AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2003.85
Data decisione, Autorità:
09.09.2003, TRAM
Incarto n.
52.2003.85
Lugano
9 settembre 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Stefano Rossi, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 10 marzo 2003 della
patrocinata da: avv. __________
contro
la decisione 18 febbraio 2003 del Consiglio di Stato
(n. 814) che respinge l’impugnativa presentata dall’insorgente avverso la risoluzione
30 dicembre 2002 con la quale il municipio di __________ le ha negato la
licenza edilizia per il cambiamento di destinazione da snack bar in locale
notturno, dell’esercizio pubblico sito al pianterreno del mappale n.
__________ RF;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 23
settembre 2002 la __________ ha chiesto al municipio di __________ il permesso
di trasformare in locale notturno lo snack bar ubicato al pianterreno dello stabile
al mapp. __________ RF. Raccolto il preavviso favorevole del Dipartimento del
territorio, il 30 dicembre 2002 il municipio ha negato il rilascio della
licenza edilizia, ritenendo che l’intervento non soddisfacesse il requisito di
azienda mediamente molesta posto dall’art. 5 cifra 11 lett. c NAPR.
B. Con
giudizio 18 febbraio 2003 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento.
In sostanza il Governo ha ritenuto che l’art. 5 cifra 11 lett. c NAPR,
applicabile alla zona Ar del PR di __________, non permettesse l’insediamento
di un’attività fortemente molesta come un locale notturno.
C. Contro il
giudizio governativo la soccombente insorge ora dinanzi al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l’annullamento e postulando il rilascio della licenza
edilizia.
La
ricorrente sostiene innanzitutto la violazione del principio della parità di
trattamento, in quanto nella medesima zona e in altre a carattere residenziale,
il municipio avrebbe autorizzato diversi locali notturni e stazioni di
servizio. Ribadendo le conclusioni della perizia fonica dell’ing. __________,
secondo la quale l’attività del locale notturno sarebbe da considerare
mediamente molesta, sostiene inoltre che nella zona Ar2 sarebbero comunque
ammissibili attività fortemente moleste, purché rispettose del grado di sensibilità
“III”.
D. All’accoglimento
del ricorso si oppone il Consiglio di Stato senza formulare particolari
osservazioni. Del medesimo avviso è il municipio, con motivazioni che saranno
semmai riprese più avanti.
Considerato, in
diritto
-
La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall’art. 21 LE. La legittimazione
della ricorrente è certa. Il ricorso, tempestivo è dunque ricevibile in ordine.
Le prove di cui l’insorgente chiede l’assunzione non appaiono atte a procurare
a questo Tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio,
che pertanto può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18
PAmm);
-
2.1. Il principio della conformità di zona sancito
dagli art. 22 cpv. 2 lett. b LPT e 67 cpv. 2 lett. a LALPT dispone che
l'autorizzazione a costruire può essere rilasciata soltanto per edifici od impianti
conformi alla funzione assegnata alla zona di utilizzazione in cui sono
previsti. Le costruzioni non devono soltanto evitare di porsi un contrasto con
la destinazione assegnata alla zona di situazione, ma devono integrarvisi
confacentemente in modo da concorrere al conseguimento degli obbiettivi perseguiti
dall'azzonamento (cfr. RDAT 1997 II n. 26, 1994 II n. 56; DFGP/UPT, Commento alla
LPT, ad art. 22 n. 29).
2.2.
La funzione assegnata dai piani di utilizzazione alle singole zone è di regola
precisata da normative d'attuazione volte a definire concretamente le
caratteristiche degli insediamenti ammissibili. Considerato che la destinazione
assegnata alle singole zone di utilizzazione dev'essere stabilita anche in
funzione dell'esigenza di assicurare una protezione generale e preventiva
contro le immissioni, spesso queste disposizioni limitano la tipologia degli
insediamenti ammissibili facendo riferimento anche all'entità della molestia
derivante al vicinato dalle attività che vi vengono esercitate.
Le
zone residenziali sono essenzialmente riservate agli insediamenti abitativi ed
alle attività strettamente connesse a questa funzione. Da queste zone sono in
linea di massima bandite le attività moleste, ovvero gli insediamenti
suscettibili di produrre immissioni incompatibili con le esigenze dell'abitare.
Le
zone commerciali sono invece riservate allo svolgimento su più vasta scala di attività
mercantili o comunque legate al cosiddetto settore terziario dell'economia. In
queste zone vanno di principio confinate tutte quelle attività commerciali, che
per volume di traffici e ripercussioni indotte superano i ristretti limiti
delle attività di servizio ancora tollerabili nelle zone residenziali.
Le
zone artigianali, di regola abbinate a quelle commerciali o a quelle
industriali, sono infine destinate all'insediamento di attività legate alla
produzione di beni su piccola scala, con l'impiego di limitate risorse
personali ed infrastrutturali.
Le
diverse funzioni possono essere combinate tra loro (zone miste) secondo criteri
definiti in modo più o meno chiaro e preciso; criteri che, non di rado, fanno
riferimento alla natura ed all'entità della molestia, ovvero delle immissioni
foniche, prodotte dalle singole attività.
2.3.
L’esame del requisito della conformità di zona implica necessariamente anche
una valutazione delle ripercussioni derivanti da un determinato genere d'insediamento
all'ambiente circostante. Questa valutazione, pur toccando questioni di natura
ambientale rette dalla LPAmb, deve tuttavia rimanere rigorosamente circoscritta
all'ambito pianificatorio. In pratica, deve limitarsi a stabilire, in modo
astratto e secondo criteri oggettivi, se le ripercussioni ambientali ingenerate
da un certo tipo d'insediamento sono conformi alla destinazione di zona. In
nessun caso deve anticipare o sostituirsi alla verifica della compatibilità ambientale
dell'intervento, ovvero all'esame della conformità di un determinato impianto
con le disposizioni della LPAmb e delle relative ordinanze d'applicazione:
questione, questa, che secondo la LE é riservata al giudizio dell'autorità
cantonale (DTF 117 Ib 147 seg.; RDAT 1994 II n. 56, Zimmerlin, Das Baugesetz
des Kt. Aargau, II. ed., §§ 160-161 N. 7 e 130-133 N. 1 seg.; ZBl 1983, 462;
1989, 210 seg.; URP 1989, 88).
- 3.1.
Per la zona artigianale (Ar) l’art. 51 cifra 1 NAPR di __________ prevede quanto
segue:
“Nella
zona Ar1 () sono ammesse le costruzioni e gli impianti destinati alle
attività artigianali e industriali mediamente moleste; nella zona Ar2
() sono inoltre ammessi contenuti amministrativi e commerciali.
Le
aree di deposito all’aperto devono essere strutturate e concentrate in modo
razionale.
Sono
ammesse unicamente le abitazioni per il personale di sorveglianza.
Grado
di sensibilità III.”
Contrariamente
a quanto sostiene la ricorrente, la norma stabilisce con chiarezza che
all’interno della zona Ar2, interessata dall’intervento in disamina, sono
ammesse esclusivamente le attività mediamente moleste. Il grado di sensibilità
III assegnato alla zona conferma questa deduzione sul piano della legislazione
ambientale (art. 43 cpv. 1 lett. c OIF).
3.2.
L’art. 5 cifra 11 NAPR definisce la molestia come segue:
"Si
distinguono aziende non moleste, poco moleste e moleste.
a)
Per aziende non moleste si intendono quelle che non hanno ripercussioni
diverse da quelle che derivano dall'abitare.
b) Per
aziende poco moleste si intendono tutte quelle le cui attività rientrano
nell'ambito delle aziende ove il lavoro si svolge solo di giorno e eventuali
emissioni hanno frequenza discontinua e limitata nel tempo.
c) Aziende con ripercussioni più marcate sono
considerate moleste.
Fanno
parte di questa categoria pure i cosiddetti 'impianti a grande affluenza', cioè
suscettibili di provocare immissioni non armonizzate con le caratteristiche
della relativa zona tramite una grande affluenza di pubblico, il richiamo di
traffico veicolare, gli schiamazzi notturni (in particolare: grandi magazzini,
stazioni di servizio, sale giochi, discoteche ecc.)."
3.3.
Ferme queste premesse appare evidente che il controverso insediamento non può
essere considerato conforme alla funzione assegnata alla zona. Stando alla
chiara e precisa definizione dell’art. 5 cifra 11 NAPR, l'attività di un locale
notturno può rientrare soltanto nella categoria delle attività moleste. Non
solo per il traffico veicolare e gli schiamazzi notturni che induce, ma anche
perché mediamente moleste sono per definizione le attività che, oltre a
provocare immissioni ridotte, si svolgono soltanto di giorno. Presupposto, questo,
che un locale notturno manifestamente non soddisfa (cfr. art. 19 LEsPubb).
Il fatto
che la perizia dell’Ing. __________ attesti che le immissioni foniche generate
dall’impianto rientrano nei VLI fissati dall’allegato 6 dell’OIF, non è
rilevante. Dalla compatibilità dell’impianto con la legislazione sulla
protezione dell’ambiente nulla può essere dedotto circa la conformità
dell’intervento con la funzione della zona di utilizzazione (DTF 117 Ib 147).
- Nemmeno
la censura di una pretesa disparità di trattamento può essere accolta.
Da
una precedente violazione della legge non scaturisce di principio alcun diritto
ad ottenere lo stesso trattamento. Nessuno può prevalersi di una violazione
della legge per ottenere che la legge sia nuovamente violata a suo vantaggio.
Il principio di legalità dell'amministrazione prevale di regola sul principio
di uguaglianza. Un'eccezione si giustifica solo quando è provata l'esistenza di
una prassi illegale dalla quale l'autorità non intende scostarsi. Anche in questo
caso per beneficiare della prassi difforme occorre comunque che non siano lesi
interessi preponderanti.
In
concreto, la ricorrente non ha per nulla dimostrato l'esistenza di una prassi
contraria, ciò già solo per il fatto che i locali notturni "",
"", "", "",
"" e "", evocati a sostegno della
presunta disparità di trattamento, per stessa ammissione della ricorrente sorgono
in zone diverse da quella artigianale e pertanto non risultano comparibili alla
situazione dell'intervento in disamina. Le relative licenze edilizie sono
inoltre state rilasciate in base al PR previgente, che non annoverava i locali
notturni fra le aziende moleste (cfr. art. 40 g NAPR 1977).
- Dai
considerandi che precedono il giudizio resiste alle censure della ricorrente.
Il ricorso deve pertanto essere respinto e la decisione governativa confermata
siccome immune da violazioni del diritto (art. 61 PAmm). La tassa di giustizia
è posta a carico della ricorrente secondo soccombenza (art. 28 PAmm). Non si
assegnano ripetibili poiché il comune non è assistito da un legale iscritto
all’albo.
Per questi motivi,
visti gli art. 75 cpv. 1 Cost.; 22 LPT; 67 LALPT; 21
LE; 5 cifra 11 lett. c, 51 NAPR; 2, 3, 18, 28, 31, 43, 46, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giustizia di fr. 1'000.- è posta a carico della __________.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Nemmeno la censura di una pretesa disparità di trattamento può essere
accolta. Per costante dottrina e giurisprudenza, è possibile applicare il
principio della parità di trattamento nell’illegalità solo a fronte
dell’adempimento delle cinque condizioni cumulative seguenti: il caso in esame
è identico agli altri trattati illegalmente; gli altri casi hanno beneficiato
di trattamento illegale; il caso in esame è per contro stato trattato nel
rispetto della legalità; l’autorità ha trattato legalmente solo il caso in esame
e ritornerà a pratiche illegali successivamente; nessun interesse pubblico si oppone
all’illegalità sotto l’egida dell’uguaglianza di trattamento (cfr. RDAT 1996 II
n. 53 e riferimenti).
Nel caso concreto, le
condizioni elencate non appaiono cumulativamente adempiute, almeno per quanto
riguarda la prima e le ultime due.
Il diverso tipo di
installazione, o l’ubicazione in zone diverse, non consentono di equiparare gli
interventi evocati con la situazione della ricorrente. Non si può nemmeno dire
che il municipio abbia rinunciato a far rispettare la legge nel suo intero, considerata
la determinazione adottata nella fattispecie e già concretizzata con la revisione
del PR approvata dal Consiglio di Stato il 16 ottobre 2001. La misura pianificatoria
adottata, volta a assicurare un ordinato insediamento del territorio,
rispettoso della tranquillità (soprattutto notturna) del quartiere, persegue
inoltre un chiaro scopo di interesse pubblico, espressamente riconosciuto dalla
Costituzione (art. 75 cpv. 1 Cost.).
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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