AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
52.2003.277
Data decisione, Autorità:
22.10.2003, TRAM
Incarto n.
52.2003.277
Lugano
22 ottobre 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi e Matteo Cassina
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 8 settembre 2003 di
patrocinato dall' __________
contro
la risoluzione 19 agosto 2003 (n. 3479) del
Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente
avverso la decisione 20 giugno 2003 del Dipartimento delle istituzioni,
Sezione dei permessi e dell'immigrazione, in materia di autorizzazione
d'entrata e di rilascio di un permesso di soggiorno a titolo di ricongiungimento
famigliare in favore del figlio __________ (1988);
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. a) Il
cittadino indiano __________ (1967) è entrato in Svizzera il 5 dicembre 1988
quale richiedente l'asilo, lasciando nel suo Paese d'origine la moglie
__________ (1969) e i figli __________ (31 ottobre 1985) e __________ (26
gennaio 1988).
La
domanda d'asilo del ricorrente è stata respinta dall'Ufficio federale dei
rifugiati con decisione 31 ottobre 1990, confermata su ricorso il 9 agosto 1991
dal Dipartimento federale di giustizia e polizia. Il 6 dicembre 1991,
l'interessato è stato rimpatriato.
Il 22
settembre 1992 l'insorgente ha divorziato dalla moglie, con la quale ha poi avuto
un terzo figlio, __________, nato il 1° gennaio 1993.
b) Il 29
dicembre 1994 __________ si è sposato a __________ con la cittadina elvetica
__________ (1952).
Autorizzato
il 6 aprile 1995 a entrare in Svizzera per vivere insieme alla moglie, l'insorgente
ha ottenuto un permesso di dimora e, dal 6 aprile 2000, di domicilio con
prossimo termine di controllo fissato per il 5 aprile 2006.
Dal 15
marzo 2000, i coniugi __________ vivono separati di fatto.
B. a) Il 10
aprile 2003 __________ ha chiesto alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione
del Dipartimento delle istituzioni, per il tramite dell'Ambasciata di Svizzera
a __________, l'autorizzazione a entrare nel nostro Paese per vivere presso il
padre perché gli voleva bene, allegando una dichiarazione della madre che lo
autorizzava a espatriare.
La
domanda è stata preavvisata negativamente dall'autorità diplomatica elvetica,
in quanto __________ non era mai stato all'estero, non parlava l'inglese e
viveva in India con un fratello e la madre, la quale si era sempre occupata
dello stesso a partire dal divorzio.
Il 10
giugno 2003 __________ ha precisato, tra le altre cose, che suo figlio maggiore
vive presso la madre di quest'ultimo, mentre __________ e il figlio minore risiedono
presso il loro nonno paterno 75enne. Ha pure indicato che la domanda di ricongiungimento
famigliare era anche volta a offrire a offrire a __________ un'istruzione e
un'educazione migliori che in India.
b)
Fondandosi sulle premesse emergenze, il 20 giugno 2003 l'autorità dipartimentale
ha deciso di non autorizzare l'entrata in Svizzera di __________ e di non rilasciargli
un permesso di soggiorno, in quanto il ricongiungimento con il padre era stato
chiesto tardivamente, senza motivi validi ed era essenzialmente volto a
offrirgli condizioni di vita migliori e un'educazione scolastica più favorevole
che in India.
La
decisione è stata resa sulla base degli art. 4, 16, 17 LDDS, 8 ODDS e 8 CEDU.
C. Con
giudizio 19 agosto 2003, il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione,
respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da __________.
L'Esecutivo
cantonale ha ritenuto che non fossero dati i presupposti per autorizzare il
ricongiungimento famigliare, perché il legame tra padre e figlio, quest'ultimo
ormai prossimo a entrare nel mondo del lavoro, non appariva intenso ed
effettivamente vissuto segnatamente a causa della lunga separazione volontaria
tra gli stessi.
Il
Governo ha ritenuto inoltre che non vi fossero interessi famigliari
preponderanti tali da modificare le relazioni come erano state vissute fino a
quel momento, rilevando che __________ è nato e cresciuto in india dove ha
vissuto presso la madre e/o il nonno paterno o altri parenti, che lo hanno
accudito da quando il padre è partito per l'estero.
D. Contro la
predetta pronunzia governativa, __________ insorge ora davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando che suo figlio
__________ sia autorizzato a entrare in Svizzera e posto al beneficio di un
permesso di soggiorno.
Rileva
che l'art. 17 cpv. 2 LDDS non impedisce il ricongiungimento famigliare parziale
come nel caso in esame, dal momento che il figlio primogenito __________ è
ormai maggiorenne e il cadetto __________ è affidato alla madre.
Sostiene
che il legame con suo figlio è intenso ed effettivamente vissuto e di aver
sempre mantenuto i contatti con lo stesso durante la loro separazione. Secondo
l'insorgente, il ricongiungimento era impossibile in precedenza per motivi
famigliari e professionali.
E. All'accoglimento
del gravame si oppongono sia il dipartimento sia il Consiglio di Stato con
argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato, in
diritto
- 1.1. In
materia di diritto degli stranieri, la competenza del Tribunale cantonale amministrativo
a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di
Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere
impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (cfr.
art. 10 lett. a LALPS).
1.2. In
ambito di polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al
Tribunale federale non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di un
permesso di dimora o di domicilio, salvo laddove un diritto all'ottenimento di
un simile permesso si fonda su una disposizione particolare del diritto
federale o di un trattato internazionale (art. 100 cpv. 1 lett. n. 3 OG e 4
LDDS; DTF 128 II 145 consid. 1.1.1, 127 II 161 consid. 1a con rinvii).
1.3.
Giusta l'art. 17 cpv. 2 LDDS i figli celibi d'età inferiore ai 18 anni hanno il
diritto di essere inclusi nel permesso di domicilio dei genitori, a condizione
che vivano con questi ultimi.
è domiciliato in Svizzera dall'aprile 2000 e suo figlio __________ aveva 15
anni al momento del deposito della domanda di ricongiungimento famigliare.
Conformemente
alla norma menzionata, di principio, essi dispongono dunque di un diritto al
permesso sollecitato. Qualora la censura di violazione dell'art. 17 cpv. 2 LDDS
fosse sollevata innanzi al Tribunale federale attraverso un ricorso di diritto
amministrativo, questa sarebbe infatti ammissibile in applicazione dell'art.
100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG. Il gravame è pertanto ricevibile anche innanzi al
Tribunale cantonale amministrativo.
1.4. Lo
straniero che ha uno stretto legame di parentela con una persona che possiede
un permesso di domicilio in Svizzera può invocare, a protezione della propria
vita familiare, l'art. 8 CEDU. In tal caso, se il legame è intatto ed effettivamente
vissuto, la libertà delle autorità cantonali di rifiutare un permesso di soggiorno
(cfr. art. 4 LDDS) è limitata e contro una decisione di rifiuto è ammissibile
il ricorso di diritto amministrativo dinanzi al Tribunale federale in
applicazione dell'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG (DTF 122 II 5 consid. 1e, 292
consid. 1e, 389 consid. 1b, 93 consid. 1c) e, di riflesso, nella presente sede
attraverso il rinvio di cui all'art. 10 lett. a LALPS. La legittimazione a
ricorrere compete in questi casi sia allo straniero cui è stato negato il
permesso, sia al parente con il quale egli intende ricongiungersi in Svizzera
(DTF 119 Ib 84 consid. 1c).
Nella
fattispecie, il ricorrente sostiene di avere mantenuto con il figlio un legame
intenso e vivo. Per la soluzione della vertenza non è necessario esaminare più
a fondo tale aspetto. In effetti, per le ragioni che seguono, nella misura in
cui la censura di violazione dell'art. 8 CEDU fosse ammissibile, essa andrebbe
comunque respinta nel merito.
1.5. Il
gravame, tempestivo (art. 10 LALPS e 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una
persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), può essere evaso
sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
- L'art. 17
cpv. 2 LDDS ha per scopo di permettere ed assicurare a livello giuridico
un'effettiva convivenza familiare (DTF 119 Ib 81 consid. 2c). Tale disposto può
essere di conseguenza invocato solo per favorire una tale convivenza; ciò non è
il caso se lo straniero domiciliato in Svizzera vive separato dai figli per
anni e poco prima che essi compiano i diciotto anni li fa venire nel nostro
Paese, salvo che esistano validi motivi che hanno impedito un ricongiungimento
più tempestivo (DTF 119 Ib 88 consid. 3a). Benché la norma sia stata essenzialmente
concepita dal legislatore federale per permettere il ricongiungimento
dell'intero nucleo familiare, essa è applicabile per analogia nell'ambito di famiglie
monoparentali (DTF 125 II 585). In questi casi non esiste però un diritto
incondizionato dei figli che vivono all'estero a raggiungere il genitore
stabilitosi in Svizzera. Essi hanno diritto a essere inclusi nel permesso del
genitore domiciliato nel nostro Paese solo se è con questo che hanno le relazioni
familiari più intense. Nella valutazione di tale aspetto, si deve tenere conto
non soltanto delle circostanze passate, ma anche di eventuali cambiamenti
successivi e delle prospettive future (DTF 118 Ib 159 consid. 2b). Neppure può
essere ritenuto come determinante unicamente il fatto che il figlio abbia
sempre vissuto all'estero, dove ha allacciato i legami più stretti, altrimenti
il ricongiungimento famigliare non diverrebbe in pratica mai possibile. È
necessario per contro accertare presso quale genitore il figlio abbia vissuto,
e, in caso di divorzio, chi ne ha ricevuto l'affidamento; se nel frattempo gli
interessi dei figli si sono modificati, l'adattamento alla nuova situazione
famigliare dovrebbe, di principio, essere dapprima regolato dal diritto civile.
Valgono
per analogia i principi appena esposti anche nei casi in cui uno dei genitori
vive in Svizzera e il figlio è restato nel proprio Paese d'origine in cura
presso una terza persona o un altro famigliare che non sia né il padre né la
madre (DTF 125 II 588 segg. consid. 2c).
- 3.1. In
concreto, __________ non è stato costretto ad allontanarsi dai propri figli, ma
ha scelto volontariamente la via della separazione per costruirsi una nuova
vita all'estero.
Il 5
dicembre 1988 egli è entrato in Svizzera quale richiedente l'asilo, ma il 6
dicembre 1991 è stato rimpatriato, perché la sua domanda era infondata.
In India,
il 22 settembre 1992, il ricorrente ha divorziato dalla prima moglie e, un paio
d'anni più tardi, si è unito in matrimonio con la cittadina elvetica
__________. Per vivere insieme a quest'ultima, il 6 aprile 1995 egli è quindi
rientrato in Svizzera, stabilendovisi definitivamente, mentre i suoi tre figli,
nati rispettivamente nel 1985, 1988 e 1993, sono rimasti in India presso la
loro madre o il nonno paterno.
Tuttavia,
malgrado che a quel momento i suoi figli avessero un'età in cui avrebbero
necessitato maggiormente della presenza del padre, l'insorgente non si è
prevalso immediatamente del diritto al ricongiungimento familiare. Nemmeno a
partire dall'ottenimento di un permesso di domicilio nell'aprile 2000 egli si è
avvalso di tale facoltà. E' solo nella primavera del 2003 che ha chiesto
all'autorità competente in materia di polizia degli stranieri che il solo
__________, ormai quindicenne, fosse autorizzato a entrare in Svizzera, senza
peraltro documentare, oltre al puro parlato, di aver mantenuto in qualche modo
dei forti legami con lo stesso.
Invano il
ricorrente invoca circostanze familiari (secondo matrimonio, separazione) e
professionali (impegno sul lavoro) che non gli avrebbero permesso di riunirsi
più tempestivamente con suo figlio. Come ha giustamente rilevato il Consiglio
di Stato (risoluzione governativa ad E, pag. 9), la domanda di ricongiungimento
familiare è stata inoltrata quando l'insorgente non viveva più con la moglie
__________ già da tre anni e la sua situazione professionale era da tempo
stabilizzata. Nel gravame dinnanzi all'autorità inferiore il ricorrente ha
peraltro precisato di aver richiesto un permesso di soggiorno in favore di
__________ soltanto nel 2003, in quanto quest'ultimo "non causa quei
problemi che riguardo all'età avrebbe causato qualche anno fa".
Inoltre,
come ha ancora pertinentemente rilevato l'Esecutivo cantonale (ad C.2., pag.
7), a parte la domanda 17 agosto 1995 di cambiamento di posto di lavoro il ricorrente
ha sempre omesso di notificare alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione
l'esistenza dei suoi tre figli. In questo modo egli non ha rispettato l'obbligo
sancito dagli art. 3 cpv. 2 LDDS e 8 ODDS, che hanno per scopo di permettere
alle autorità di prendere in considerazione, sin dall'inizio, tutte le
conseguenze che la concessione di un permesso di soggiorno potrebbe comportare
sul sovrappopolamento di stranieri e, eventualmente, sul mercato del lavoro
(DTF 115 Ib 98 consid. 3b). Orbene, se già il ricongiungimento familiare sulla
base dell'art. 17 cpv. 2 LDDS è fatto dipendere dall'adempimento di una serie
di ben precise condizioni (cfr. consid. 2.), a maggior ragione si deve
ammettere che in situazioni come quella appena illustrata, dove il ricorrente
ha fornito all'autorità delle informazioni inesatte, soltanto la presenza di circostanze
del tutto particolari permette di soprassedere a simili comportamenti e
giustifica la concessione del permesso richiesto.
Non
permette quindi giungere a conclusioni più favorevoli all'insorgente il fatto
che egli renderebbe visita a __________ una volta l'anno per un periodo di 1-2
mesi e verserebbe del denaro per il suo mantenimento, ritenuto che è del tutto
naturale che padre e figlio mantengano dei rapporti durante gli anni di separazione
e ciò è comunque insufficiente per far apparire questa relazione familiare
prevalente su quelle esistenti nel proprio Paese d'origine.
3.2. Da
otto anni __________ è definitivamente assente dal proprio Paese d'origine. Da
quando egli si è separato dal figlio, della cura e dell'educazione di quest'ultimo
si sono sempre occupati la madre, cui era affidato, o il nonno paterno (cfr. preavviso
negativo 28 aprile 2003 dell'ambasciata di Svizzera in India e lo scritto 10
giugno 2003 inoltrato dal patrocinatore del ricorrente al dipartimento).
Non
sussistono pertanto interessi familiari preponderanti che esigano una modifica
delle relazioni esistenti e imponga a __________ di trasferirsi in Svizzera
presso il padre, unico legame che ha nel nostro Paese. Non è certo l'età del
nonno paterno (75 anni) che permette di ritenere il contrario. Tanto meno che
la madre abbia dato ora il proprio consenso all'espatrio. Ancor meno il fatto
che il primogenito __________ sia ora maggiorenne e viva in modo indipendente.
Inoltre
__________ è nato e risiede da sempre in India, segnatamente nel __________. È
dunque là che ha i suoi legami sociali e culturali più stretti. Dato che nel
suo Paese d'origine sono ancora presenti parenti che continuano ad occuparsi
dello stesso, non appare dunque appropriato inserirlo in un ambiente di cui non
conosce la lingua e in un sistema socioprofessionale sensibilmente diverso dal
suo. Del resto, il suo soggiorno in Svizzera non farebbe altro che separare
ulteriormente e senza motivo il nucleo famigliare esistente in India.
In
siffatte circostanze, non si vedono oggettivamente quali possano essere i
fattori che hanno spinto __________ ad avviare una pratica di ricongiungimento
familiare, se non, verosimilmente, la volontà che suo figlio quindicenne
benefici di un futuro migliore, segnatamente una formazione ed un avvenire
professionale più favorevoli di quelli ottenibili in __________.
Del resto
l'insorgente non ha mai nascosto tali obiettivi (v. il precitato scritto 10 giugno
2003 del patrocinatore del ricorrente, pag. 2): "Essendo molto affezionato al figlio __________,
attualmente quindicenne, e volendo intensificare i rapporti paterni con lo
stesso, egli intende farlo venire presso di sé, anche per offrirgli migliori
possibilità di istruzione e di educazione che non in India".
Infine,
non porta a diversa conclusione che il ricorrente non escluda di riunirsi in
futuro anche con __________, attualmente sotto l'autorità parentale della
madre, in quanto egli procederebbe ad un inammissibile ricongiungimento
familiare parziale a tappe.
3.3.
Visto quanto precede, si deve concludere che i presupposti di cui all'art. 17
cpv. 2 LDDS non sono adempiuti e che il principio della proporzionalità non è
stato violato.
- Occorre
esaminare ora se la decisione impugnata violi l'art. 8 CEDU.
4.1.
Giusta l'art. 8 CEDU ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata
e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza (n. 1). Non può
esservi ingerenza della pubblica autorità nell'esercizio di tale diritto se non
in quanto tale ingerenza sia prevista dalla legge e in quanto costituisca una
misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale,
l'ordine pubblico, il benessere economico del Paese, la prevenzione dei reati,
la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle
libertà altrui (n. 2).
4.2.
L'art. 8 CEDU tutela, tra l'altro, la relazione familiare tra genitori e figli.
Non assicura tuttavia alla persona residente in Svizzera un diritto assoluto di
far venire nel nostro Paese un suo familiare, segnatamente quando essa stessa
ha preso la decisione di vivere separata da quest'ultimo per venire in
Svizzera. Tale principio vale, a maggior ragione, laddove gli interessati dimostrano
con il loro comportamento che il permesso richiesto non è volto in primo luogo
a permettere una vita familiare comune, bensì al raggiungimento di altri
obiettivi (DTF 122 II 392 consid. 4b con rinvii; 119 Ib 91 consid. 4a; 118 Ib
153 consid. 2c). Difatti, in presenza di un'ingerenza nella vita familiare,
giustificata ai sensi dell'art. 8 n. 2 CEDU dalla politica restrittiva in
materia di stranieri praticata dalla Svizzera - in particolare dalla salvaguardia
del mercato svizzero del lavoro e dal mantenimento di un rapporto equilibrato
tra popolazione svizzera e straniera -, appare legittimo rifiutare un permesso
di entrata e di soggiorno sul nostro territorio al figlio di uno straniero
quando la separazione della famiglia risulta dalla libera scelta del genitore
residente in Svizzera, non sussistono interessi familiari preponderanti che
impongono una modifica delle relazioni esistenti rispettivamente una modifica
si appalesa imperativa, ed infine che la continuazione delle relazioni
familiari non sono ostacolate dall'autorità (ibidem).
4.3. In
concreto, è da escludere che l'art. 8 CEDU imponga il rilascio del controverso
permesso od appaia anche solo violato. In primo luogo, padre e figlio vivono definitivamente
separati almeno dal 1995. Non vi sono inoltre interessi famigliari preponderanti
che esigano una modifica delle relazioni esistenti. In simili circostanze,
poiché l'avversato diniego del permesso trae indiscutibilmente origine dalla
politica restrittiva in materia di stranieri praticata dal nostro Paese, esso
deve essere considerato giustificato. Questa soluzione si impone a maggior
ragione se si tiene conto che, come è già stato spiegato dianzi, sussistono più
che fondati motivi per ritenere che la venuta in Svizzera del figlio del
ricorrente risponda al soddisfacimento di obiettivi di natura essenzialmente
economica. Va infine rilevato che nulla impedisce a __________ di continuare a
mantenere le relazioni personali con il figlio come le ha intrattenute finora.
- Rifiutando
di rilasciare il permesso di dimora al figlio del ricorrente, le autorità inferiori
non hanno disatteso nessuna normativa internazionale e federale. La decisione
censurata non procede infatti da un esercizio abusivo del potere di
apprezzamento che la legge riserva all'autorità di polizia degli stranieri in
ordine alla valutazione dell'adeguatezza della misura adottata.
Per il
resto, si può rinviare alle pertinenti considerazioni della risoluzione
impugnata.
- In esito
alle considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere respinto.
Tassa e
spese di giustizia seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 8 CEDU; 1, 4, 17 cpv. 2 LDDS; 8 ODDS;
100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa e
le spese di giustizia, per complessivi di fr. 800.-, sono poste a carico del
ricorrente.
-
Contro la
presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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