AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
52.2003.311
Data decisione, Autorità:
17.10.2003, TRAM
Incarto n.
52.2003.311
Lugano
17 ottobre 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Matteo Cassina, Ivano Ranzanici, quest'ultimo in
sostituzione del
giudice Stefano Bernasconi, astenuto;
segretaria:
Sonia Giamboni, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 22 settembre 2003 di
patrocinato da: avv. __________
Contro
La decisione 2 settembre 2003 del Consiglio di Stato
(n. 3745) che ha respinto l’impugnativa presentata dall’insorgente avverso la
risoluzione 28 maggio 2003 con cui il Dipartimento delle istituzioni, Sezione
della circolazione gli ha revocato la licenza di condurre per la durata di
sei mesi;
vista la risposta 30
settembre 2003 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 10
agosto 1977 __________ ha ottenuto la licenza di condurre per i veicoli di categoria
B. Da allora egli è stato sanzionato a più riprese con provvedimenti amministrativi,
segnatamente:
31 dicembre 1982: ammonimento, per
aver circolato a 95 km/h (limite 60 Km/h);
11 agosto 1995: ammonimento,
per aver circolato a 119/113 km/h (limite 80 Km/h);
28 ottobre 1999: revoca della
licenza di condurre della durata di un mese e 15 giorni, per aver omesso di
mantenere la distanza da un veicolo antistante e aver effettuato un sorpasso,
invadendo la corsia di contromano malgrado ci fossero numerosi veicoli
provocando seri pericoli; il periodo di revoca è stato scontato dal 15 febbraio
al 29 marzo 2000;
29 marzo 2000: revoca della
licenza di condurre della durata di sette mesi e mezzo, per aver circolato
malgrado la revoca; il periodo di revoca è stato scontato dal 16 febbraio al 27
luglio 2001, in seguito alla conferma del provvedimento da parte di questo Tribunale.
B. L’8
dicembre 2002 __________ ha circolato in territorio autostradale di __________
alla guida dell’autovettura targata __________, ad una velocità – accertata per
il tramite di un veicolo inseguitore di polizia munito di apposite apparecchiature
omologate allo scopo – di 160 Km/h (già dedotto il margine di tolleranza), laddove
vige il limite di 120 Km/h.
C. a) A
seguito della suddetta infrazione, previa notifica del rapporto di contravvenzione,
rimasto incontestato, con decisione 14 febbraio 2003, cresciuta in giudicato,
la Sezione della circolazione ha inflitto a __________ una multa di fr. 540.-,
oltre ad una tassa di giustizia di fr. 100.- e alle spese di fr. 20.-.
b) La
stessa autorità, preso atto dei precedenti dell’interessato e della gravità
dell’infrazione commessa, ha inoltre disposto la revoca della licenza di
condurre a scopo di ammonimento per la durata di sei mesi, dal 30 giugno al 29
dicembre 2003, autorizzando comunque in tale periodo la guida di ciclomotori.
D. Con
giudizio 2 settembre 2003 il Consiglio di Stato ha respinto l’impugnativa presentata
da __________ e ha confermato il provvedimento di revoca. Rilevato che
l’autorità amministrativa è di principio vincolata all’accertamento dei fatti
compiuti in sede penale, il Governo ha ritenuto giustificata la misura, non
dando alcun seguito alla richiesta dell’insorgente di verifica delle apparecchiature
del veicolo inseguitore. La domanda dello stesso di limitare il periodo di revoca
al tempo libero è stata inoltre respinta, in quanto in contrasto con il fine
educativo e preventivo della misura.
E. Contro il
predetto giudizio governativo, __________ insorge ora dinnanzi al Tribunale
cantonale amministrativo, postulandone in via principale l’annullamento. Il
ricorrente ribadisce anzitutto la richiesta di verifica che le apparecchiature
di cui era fornito il veicolo inseguitore erano idonee allo scopo impiegato e
omologate. A mente delle stesso ricorrente, il decreto di multa cresciuto in
giudicato sarebbe inoltre viziato per incompetenza dell’autorità che lo ha
emesso e pertanto nullo o annullabile. In effetti, in presenza di un eccesso di
velocità superiore ai 30 km/h il procedimento penale non sarebbe più di
competenza della Sezione della circolazione, bensì del Ministero Pubblico. Il
ricorrente chiede dunque a questo Tribunale di accertare la nullità del decreto
di multa, rispettivamente di annullarlo e di sospendere il procedimento amministrativo
di revoca in attesa delle risultanze del procedimento penale. In via subordinata,
l’insorgente contesta la proporzionalità della misura, invocando la necessità
della licenza di condurre per l’attività lavorativa, in quanto titolare di una
carrozzeria a __________ e chiede che la revoca sia limitata agli orari non
lavorativi e che sia ridotta a 2 mesi.
F. All’accoglimento
dell’impugnativa si è opposto il Consiglio di Stato, che si è riconfermato
nelle conclusioni contenute nel giudizio impugnato.
Considerato, in
diritto
- La competenza
del Tribunale cantonale amministrativo a statuire contro le decisioni
amministrative del Consiglio di Stato in materia di circolazione stradale
discende dall'art. 10 LALCStr.
Il
gravame, tempestivo (art. 46 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata
a ricorrere (art. 43 PAmm), è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base
degli atti (art. 18 cpv. 1 PAmm).
- Il
provvedimento che dispone della revoca della licenza di condurre a scopo di ammonimento
riveste il carattere di una decisione sulla fondatezza di un'accusa penale ai
sensi dell'art. 6 cpv. 1 CEDU (DTF 121 II 26, consid. 3b). In virtù di tale
norma, sia in ambito penale che nell'ambito dei procedimenti amministrativi
aventi carattere penale, l'autorità giudicante deve potere giudicare con pieno
potere cognitivo. Anche la commisurazione della pena e della sanzione soggiace
a libero esame (R. Herzog, Art. 6 EMRK und kantonale Verwaltungsrechtspflege,
pag. 371; A. Kley-Struller, Die Anwendung der Garantien des Art. 6 EMRK
auf Verfahren betreffend den Führerausweisentzug; pag. 111 in: R. Schaffhauser,
Aktuelle Fragen des Straf- und Administrativmassnahmerechts im
Strassenverkehr).
Il
Tribunale cantonale amministrativo statuisce pertanto sul ricorso in esame con
pieno potere di cognizione, identico a quello di cui dispone nella
giurisdizione disciplinare (art. 70 PAmm), con facoltà quindi di rivedere anche
la commisurazione della sanzione.
I limiti
posti dall'art. 61 PAmm in relazione al controllo dell'apprezzamento non trovano
applicazione siccome contrari alle prevalenti disposizioni dell'art. 6 CEDU
(STA 20.11.2000 in re M., STA 26.9.1996 in re C., STA 21.10.1996 in re T.).
- 3.1.
Secondo costante giurisprudenza, l’autorità amministrativa competente a ordinare
la revoca della licenza di condurre non può scostarsi, salvo eccezioni, dagli accertamenti
di fatto contenuti in una decisione penale cresciuta in giudicato. In paricolare,
l’autorità amministrativa deve attenersi ai fatti accertati nel giudizio penale
qualora quest’ultimo sia stato pronunciato secondo la procedura ordinaria,
salvo che sussistano indizi tali da far ritenere inesatto l’accertamento
compiuto, nel cui caso essa può assumere le prove ritenute necessarie (DTF 123
II 63, consid. 2a; 119 Ib 158 consid. 3). Il Tribunale federale ha altresì
recentemente ribadito che tale principio vale pure ove il giudizio penale sia
stato emanato in un procedimento sommario, qualora l’interessato sapeva, o
vista la gravità dell’infrazione rimproveratagli doveva prevedere, che nei suoi
confronti si sarebbe fatto luogo a una procedura di revoca della licenza e ciò
nonostante non ha fatto valere i diritti garantiti alla difesa nell’ambito del
procedimento penale, o vi ha rinunciato. In simili circostanze quest'ultimo non
può più attendere il procedimento amministrativo per presentare eventuali mezzi
di prova, dato che era tenuto, secondo il principio della buona fede, a
proporli già in sede penale, nonché ad esaurire, se del caso, i rimedi di
diritto disponibili contro il giudizio emanato in tale procedura (DTF del 22
gennaio 2003, inc. n. 6A.82/2002, consid. 2.1; DTF 121 II 214, consid. 3a).
3.2. Il
ricorrente sostiene che il principio menzionato nella citata giurisprudenza non
sia assoluto e pertanto non debba necessariamente venir applicato nel caso in esame.
Ha così chiesto, anche in questa sede, l’assunzione di una perizia
sull’idoneità degli strumenti posti sul veicolo inseguitore della polizia e
sull’attendibilità e precisione della velocità riscontrata e ha richiamato la
documentazione e i certificati di omologazione relativi agli strumenti di
misurazione della velocità. La sua censura dev’essere disattesa così come le
richieste di prove.
In primo
luogo, visti i precedenti che hanno contraddistinto il comportamento alla guida
dell’insorgente, lo stesso non poteva ragionevolmente ignorare il fatto che nei
suoi confronti si sarebbe aperto un procedimento amministrativo di revoca della
licenza di condurre a scopo di ammonimento. D’altra parte, il fatto che il
ricorrente abbia ricevuto una multa dalla Sezione della circolazione, anziché
un decreto d’accusa come tre anni prima, non può aver indotto lo stesso a
credere che fosse in presenza di una semplice contravvenzione, non accompagnata
dalla misura amministrativa della revoca. Anche qualora si volesse ammettere
l’inapplicabilità del principio giurisprudenziale citato, non sussisterebbero
comunque indizi concreti tali da far ritenere inesatto l’accertamento compiuto
in sede penale. La semplice considerazione del ricorrente secondo cui il
veicolo inseguitore fosse provvisto di un semplice tachimetro e non di un
apparecchio particolarmente adatto alla misurazione della velocità dei veicoli
non trova qui riscontro alcuno. Dagli atti emerge, al contrario,
l’attendibilità della misurazione, effettuata con un apparecchio Multagraph
T21-4.1B NR.257, dalla quale si evince il dettaglio della velocità ogni 100 m
all’incirca, per una distanza di 1284 m, una velocità media di 178 km/h ed una
velocità di punta di 181 km/h.
- A questo
proposito va detto che l’argomento sollevato dal ricorrente, secondo cui il
decreto di multa emanato dalla Sezione della circolazione sarebbe nullo o
annullabile dev’essere respinto.
La
nullità è data, di regola, soltanto nei casi di chiara incompetenza
dell’autorità decidente (Scolari, Diritto amministrativo, Parte generale, 2.
ed., n. 836), ciò che non è assolutamente il caso nella fattispecie in esame.
L’ordinamento delle competenze istituito dagli art. 6 e 7 LALCStr attribuisce
in effetti sia alle autorità giudiziarie che a quelle amministrative il compito
di perseguire le infrazioni alle regole della circolazione stradale, riservando
alle prime le contravvenzioni gravi e i delitti in virtù della LCS e alle
seconde i rimanenti casi. La Sezione della circolazione, cui spetta il compito
di ripartire le pratiche tra le suddette autorità (art. 47 cpv. 2 RLALCStr), dispone
di un certo margine di apprezzamento quando si tratta di stabilire se una contravvenzione
alla LCS sia grave o meno, dipendendo una simile qualifica da un esame
complessivo delle circostanze oggettive e soggettive dell’infrazione di cui trattasi.
Nel caso
concreto, ci si può effettivamente chiedere se il ricorrente, vista
l’infrazione commessa, non avrebbe dovuto essere perseguito sul piano penale
dal Ministero pubblico. Il solo fatto di ammettere un dubbio in tal senso non
permette però ancora di affermare che la multa inflittagli dalla Sezione della
circolazione sia stata emanata da un’autorità manifestamente incompetente.
D’altronde, se in disaccordo con questo modo di procedere, il ricorrente doveva
tempestivamente adire il Pretore penale (art 7 LALCStr; 4 LContr.) per
chiedergli di rinviare gli atti al Procuratore pubblico. Non avendolo fatto -
onde evidentemente evitare di incorrere in una sanzione ben più grave di quella
che gli era stata inflitta dalla Sezione della circolazione - egli ha accettato
per atti concludenti la decisione della Sezione della circolazione. Non si può
dunque non ravvisare una certa malafede nelle critiche che l’insorgente solleva
in questa sede in merito ai presunti vizi di cui sarebbe stata affetta la
procedura contravvenzionale avviata nei suoi confronti.
- 5.1. La
licenza di condurre può essere revocata al conducente che, violando le norme
della circolazione, ha compromesso la sicurezza del traffico o disturbato
terzi. Nei casi di lieve entità, può essere pronunciato un ammonimento (art. 16
cpv. 2 LCStr).
La
licenza di condurre va invece obbligatoriamente revocata se il conducente ha
gravemente compromesso la sicurezza della circolazione (art. 16 cpv. 3 LCStr).
La revoca
della licenza a titolo d'ammonimento ha per scopo di sanzionare il conducente
resosi colpevole di un'infrazione alle regole della circolazione e di impedire
casi di recidiva (art. 30 cpv. 2 OAC).
L'autorità
tenuta ad ordinare la revoca della licenza di condurre deve fissare la durata
di tale provvedimento, tenendo conto delle circostanze del caso. In particolare
essa deve tenere conto della colpa, della reputazione dell'interessato in
quanto conducente di veicoli a motore e della sua necessità professionale a
fare uso del veicolo (art. 17 cpv. 1 LCStr; 33 cpv. 2 OAC).
La durata
del provvedimento non può essere inferiore a un mese se la licenza deve essere
revocata a causa di un'infrazione che ha compromesso gravemente la sicurezza
della circolazione stradale (cfr. art. 16 cpv. 3 lett. a; 17 cpv. 1 lett. c
LCStr) e
dev'essere
di almeno sei mesi se la licenza va revocata a causa di un'infrazione commessa
entro due anni dalla scadenza dell'ultima revoca (art. 17 cpv. 1 lett. c).
5.2.
Secondo costante giurisprudenza del Tribunale federale, un superamento di 30
km/h della velocità massima consentita comporta la possibilità di revoca della
licenza di condurre anche quando le condizioni della circolazione sono
favorevoli e la reputazione del conducente buona (DTF 119 Ib 154 consid. 2a;
113 Ib 143 consid. 3c; 108 Ib 65 consid. 1).
Qualora
venga accertato un superamento superiore a 30 km/h del limite di velocità, le
competenti autorità cantonali sono obbligate a revocare la licenza di condurre
giusta l'art. 16 cpv. 3 lett. a LCStr senza alcun riguardo alle concrete
circostanze del caso (DTF 124 II 476 consid. 2; 119 Ib 145 consid. 2a; 118 IV
188 consid. 2b).
5.3. Nel
caso in esame, il ricorrente ha superato di 40 km/h la velocità massima
consentita. Egli ha dunque gravemente compromesso la sicurezza della
circolazione e la sua licenza di condurre deve pertanto essere obbligatoriamente
revocata.
La colpa
del ricorrente è indubbiamente grave, a maggior ragione se si considera che non
è la prima volta che viene sanzionato per eccesso di velocità, avendo alle
spalle già due ammonimenti per la medesima infrazione.
Inoltre
egli è recidivo ai sensi dell'art. 17 cpv. 1 lett. c LCStr, avendo superato il
limite di velocità a un anno e cinque mesi dalla scadenza della precedente
revoca della patente.
- 6.1.
L'insorgente, titolare della carrozzeria __________ di __________, allega di
avere una necessità professionale di disporre della licenza di condurre.
L'Esecutivo cantonale, nel giudizio impugnato, ha addotto che la richiesta di
limitare il periodo di revoca al tempo libero non poteva essere accolta in
quanto in contrasto con il fine educativo e preventivo della misura. Tale considerazione
non presta il fianco a critiche.
6.2. La
giurisprudenza riconosce la necessità professionale con estrema riserva e
soltanto quando il mezzo meccanico costituisce, per così dire, il posto di
lavoro per l'amministrato (DTF 122 II 24 ss e 123 II 574) o quando il fatto di
non poter guidare gli comporterebbe perdite di guadagno consistenti e costi
rilevanti (R. Schauffauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkersrecht,
vol. III, p. 283 e ss., ad 2441 e ss.). Allorché si tratta di valutare se
sussista un bisogno professionale di condurre veicoli a motore, deve essere
rispettato il principio di proporzionalità. Occorre quindi tenere in
considerazione in che misura il conducente è, rispetto ad altri utenti, maggiormente
toccato dalla revoca della licenza a seguito delle sue necessità professionali.
La questione se il bisogno professionale giustifichi una riduzione della durata
minima deve essere esaminata nell'ambito di una valutazione globale di tutti
gli elementi importanti per determinare la durata della misura. Spetta
all'autorità cantonale stabilire se ed in quale misura al ricorrente è
concretamente necessaria la licenza di condurre per l'espletamento della
propria attività professionale (DTF 123 II 572 e ss., consid. 2c).
6.3.
Nell’ambito dell’attività della carrozzeria, __________ si occupa del contatto
con i clienti, dai quali si reca per ritirare o consegnare le automobili. I
suoi collaboratori si occupano invece della corretta esecuzione dei lavori di
carrozzeria. Inoltre, egli, in qualità di perito per conto di compagnie
assicurative (__________, __________ e __________) si deve recare in varie
località – con brevissimo preavviso – per visionare i veicoli accidentati e
eseguire i relativi preventivi. La necessità della licenza di condurre per
motivi professionali è tuttavia ben lungi dall'essere assoluta ai sensi della
giurisprudenza invalsa in materia. In particolare, la situazione
dell'insorgente non è certamente paragonabile a quella di chi perderebbe
altrimenti la possibilità di conseguire l'intero reddito, o una parte
essenziale dello stesso, come potrebbe essere ad esempio il caso di un autista
professionale.
E' ben
vero che nella sua professione l’insorgente, come detto, è obbligato a spostarsi
in luoghi diversi. Va tuttavia evidenziato che lo stesso ha comunque la possibilità
di far capo per gli spostamenti all'utilizzo di mezzi pubblici o di un
ciclomotore, nonché di ricorrere all'aiuto dei suoi collaboratori o di
conoscenti, che possono accompagnarlo nei suoi spostamenti. In quanto esposto
dall'insorgente, si possono quindi ravvisare unicamente gli inconvenienti,
talvolta gravi, che suole comportare la revoca della licenza di condurre e che
fanno parte della funzione anche afflittiva di questa misura, voluta dal
legislatore come mezzo per dissuadere da ulteriori infrazioni alle norme della
circolazione stradale. Tali inconvenienti, anche se ciò dovesse essere oneroso
per l'interessato, possono comunque essere mitigati attraverso le soluzioni
alternative appena illustrate. In particolare, le difficoltà che l’insorgente incontrerebbe
non interferiscono sull’esercizio della professione del ricorrente più di
quanto sia necessaria una corretta applicazione della misura (cfr. DTF del 22
gennaio 2003, inc. n. 6A.82/2002, consid. 5).
- Così
stando le cose, tenuto conto della gravità dell'infrazione, della colpa
effettiva, del fatto che __________ non può invocare una necessità
professionale di guidare veicoli a motore (art. 33 cpv. 2 OAC), nonché della
circostanza che egli è recidivo ai sensi dell'art. 17 cpv. 1 lett. c LCStr, il
provvedimento di revoca pronunciato nei suoi confronti, di una durata
corrispondente al minimo previsto dalla legge, appare del tutto conforme al
diritto e alla prassi normalmente adottata dai tribunali svizzeri (R. Schaffhauser,
Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, n. 2458).
La
revisione parziale della legge sulla circolazione stradale – che tra i suoi
obiettivi annovera pure l’inasprimento delle punizioni nei confronti dei
recidivi (cfr. Messaggio del Consiglio federale del 31 marzo 1999, FF 1999
3837) – non è ancora entrata in vigore, ma può senz’altro essere d’aiuto
nell’interpretazione del diritto attuale (STA del 4 luglio 2003 in re M.R.,
inc. n. 52.2003.60; DTF 128 II 282, consid. 3.5). In quest’ottica, l’art. 16c
cpv. 2 lett. n LCStr. prevede, per un infrazione come quella oggetto del presente
gravame, una revoca del permesso di condurre per almeno 12 mesi, per cui sotto
l’egida del diritto attuale ben si addice la misura nei confronti del ricorrente.
- Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso deve pertanto essere respinto.
La tassa
di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 6 CEDU; 16, 17 LCStr; 30, 33 OAC; 10 LALCStr;
3, 18, 28, 43, 46, 60 e 70 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa e
le spese per complessivi fr. 800.- sono poste a carico del ricorrente.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
di Losanna nel termine di 30 giorni dall’intimazione.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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