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Numero d'incarto:
52.2003.278
Data decisione, Autorità:
08.10.2003, TRAM
Incarto n.
52.2003.278
Lugano
8 ottobre 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 8 settembre 2003 di
patrocinato da: avv. __________
contro
la decisione 19 agosto 2003 del Consiglio di Stato
(n. 3441), che annulla la licenza edilizia 31 marzo 2003 rilasciatagli in
variante dal municipio di __________ per l'edificazione di un'autorimessa per
20 veicoli sulla part. n. __________ RF;
viste le risposte:
-
16 settembre 2003 del
Consiglio di Stato;
-
19 settembre 2003 di
__________;
-
22 settembre 2003 del
Dipartimento del territorio;
-
1 ottobre del
municipio di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 23 marzo
1999 il municipio di __________ ha rilasciato al ricorrente __________ una
licenza edilizia per costruire un'autorimessa parzialmente sotterranea su un terreno
in pendio (part. n. __________ RF), situato a valle di via __________, in località
__________ della __________ nella zona residenziale estensiva del PR. L'opera,
destinata a due stabili d'appartamenti che il ricorrente prospetta di costruire
in un secondo tempo sui fondi sottostanti, avrebbe dovuto articolarsi su due
piani sovrapposti. Quello inferiore, situato alla quota di m 381.30, avrebbe
dovuto essere dotato di 12 posti auto coperti e risultare interrato in modo da
sporgere dal terreno soltanto sul versante a valle. Quello superiore, dotato di
15 posti auto scoperti, avrebbe invece dovuto essere situato al livello della
strada privata (quota m 383.95) esistente al centro del fondo. Verso monte il
posteggio superiore avrebbe dovuto essere delimitato da due muri di sostegno,
disposti ad angolo retto ad una distanza di 3.00 dal confine verso il fondo
(part. n. __________ RF) di proprietà dei resistenti __________ e __________.
B. In seguito
ad uno scoscendimento verificatosi nella parte alta del pendio, __________ ha
rinunciato alla realizzazione del posteggio sotterraneo, limitandosi a
costruire un posteggio scoperto per 20 auto alla quota dell’attuale strada
privata. Per ricavare lo spazio necessario, il ricorrente si è scostato dai
piani approvati, arretrando sin sul confine verso il fondo dei resistenti
l’angolo sud-ovest dei muri che sorreggono il pendio sovrastante.
Il 30
gennaio 2003 __________ ha chiesto in via di notifica al municipio di autorizzare
in sanatoria le modifiche apportate al progetto iniziale. Alla domanda si sono
opposti i vicini __________ e __________, contestando l’intervento dal profilo
delle distanze dal bosco, delle misure di sicurezza e delle immissioni foniche.
Con
decisione 31 marzo 2003 il municipio ha rilasciato la licenza richiesta, respingendo
l’opposizione dei vicini.
C. Con
giudizio 19 agosto 2003 il Consiglio di Stato ha annullato il provvedimento, accogliendo
l’impugnativa contro di esso inoltrata dagli opponenti.
In
sostanza, il Governo ha ritenuto che per rapporto al fondo degli insorgenti
l’opera in contestazione non rispettasse la distanza minima di 3.00 m dal
confine prescritta dall’art. 4 NAPR. L'angolo formato dai muri di sostegno
sconfinerebbe addirittura sul fondo dei vicini.
Per
completezza, il Consiglio di Stato ha inoltre rilevato che la licenza andrebbe
comunque annullata anche perché il municipio ha omesso di raccogliere il
preavviso del Dipartimento del territorio sulle eccezioni sollevate dagli
opponenti in merito alle distanze dal bosco ed alle immissioni foniche.
Considerato poi che sul fondo si è verificato un piccolo scoscendimento,
l’autorità comunale avrebbe dovuto esigere l'allestimento di una perizia geologica.
D. Contro il
predetto giudizio governativo, il soccombente si aggrava davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendo il ripristino della licenza annullata.
L’insorgente
rileva che l’opera sporge in misura minima dal pendio retrostante. Si
tratterebbe quindi di una costruzione sotterranea, che non è tenuta a
rispettare le distanze dal confine. Il sopralluogo richiesto, rifiutato a torto
dal Consiglio di Stato, avrebbe permesso di meglio capire la situazione dei
luoghi e dell’opera in contestazione.
Nemmeno
la distanza dal bosco sarebbe violata, poiché non vi sarebbe alcun bosco nelle
vicinanze. Lo confermerebbe chiaramente l’accertamento forestale esperito dallo
stesso Consiglio di Stato con risoluzione del 4 settembre 2001.
Non
sussisterebbe infine alcuna necessità di esperire una nuova valutazione delle
immissioni foniche, né di esigere una perizia geologica.
E. All’accoglimento
del ricorso si oppone il Consiglio di Stato senza formulare osservazioni.
I vicini
opponenti chiedono la conferma del giudizio impugnato, contestando succintamente
le tesi dell’insorgente con argomenti che saranno discussi nei seguenti
considerandi.
Il
municipio condivide invece l’impugnativa, mentre il Dipartimento del territorio
ha dichiarato di non avere osservazioni da formulare.
Considerato, in
diritto
- 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall’art. 21 LE. La
legittimazione attiva dell’insorgente, direttamente e personalmente toccato dal
provvedimento impugnato, è certa (art. 43 PAmm). Il ricorso, tempestivo è
dunque ricevibile in ordine.
1.2. Il
giudizio può essere reso sulla base degli atti senza istruttoria (art. 18
PAmm). I piani e la ricca documentazione fotografica prodotta dall’insorgente
permettono di prescindere dalla visita in luogo che questi ed il municipio
sollecitano.
- 2.1. Con
il termine di licenza in variante si intende generalmente un atto
amministrativo, mediante il quale l’autorità accerta che al momento della
decisione nessun impedimento di diritto pubblico si oppone ad una modifica
parziale di un’opera edilizia, per la quale è in corso la procedura di rilascio
del permesso di costruzione o che si trova in fase di realizzazione dopo essere
stata autorizzata (variante d’opera). Per essere considerata tale, la modifica
deve essere contenuta sia dal profilo qualitativo, sia dal profilo
quantitativo. Le caratteristiche principali dell’opera che l'istante intende
modificare devono rimanere sostanzialmente inalterate. L'identità della costruzione
prevista dalla domanda iniziale non deve risultarne sovvertita (Adelio Scolari,
Commentario, II ed., ad art. 16 LE, n. 895).
Per
principio, le varianti soggiacciono alla procedura ordinaria di rilascio del permesso
di costruzione. In quest'ottica, l’art. 16 cpv. 1 LE dispone che la procedura
di pubblicazione deve essere ripetuta se i progetti vengono modificati nel
corso della procedura di approvazione o successivamente. L'obbligo di
pubblicizzare la domanda di variante mira essenzialmente a salvaguardare i diritti
di opposizione di eventuali interessati.
La regola
non è tuttavia assoluta. Se i progetti rimangono immutati nelle loro caratteristiche
essenziali, dispone l'art. 16 cpv. 2 LE, è applicabile la procedura della notifica.
Differenze che non superano un grado di tolleranza ragionevolmente ammissibile,
conclude la norma in esame, non soggiacciono a nessuna formalità.
Di
principio, contro le domande di costruzione in variante di progetti approvati
possono essere proposte soltanto quelle censure che riguardano le opere
direttamente interessate dalle modifiche. Le licenze edilizie rilasciate in
precedenza, sulle quali si innestano domande di variante, possono essere messe
in discussione soltanto in casi eccezionali, segnatamente quando sono dati i
presupposti della revoca (RDAT 1984 n. 60; GAT 271 n. 702; Scolari, op. cit.,
n. 902).
2.2.
Nell’evenienza concreta, il progetto in variante ha comportato un aumento delle
dimensioni del posteggio scoperto inizialmente previsto e la contemporanea soppressione
del posteggio interrato, che verrebbe ridotto ad un semplice scantinato.
L’aumento delle dimensioni del posteggio scoperto si traduce in pratica
nell'avvicinamento al fondo dei resistenti dei muri di sostegno del pendio
sovrastante. Invece che essere posto ad un distanza di 3.00 m dal confine, come
previsto dal progetto inizialmente approvato, l'angolo sud-ovest formato da
questi muri verrebbe ad insistere sul confine. Stando alla planimetria in scala
1:500, ma non ai piani 1:100, l'angolo in questione invaderebbe addirittura per
pochi centimetri il fondo dei resistenti. Per il resto l’opera è rimasta
sostanzialmente invariata nei suoi tratti essenziali.
2.2.1.
Dal profilo formale, la procedura di semplice notifica, applicata dal municipio
per trattare la domanda di variante, non presta il fianco a critiche. La scarsa
rilevanza della modifica apportata non giustificava di certo l’applicazione
della procedura ordinaria di rilascio del permesso. La notifica con avviso agli
unici confinanti interessati era senz’altro sufficiente.
2.2.2.
Dal profilo sostanziale, la modifica del progetto inizialmente approvato
suscita anzitutto la questione a sapere se l'angolo sud-ovest, formato dai muri
di sostegno del pendio sovrastante il posteggio scoperto, possa insistere sul
confine tra i fondi delle parti o debba rispettare la distanza di 3.00
prescritta dall'art. 4 NAPR.
Il
municipio ha ritenuto che l'opera potesse sorgere a confine. Non oltrepassando
in misura apprezzabile (> m 1.50; cfr. art. 42 RLE) il livello del terreno
retrostante, si tratterebbe di un'opera sotterranea. In assenza di contraria
disposizione potrebbe dunque sorgere a confine.
La
deduzione dell'autorità comunale era perfettamente conforme al diritto. A torto
è stata annullata dal Consiglio di Stato. Non determinando alcun ingombro verso
il fondo dei resistenti, non v'è alcuna ragione di esigere il rispetto di una
distanza dal confine.
Su questo
punto, la decisione governativa impugnata non può essere confermata.
2.2.3. Il
Consiglio di Stato ha poi ritenuto che la licenza fosse comunque da annullare
perché l'opera invaderebbe per alcuni centimetri il fondo dei resistenti.
Ammesso
che non si tratti di una semplice imperfezione del disegno, come sostiene il
ricorrente, nemmeno questa deduzione può essere confermata. Elementari considerazioni,
fondate sul principio di proporzionalità, imponevano infatti al Consiglio di
Stato di subordinare la licenza all'obbligo di correggere il difetto.
2.2.4. Il
Consiglio di Stato ha infine annullato la licenza perché il municipio ha omesso
di raccogliere il preavviso del Dipartimento del territorio sulle eccezioni
sollevate dai vicini opponenti con riferimento alle distanze dal bosco ed alle
immissioni foniche.
In merito
a queste censure, va rilevato che almeno quella relativa alle immissioni foniche
non appare a priori improponibile, poiché la modifica del numero dei
posteggi in superficie è in teoria atta ad incrementarle. Dubbia appare invece
la proponibilità della censura riguardante la distanza dal bosco, poiché non è
dato di vedere in che modo la variante possa influire su questo parametro.
Sia come
sia, è certo che il municipio non poteva esimersi dall'interpellare il Dipartimento
del territorio, competente ad applicare tanto la legislazione ambientale
(LPAmb, OIF), quanto quella forestale (LFo).
Nelle
circostanze concrete, l'omissione non era comunque tale da giustificare l'annullamento
del permesso e la ripetizione dell'intera procedura nella forma ordinaria. Il
difetto poteva infatti essere facilmente corretto da parte dello stesso
Consiglio di Stato, raccogliendo direttamente dal Dipartimento del territorio
il preavviso mancante e concedendo alle parti la possibilità di prendere
posizione al riguardo.
Anche da
questo profilo il giudizio impugnato non può essere confermato siccome lesivo
del principio di proporzionalità.
- Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va parzialmente accolto,
annullando il giudizio censurato e rinviando gli atti all'istanza inferiore
affinché si pronunci nuovamente sull'impugnativa inoltratagli da __________ e
__________, dopo aver raccolto il preavviso mancante, che il Dipartimento del
territorio, analogamente interpellato da questo tribunale, ha ritenuto di non
produrre in questa sede.
La tassa
di giustizia è suddivisa in parti uguali fra il ricorrente ed i resistenti. Le
ripetibili sono compensate.
Per questi motivi,
visti gli art. 16, 21 LE; 4 NAPR di __________; 3, 18,
28, 31, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è parzialmente accolto.
§ Di conseguenza:
1.1. la decisione 19 agosto 2003 del Consiglio
di Stato (n. 3441) è annullata;
1.2. gli atti sono rinviati al Consiglio di
Stato affinché proceda come al considerando n. 3.
-
La tassa di
giustizia di fr. 1'000.- è suddivisa in parti uguali fra il ricorrente ed i resistenti
in solido. Le ripetibili sono compensate.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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