AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2003.309
Data decisione, Autorità:
04.11.2003, TRAM
Incarto n.
52.2003.309-310
Lugano
4 novembre 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sui ricorsi (a) 18 e (b) 19 settembre 2003
di
(a) __________
(b) __________
contro
le decisioni 2 settembre 2003 del Consiglio di Stato (n. 3747 e
3748) che respingono i ricorsi presentati dagli insorgenti avverso le risoluzioni
25 giugno 2003 con cui il municipio di __________ ha dichiarato irricevibili
le opposizioni presentate dagli stessi alla domanda di costruzione inoltrata
da __________ per la formazione di un posto auto al mappale no. __________ RF
__________;
viste le risposte:
23 settembre 2003 del
Dipartimento del territorio;
30 settembre 2003 del
Consiglio di Stato;
3 ottobre 2003 del
municipio di __________;
8 ottobre 2003 di
__________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il 23
maggio 2003, __________ ha chiesto al municipio di __________ la licenza
edilizia per la formazione di un posto auto sulla part. n. __________ RF situata
in località __________;
che la
domanda è stata pubblicata dal giovedì 5 al giovedì 19 giugno 2003, con relativo
avviso ai proprietari confinanti e trasmissione degli atti al Dipartimento del
territorio;
che con
scritti del 16 e del 17 giugno 2003, __________, rispettivamente __________ e
__________, si sono opposti al rilascio della licenza edilizia in oggetto;
che
entrambe le opposizioni sono stati consegnati alla posta il 20 giugno 2003;
che con
risoluzioni 25 giugno 2003 il municipio le ha respinte, ritenendole tardive;
che con
giudizi del 2 settembre 2003 il Consiglio di Stato ha confermato le predette
decisioni, respingendo le impugnative contro di esse interposte dagli
opponenti;
che, in
concreto, il Consiglio di Stato ha ritenuto irrilevante che il giorno di
scadenza del termine di pubblicazione fosse festivo (Corpus Domini);
che
avverso le predette decisioni governative i soccombenti insorgono ora dinanzi
al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l’annullamento;
che i
ricorrenti sostengono che il termine per opporsi alla domanda di costruzione si
sarebbe protratto sino a venerdì 20 giugno 2003, poiché il giorno di scadenza
era festivo;
che
all’accoglimento dei ricorsi si oppongono il Consiglio di Stato ed il
municipio, con argomenti che verranno semmai ripresi nei seguenti considerandi;
considerato, in
diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall’art. 21 LE;
che la
legittimazione attiva degli insorgenti è certa (art. 43 PAmm) ;
che i
gravami, tempestivi (art. 46 PAmm), sono ricevibili in ordine e possono essere
evasi con un unico giudizio, senza istruttoria (art. 18 PAmm);
che
giusta l’art. 6 cpv. 1 e 3 LE, la domanda di costruzione viene pubblicata dal municipio
presso la cancelleria comunale, con avviso negli albi comunali ed ai proprietari
confinanti, per un periodo di 15 giorni, durante il quale chiunque abbia
interesse può prenderne conoscenza;
che
secondo l'art. 8 cpv.1 LE nel termine di pubblicazione ogni persona che
dimostri un interesse legittimo può fare opposizione alla concessione della
licenza edilizia;
che il
municipio decide sulla domanda di costruzione e sulle opposizioni entro
15 giorni dalla scadenza del termine di opposizione del Dipartimento del
territorio (art. 10 cpv. 1 LE);
che il
termine di pubblicazione, fissato dall’art. 6 LE, è di natura perentoria; non
può quindi essere né prorogato né abbreviato dall’autorità (art. 11 PAmm);
che il
termine fissato a giorni non comprende il giorno da cui comincia a decorrere
(art. 10 cpv. 1 PAmm); se l’ultimo giorno del termine scade di sabato, in
domenica o in un giorno ufficialmente riconosciuto come festivo, la scadenza
del termine è protratta al prossimo giorno feriale (art. 10 cpv. 3 PAmm);
che
nell'evenienza concreta, il municipio ha anzitutto violato l'art. 10 cpv. 1 LE,
statuendo sulla ricevibilità delle opposizioni senza statuire nel contempo
sulla domanda di costruzione;
che con
questa violazione di legge, l'autorità comunale ha propiziato l'avvio di un
procedimento ricorsuale, palesemente lesivo delle finalità di economia processuale
perseguite dalla norma succitata;
che così
procedendo, il municipio ha in effetti impedito agli insorgenti di contestare
le decisioni di irricevibilità delle opposizioni nell'ambito di un ricorso da
loro stessi proposto contro la licenza edilizia od inoltrato dalla resistente
__________ contro un'eventuale decisione di diniego della stessa;
che il
municipio è incorso in una seconda violazione di legge, computando, contrariamente
a quanto prescrive l'art. 10 cpv. 1 PAmm, nel termine quindicinale di pubblicazione
della domanda il giorno in cui è iniziato a decorrere attraverso l'esposizione
all'albo dell'avviso di pubblicazione, redatto quello stesso giorno (cfr. RDAT
1995 I n. 1; Marco Borghi / Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa
ticinese, ad art. 10 n. 2 PAmm);
che,
avendo il municipio esposto l'avviso all'albo il 5 giugno 2003, il termine di
pubblicazione giungeva a scadenza il 20 di quello stesso mese;
che già
da questo profilo, le decisioni del municipio non reggono alla critica;
che le
decisioni del municipio sono manifestamente lesive del diritto anche da un
terzo profilo;
che anche
nel caso in cui il termine di pubblicazione fosse effettivamente giunto a
scadenza il 19 giugno 2003, festa del Corpus Domini, le opposizioni sarebbero
in effetti tempestive, perché l'art. 10 cpv. 3 PAmm avrebbe protratto la
scadenza del termine a venerdì 20, prossimo giorno feriale (cfr. art. 1 DL
concernente i giorni festivi nel Cantone del 10 luglio 1934; Borghi / Corti,
op. cit., ibidem);
che i
giudizi del Consiglio di Stato, che non ha rilevato nemmeno una delle predette,
evidenti violazioni di legge, vanno di conseguenza annullati assieme alle
decisioni del municipio che manifestamente a torto confermano;
che gli
atti vanno rinviati al municipio affinché statuisca sulla domanda di
costruzione e sulle opposizioni con un'unica decisione;
che, dato
l’esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia e delle spese;
per questi motivi,
visti gli art. 6, 8, 10, 21 LE; 3, 10, 18, 28, 31, 60,
61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- I ricorsi
sono accolti.
§. Di conseguenza sono annullate:
1.1. le decisioni 2 settembre 2003 (n. 3747 e n.
3748) del Consiglio di Stato;
1.2. le decisioni 25 giugno 2003 del municipio
di __________ che dichiarano irricevibili le opposizioni presentate da
__________ e __________ e __________ contro il rilascio della licenza edilizia
per la formazione di un posto auto al mappale no. __________ RF __________.
-
Gli atti
sono rinviati al municipio di __________ affinché proceda nei suoi incombenti
conformemente all'art. 10 cpv. 1 LE;
-
Non si
prelevano né tasse né spese di giustizia.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster