AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2003.294
Data decisione, Autorità:
28.10.2003, TRAM
Incarto n.
52.2003.294
Lugano
28 ottobre 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 15 settembre 2003 di
patr. da: avv. __________
contro
la decisione 26 agosto 2003 del Consiglio di Stato
(n. 3599), che annulla la licenza edilizia 9 maggio 2003 rilasciatagli dal
municipio di __________ per l’edificazione di una casa a gradoni in località
__________ (part. n. __________ RF);
viste le risposte:
23 settembre 2003 del
Consiglio di Stato;
30 settembre 2003 del
municipio di __________;
17 ottobre 2003 di
__________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 27
agosto 2002 il ricorrente __________ ha chiesto al municipio di __________ il
permesso di costruire una casa a gradoni in località __________ (part. n.
__________ RF), su un terreno in pendio. L’edificio, strutturato su sei piani
in parte interrati, si presenta sul lato ovest come una costruzione composta di
cinque distinti gradoni, articolati sulla verticale. Sul versante est i gradoni
sono invece soltanto quattro.
Il
gradone più basso, alto circa 6 m dal terreno sistemato verso valle, è formato
da due piani sovrapposti; quello inferiore adibito ad autorimessa, l’altro a
locale riscaldamento e piscina scoperta. I gradoni sovrastanti, arretrati
rispettivamente di 3, 8, 5 e 2.50 m dal filo della facciata a valle del gradone
sottostante, sono invece costituiti da singoli piani abitabili.
2.50
5.00
8.00
3.00
FACCIATA OVEST ovest
m
25.45
Verso
ovest la costruzione si sviluppa su una lunghezza di m 25.45 ed è posta ad una
distanza di 3.00 m dal confine verso la part. n. __________ RF.
Alla
domanda si è opposto ____________________ proprietario di questo fondo,
ritenendo che l’altezza dell’edificio, computata secondo l’art. 40 cpv. 2 LE,
disattendesse quella massima (9.00 m) prescritta dall’art. 60 NAPR per la zona
R2 e che la distanza dal confine violasse l’art. 14 NAPR, che per facciate
lunghe più di 20 m, impone di aggiungere a quella fissata dalle norme di zona
(m 3.00) un supplemento pari ad 1/3 dell’eccedenza.
B. Raccolto il
preavviso favorevole del Dipartimento del territorio, il 9 maggio 2003 il
municipio ha rilasciato la licenza richiesta, respingendo l’opposizione del
vicino.
C. Con
giudizio 26 agosto 2003 il Consiglio di Stato ha annullato la licenza, accogliendo
l’impugnativa contro di esso inoltrata dall’opponente.
Il
Governo ha in sostanza condiviso le censure addotte dall'insorgente. Anche omettendo
di computare l’altezza del gradone più basso, quella dei tre gradoni sovrastanti
andrebbe sommata, perché fra loro non v’è una rientranza di almeno 12.00 m. La
lunghezza della facciata ovest andrebbe invece determinata includendovi anche
il gradone più basso, siccome compreso nel rettangolo che circoscrive
l’edificio.
D. Contro il
predetto giudizio governativo, il soccombente si aggrava davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendo il ripristino della licenza annullata.
Secondo
l’insorgente, l’art. 40 cpv. 2 LE andrebbe applicato in modo da evitare di
imporre la realizzazione di ingombri maggiori soltanto allo scopo di rispettare
la rientranza di 12.00 m tra gradone e gradone.
12 m
H
6 m 6 m
2H
H
L’autorimessa,
soggiunge, non andrebbe inoltre considerata né per stabilire l’altezza, né per
definire le distanze, siccome interrata e di natura accessoria. Non sarebbe
quindi applicabile alcun supplemento alla distanza di 3.00 m dal confine
prescritta dalle NAPR.
In via
subordinata, il ricorrente sostiene inoltre che la lunghezza della facciata dovrebbe
essere determinata gradone per gradone, in analogia a quanto dispone l’art. 40
cpv. 2 LE per l’altezza.
E. All’accoglimento
del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni.
Ad
identica conclusione perviene il vicino opponente, contestando in dettaglio le
tesi dell’insorgente con argomenti che si riallacciano a quelli addotti in
prima istanza.
Il
municipio condivide invece l’impugnativa.
Considerato, in
diritto
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall’art. 21 LE. Certa
è la legittimazione attiva dell’insorgente, titolare della licenza edilizia
annullata (art. 43 PAmm). Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in
ordine.
Il
giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18
PAmm). Il sopralluogo chiesto dall’insorgente è del tutto superfluo, poiché la
situazione dei luoghi emerge chiaramente dagli atti e per quanto occorre al
presente giudizio non è nemmeno controversa.
- Lunghezza
della facciata. Distanza dal confine ovest.
2.1. A
norma dell'art. 60 NAPR, nella zona residenziale intensiva, che qui interessa,
fa stato un distanza minima dai confini di 3.00 m per lunghezze di facciata
sino a 20.00 m.
Per
lunghezze superiori, la distanza minima dal confine deve essere aumentata di
1/3 della maggior lunghezza sino ad un massimo di 8.00 m.
Secondo
l'art. 13 NAPR dei comuni del __________, la lunghezza della facciata di un
edificio è la misura del lato del minimo rettangolo che inscrive la costruzione
stessa. Tale misura non è calcolata per le parti arretrate di oltre 10 m dalla
facciata considerata.
La norma
è sufficientemente chiara. Non deve quindi essere interpretata.
2.2.
Nell'evenienza concreta, sul versante ovest l'edificio presenta un ingombro che
si estende su una distanza di m 25.45.
Tale è
infatti la distanza che separa, senza soluzione di continuità, la facciata a
valle del gradone più basso dalla facciata a monte del gradone più alto.
L'ingombro verticale determinato dall'edificio su questo lato varia tra 4.00 m
(in corrispondenza della terrazza del secondo gradone) e 7.00 m (in
corrispondenza del gradone superiore).
Sul
versante ovest, il lato del rettangolo minimo che inscrive la costruzione è
lungo m 25.45. Non può misurarne meno. Il piano di situazione in scala 1:150 lo
dimostra chiaramente.
Manifestamente
a torto pretende il ricorrente di non computare la parte del gradone più basso,
che sporge oltre la facciata a valle del gradone sovrastante. La tesi dell'insorgente,
fondata sulla destinazione accessoria dell'autorimessa e sulla sezione longitudinale
della costruzione non regge. Determinante non è infatti la sezione longitudinale
dell'edificio, che raffigura soltanto i quattro gradoni del versante est, ma il
piano della facciata ovest, che non lascia spazio a dubbi di sorta circa
l'estensione longitudinale e verticale degli ingombri su questo lato.
Contrariamente
a quanto assume l'insorgente, il gradone inferiore, strutturato su due livelli,
non è nemmeno costituito soltanto dall'autorimessa interrata e dalla piscina
scoperta. Verso ovest, sopra l'autorimessa, non v'è infatti la piscina, ma un
locale ripostiglio, che costituisce parte integrante dell'edificio e sporge interamente
dal terreno sistemato. A torto tenta il ricorrente di accreditare la sua tesi,
prevalendosi della sezione longitudinale della costruzione. Il locale
ripostiglio non figura su questo piano, perché la sezione non è praticata sul
lato ovest della costruzione, che presenta cinque gradoni e dove è ubicato, ma
al centro, dove i gradoni sono solo quattro e dove è prevista la piscina.
La
sezione, peraltro, riproduce soltanto l'attuale profilo del terreno, senza
raffigurare anche l'andamento del terreno sistemato sul lato ovest. Non può
quindi essere presa in considerazione per determinare la lunghezza della
facciata ovest.
Essendo
lunga m 25.45, la facciata ovest dell'edificio, posta a 3.00 dal confine verso
il fondo del resistente, non rispetta pertanto il supplemento di distanza
prescritto dall'art. 14 NAPR per facciate lunghe più di 20 m.
Da
respingere, siccome priva di fondamento, è la pretesa, avanzata dal ricorrente
in via subordinata, di determinare la lunghezza della facciata gradone per
gradone, applicando per analogia il criterio di misurazione sancito dall'art.
40 cpv. 2 LE, per determinare l'altezza delle costruzioni a gradoni. La
misurazione edificio per edificio, prevista da questa norma, non entra in
considerazione già perché, come si vedrà qui appresso, non è rispettata la
condizione che impone un rientranza minima di 12 m tra i corpi situati a quote
diverse.
- 3.1.
L'altezza massima delle costruzioni è un parametro edilizio di primaria importanza,
destinato a definire, in concorso con le norme sulle distanze, gli ingombri verticali
delle opere edilizie. Le finalità delle prescrizioni sull'altezza massima sono
le stesse di quelle sulle distanze minime tra edifici (Adelio Scolari, Commentario,
II ed., ad art. 40/41 LE, n. 1221). Anch'esse mirano pertanto a tutelare la
salubrità e la sicurezza delle costruzioni, definendone nel contempo l'impatto
sul quadro del paesaggio (Scolari, op. cit., ad art. 39 LE, n. 1175).
3.2.
Giusta l'art. 40 cpv. 1 LE, l'altezza di un edificio è misurata dal terreno
sistemato sino al punto più alto del filo superiore del cornicione di gronda o
del parapetto. Determinanti sono quindi gli ingombri verticali compresi tra
i due punti di misurazione indicati dalla legge.
Per
principio, il punto superiore di misurazione (filo del cornicione di gronda o
parapetto) si situa in corrispondenza del perimetro esterno delle costruzioni
(facciate); riferimento, quest'ultimo, al quale viene fatto capo anche per
misurare le distanze.
Per edifici
contigui, soggiunge l'art. 40 cpv. 2 LE, l'altezza è misurata per ogni
singolo edificio. Questa prescrizione si limita invece a sottolineare che
tutte le componenti di un edificio strutturato in singoli corpi contigui,
disposti orizzontalmente sul terreno, sono tenute a rispettare i limiti
d'altezza. Analogamente, dispone ancora lo stesso art. 40 cpv 2 LE, si
procede per costruzioni in pendio, articolate sulla verticale, a condizione che
si verifichi tra corpi situati a quote diverse una rientranza di almeno 12 m.
Questa
singolare disposizione è stata concepita soprattutto in funzione dell'esigenza
di limitare la costruzione di edifici a gradoni su terreni in pendio. Scopo
della norma è essenzialmente quello di impedire uno sfruttamento inadeguato
delle possibilità edificatorie date dalla configurazione del suolo, limitando
lo sviluppo verticale di queste costruzioni attraverso l'imposizione di un
particolare criterio di misurazione dell'altezza.
Per
principio, stando alla norma in esame, anche l'altezza delle costruzioni a
gradoni va misurata per ogni singolo edificio. Ciò vale tuttavia soltanto se
tra i corpi situati a quote diverse v'è una rientranza di almeno 12 m. Se
l'arretramento tra le facciate a valle dei singoli corpi è inferiore, l'altezza
dei gradoni sovrastanti è aggiunta all'altezza della facciata più a valle.
La norma
è imperfetta, poiché non pone la rientranza minima prescritta in rapporto con
l'altezza dei singoli corpi edilizi ed è quindi atta ad indurre il costruttore
a realizzare gradoni di maggiori dimensioni al fine di rispettare
l'arretramento minimo prescritto ed evitare il cumulo delle altezze dei singoli
corpi. Questo inconveniente, noto a questo tribunale (RDAT 1996 II n. 35) e qui
denunciato dall'insorgente, non costituisce tuttavia un motivo sufficiente per
scostarsi dal chiaro tenore letterale della norma. È, in particolare, lungi dal
costituire una conseguenza aberrante, non voluta dal legislatore e quindi atta
a giustificare l'inosservanza dell'arretramento minimo fissato dall'art. 40
cpv. 2 LE fra i singoli corpi della costruzione a gradoni. Tanto meno quando si
consideri che, accreditando la tesi del ricorrente, la norma verrebbe in
pratica privata di qualsiasi efficacia.
3.3.
Nell'evenienza concreta, l'arretramento tra i singoli gradoni della costruzione
varia tra m 2.50 ed 8.00. Non raggiungendo il minimo prescritto dall'art. 40
cpv. 2 LE, le altezze dei singoli corpi dell'edificio vanno dunque cumulate,
comprendendo anche quella del gradone più basso, che quantomeno sul versante
ovest costituisce parte integrante dell'immobile.
Ne
discende che l'altezza dell'edificio verso valle è di m 16.45 (416.40 -
399.95). Superando di gran lunga quella massima (m 9.00) fissata dall'art. 60
NAPR, la licenza edilizia non può quindi essere accordata.
- In esito
alle considerazioni che precedono, la decisione governativa impugnata va quindi
confermata, siccome immune da violazioni del diritto.
La tassa
di giustizia e le ripetibili sono poste a carico del ricorrente secondo soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 21, 40, 41 LE; 13, 14, 60 NAPR dei
comuni del __________; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
-
Il
ricorso è respinto.
-
La
tassa di giustizia. di fr. 1'500.- è a carico dell'insorgente, che rifonderà
fr. 1'500.- al resistente a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
__________.
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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