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Numero d'incarto:
52.2003.228
Data decisione, Autorità:
01.10.2003, TRAM
Incarto n.
52.2003.227-228
Lugano
1 ottobre 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Athos Mecca, vicecancelliere
statuendo sui ricorsi 7 luglio 2003 di
__________ e __________
patrocinati da: avv. __________
contro
(a)
la decisione 18
giugno 2003 (n. 2698) del Consiglio di Stato, che respinge il ricorso
presentato dagli insorgenti avverso la risoluzione 10 dicembre 2002 con cui
il municipio di __________ ha rilasciato a __________ la licenza edilizia per
la costruzione di un muro lungo il confine ovest dei mappali n. __________
RFD e __________ RFD;
(b)
la decisione 18
giugno 2003 (n. 2701) del Consiglio di Stato, che respinge il ricorso
presentato dagli insorgenti e __________ avverso la risoluzione 3 febbraio
2003 con cui il municipio di __________ ha rilasciato a __________ la licenza
edilizia per la costruzione di un muro sul fondo n. __________ RFD e la posa
di una barriera automatica sul lato est dei fondi n. __________ RFD e
__________ RFD;
viste le risposte:
23 luglio 2003 di
__________;
19 agosto 2003 del
Consiglio di Stato;
22 agosto 2003 del
municipio di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che
__________ è proprietaria dei fondi finitimi n. __________ RFD e n. __________
RFD, situati nell’abitato di __________, confinanti ad est con Via __________ e
ad ovest con la particella n. __________ RFD, di proprietà dei qui ricorrenti;
che il 10
dicembre 2002 il municipio di __________ ha concesso a __________ la licenza
edilizia per l’edificazione di un muro di confine lungo il lato ovest delle suddette
particelle di sua proprietà;
che il 3
febbraio 2003 lo stesso municipio ha rilasciato alla qui resistente
l’autorizzazione per l’edificazione del prolungamento del muro dell’abitazione
sita sul mappale n. __________ RFD - confinante con Via __________ - nonché per
la posa di una barriera automatica, anch’essa a confine con la medesima strada;
che con
giudizio 18 giugno 2003 il Consiglio di Stato ha confermato le suddette decisioni
municipali, respingendo le impugnative contro di esse interposte dai liticonsorti
__________ e __________ e __________ il 10 gennaio 2003 (a), e dagli insorgenti
il 17 febbraio 2003 (b);
che,
senza contestare il permesso edilizio dal profilo dell’applicazione del diritto
pubblico, essi hanno unicamente chiesto la sospensione del procedimento amministrativo
e l’assegnazione di un termine di novanta giorni per promuovere una procedura
civile, tesa ad appurare l’esistenza di un diritto di passo necessario
attraverso il mappale n. __________ RFD, che permetterebbe il transito degli
autoveicoli che da Via __________ intendono raggiungere lo stabile situato sul
fondo n. __________ RFD;
che,
ritenuto il principio secondo il quale l’insorgere di contestazioni di natura
civile non sospende la procedura amministrativa, il Governo ha tuttavia
respinto il gravame e confermato le licenze edilizie;
che
avverso le predette decisioni governative, __________ e __________ insorgono
ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l’annullamento
con conseguente sospensione del procedimento amministrativo;
che,
proponendo sostanzialmente le stesse argomentazioni sostenute senza successo in
prima istanza, essi ritengono che l’accertamento dell’esistenza di una servitù
prediale a carico della particella n. __________ RFD ed a favore del fondo n.
__________ RFD costituisca una questione pregiudiziale di natura civile che andrebbe
analizzata preliminarmente ad un eventuale rilascio delle licenze edilizie in
oggetto;
che
all’accoglimento dei gravami si oppongono il Consiglio di Stato, senza formulare
osservazioni; ad identica conclusione giungono il municipio di __________ e
__________, adducendo delle argomentazioni che, per quanto necessario, verranno
riprese nei seguenti considerandi;
considerato, in
diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall’art. 21 LE;
che
entrambi i gravami, tempestivi (art. 46 PAmm), sono ricevibili in ordine e possono
essere evasi, avendo lo stesso fondamento di fatto e non richiedendo
particolari accertamenti, con un unico giudizio, senza istruttoria (art. 18 PAmm);
che la
licenza edilizia è un atto amministrativo mediante il quale l'autorità accerta
che al momento della decisione nessun impedimento di diritto pubblico si oppone
all'esecuzione dei lavori previsti (art. 1 RLE; Scolari, Commentario, II ed.,
ad art. 1 LE, n. 627);
che la
licenza deve essere concessa se i progetti sono conformi alle disposizioni
legali in materia di polizia delle costruzioni e di pianificazione del
territorio, come pure alle altre prescrizioni del diritto pubblico applicabili
nel quadro della procedura della licenza edilizia (art. 2 LE);
che, per
principio, contestazioni di natura civile non giustificano il diniego della
licenza; in casi eccezionali, qualora l'esito della lite possa influire sulla
decisione amministrativa, possono semmai giustificare una sospensione della
procedura di rilascio della licenza (Scolari, op. cit., ad art. 2 LE, n. 677);
che
compito precipuo dell’autorità amministrativa è quello di accertare che il
progetto in esame rispetti il diritto pubblico (Borghi / Corti, Compendio di
procedura amministrativa, ad art. 7 PAmm, n. 2)
che,
nell'evenienza concreta, le decisioni del Consiglio di Stato di confermare la validità
delle licenze edilizie rilasciate dal municipio e di non sospenderne la procedura
al fine di conoscere l'esito di una futura vertenza civile non violano il diritto;
che i
ricorsi presentati da __________ e __________ non sollevano alcuna violazione
di norme di diritto pubblico;
che, con
tutta evidenza, nella fattispecie non sono dati gli estremi per ammettere la
presenza di una questione pregiudiziale, di natura civile, di rilevanza tale da
giustificare la sospensione del procedimento amministrativo;
che la
controversa posa del muro di confine (a) nonché della barriera e di un muro (b)
sarebbe infatti conforme alle norme di polizia delle costruzioni anche nel caso
in cui i ricorrenti dovessero ottenere ragione davanti al Giudice civile;
che,
stando così le cose, i ricorsi, palesemente infondati, per non dire temerari,
vanno senz'altro respinti;
che la
tassa di giustizia e le ripetibili sono poste a carico dei ricorrenti secondo
soccombenza (art. 28 e 31 PAmm);
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 3, 7, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
I ricorsi sono
respinti.
-
La tassa di
giustizia di fr. 1’000.- è a carico dei ricorrenti in solido, che rifonderanno
fr. 600.- alla resistente a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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