AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2003.222
Data decisione, Autorità:
03.09.2003, TRAM
Incarto n.
52.2003.222
Lugano
3 settembre 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi e Matteo Cassina
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 3 luglio 2003 di
patrocinata dall'avv. __________
contro
la risoluzione 18 giugno 2003 (n. 2712) del
Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente
avverso la decisione 9 maggio 2003 del Dipartimento delle istituzioni,
Sezione dei permessi e dell'immigrazione, in materia di revoca del permesso
di dimora;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il
__________ la cittadina croata __________ si è sposata a __________ con il
cittadino elvetico __________. A seguito del matrimonio, essa ha ottenuto un permesso
di dimora annuale, in seguito regolarmente rinnovato, l'ultima volta fino al 4
novembre 2003.
Il 20
agosto 2002 la ricorrente è stata raggiunta dal figlio __________, nato da una
precedente relazione, il quale è stato posto al beneficio di un permesso di
dimora. Anche l'autorizzazione di soggiorno del figlio della ricorrente riporta
quale prossima data di scadenza il 4 novembre 2003.
B. a) Nel
dicembre 2002 la Polizia cantonale ha interrogato i coniugi __________ al fine
di accertare la loro situazione familiare. Raccolte le loro dichiarazioni, il
23 dicembre 2002 ha trasmesso alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione il
seguente rapporto di segnalazione:
"(…)Il 05.12.2002 è stato interrogato __________ che, senza
indugio, ha ammesso di aver sposato la __________ dietro compenso di 20'000.–
franchi, con lo scopo di farle ottenere il permesso di dimora.
Dal
canto suo la __________, nel verbale di polizia del 20.12.2002 ha controbattuto
che si è trattato di un matrimonio d'amore. Sul fatto che vivano separati da
appena sei mesi dopo il matrimonio, ha tirato fuori problemi di spazio
inadeguato.
Per
ulteriori ragguagli, si rimanda agli atti allegati".
Il 28
aprile 2003, la Polizia comunale di __________ ha confermato che la ricorrente
viveva separata dal marito.
b)
Fondandosi sulle premesse emergenze, con decisione 9 maggio 2003 la Sezione dei
permessi e dell'immigrazione ha revocato il permesso di dimora a __________ e,
di riflesso, al figlio __________, fissando loro un termine con scadenza il 30
giugno 2003 per lasciare il territorio cantonale.
L'autorità
ha considerato il matrimonio dei coniugi __________ "di facciata",
ritenendo manifestamente abusivo appellarsi a tale connubio al fine di
continuare a dimorare sul territorio elvetico.
La
decisione è stata resa sulla base degli art. 3 cpv. 2, 7 e 9 cpv. 2 lett. a
LDDS; 8 ODDS.
C. Con
giudizio 18 giugno 2003, il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione,
respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da __________.
Dopo aver
lasciato indeciso se i coniugi __________ avessero contratto un matrimonio
fittizio nonostante l'esistenza di diversi indizi in tal senso, il Governo ha
rilevato che dopo una convivenza di appena sei mesi non sussisteva più tra di
essi un legame sentimentale.
Ha quindi
considerato manifestamente abusivo, da parte dell'insorgente, appellarsi al
connubio per conservare il proprio permesso di dimora, visto che viveva
separata dal marito da oltre due anni.
Ha infine
ritenuto che l'interessata non potesse invocare la protezione sancita dall'art.
8 CEDU, in quanto la relazione coniugale non era più intatta e ha considerato
esigibile il rientro di madre e figlio in Patria.
D. Contro la
predetta pronunzia governativa, __________ si aggrava ora davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento.
Contesta
di aver concluso un matrimonio fittizio e di invocare il vincolo matrimoniale
in maniera manifestamente abusiva.
Adduce di
aver frequentato il marito nonostante la separazione rimanendo pure incinta
(gravidanza extrauterina) e di voler ricomporre la comunione coniugale entro
breve tempo, come conferma __________ nella dichiarazione congiunta che versa
agli atti.
E. All'accoglimento
del ricorso si oppongono sia il Consiglio di Stato sia il dipartimento con
argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
F. Il 14
agosto 2003 la ricorrente ha contestato di aver convenuto con __________ il
pagamento di fr. 20'000.– per sposarla, adducendo che malgrado tale
intendimento iniziale la loro successiva conoscenza li avrebbero portati alle
nozze per motivi strettamente affettivi e senza remunerazioni di sorta.
Nel
contempo, essa ha versato agli atti le dichiarazioni di alcuni amici, i quali
hanno affermato di averla vista insieme al marito.
Considerato, in
diritto
- 1.1. In
materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo
a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di
Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere
impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (art. 10
lett. a LALPS).
1.2. Con
decisione 9 maggio 2003 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha revocato
i permessi di __________ e del figlio __________, validi sino al 4 novembre
2003. Contro questo genere di provvedimenti è, in linea di principio, ammissibile
il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (v. art. 101 lett. d
in relazione con l'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG).
Di conseguenza,
anche la competenza di questo Tribunale a statuire in merito all'impugnativa
inoltrata dall'insorgente, la quale agisce per sé e per __________ è data.
1.3. Il
gravame in oggetto, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una
persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è ricevibile in
ordine e può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv.
1 PAmm).
- 2.1.
L'art. 9 cpv. 2 lett. b LDDS dispone che il permesso di dimora può essere revocato,
tra l'altro, quando non venga adempiuta una condizione imposta all'atto della
sua concessione.
Gli
impegni assunti dallo straniero nel corso della procedura di autorizzazione e
le dichiarazioni da lui fatte, segnatamente in merito allo scopo della dimora,
si considerano come condizioni impostegli dall'autorità (art. 10 cpv. 3 ODDS).
2.2.
L'art. 7 cpv. 1 prima frase LDDS dispone che il coniuge straniero di un
cittadino svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga del permesso di
dimora. Questo diritto - soggiunge il cpv. 2 della medesima norma - non
sussiste se il matrimonio è stato contratto per eludere le prescrizioni in
materia di dimora e domicilio degli stranieri, segnatamente quelle sulla
limitazione del loro effettivo.
Per
costante giurisprudenza, vi è abuso di diritto laddove un determinato istituto
giuridico è invocato per realizzare interessi che il medesimo istituto non si
prefigge di tutelare (DTF 121 I 367, consid. 3b). In relazione all'art. 7 LDDS,
ciò è il caso allorquando il coniuge straniero di un cittadino svizzero si
richiama ad un matrimonio che sussiste solo a livello formale, unicamente per
ottenere il rilascio o il rinnovo di un permesso di soggiorno: un simile scopo
non risulta in effetti tra quelli tutelati dalla norma in questione (DTF 128 II
145, consid. 2.2.).
Poco
importa il motivo in virtù del quale i coniugi non vivono (più) insieme, purché
non si tratti di una separazione di breve durata (cfr. Alain Wurzburger, La
jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers,
in: RDA1997 I pag. 278).
-
Il
Consiglio di Stato, nonostante abbia rilevato alcuni indizi di matrimonio
fittizio, segnatamente le dichiarazioni del marito relative alla promessa di un
compenso se avesse sposato l'interessata, la breve relazione prematrimoniale,
la mancanza di un permesso di soggiorno, le nozze contratte in modo repentino,
il fatto che entrambi i coniugi abbiano indicato erroneamente la data del
matrimonio, la comunione domestica di soli sei mesi (v. risoluzione ad F., pag.
8), oltre al fatto che il marito era venuto a conoscenza dell'esistenza di
__________ otto mesi dopo le nozze, ha poi argomentato che, invocando il
vincolo coniugale esistente solo formalmente, la ricorrente commetteva un abuso
manifesto del diritto. Cadono pertanto nel vuoto gli argomenti addotti
dall'insorgente volti a confutare la natura fittizia delle nozze, segnatamente
in relazione al compenso di fr. 20'000.–, che nega di aver versato al marito.
-
La
ricorrente è entrata in Svizzera per sposarsi il 9 novembre 2000 con un
cittadino elvetico. Per questo motivo, essa ha ottenuto un permesso di dimora
in virtù dell'art. 7 cpv. 1 LDDS.
Dopo
circa sei mesi, i coniugi __________ non hanno più vissuto insieme e la separazione
dura ormai da oltre due anni.
Contrariamente
a quanto assume l'insorgente, nessun elemento agli atti permette di ritenere
che questa separazione sia provvisoria. Non è certo la dichiarazione congiunta
sottoscritta dai coniugi __________ il 30 giugno 2003 e prodotta in questa sede
che dimostra il contrario (doc. 1). Essa si limita a manifestare solamente e genericamente
l'intenzione di riprendere la vita coniugale interrotta da un paio d'anni.
Tanto
meno che l'insorgente avrebbe frequentato il marito durante la separazione (v. scritti
12 agosto 2003 di __________, __________ e __________). Le dichiarazioni
versate agli atti, peraltro soltanto in questa sede, non attestano che la comunione
coniugale sia effettivamente e costantemente vissuta e che esista un vero e
proprio legame sentimentale.
Ancor
meno il fatto che il marito l'avrebbe, a suo dire, messa incinta (gravidanza extrauterina
con degenza presso l'Ospedale regionale di __________ dal 21 al 23 aprile
2003). Nonostante l'evento, infatti, i coniugi hanno continuato a vivere separati.
Ne
consegue che è venuto meno lo scopo del soggiorno dell'insorgente in Svizzera e
con esso la ragione che a suo tempo aveva giustificato il rilascio del permesso
di dimora.
- Occorre
ora verificare la proporzionalità del provvedimento di revoca dell'autorizzazione
di soggiorno pronunciato dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione.
5.1. In
materia di ritiro dei permessi accordati a stranieri, la LDDS conferisce all'autorità
amministrativa un ampio margine di apprezzamento, censurabile - perlomeno da
parte di questo Tribunale - soltanto quando la stessa sconfina con la propria decisione
in un eccesso o in un abuso di potere (cfr. DTF 112 Ib 478).
5.2.
__________ risiede da meno di tre anni nel nostro Paese. Il suo soggiorno va quindi
considerato ancora di breve durata.
Cittadina
croata con ultima residenza prima di giungere in Svizzera in Bosnia Erzegovina,
l'insorgente ha tutti i suoi legami famigliari, sociali e culturali nella ex
Iugoslavia, dove è nata e cresciuta e dove vivono ancora verosimilmente i suoi
parenti.
La
ricorrente ha ottenuto un permesso di dimora al fine di vivere con il marito e
non per altri motivi. Il fatto che essa sia stata autorizzata a svolgere
un'attività lucrativa in Svizzera, è quindi soltanto una conseguenza
dell’unione coniugale e non costituisce lo scopo del suo soggiorno, ragione per
cui non è nel presente ambito determinante.
Per
quanto riguarda suo figlio __________, egli è ancora piccolo e dipendente dalla
madre, per cui il problema di un suo eventuale sradicamento dalla realtà
elvetica non si pone.
L'interessata
non potrebbe dunque prevalersi di una vita famigliare intatta e vissuta ai
sensi dell'art. 8 CEDU, al fine di conservare il permesso di dimora in base a
questo disposto.
5.3. La
Sezione dei permessi e dell'immigrazione non ha pertanto disatteso le disposizioni
legali invocate, revocando il permesso di soggiorno all'insorgente e, di riflesso,
al figlio __________. La decisione censurata non procede in particolare da un
esercizio abusivo del potere di apprezzamento che la legge riserva all'autorità
di polizia degli stranieri in ordine alla valutazione dell'adeguatezza della
misura adottata.
-
In esito
alle considerazioni che precedono, il ricorso va respinto.
-
La tassa
di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 7, 9 cpv. 2 LDDS; 100 cpv. 1 lett. b n.
3, 101 lett. d OG; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 60 e 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è respinto.
§. Di conseguenza, __________ e il figlio
__________, cittadini croati, sono tenuti a lasciare il territorio cantonale
entro il 30.10.2003 notificandone la partenza al competente ufficio regionale
degli stranieri.
-
La tassa di
giustizia e le spese, di complessivi fr. 800.–, sono a carico della ricorrente.
-
Contro la
presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster