AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2003.186
Data decisione, Autorità:
08.08.2003, TRAM
Incarto n.
52.2003.186
Lugano
8 agosto 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 10 giugno 2003 della
patrocinata da: avv. __________
Contro
la decisione 26 maggio 2003 dell'ufficio patriziale
di __________ che delibera alla ditta __________ i lavori da pittore e
risanamento del cemento armato delle facciate del __________;
vista la risposta 5 luglio
2003 del patriziato di __________;
preso atto:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che verso
la fine del 2001 il presidente del patriziato di __________ ha chiesto alla
ditta __________ di allestire un preventivo da sottoporre all'assemblea
patriziale per lo stanziamento del credito occorrente per i lavori da pittore e
risanamento del cemento armato delle facciate del __________;
che il 31
gennaio 2002 la ditta interpellata ha sottoposto al patriziato un preventivo dettagliato
di fr. 33'296.-;
che, un
anno dopo, l'ufficio patriziale ha chiesto un preventivo per gli stessi lavori
anche alle ditte __________ e __________;
che la
ditta __________ ha presentato un'offerta datata 13 febbraio 2003 di fr.
15'142.55, mentre l'offerta della ditta __________ ammontava a fr. 31'812.30;
che,
ottenuto dall'assemblea del patriziato lo stanziamento di un credito di fr.
20'000.-, il 26 maggio 2003 l'ufficio patriziale ha deliberato i lavori alla
ditta __________;
che
contro questa decisione la ditta __________ insorge davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento;
che nel
provvedimento l'insorgente ravvisa in sostanza una violazione dei principi
della trasparenza e della parità di trattamento; rimprovera inoltre
all'autorità patriziale di non aver esperito una procedura di concorso;
che
all'accoglimento del ricorso si oppone il patriziato, che contesta
succintamente le tesi dell'insorgente, osservando fra l'altro di aver proceduto
per incarico diretto;
che la
ditta __________ non ha presentato osservazioni;
che con
la replica la ricorrente sostiene che l'invito a formulare un preventivo,
rivolto a due ditte, esclude che si tratti di un incarico diretto;
che il
patriziato si è confermato nelle tesi sostenute con la risposta;
considerato, in
diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1
LCPubb;
che alla
ditta ricorrente, attiva come impresa di pittura, va riconosciuta la legittimazione
attiva ad impugnare la decisione 26 maggio 2003 con cui l'ufficio patriziale di
__________ ha aggiudicato alla ditta __________ i lavori di ripristino delle
facciate del __________;
che il
ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine;
che il
giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18
PAmm); l'audizione del presidente del patriziato, sollecitata dall'insorgente,
non appare invero atta a procurare a questo tribunale la conoscenza di
ulteriori fatti rilevanti per il giudizio;
che a
norma dell'art. 7 cpv. 1 LCPubb una commessa pubblica viene aggiudicata
nell'ambito di una procedura libera (art. 8 LCPubb) o selettiva (art. 9
LCPubb), ossia mediante pubblico concorso;
che a
determinate condizioni il committente può tuttavia aggiudicare una commessa
secondo la procedura ad invito (art. 10 e 11 LCPubb) o mediante incarico diretto
(art. 12 e 13 LCPubb);
che nella
procedura ad invito il committente decide quali concorrenti vuole invitare
direttamente, senza pubblicazione del bando di gara, a presentare un'offerta
entro un termine adeguato (art. 10 cpv. 1 LCPubb); gli invitati devono essere
almeno tre (art. 10 cpv. 3 LCPubb); ad ogni concorrente va rimessa una documentazione
di gara menzionante fra l'altro criteri d'aggiudicazione e fattori di ponderazione
(art. 5 cvp. 1 e 2 RLCPubb);
che la
procedura ad invito è fra l'altro ammessa quando la spesa prevista per commesse
edili che non siano da impresario costruttore o di pavimentazione stradale non
supera l'importo di
fr. 50'000.- (art. 11 cpv. 1 lett. a LCPubb);
che
l'aggiudicazione mediante incarico diretto è invece ammessa quando la spesa
prevista per opere edili che non siano di impresario costruttore non supera
l'importo di fr. 30'000.- (art. 13 cpv. 1 lett. a LCPubb);
che,
nell'evenienza concreta, la spesa inizialmente prevista dalla ricorrente per i
lavori di restauro delle facciate del __________ ammontava a fr. 33'296.-;
che la
commessa poteva quindi essere aggiudicata secondo la procedura ad invito; non
poteva invece essere aggiudicata per incarico diretto;
che la procedura
di aggiudicazione adottata dal patriziato invitando le ditte __________ e
__________ a presentare un'offerta secondo un capitolato allestito in base al
preventivo allestito un anno prima dalla ricorrente era gravemente ed insanabilmente
viziata;
che le
ditte invitate erano infatti soltanto due, non è stato inoltre fissato alcun
termine per la presentazione delle offerte e la documentazione di gara non era
conforme all'art. 5 RLCPubb;
che, come
rileva la stessa ricorrente, l'offerta 31 gennaio 2002 era in effetti destinata
unicamente a fondare la richiesta di stanziamento del credito all'assemblea
patriziale; non si inseriva nel quadro di una procedura d'aggiudicazione ad
invito; non può quindi essere accostata a quelle presentate un anno dopo dalle
altre due ditte;
che nella
misura in cui scaturisce da una procedura ad invito promossa in modo palesemente
irrito, la decisione di aggiudicazione qui impugnata non può essere confermata;
da questo profilo, va annullata;
che
invano sostiene l’ufficio patriziale di aver conferito alla ditta __________ un
incarico diretto; invitando due ditte a presentare un’offerta sulla base di una
bozza di capitolato, l’ufficio patriziale ha in sostanza avviato una procedura
ad invito;
che è ben
vero che l’offerta inoltrata dalla ditta __________ si situa ampiamente al
sotto del limite di fr. 30'000.-, fissato dall’art. 13 cpv. 1 lett. a LCPubb
per il conferimento di un incarico diretto, ma è altrettanto vero che, per
principio, il committente non può modificare la procedura di aggiudicazione in
corso di svolgimento;
che la
procedura adottata vincola tanto il committente, quanto i concorrenti; il committente
non può in particolare promuovere una procedura ad invito ed aggiudicare la
commessa per incarico diretto; deve prima concludere la procedura ad invito;
che,
nell’evenienza concreta, la procedura ad invito, esperita dall’ufficio
patriziale in violazione degli art. 10 LCPubb e 5 RLCPubb, può considerarsi
conclusa con l’annullamento della decisione di aggiudicazione che ne è scaturita;
che
l’ufficio patriziale potrà comunque adottare una nuova decisione, che
aggiudichi nuovamente la commessa alla ditta __________ mediante incarico
diretto sulla base dell’offerta 13 febbraio 2003;
che così
stando le cose, il ricorso va accolto, annullando la decisione impugnata;
che la
tassa di giudizio e le ripetibili sono poste a carico del patriziato secondo soccombenza
(art. 28 e 31 PAmm);
per questi motivi,
visti gli art. 7, 8, 10, 11, 12, 13, 36, 37 LCPubb; 3,
18, 28, 31, 43; 60, 61, 65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è accolto.
§. Di
conseguenza, la decisione 26 maggio 2003 dell’ufficio patriziale di __________,
che aggiudica alla ditta __________ i lavori da pittore delle facciate del
__________, è annullata.
-
La tassa di
giudizio di fr. 600.- è a carico del patriziato di __________, che rifonderà
identico importo alla ricorrente a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster