AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
52.2003.209
Data decisione, Autorità:
18.08.2003, TRAM
Incarto n.
52.2003.209
Lugano
18 agosto 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Athos Mecca, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 17 giugno 2003 di
patrocinato da: avv. __________
contro
la decisione 27 maggio 2003 del Consiglio di Stato
(n. 2321) che ha respinto l’impugnativa presentata dall’insorgente avverso la
risoluzione 20 marzo 2003 con cui la Sezione della circolazione del Dipartimento
delle istituzioni gli ha revocato la licenza di condurre per la durata di due
mesi e quindici giorni;
vista la risposta 1° luglio
2003 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. __________ ha ottenuto la licenza di condurre veicoli a motore della
categoria B il 9 ottobre 1970. Da allora il suo comportamento alla guida è
stato sanzionato in una sola occasione, e meglio con un ammonimento, il 23
giugno 1986, per aver superato il limite di velocità.
B. Il 26 settembre 2002, in territorio di __________, verso le ore
05:45, il ricorrente, alla guida dell’autovettura “Mini Cooper” targata
__________, con un tasso alcolemico dello 0.79 – 0.99 ‰, ha perso la padronanza
del veicolo ed è entrato in collisione con il palo dell’illuminazione posto
sull’isola spartitraffico situata in via __________.
C. A seguito
delle suddette infrazioni, mediante decreto d’accusa 16 dicembre 2002,
cresciuto in giudicato, il Ministero pubblico del Cantone Ticino ha condannato
__________ alla pena di dieci giorni di detenzione sospesi condizionalmente per
un periodo di prova di tre anni ed al pagamento di una multa di fr. 1'000.-.
Il 20
marzo 2003 la Sezione della circolazione – in considerazione della gravità
dell’infrazione commessa – ha inoltre disposto sulla base degli art. 16 cpv. 3
lett. b e 17 cpv. 1 lett. b LCStr, la revoca della licenza di condurre a scopo
di ammonimento per la durata di due mesi e quindici giorni, autorizzando
comunque in tale periodo la guida di ciclomotori.
D. Adito dal
ricorrente, con giudizio 27 maggio 2003 il Consiglio di Stato ha respinto il
gravame e confermato il provvedimento di revoca. Rilevato che l’autorità amministrativa
è di principio vincolata all’accertamento dei fatti compiuto in sede penale, il
Governo ha ritenuto il provvedimento adeguato alle circostanze del caso e
conforme al principio della proporzionalità.
E. Contro il
predetto giudizio governativo, __________ insorge ora dinanzi al Tribunale
cantonale amministrativo, postulandone l’annullamento. Contestando i fatti
accertati in sede penale, il ricorrente sostiene che la decisione della Sezione
della circolazione violerebbe il diritto federale in quanto il valore minimo
del tasso di alcolemia riscontrato al conducente (0,79 – 0,99 ‰) non
supererebbe il tenore minimo dello 0,8 ‰ fissato dall’art. 2 OCStr.
Contesta
inoltre che l’infrazione relativa alla perdita della padronanza del veicolo sia
stata causata dall’ebrietà al volante, ritenendo invece che l’incidente sia
stato originato dalla presenza di un’autovettura irregolarmente posteggiata
all’uscita della rotonda.
F. All’accoglimento
del gravame si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari
osservazioni.
Considerato, in
diritto
- 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 10 cpv. 2
LALCStr. La legittimazione attiva del ricorrente, direttamente e personalmente
toccato dal provvedimento impugnato, è certa.
Pertanto
il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base
degli atti (art. 18 PAmm).
1.2. Il
provvedimento di revoca della licenza di condurre a scopo di ammonimento
riveste il carattere di una decisione sulla fondatezza di un'accusa penale ai
sensi dell'art. 6 cifra 1 CEDU (DTF 121 II 26 consid. 2b). Il Tribunale
cantonale amministrativo statuisce perciò sul gravame con pieno potere di cognizione.
- 2.1. La
licenza di condurre può essere revocata al conducente che, violando le norme
della circolazione, ha compromesso la sicurezza del traffico o disturbato
terzi. Nei casi di lieve entità, può
essere
pronunciato un ammonimento (art. 16 cpv. 2 LCStr). La licenza va invece obbligatoriamente
revocata se il conducente ha gravemente compromesso la sicurezza della
circolazione (art. 16 cpv. 3 LCStr). La revoca della licenza a titolo d'ammonimento
ha per scopo di sanzionare il conducente resosi colpevole di un'infrazione alle
regole della circolazione e di impedire casi di recidiva (art. 30 cpv. 2 OAC).
L'autorità
tenuta ad ordinare la revoca della licenza di condurre deve fissare la durata
di tale provvedimento, tenendo conto delle circostanze del caso. In particolare
essa deve tenere conto della colpa, della reputazione dell'interessato in
quanto conducente di veicoli a motore e della sua necessità professionale di
fare uso del veicolo. In ogni caso la durata della revoca deve essere di almeno
due mesi se il conducente ha guidato in stato di ebrietà (art. 17 cpv. 1 lett.
b LCStr; 33 cpv. 2 OAC).
2.2. Per
l’accertamento dell’ebrietà, l’analisi del sangue è il sistema adatto
d’indagine al quale i conducenti di veicoli e le persone coinvolte in un
incidente devono sottoporsi in virtù dell’art. 55 LCStr (art. 138 cpv. 1 OAC).
Il Consiglio federale fissa il tasso alcolemico a contare dal quale si ammette
lo stato di ebrietà, secondo la LCStr, indipendentemente da altre prove e dal
grado individuale di sopportabilità all’alcol. Sono riservati altri mezzi di
prova dell’inattitudine a condurre per influsso alcolico (art. 55 cpv. 1
LCStr), quali lo stato e il comportamento del conducente o le indicazioni
ottenute sulla quantità di alcool consumato (art. 138 cpv. 6 OAC).
Come
rettamente riportato nella decisione governativa qui impugnata, dottrina e giurisprudenza
hanno stabilito che un tasso di concentrazione alcolica, costatato mediante
analisi del sangue, inferiore allo 0,8 ‰ ma superiore allo 0,5 ‰, può corrispondere
ad uno stato di inabilità alla guida per influsso alcolico se parallelamente
esistono indizi manifesti che permettono di concludere in questo senso (DTF 105
IV 343; Perrin, Délivrance et retrait du permis de conduire, pag.146 segg.;
Bussy / Rusconi, Commentaire, ad art. 16, n. 5.2.4).
In altre
parole l'ebrietà da alcol può essere imputata anche se il tasso d’alcolemia non
raggiunge lo 0,8 ‰, quando il comportamento del conducente dimostra la sua
inattitudine a condurre.
3.3.1. Secondo costante giurisprudenza del Tribunale federale, laddove
è in corso un procedimento penale a carico dell'interessato, l'autorità
amministrativa è tenuta, in linea di principio, a soprassedere alla propria
decisione sino a che sia intervenuta una decisione penale passata in giudicato,
nella misura in cui l'accertamento dei fatti sia rilevante nel quadro del
procedimento amministrativo (DTF 119 Ib 158 cons. 2). L'alta Corte federale ha
altresì sottolineato, in DTF 121 II 217 cons. 3a, che l'autorità amministrativa
competente ad ordinare la revoca della licenza di condurre non può di principio
scostarsi dall’accertamento dei fatti contenuti in una decisione penale
cresciuta in giudicato. In particolare, tale autorità deve attenersi alle
risultanze del giudizio penale anche nel caso in cui quest'ultimo sia stato
emanato nell'ambito di una procedura sommaria, segnatamente ove la decisione
penale si basi essenzialmente sul rapporto di contravvenzione allestito da un
agente di polizia.
3.2. Nel
caso di specie, con decreto d'accusa, 16 dicembre 2002, cresciuto in giudicato,
__________ è stato condannato a 10 giorni di detenzione sospesi condizionalmente
e al pagamento di fr. 1000.- di multa per aver circolato in stato di ebrietà il
27 settembre precedente, ricorrendo in un incidente stradale.
L’insorgente
non ha impugnato presso le istanze superiori la pena detentiva e la sanzione
pecuniaria inflittegli a seguito delle suddette infrazioni. Così facendo ha
ammesso la sussistenza dei reati ascrittigli. Per questo motivo, alla luce
della citata giurisprudenza, in questa sede all'insorgente è preclusa la possibilità
di contestare sia i fatti in oggetto, sia l'apprezzamento degli stessi operato
dall'autorità penale. Per evidenti ragioni di unità di giudizio questo
tribunale è dunque vincolato al giudizio di condanna pronunciato dal Ministero
pubblico ticinese.
3.3.
Nelle concrete evenienze, le istanze inferiori addebitano a __________ di aver
guidato la propria autovettura in stato d’ebrietà e di aver perso la padronanza
del veicolo fuoriuscendo dal campo stradale.
Contrariamente
a quanto sostenuto dal ricorrente, il tasso alcolemico non è stato considerato
quale unico e decisivo elemento per l’accertamento della sua inabilità alla
guida.
L'imputazione
è infatti fondata, oltre al tasso alcolemico, sulla dinamica stessa
dell’incidente. Da tali risultanze, sostanzialmente incontestate, e per la
giurisprudenza citata ai considerandi precedenti, vincolanti per questo
tribunale, emerge con chiarezza che ricorrono gli estremi per la revoca
obbligatoria della licenza di condurre giusta l’art. 16 cpv. 3 lett. b LCStr.
3.4.
Dagli elementi fattuali, si rileva inoltre che la colpa di __________ si
appalesa di una certa gravità.
In
effetti il consumo di bevande alcoliche può determinare una momentanea inidoneità
alla guida tale da condurre ad esiti fatali. Tant’è che la legislazione
federale considera la guida in stato di ebrietà come una grave minaccia per la
sicurezza della circolazione stradale, prevedendo per questo tipo di
comportamento il ritiro obbligatorio della licenza di condurre (Schaffauser,
Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, Vol. III, n. 2457). A ciò
va aggiunto il fatto che la vettura ha urtato il palo dell’illuminazione posto
sullo spartitraffico tra le due corsie. Soltanto la presenza di tale ostacolo
ha così potuto evitare la fuoriuscita dal campo stradale dell’autovettura, o
quantomeno l’invasione della corsia di contromano, sfuggendo ad una possibile
collisione frontale dalle conseguenze facilmente intuibili.
Anche a
prescindere dal tasso alcolemico riscontrato, dalla dinamica dell’incidente è
dunque incontestabile che il ricorrente ha provocato un accresciuto pericolo
per la sicurezza delle persone.
In
siffatte circostanze, ritenuta la colpa imputabile all’insorgente, si impone
l’adozione di una misura amministrativa che, forzatamente, deve consistere
nella revoca della licenza di condurre.
- Il
ricorrente, impiegato, sostiene di avere imperiosa necessità di condurre un veicolo
a motore per ragioni d'ordine professionale.
4.1. La
giurisprudenza riconosce la necessità professionale con estrema riserva e
soltanto quando il mezzo meccanico costituisce, per così dire, il posto di
lavoro per l'amministrato (DTF 122 II 24, 123 II 574) o quando il fatto di non
poter guidare gli comporterebbe perdite di guadagno consistenti e costi
rilevanti (Schauffauser, op. cit., n. 2441 ss.). Allorché si tratta di valutare
se sussista un bisogno professionale di condurre veicoli a motore, deve essere
rispettato il principio di proporzionalità. Occorre quindi tenere in
considerazione in che misura il conducente è, rispetto ad altri utenti,
maggiormente toccato dalla revoca della licenza a seguito delle sue necessità
professionali. La questione se il bisogno professionale giustifichi una
riduzione della durata minima deve essere esaminata nell'ambito di una
valutazione globale di tutti gli elementi importanti per determinare la durata
della misura. Spetta all'autorità cantonale stabilire se ed in quale misura al
ricorrente è concretamente necessaria la licenza di condurre per l'espletamento
della propria attività professionale (DTF 123 II 572, cons. 2c).
4.2. Per
l'insorgente la necessità della licenza di condurre per motivi professionali è
ben lungi dall'essere assoluta ai sensi della giurisprudenza in materia. In
particolare, la sua situazione non è certamente paragonabile a quella di chi
perderebbe altrimenti la possibilità di conseguire l'intero reddito, o una
parte essenziale dello stesso, come potrebbe essere ad esempio il caso di un autista
professionale. Anche ammettendo le difficoltà alle quali il ricorrente andrebbe
incontro, va tuttavia precisato che avrebbe comunque la possibilità di far capo
ai mezzi pubblici (autopostale) o ad un ciclomotore (chiedendolo in prestito o
noleggiandolo), di ricorrere all'aiuto di conoscenti oppure, verosimilmente, di
concordare sul posto di lavoro differenti modalità di impiego, per una durata
temporale limitata.
In quanto
esposto dall'insorgente si possono quindi ravvisare unicamente gli inconvenienti,
talvolta gravi, che suole comportare la revoca della licenza di condurre e che
fanno parte della funzione anche afflittiva di questa misura, voluta dal
legislatore come mezzo per dissuadere da ulteriori infrazioni alle norme della
circolazione stradale. Tali inconvenienti, anche se ciò dovesse essere oneroso
per l'interessato, possono comunque essere mitigati mediante gli accorgimenti a
cui si è accennato in precedenza.
-
Tenuto
conto della gravità delle infrazioni commesse dal ricorrente, della colpa che
gli è imputabile e del fatto che non può invocare una necessità professionale
in senso stretto di guidare veicoli a motore, la durata di due mesi e quindici
giorni del provvedimento di revoca, appare del tutto conforme al diritto e rispettosa
del principio di proporzionalità. La stessa trova quindi conferma anche in
questa sede.
-
Stante
quanto precede, il ricorso deve pertanto essere respinto. La tassa di giustizia
e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 6 CEDU; 16 cpv. 2 e 3, 17 cpv. 1 lett.
b, 31 cpv. 2, 32 cpv. 2, 51, 55 cpv. 1 LCStr; 2 cpv. 2, 30 cpv. 2, 33 cpv. 2,
138 OAC; 10 cpv. 2 LALCStr; 2, 3, 18, 28, 43, 46, 60 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa
di giustizia e le spese, per complessivi fr. 1'000.-, sono poste a carico del
ricorrente.
-
Contro la
presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale,
è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna nel
termine di 30 giorni dall’intimazione.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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