2'225.00
SUL al PT mq
522.48
deduzioni:
mq
2.83
mq
7.42 mq 469.08
SUL al 1°, 2° e 3° piano mq
1’567.44
deduzioni:
- lavanderie locali comuni mq
108.57
mq
266.71
mq
1'162.08
SUL 4° piano mq
522.48
deduzioni:
mq
504.91
SUL utilizzata mq
2’106.43
SUL in esubero mq
118.57
RI 1 si è
opposto anche al rilascio di questa licenza, eccependo una violazione delle
norme sulla larghezza delle scale, un sovradimensionamento dei locali “tecnici”
e ancora una volta un superamento della SUL.
Il 3
febbraio 2004 il municipio ha accolto la nuova domanda, rilasciando alla CO 1
un’ulteriore licenza edilizia, che l’oppo-nente ha prontamente impugnato
davanti al Consiglio di Stato.
D. Con
giudizio 4 maggio 2004 il Consiglio di Stato ha accolto il primo e respinto il
secondo dei due ricorsi presentati da RI 1. Ha quindi annullato la licenza 13 maggio 2003 e confermato invece quella del 3 febbraio 2004.
In merito
al primo ricorso, disattese le censure riferite alle altezze, il Governo ha in
sostanza ritenuto che la superficie delle 20 lavanderie previste non potesse
essere dedotta dalla SUL, essendo manifestamente sovradimensionate per rapporto
agli appartamenti. Di conseguenza, ha annullato la licenza ritenendo che
l’edificio superasse la SUL disponibile.
In relazione
al secondo ricorso, il Governo ha invece ritenuto che, essendo state ridotte le
dimensioni delle lavanderie rispetto alla precedente domanda di costruzione, la
loro superficie potesse essere esclusa dalla SUL assieme a quella dei locali ad
uso ripostiglio.
E. Contro il
predetto giudizio governativo, insorgono ora dinanzi al Tribunale cantonale
amministrativo tanto la beneficiaria delle licenze, quanto l’opponente.
La CO 1 chiede il ripristino della licenza 13 maggio 2003 accordatale dal municipio, negando in
sostanza che le lavanderie siano sovradimensionate e determinino di conseguenza
un sorpasso della SUL disponibile.
RI 1
postula invece che anche la licenza edilizia 3 febbraio 2004 venga annullata.
Abbandonate le censure sulle altezze e rielaborato il calcolo della SUL del
piano sottotetto, l’insorgente sostiene che le terrazze su tutti i piani e le
nicchie d’entrata debbano essere computate nella SUL. Ribadisce inoltre che i
locali di servizio sono sovradimensionati per rapporto agli appartamenti.
F. All’accoglimento
dei ricorsi si oppone il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni. Il
municipio si rimette invece al giudizio di questo tribunale.
Gli
insorgenti si avversano vicendevolmente con argomenti che per quanto necessario
saranno discussi in seguito.
Considerato, in
diritto
-
La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall’art. 21 LE. Tutti
gli insorgenti, parzialmente soccombenti innanzi al Consiglio di Stato, sono
legittimati a ricorrere: la CO 1 quale beneficiaria della licenza annullataRI 1
quale vicino opponente (art. 21 cpv. 2 LE, 43 PAmm). I ricorsi, tempestivi
(art. 50 LE, 46 cpv. 1 PAmm), sono dunque ricevibili in ordine. Essendo fondati
sullo stesso complesso di fatti, possono essere evasi con un unico giudizio
(art. 51 PAmm), sulla base degli atti (art. 18 PAmm).
-
2.1.
Giusta l’art. 37 cpv. 1 LE, l’i.s. è il rapporto tra la SUL degli edifici e la
superficie edificabile del fondo. Sono considerati edifici ai sensi della
disposizione succitata le costruzioni che presentano locali o spazi chiusi,
ossia vani delimitati nella loro estensione orizzontale da muri o pareti,
destinati a proteggere uomini e cose verso l’esterno, in particolare dagli
agenti atmosferici (Christian Mäder, Das Baubewilligungsverfahren, Zürcher
Schriften zum Verfahrensrecht, Zurigo 1991, n. 182).
2.2.
Quale superficie utile lorda si considera la somma della superficie dei piani sopra
e sotto terra degli edifici, incluse le superfici dei muri e delle pareti nella
loro sezione orizzontale (art. 38 cpv. 1 LE). Non vengono computate: tutte le
superfici non utilizzate o non utilizzabili per l’abitazione o il lavoro come:
le cantine, i solai, gli essiccatoi e le lavanderie delle abitazioni; i locali
per il riscaldamento, per il combustibile, per i serbatoi; i locali per i
macchinari degli ascensori, della ventilazione o della climatizzazione; i
locali comuni per lo svago nelle abitazioni plurifamiliari; i vani destinati al
deposito di biciclette e carrozzine per bambini, al posteggio anche sotterraneo
di veicoli a motore, ecc.; i corridoi, le scale e gli ascensori che servono unicamente
all’accesso di locali non calcolabili nella superficie utile lorda; i porticati
aperti, le terrazze dei tetti coperte, ma non chiuse lateralmente, i balconi e
le logge aperte che non servono come ballatoi.
2.3.
Dalla combinazione delle due norme succitate discende che vanno conteggiate
come SUL soltanto le superfici di locali e di spazi chiusi verso l’esterno, che
sono utilizzate o si prestano ad essere utilizzate per l’abitazione ed il
lavoro. La superficie è da conteggiare solo se appartiene ad un vano chiuso,
che può essere utilizzato per l’abitazione od il lavoro. Non sono quindi da
computare nella SUL le superfici di spazi aperti, che non sono configurati come
locali di edifici (STA 16.9.03 in re __________; STA 9.7.04 in re ____________________;
Felix Huber, Die Ausnützungs-ziffer, Zürcher Schriften zum öffentlichen Recht,
Zurigo 1986, pag. 45).
2.4.
Determinante ai fini del computo nella SUL non è la destinazione indicata dal
costruttore, ma la sua natura oggettiva. Sono da conteggiare tutte le superfici
che si prestano ad essere utilizzate per l’abitazione od il lavoro.
Per
essere esclusa dal computo, la superficie dei vani non utilizzabili per
l’abitazione od il lavoro deve inoltre essere ragionevolmente commisurata a
quella dei locali presi in considerazione per il calcolo dell’i.s. Vani
manifestamente sovradimensionati per rapporto alle esigenze dell’edificio
vengono computati in misura pari all’eccedenza anche se di per sé non si
prestano ad essere utilizzati per l’abitazione od il lavoro (STA 24.8.92 in re
R__________; ZBl 1980, 362; AGVE 1986, 285; EGVSZ 1989, 124 seg.; Huber, op.
cit., pag. 58; Adelio Scolari, Commentario, II. ed., ad art.38 LE, n. 1129). In
mancanza di regole, che definiscano il rapporto ammissibile tra la superficie
conteggiata e quella esclusa dal computo della SUL, fanno stato le dimensioni
dei locali non computabili, che edifici con caratteristiche analoghe
solitamente presentano (AGVE 1971, 205).
- Ricorso
CO 1
Con il
suo ricorso la CO 1 nega che le lavanderie siano sovradimensionate. RI 1 sottolinea
invece che la superficie complessiva delle lavanderie, dei ripostigli e dei locali
comuni (505.29 mq) supera il 25% della SUL (2'158.68 mq). Ritiene inoltre che
nella SUL siano da computare anche le nicchie d’entrata (23.73 mq), la minor
superficie dei vani ascensori (mq 7.88) ritenuta dal municipio, nonché le
terrazze del tetto coperte e chiuse lateralmente ed i relativi accessi.
3.1.
Nicchie d’entrata
Benché
siano completamente coperte e chiuse sui lati, queste superfici sono escluse
dal computo, poiché concernono spazi aperti verso l’esterno. Anche se conducono
alle scale interne dell’edificio, non possono per principio essere considerati
come spazi utilizzabili per l’abitazione (SGGVP 1996 n. 103). Non sono, tutto
sommato, diverse dalle superfici di porticati aperti.
3.2.
Vani ascensore
La
deduzione, ridotta dal municipio nella licenza edilizia a 21.76 mq, è corretta,
in quanto riferita allo spazio effettivo occupato dal vano degli ascensori. La
differenza (mq 7.88) va aggiunta alla SUL.
3.3.
Terrazze del tetto coperte e corridoi d’accesso
Secondo
l’art. 38 cpv. 1 LE, le terrazze dei tetti coperte non sono computate nella SUL
soltanto se non sono chiuse lateralmente. Nel caso concreto, le terrazze del tetto
sono coperte soltanto per una profondità variante tra m 0.50 su un fronte di m
22.08 e
m 1.80 su un fronte di 15.56. La copertura media, inferiore ad un metro, è
inferiore all’usuale sporgenza delle gronde dei tetti
(m 1.10). Chiuse lateralmente sono inoltre soltanto le due terrazze degli
appartamenti centrali. Ben si giustifica in tali circostanze, escluderne la
superficie dal computo della SUL rinunciando ad imporre l’apertura di un
piccolo varco tra le due terrazze centrali. Non rientrando le terrazze nel
conteggio della SUL, parimenti non computabili sono di conseguenza le scale ed
i relativi corridoi d’accesso, la cui larghezza non supera il limite di m 1.70.
3.4.
Lavanderie
Stando al
primo dei due progetti qui in esame, lo stabile, suddiviso in 20 appartamenti,
verrebbe a disporre di 20 lavanderie, 16 delle quali sarebbero concentrate fra
il 1° ed il 3° piano. La superficie netta delle lavanderie ammonterebbe a 400.8
mq, a fronte di una SUL di 2'158 mq.
Il
Consiglio di Stato ha ritenuto che le dimensioni delle lavanderie previste
fossero sovradimensionate per rapporto alla superficie degli appartamenti. La
deduzione è senz’altro da condividere per quel che riguarda le lavanderie dei 6
appartamenti di 2½ locali previste nella parte centrale dell’edificio fra il 1°
ed il 3° piano. La sproporzione tra la superficie netta del singolo appartamento
(49.4 mq) e quelle (19.5 mq) della lavanderia ad esso direttamente collegata è
invero evidente. A maggior ragione si giustifica questa conclusione se si
considera che nel medesimo immobile appartamenti di dimensioni doppie
dispongono di lavanderie più piccole. La stessa ricorrente CO 1 sembra essersene
avveduta. Tant’è vero che ha inoltrato una variante per separarle dagli
appartamenti, dotandole di un accesso indipendente, rispettivamente per ridurne
le dimensioni, trasformandole in parte in locali ripostiglio.
Meno
palese, ma non per questo trascurabile, è il sovradimensionamento delle altre
lavanderie. Dotare ogni singolo appartamento, di dimensioni tutto sommato modeste
(100-120 mq), di una lavanderia di oltre una ventina di mq travalica manifestamente
i limiti comunemente ammessi per stabili d’appartamenti con caratteristiche
analoghe. D’altronde, persino le lavanderie previste dai precedenti progetti
inoltrati dalla CO 1 erano sensibilmente più piccole.
Considerando
ammissibili dimensioni di una decina di metri quadrati al massimo per singola
lavanderia, ne discende che la superficie totale di questi locali (400 mq)
supera di un paio di centinaia di metri quadrati quella che può essere
legittimamente esclusa dal conteggio della SUL. Eccedenza, questa, che il margine
di 66 mq di SUL ancora disponibile in base al calcolo dell’istante in licenza
permette di coprire soltanto parzialmente.
- Ricorso RI
1
Con il
suo ricorso RI 1 ribadisce che le lavanderie, i ripostigli e i locali comuni
sono sovradimensionati. Ripropone inoltre le censure sollevate in sede di
risposta al ricorso della CO 1 con riferimento alle nicchie d’entrata, alla
superficie dei vani ascensori ed alle terrazze del tetto coperte.
4.1.
Nicchie d’entrata, vani ascensori, terrazze del coperte
Per
brevità si rinvia a quanto esposto in precedenza.
4.2.
Lavanderie
Con la
variante qui in esame, la CO 1 ha drasticamente ridotto la superficie delle
lavanderie, trasformandole in parte in ripostigli e soprattutto separando le 6
lavanderie dagli appartamenti di 2½ locali.
Stando ai
piani, sembrerebbe che le lavanderie siano aumentate a 22. Se si ritiene che il
locale comune previsto al 3° piano al posto del ripostiglio comprenda anche
l’attigua lavanderia, si può comunque ammettere che siano rimaste 20.
La superficie
netta (23.7 mq) delle lavanderie degli appartamenti attici centrali è rimasta
invariata. Sono ancora sovradimensionate per rapporto alla superficie degli
appartamenti a cui sono annesse. Il difetto può tuttavia essere facilmente
corretto, trasformandole come quelle degli attici laterali.
Con la
formazione di locali ad uso ripostiglio, la superficie complessiva delle lavanderie
si riduce dai 400 mq previsti dal precedente progetto a circa 163 mq. Misura,
questa, che può essere considerata ragionevole ed adeguatamente commisurata a
quella degli appartamenti che servono.
4.3.
Ripostigli, soffitte e locali comuni
Con la
variante in discussione, la superficie dei ripostigli è aumentata considerevolmente.
La superficie netta dei ripostigli situati fra il 1° ed il 3° piano nella parte
centrale dell’edificio ammonta a 174 mq. A questa va aggiunta la superficie dei
ripostigli degli appartamenti del pianterreno (16.8 mq), quella dei ripostigli
degli attici (32.4 mq) e quella delle soffitte comuni (105 mq). Nel complesso,
la superficie dei locali ad uso deposito raggiunge quindi i 328.2 mq. In media,
poco più di 16 mq per appartamento. L’estensione dei ripostigli è sicuramente
superiore a quella che di solito può essere riscontrata negli stabili
d’appartamenti con analoghe caratteristiche. Essa non può tuttavia essere considerata
manifestamente esorbitante. Sommata a quella delle lavanderie (163 mq), la
superficie totale dei locali non utilizzabili per l’abitazione od il lavoro non
supera infatti quella occupata dallo stabile (593 mq). Si può quindi ancora
ammettere che rientri nei limiti della norma.
Non si
può comunque negare che la struttura dell’immobile si presti ad abusi. Spetterà
al municipio vigilare attentamente sull’utilizzazione dei locali non computati
nella SUL. Qualsiasi cambiamento della disposizione interna dei locali e della
loro struttura (apertura di porte o finestre) potrà inoltre essere eventualmente
autorizzato soltanto previa notifica della domanda di costruzione al vicino qui
ricorrente.
5.Conclusioni
Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso della CO 1 va respinto.
Quello di RI 1 va invece accolto in minima parte, subordinando la licenza alla
condizione di dividere le lavanderie degli attici centrali come quelle degli
attici laterali e di conglobare nei vicini locali ad uso comune le lavanderie
di 7.5 mq del 3° piano.
Dato che
la decisione governativa risulta sostanzialmente confermata, la relativa tassa
di giustizia rimane invariata, mentre quella del presente giudizio è suddivisa
in parti uguali fra i ricorrenti (art. 28 PAmm). Anche le ripetibili di questa
sede sono inoltre compensate.
Per questi motivi,
visti gli art. 21, 37, 38 LE; 3, 18, 28, 31, 60, 61,
65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- 1.1. Il
ricorso della CO 1 è respinto.
1.2. Il
ricorso di RI 1i è parzialmente accolto.
§ Di
conseguenza, il dispositivo n. 2 della decisione 4 maggio 2004 (n. 1847) del
Consiglio di Stato è annullato e riformato nel senso che la licenza edilizia 3
febbraio 2003 rilasciata dal municipio di Bellinzona alla CO 1 è subordinata
alle ulteriori condizioni indicate al considerando n. 5 del presente giudizio.
-
La tassa di
giustizia di fr. 3’000.- è suddivisa in parti uguali fra i ricorrenti.
-
Intimazione
a:
terzi implicati
- CO 1
- CO 2
- CO 3
1, 2, 3 patrocinati da: PA 2
- CO 4
- CO 5
- CO 6
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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