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Numero d'incarto:
52.2003.307
Data decisione, Autorità:
13.10.2003, TRAM
Incarto n.
52.2003.307
Lugano
13 ottobre 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 18 settembre 2003 della
patr. da: avv. __________
Contro
la decisione 2 settembre 2003 del consiglio di
amministrazione della Casa di riposo __________ di __________ che delibera
alla __________ la fornitura di corpi illuminanti per la casa per anziani;
viste le risposte:
-
23 settembre 2003 della
__________;
-
6 ottobre 2003 della
__________;
-
9 ottobre 2003 del
__________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il 7
luglio 2003 la Fondazione Casa di Riposo __________ di __________ ha invitato
cinque ditte del ramo a presentare un'offerta per la fornitura di corpi illuminanti
da installare nel suo stabilimento;
che il
capitolato d'appalto e modulo d'offerta, inviato alle ditte in questione,
definiva le lampade che avrebbero dovuto essere fornite facendo riferimento a
precisi modelli di note marche;
che alla
posizione 261 (varianti) esso specificava comunque che, trattandosi di una
fornitura particolare, dove risulta praticamente impossibile dare una
descrizione dettagliata (aspetto e dettagli illuminotecnici) per ottenere
quanto richiesto dal committente, nel modulo d'offerta si fa riferimento a
tipi riportati nei cataloghi, precisando la marca e il tipo;
che, in quest'ottica,
la posizione 1.08 del capitolato, denominata proposte della ditta offerente,
ribadiva che nell'elenco prezzi viene normalmente indicato la marca ed
il tipo preciso come riferimento, resta evidente che ogni offerente potrà
offrire l'equivalente che corrisponda il più possibile a quanto richiesto;
che in
tempo utile sono pervenute alla committente le offerte di quattro delle cinque
ditte invitate, fra cui quella della __________ di fr. 95'598.80 e quella della
__________ di fr. 83'494.90;
che,
valutate le offerte in base ai criteri d'aggiudicazione, la committente ha
allestito le seguente graduatoria:
-
__________ 518.52
punti
-
__________ 415.70
punti
-
__________ 370.82
punti
-
__________ 330.00
punti
che le
posizioni 7, 8 e 9 del capitolato compilato dalla __________ sono state in
particolare valutate come segue:
Pos.
Modello richiesto
Modello proposto
Nota
Valutazione
7
Regent Giotto Tre 3320
Tulux 7353 - 236 E
3.00
accettabile
8
Regent Giotto Tre 3321
Tulux 7351 - 126 E
3.00
accettabile
9
Regent Giotto Tre 3322
Tulux 7343 W - 213
1.00
non idoneo
che a tal
proposito il consulente della committente, nel suo rapporto, ha rilevato che:
le ditte offerenti hanno avuto evidentemente la possibilità di
proporre modelli alternativi i quali dovranno essere almeno equivalenti ai
modelli definiti nel modulo d'offerta. In alcuni casi non v'erano esigenze
estetiche particolari, la proposta di modelli sostanzialmente differenti
dall'aspetto, ma almeno equivalenti dal punto di vista tecnico poteva risultare
accettabile, in altri casi però questi cambiamenti risultano inaccettabili.
Dei modelli offerti dalla ditta miglior offerente, ve ne sono tre
che purtroppo non corrispondono a quanto richiesto e che non possono essere
accettati: trattasi delle posizioni 7,8 e 9 che comprendono le lampade da
montare nelle camere degli ospiti. Questi tre modelli sono in pratica identici
nell'aspetto esterno, ma differenti nelle loro dimensioni e potenza luminotecnica.
Nelle diverse camere abbiamo quasi sempre una lampada piccola nell'atrio
d'entrata e una di dimensioni più grandi nella camera stessa; questi due
elementi si trovano però nello stesso ambiente e devono essere compatibili a vicenda.
I modelli proposti dalla __________ non sono uguali e dal punto di
vista estetico sono inaccettabili.
che il
consulente ha quindi proposto alla __________ di
procedere con la delibera alla ditta __________ con la riserva di
escludere dall'ordinazione le posizioni 7, 8 e 9. Qualora la ditta __________
fosse in condizioni di fornire i modelli definiti nel modulo d'offerta ad un
prezzo adeguato, gli stessi potranno venire ordinati in seguito. Nel caso in
cui questo non fosse possibile, si procederà con un incarico diretto alla ditta
__________.
che,
ottenuto il benestare del __________, con decisione 2 settembre 2003 il consiglio
di amministrazione della __________ ha deliberato la fornitura alla ditta
__________, con la riserva di escludere dall'ordinazione le posizioni 7, 8, e
9;
che
contro questa decisione la __________ insorge davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento;
che la
ricorrente rimprovera in sostanza alla committente di aver aggiudicato la fornitura
ad una concorrente che ha presentato un'offerta non conforme alle condizioni
del capitolato; la delibera, soggiunge, sarebbe comunque da annullare anche perché
a __________ non risulta domiciliata alcuna __________;
che la
__________ si limita a rilevare che la delibera si basa sul preavviso del
__________;
che la
__________, dal canto suo, non prende formalmente posizione sul gravame; rileva
soltanto di essere domiciliata a __________ e di avere una filiale a
__________;
considerato, in
diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 LCPubb,
applicabile alla fattispecie in forza dell'art. 2 cpv. 1 ultimo comma (opera
sussidiata in misura superiore al 50%);
che in
quanto partecipante alla gara la __________ è legittimata ad impugnare
l'aggiudicazione;
che il
ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli
atti (art. 18 PAmm);
che la
LCPubb si ripropone, fra l'altro, di garantire la parità di trattamento tra
tutti gli offerenti nonché un'aggiudicazione imparziale a pari qualità (art. 1
lett. c LCPubb);
che il
conseguimento di questo postulato presuppone che l'aggiudicazione abbia luogo
sulla base delle condizioni di gara fissate dal bando di concorso e dal capitolato
d'appalto, che come noto costituiscono la legge stessa della gara e vincolano
tanto il committente, quanto i concorrenti (cfr. STA 27.7.02 in re A. SA, consid.
2);
che, in
concreto, già la riserva contenuta nella decisione di aggiudicazione di escludere
dall'ordinazione le posizioni 7, 8 e 9 del capitolato, contravviene
manifestamente ai principi suesposti;
che tale
riserva costituisce in effetti una disposizione mediante la quale la committente
intende assicurarsi la facoltà di modificare l'oggetto della commessa ancora
dopo l'aggiudicazione, escludendo dall'ordinazione i prodotti offerti dalla
__________ alle posizioni 7, 8 e 9;
che
l'esclusione di tali posizioni dall'ordinazione non è dettata da una riduzione
del fabbisogno della committente, ma dall'inidoneità dei prodotti offerti dalla
__________; non è quindi riconducibile alla riserva di modificare i
quantitativi (pos. 1.06) prevista dal capitolato;
che la
riserva in questione configura quindi un provvedimento mediante il quale la
committente relativizza l'aggiudicazione, subordinandola ad una clausola volta
ad assicurarle la possibilità di ridurne l'estensione, trasformandola in
un'aggiudicazione parziale;
che
l'offerta della __________ andava peraltro scartata siccome non conforme alle
esigenze del capitolato nella misura in cui propone almeno un prodotto
(posizione n. 9), che la committente ha giudicato non idoneo, ossia non
equivalente; circostanza, questa, che la __________ non contesta;
che
l'offerta di un prodotto non equivalente travalica infatti i limiti della
facoltà di proporre prodotti alternativi riservata ai concorrenti dalla
posizione 1.08 del capitolato;
che,
stando così le cose, il ricorso va accolto, annullando la delibera impugnata siccome
lesiva del diritto; gli atti vanno rinviati alla __________ per nuova decisione;
che la
tassa di giustizia e le ripetibili sono poste a carico della committente, che
pur non essendosi opposta all'accoglimento del ricorso l'ha comunque provocato;
per questi motivi,
visti gli art. 2, 36, 37 LCPubb; 3, 18, 28, 31, 60,
61, 65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 2 settembre 2003 del consiglio
di amministrazione della Casa di Riposo __________ di __________ che delibera
alla __________ la fornitura di corpi illuminanti per la casa per anziani è annullata;
1.2. gli atti sono rinviati alla committente per
nuova decisione.
-
La tassa di
giustizia di fr. 500.- è a carico della Casa di Riposo __________ di
__________, che rifonderà alla ricorrente fr. 1'000.- a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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