AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
52.2003.179
Data decisione, Autorità:
16.09.2003, TRAM
Incarto n.
52.2003.179
Lugano
16 settembre 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 2 giugno 2003 della
patr. da avv. __________
contro
la decisione 13 maggio 2003 del Consiglio di Stato
(n. 2082) che annulla la licenza edilizia 22 agosto 2002 e la licenza in
variante 16 gennaio 2003, rilasciate dal municipio di __________
all'insorgente per la costruzione di uno stabile d'appartamenti sulla part.
n. __________ RF;
viste le risposte:
-
11 giugno 2003 del
Consiglio di Stato;
-
4 luglio 2003 della
comunione dei comproprietari del condominio __________;
-
7 luglio 2003 di
__________, __________, __________, __________, __________, __________,
__________, __________, __________;
-
7 luglio 2003 del
municipio di __________;
preso atto delle osservazioni 11 agosto 2003 della Sezione
della protezione dell'aria e dell'acqua e della presa di posizione della
ricorrente;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Secondo
l'art. 26 NAPR di __________, per fondi a cavallo di più zone, vale la regolamentazione
della zona con superficie preponderante, ad eccezione dell'indice di
sfruttamento e dell'indice di occupazione, che si calcolano in modo
proporzionale.
Al
momento dell'entrata in vigore del PR (1980), la part. n. __________, di complessivi
mq 1532, era situata per la maggior parte nella zona R3 (934 mq) e per il resto
nella zona R5 (598 mq).
All'inizio
del 2001, nella part. n. __________ è stata conglobata la part. n. __________
di 630 mq, situata nella zona R5, sulla quale sorge la pensilina di una
stazione di benzina, che si estende anche alle part. n. __________ e
__________. Con questa riunione di fondi, la superficie della part. n.
__________ è aumentata a 2'162 mq, 1'228 dei quali inclusi nella zona R5 e 934
appartenenti alla zona R3.
B. Il 7
novembre 2001, la __________ ha chiesto al municipio di __________ il permesso
di costruire sulla part. n. __________ uno stabile di 12 appartamenti, destinati
a residenza primaria. L'edificio insiste per circa metà nella zona R3 e per il
rimanente nella zona R5.
Il
calcolo dell'indice di sfruttamento (i.s.), allegato alla domanda di
costruzione, somma la superficie utile lorda (SUL; 560.4 mq), che può essere
realizzata sulla parte di terreno compresa nella zona R3 (i.s. = 0.6), alla SUL
(1105.20 mq) realizzabile sulla parte assegnata alla zona R5 (i.s. = 0.9 + 0.1
a titolo di bonus per abitazioni primarie).
La SUL
effettivamente prevista dal progetto ammonta a 1'933.90 mq. L'eccedenza di SUL
(145.3 mq = 1933.9 - 1'788.60), stando alla domanda, avrebbe dovuto essere
trasferita sulla vicina part. n. __________ RF.
C. Alla
domanda si sono opposti diversi vicini, fra cui i resistenti, contestando
l'intervento dal profilo degli indici, delle altezze e delle distanze.
Al fine
di rimuovere alcune contestazioni, la ricorrente ha presentato una variante
(V1), che prevede di arretrare l'autorimessa interrata da m 1,50 a m 4,00 da
via __________ e di trasferire l'eccedenza di SUL sulla part. n. __________
invece che sulla part. n. __________.
Raccolto
il preavviso favorevole del Dipartimento del territorio, il 22 agosto 2002, il
municipio ha rilasciato la licenza richiesta come alla variante.
D. Contro la
predetta decisione, gli opponenti qui resistenti sono insorti davanti al Consiglio
di Stato, chiedendone l'annullamento. Nelle more del procedimento di ricorso,
la __________ ha presentato una nuova variante (V2), che prevede di destinare a
spazi comunitari un appartamento a pianterreno in modo da rendere superfluo il
previsto trasferimento di indici sulla part. n. __________.
A questa
domanda si è opposta la comunione dei comproprietari del vicino condominio
__________, contestandola per motivi analoghi a quelli sollevati con la precedente
opposizione.
Con
decisione 16 gennaio 2003, il municipio ha rilasciato il permesso anche per
questa variante, respingendo l'opposizione dei vicini, che l'hanno impugnato
davanti al Consiglio di Stato.
E. Con
giudizio 13 maggio 2003 il Consiglio di Stato ha accolto i ricorsi interposti
dagli opponenti contro le predette decisioni, annullando tanto la prima
licenza, quanto quella in variante.
Respinte
le censure d'ordine sollevate dai ricorrenti, il Governo ha anzitutto ritenuto
che l'art. 38a LE escluda le possibilità di trasferire quantità edificatorie
dalla zona R5 alla zona R3. Il trasferimento di 150 mq di SUL alla part.
__________ RF, inclusa nella zona R5, non sarebbe pertanto ammissibile. Già per
questo motivo la prima licenza (V1) andrebbe annullata.
La
seconda variante (V2) non potrebbe invece essere autorizzata, poiché la superficie
del locale comunitario, previsto al posto di un appartamento al pianterreno, sarebbe
eccessiva. La sua superficie non sarebbe quindi deducibile dalla SUL. Parimenti
eccessiva e pertanto inammissibile dal profilo del DLBN sarebbe anche l'altezza
dell'edificio nella misura in cui insiste sulla porzione di terreno compresa
nella zona R3, che limita questo parametro a m 10.50.
In
conclusione, il Governo ha infine rilevato che manca una valutazione delle immissioni
foniche indotte dal traffico veicolare.
F. Contro il
predetto giudizio governativo, la soccombente insorge davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il ripristino
delle licenze che il municipio le ha rilasciato.
L'insorgente
nega anzitutto che i locali comuni previsti a pianterreno dal progetto in
variante non possano essere dedotti dalla SUL. Insostenibili sarebbero le
considerazioni sviluppate dal Consiglio di Stato con riferimento alla mole
dell'edificio ed all'effetto deturpante che ne deriverebbe.
Lesive
del diritto sarebbero anche le deduzioni riguardanti l'altezza della facciata
sud, rispettosa, a suo avviso, del limite fissato dalle NAPR. Una valutazione
delle immissioni derivanti dal traffico veicolare sarebbe infine superflua.
G. All'accoglimento
del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni. Il
municipio chiede invece il ripristino delle licenze rilasciate, confermando le
osservazioni presentate in prima istanza.
Gli
opponenti postulano dal canto loro il rigetto dell'impugnativa con argomenti
che saranno discussi nei seguenti considerandi.
H. Chiamata a
pronunciarsi sulle contestazioni di natura ambientale sollevate dagli opponenti,
la Sezione della protezione dell'aria e dell'acqua (SPAA) ha confermato il
preavviso favorevole alla domanda di costruzione, producendo i calcoli delle
immissioni foniche ed atmosferiche derivanti dal traffico indotto dalla costruzione
avversata.
La
ricorrente si è limitata a condividere le tesi dell'autorità cantonale. I
resistenti non hanno invece presentato osservazioni nel termine assegnato.
Considerato, in
diritto
- 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. La
legittimazione attiva dell'insorgente, beneficiaria delle licenze annullate, è
certa. Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.
1.2. Il
giudizio può essere reso sulla base degli atti, integrati dal calcolo delle
immissioni foniche ed atmosferiche derivanti dal traffico veicolare indotto dal
parcheggio sotterraneo dell'immobile, che la SPAA ha elaborato su richiesta di
questo tribunale (art. 18 PAmm). Il sopralluogo, chiesto dalla ricorrente, non
appare atto a procurare a questo tribunale la conoscenza di ulteriori fatti
rilevanti per il giudizio. La situazione dei luoghi emerge in misura
sufficientemente chiara dagli atti ed è peraltro sufficientemente nota a questo
tribunale.
- Regime
edilizio dei fondi a cavallo di due zone
2.1.
Secondo l'art. 26 NAPR, per fondi situati a cavallo di due zone vale la
regolamentazione della zona in cui è inserita la superficie preponderante, ad
eccezione dell'indice di occupazione e di sfruttamento che si calcolano in modo
proporzionale.
La norma
è essenzialmente volta a permettere di edificare secondo criteri architettonici
omogenei i fondi che, appartenendo a due zone, soggiacciono a regimi edilizi
diversi. Considerato che gli indici di sfruttamento e di occupazione sono
calcolati in modo proporzionale alle rispettive superfici edificabili, la norma
esplica i suoi effetti soprattutto sulle distanze dal confine e sulle altezze.
Se la parte preponderante del fondo è inclusa in una zona per la quale sono
fissate altezze e, di riflesso, distanze dal confine superiori a quella della
zona limitrofa, questi parametri fanno stato anche per la parte rimanente.
L'intera costruzione può beneficiare dell'altezza superiore, ma deve rispettare
la maggior distanza dal confine ad essa connessa. Inversamente, se la parte preponderante
del fondo è inclusa in una zona con distanze dal confine ed altezze inferiori a
quella della zona contigua, questi limiti sono applicabili anche alla parte di
costruzione situata nella zona ove vigono distanze ed altezze superiori.
L'intera costruzione può fruire della minor distanza dal confine, ma soggiace alla
minor altezza prescritta per la zona limitrofa.
È
pacifico che la norma si applichi ai fondi, che si trovavano a cavallo di due
zone al momento dell'entrata in vigore del PR. Controversa è invece la
questione a sapere se essa si applichi anche ai fondi, che sono venuti
successivamente a trovarsi in questa situazione in seguito a modifiche del loro
assetto. Nel caso in cui fosse risolta negativamente, la questione renderebbe
superfluo l'ulteriore esame del ricorso, poiché, raggiungendo un’altezza di
almeno m 16.50, l’edificio, nella misura in cui insiste sulla porzione di
terreno appartenente alla zona R3, supera abbondantemente il limite (m 10.50)
prescritto per tale zona.
Tanto il
municipio, quanto il Consiglio di Stato hanno dato implicitamente per scontato
che l’art. 26 NAPR si applichi anche ai fondi che sono venuti a trovarsi a
cavallo tra due zone dopo l'entrata in vigore del PR. Contrariamente a quanto
assumono i residenti, la valenza riconosciuta dalle precedenti istanze alla
norma del diritto autonomo comunale qui in esame non viola il diritto. Per
quanto opinabile possa apparire, l'interpretazione datale non appare in effetti
insostenibile o lesiva dei principi fondamentali del diritto.
A tal
proposito va anzitutto rilevato che l'art. 26 NAPR, a differenza di altre
prescrizioni (cfr. art. 22 e 24 cpv. 2 NAPR) applicabili soltanto alle
situazioni esistenti prima dell’introduzione del PR, non contiene alcun
riferimento d’ordine temporale, volto a limitarne il campo d'applicazione ai
casi esistenti prima dell’en-trata in vigore del piano. L'assenza di qualsiasi
limitazione temporale permette pertanto di ritenere che sia applicabile anche
alle situazioni venutesi a creare soltanto successivamente.
Sempre a
tal proposito, va inoltre considerato, che la ratio legis, riconducibile all'esigenza
di creare le premesse per un'edificazione retta da criteri architettonici omogenei,
sussiste tanto nel caso di fondi che già al momento dell'entrata in vigore del
PR si trovavano a cavallo del confine tra due zone, quanto nel caso in cui
questa situazione si è determinata soltanto in seguito.
Da
ultimo, non appare fuori luogo ritenere che una simile disposizione non sia
stata adottata soltanto per disciplinare quei pochi casi in cui il confine tra
i fondi, al momento dell'introduzione del PR, non coincideva con i limiti delle
zone, ma sia stata concepita nell'intento di risolvere queste situazioni in
modo generale, indipendentemente dall'epoca in cui si sono venute a creare.
È ben
vero che, applicando la norma anche ai casi in cui i suoi presupposti si sono
verificati soltanto dopo l'entrata in vigore del PR, si concede in pratica ai
proprietari la possibilità di disporre dei parametri edilizi, modificando
l'assetto dei loro fondi mediante annessione di terreni situati nella zona
limitrofa. La portata pratica di questa facilitazione è tuttavia limitata,
poiché, dovendosi comunque calcolare gli indici in modo proporzionale, gli
effetti sono in sostanza circoscritti alle altezze ed alle distanze dal confine.
Tutto
sommato, si può dunque ammettere che l'art. 26 NAPR deroghi al principio
generale, secondo cui l'azzonamento, ossia l'appartenenza di una determinata porzione
di terreno ad una certa zona, e i parametri di edificabilità dei fondi sono
definiti in modo imperativo, sottratto alla libera disposizione dei
proprietari.
Di
transenna, va pure rilevato che l’art. 26 NAPR non esige che la SUL e la superficie
edificata che possono essere realizzate in base agli indici delle due zone interessate
insista sulla relativa porzione di terreno. Limitandosi a prescrivere che siano
calcolati in modo proporzionale, la norma permette di distribuire tali superfici
sull’intero fondo, prescindendo dall’andamento del confine tra le due zone.
2.2. In
concreto, il fondo dedotto in edificazione (part. n. __________ RF), si trovava
a cavallo tra la zona R3 e la zona R5 già al momento in cui è stato introdotto
il PR. Essendo per la maggior parte (934 mq) incluso nella zona R3 era quindi edificabile
nei limiti previsti per tale zona. Conglobandovi la part. n. __________ di 630
mq, appartenente alla zona R5, la porzione di terreno situata in questa zona è
diventata preponderante. Non essendo l'art. 26 NAPR applicabile soltanto alle
situazioni esistenti all'epoca dell'entrata in vigore del PR, le condizioni di
edificabilità dell'intero fondo sono pertanto diventate quelle della zona R5.
- Primo
progetto / Trasferimento di indici
3.1.
Giusta l'art. 38a LE, quantità edificatorie appartenenti ad un fondo possono essere
trasferite su fondi vicini, appartenenti alla stessa zona di PR e connessi
funzionalmente, se non risulta intralciata la pianificazione e, in particolare,
non sono compromessi l'uso razionale del territorio e un'edificazione
armoniosa.
Verificandosene
le condizioni, la norma consente in sostanza di utilizzare a fini edilizi
superfici edificabili appartenenti ad altri fondi, computandole nel calcolo
degli indici (Adelio Scolari, Commentario, II ed., ad art. 38a LE, n. 1149
seg.).
3.2. Con
la prima variante (V1), la ricorrente ha, in concreto, previsto di trasferire
alla vicina part. n. __________ la SUL che verrebbe realizzata in eccedenza
(145.3 mq) sul fondo dedotto in edificazione. Al fine di rientrare nei limiti
dell'i.s. della zona R5, la domanda di costruzione computa, in sostanza, nel
calcolo della SUL anche la necessaria superficie edificabile di quel fondo.
Il
trasferimento di quantità edificatorie postulato dall'insorgente non può essere
ammesso perché il fondo che verrebbe gravato con l'eccedenza di indice, non
essendo parte integrante del fondo situato a cavallo di due zone, non può
beneficiare del particolare regime edificatorio, previsto dall'art. 26 NAPR a
favore dei fondi versanti in questa particolare situazione. Non può quindi
fruire della facilitazione sancita da tale norma, che consente di calcolare gli
indici in modo proporzionale alle superfici edificabili delle due zone,
distribuendo la superficie edificata e la superficie utile lorda sull'intero
fondo, prescindendo dal confine di zona.
Già per
questo motivo, nella misura in cui postula il ripristino della licenza 22
agosto 2002, il ricorso non può essere accolto.
- Secondo
progetto / Indice di sfruttamento
4.1.
Secondo l'art. 38 cpv. 1 LE, quale SUL si considera la somma delle superfici
dei piani sopra e sotto terra degli edifici.
Sono
escluse dal computo della SUL, soggiunge la norma, tutte le superfici non utilizzate
o non utilizzabili per l'abitazione o il lavoro come: le cantine, i solai, gli
essiccatoi e le lavanderie delle abitazioni, i locali tecnici, i locali comuni
per lo svago nelle abitazioni plurifamiliari, i vani destinati al deposito di
biciclette o al posteggio di veicoli a motore, i corridoi le scale che servono
unicamente all'accesso di locali non computabili nella SUL, i porticati aperti,
le terrazze dei tetti coperte ma non chiuse lateralmente, i balconi e le logge
aperte che non servono come ballatoi.
Computabile
come SUL è soltanto la superficie degli spazi chiusi, costituenti i singoli
piani di un edificio, che è o può essere utilizzata per il soggiorno duraturo
di persone o lo svolgimento di attività lavorative. La superficie degli spazi
aperti, che in quanto tali non possono essere utilizzati per questi scopi, non
entra in considerazione ai fini del calcolo dell'i.s. (cfr. Felix Huber, Die
Ausnützungsziffer, Zürcher Schriften zum öffentlichen Recht, pag. 45).
Per
essere esclusa dal computo, la superficie dei vani ad uso comune deve inoltre
essere ragionevolmente commisurata a quella dei locali presi in considerazione
per il calcolo dell'i.s. Vani sovradimensionati per rapporto alle esigenze
dell'edificio vengono computati in misura pari all'eccedenza (STA 24.8.1991 in
re R.; ZBl 1980, 362; F. Huber, op. cit., pag. 58; Scolari, op. cit. n. 1129).
4.2. Con
la seconda variante (V2), la ricorrente ha rinunciato a realizzare l'appartamento
di circa 150 mq di SUL, previsto a pianterreno nel corpo ovest dell'edificio. I
vani sono stati trasformati in uno spazio ad uso comune, comprendente un
porticato, un locale fitness, una sauna con doccia, una zona riposo, una
sala giochi ed un WC, in modo da ridurre la SUL ed evitare il trasferimento di
indici di cui si è detto sopra.
Il
Consiglio di Stato ha ritenuto che la superficie di questi vani non potesse
essere dedotta dalla SUL in quanto eccessiva per rapporto alle esigenze
dell’immobile. A titolo indicativo, si è riferito alla tabella di valutazione
applicata per stabilire il sussidio a favore della costruzione di alloggi a
pigione moderata, che considera ottimale la formazione di locali comuni in
ragione di 0.5 mq per persona. Tenuto conto che gli 11 appartamenti dovrebbero
ospitare una sessantina di persone, ne ha dedotto che la superficie degli spazi
comuni non dovesse superare i 30 mq.
La tesi
non può essere condivisa.
Il
sistema di valutazione, richiamato dal Consiglio di Stato, persegue finalità
diverse ed è applicabile per definire il sussidio a favore della costruzione di
stabili a pigione moderata. Non è concepito per valutare le esigenze di uno
stabile d'appartamenti di livello superiore come quello in discussione.
In
concreto, la superficie complessiva degli spazi comunitari ammonta a poco più
di un centinaio di mq. Il resto è costituito da un ampio porticato (m 77.50),
non computabile come SUL già per il fatto che è aperto.
Orbene,
tenuto conto dell'elevato livello qualitativo degli appartamenti, si deve negare
che il municipio, ammettendo l'esclusione della superficie dei controversi
locali ad uso comune dal computo della SUL abbia abusato del limitato potere
d'apprezzamento, che l'art. 38 cpv. 1 LE gli riserva ai fini della determinazione
del limite, oltre il quale la superficie di simili locali deve essere
considerata eccessiva. Vani di queste dimensioni non travalicano i limiti
dell'usuale per costruzioni di questo genere. La decisione dell'autorità
comunale, su questo punto specifico, appare del tutto sostenibile.
Da questo
profilo, il giudizio governativo non può dunque essere confermato.
4.3.
Vanno invece confermate le conclusioni tratte dal Consiglio di Stato con riferimento
all'esclusione dal computo della SUL delle terrazze coperte dei singoli appartamenti
e della tettoia, che copre i distributori di benzina.
Le
terrazze coperte sono chiuse lateralmente, ma sono completamente aperte sul
versante sud. Non costituiscono pertanto locali che possono essere destinati
all'abitazione, ossia al soggiorno durevole di persone (RDAT 1986 n. 45; 1991 I
n. 33; Scolari, op. cit., n. 1130 e 1131; F. Huber, op. cit., pag. 46).
Analogamente,
nemmeno la tettoia che copre le colonne del distributore di benzina costituisce
un edificio dotato di una superficie da conteggiare come SUL. La sua
destinazione commerciale non basta per renderla computabile. Essendo
configurata come spazio aperto, la superficie non rientra nel novero degli
edifici utilizzati od utilizzabili per il lavoro (F. Huber, op. cit., pag. 46).
Va computata soltanto come superficie edificata.
4.4.
L'art. 36 cpv. 1 lett. a NAPR stabilisce per la zona R5 un i.s. di 0.9. Per gli
stabili adibiti esclusivamente a residenza primaria è concesso un supplemento
di 0.1. La concessione dell'abbuono presuppone che tutta la SUL realizzata sia
destinata all'abitazione primaria.
Lo
stabile in discussione è destinato esclusivamente alla residenza primaria. Può
quindi beneficiare dell'abbuono di indice previsto dall'art. 36 cpv. 5 NAPR. La
presenza sul fondo della pensilina della stazione di benzina non osta a questa
conclusione. Non entrando in considerazione nel computo dell'i.s., l'opera non
sottrae infatti SUL alla destinazione residenziale.
La SUL
supplementare, che può essere realizzata grazie all'abbuono concesso per la
porzione di terreno inclusa nella zona R5, è computabile nel calcolo allestito
dalla ricorrente conformemente all'art. 26 NAPR. Il fatto che sia distribuita
anche nella zona R3 non viola il diritto. L'art. 26 NAPR non esige infatti che
la SUL, calcolata proporzionalmente alle rispettive porzioni di terreno, venga
anche realizzata all'interno delle stesse.
- Indice
d'occupazione (i.o.)
5.1.
L'i.o. è il rapporto percentuale tra la superficie edificata e quella
edificabile del fondo (art. 37 cpv. 2 LE).
La
superficie edificata è la proiezione sulla superficie edificabile del fondo di
tutti gli ingombri degli edifici principali ed accessori. Sono esclusi i
cornicioni, le gronde, le pensiline d'ingresso (...) e le autorimesse
interrate, sporgenti dal terreno naturale al massimo su un lato, aventi una
copertura praticabile, ricoperta di vegetazione (38 cpv. 3 LE). Requisito,
quest'ultimo, che come giustamente ricorda il Consiglio di Stato si giustifica
unicamente nei casi in cui le NAPR impongono un superficie verde minima e
questa condizione può essere soddisfatta soltanto facendo capo alla superficie
dell'autorimessa interrata (cfr. STA 27.11.1986 in re M. = RDAT 1987 n. 46;
Scolari, op. cit., ad art. 38 n. 1138).
Scopo
dell'i.o. è quello di contribuire, in concorso con gli altri parametri
edificatori, a determinare un equilibrio fra le aree edificate e quelle libere,
limitando gli ingombri degli edifici, ossia di quelle opere di sovrastruttura
che racchiudono spazi utilizzabili per l'abitazione od il lavoro. Conformemente
agli scopi perseguiti da tale parametro, non incidono pertanto sull'i.o. tutte
le opere che non determinano ingombro perché non sporgono o sporgono in misura
minima dal terreno. Sono, in particolare, escluse dal computo della superficie
edificata le autorimesse sotterranee, sporgenti dal terreno naturale al massimo
su un lato. Secondo la ratio legis della norma vanno escluse dal computo
anche le costruzioni che non sporgono dal terreno perché sono state interrate
mediante sistemazione ammissibile del terreno (RDAF 1980, 359; Scolari, op.
cit., ibidem).
5.2.
Nell'evenienza concreta, l'ampia autorimessa prevista a sud dell'immobile è costituita
da due parti distinte (est ed ovest).
La parte
ovest, ampiamente interrata e ricoperta da uno strato di terreno, non sporge
dal terreno naturale per più di m 1.50. Va quindi configurata alla stregua di
una costruzione sotterranea, non computabile come superficie edificata ai fini
del calcolo dell'i.o.
La parte
est (entrata) dell'autorimessa, anch'essa sistemata a verde, sporge invece dal
terreno naturale in misura superiore, ma è computata come superficie edificata.
Il calcolo dell'i.o. non presta il fianco a critiche.
Da questo
profilo, il giudizio governativo va quindi confermato.
- Altezza
dell'edificio
6.1.
Giusta l'art. 40 cpv. 1 LE, l'altezza di un edificio è misurata dal terreno
sistemato al filo superiore del cornicione di gronda.
La
sistemazione del terreno, soggiunge l'art. 41 LE, può essere ottenuta con la formazione
di un terrapieno, che non è computato sull'altezza dell'edificio se - cumulativamente
- non supera l'altezza di m 1.50 dal terreno naturale ed è largo almeno 3.00 m
dal piede della facciata.
L'altezza
degli edifici va misurata in corrispondenza delle facciate, ossia dei muri
perimetrali esterni. Determinante è infatti l'ingombro, ossia lo sviluppo
verticale degli edifici. Le falde dei tetti ed i corpi edilizi eretti sui tetti
piani degli edifici in arretramento rispetto al filo dei muri perimetrali
soggiacciono a restrizioni particolari, che limitano ad esempio l'altezza dei
colmi o impongono di computare anche l'altezza degli attici (cfr.per es. art.
43 RLE).
6.2.
L'art. 36 cpv. 1 lett. c NAPR limita a m 16.50 l'altezza degli edifici nella
zona R5. Attici e mansarde non sono computati sull'altezza a condizione che il
loro ingombro massimo sia contenuto nella pendenza teorica di un tetto a falde
con un'inclinazione del 50% (21 cpv. 3 NAPR).
6.3. Nel
caso in esame, l'altezza del terrapieno che ricopre la parte ovest dell'autorimessa,
misurata dal terreno naturale, non supera il limite di m 1.50 sancito dall'art.
41 cpv. 1 LE. L'altezza della costruzione su questo versante va quindi misurata
a partire dal terreno così sistemato.
L'altezza
del terrapieno previsto sul lato est dell'immobile, stando alle risultanze del
piano denominato sezione, riportato sul piano denominato facciata est,
è invece di circa 2.00 m. Nella misura in cui supera il limite suddetto (+ m
0.50), l'altezza del terrapieno va quindi aggiunta all'altezza fuori terra di
questa facciata.
La facciata
ovest, misurata dal terreno sistemato (quota 0.00) al filo superiore del muro
perimetrale, è alta m 17.10. Supera quindi di m 0.60 il limite (m 16.50) prescritto
dall'art. 36 cpv. 1 lett. c NAPR. L'altezza fuori terra della facciata est,
dedotta dal piano corrispondente in base agli stessi criteri di misurazione, è
invece di m 16.50. Ad essa va tuttavia aggiunta l'eccedenza di altezza del
sottostante terrapieno (m 0.50). Anch'essa non è pertanto conforme al diritto.
Il
difetto riscontrato non è comunque tale da giustificare l'annullamento della
licenza. In ossequio al principio di proporzionalità, esso può infatti essere
facilmente corretto, imponendo, a titolo di condizione della licenza, di
abbassare l'intera costruzione, interrandola di m 0.60 rispetto alle quote
attualmente previste dal progetto.
6.4.
Controversa è anche l'altezza della facciata sud. Secondo il Consiglio di
Stato, quale limite superiore di misurazione, non farebbe stato il filo del
tettuccio della terrazza dell'ultimo piano, posto a m 16.50 dal suolo, ma il
cornicione alto ulteriori 60 cm, che lo sovrasta in posizione leggermente
arretrata.
A mente
della __________, l'altezza di questo cornicione non sarebbe invece computabile,
perché l'art. 21 cpv, 3 NAPR esime dal computo l'altezza di attici e mansarde,
compresi nell'ingombro determinato da un tetto con pendenza del 50%.
vista
laterale pendenza 50%
H
16.50 H 17.10
La tesi
della ricorrente, condivisa dal municipio, non viola il diritto. Non appare invero
contrario alle norme che disciplinano la materia del contendere, misurare
l'altezza della facciata sud in corrispondenza del muro perimetrale, dal
terreno sistemato fino al filo esterno del tettuccio della terrazza, facendo
astrazione dall'altezza (m 0.60) del cornicione arretrato di circa m 1.60 dal
filo della facciata. Considerato che l'art. 21 cpv. 3 NAPR esclude dal computo
l'altezza degli attici, che non determinano un ingombro superiore a quello di
un tetto a falde con una pendenza del 50%, si può ammettere che anche
l'ingombro dell'ultimo piano dell'edificio, nella misura in cui rientra in
questi limiti, possa beneficiare dell'agevolazione sancita da tale norma.
La
questione non deve comunque essere esaminata ulteriormente, poiché il difetto
ritenuto dalla precedente istanza, quand'anche sussistesse, risulterebbe
emendato dalla condizione di interrare l'edificio di m 0.60, di cui si è appena
detto.
- Volumetria
Il
Consiglio di Stato, sconfessando il preavviso favorevole della CBN, fatto
proprio dal Dipartimento del territorio, ha ritenuto che la costruzione fosse
deturpante. La sua mole, argomenta, sarebbe eccessiva per rapporto all'altezza
massima (m 10.50) fissata dall'art. 38 cpv. 1 lett. c per la zona R3.
La tesi
non può essere condivisa.
È ben
vero che l'art. 3 cpv. 2 lett. d RBN vieta in particolare le costruzioni di
mole sproporzionata o in contrasto con il carattere, l'armonia e i valori
dell'ambiente circostante. Non procede tuttavia da un esercizio abusivo del
potere d'apprezzamento, che la norma conferisce al Dipartimento del territorio,
considerare ammissibile il volume di un edificio che rientra nei parametri edificatori,
in particolare nei limiti d'altezza , applicabili alla zona in forza dell'art.
26 NAPR. Considerazioni di natura estetica possono giustificare restrizioni più
incisive di quelle sancite dal PR soltanto quando un interesse pubblico
preponderante lo impone (DTF 115 Ia 118 e 367; A. Scolari, op. cit., ad art. 28
LALPT n. 206). Presupposto, questo, che il Consiglio di Stato non ha minimamente
reso verosimile.
- Immissioni
foniche
8.1.
Secondo l'art. 25 cpv. 1 LPAmb, la costruzione di impianti fissi è autorizzata
solo se le immissioni foniche da essi prodotte non superano da sole i valori di
pianificazione nelle vicinanze; l’autorità che rilascia i permessi può esigere
una valutazione preventiva del rumore. Le emissioni foniche di un impianto
fisso nuovo, precisa l'art. 7 cpv. 1 OIF, devono essere limitate secondo le
disposizioni dell’autorità esecutiva nella maggior misura possibile dal punto
di vista tecnico e dell’esercizio e sopportabile sotto il profilo economico
(lett. a) e in modo che le immissioni foniche prodotte da detto impianto non
superino i valori di pianificazione (lett. b). L'esercizio di un impianto fisso
nuovo, dispone ancora l'art. 9 OIF, non deve inoltre comportare il superamento
dei valori limite di immissione a causa della maggior sollecitazione di un
impianto per il traffico (lett. a), né provocare, a causa della maggior
sollecitazione di un impianto per il traffico che deve essere risanato,
immissioni foniche percettibili più elevate (lett. b).
8.2. Nel
caso concreto, l'autorità cantonale, competente ad applicare la legislazione
ambientale, si è limitata ad affermare che la problematica delle immissioni
foniche e del traffico veicolare sarebbe stata tenuta in considerazione
nell'ambito dell'adozione del PR. Chiamata da questo tribunale a verificare la
conformità dell'intervento con la legislazione ambientale, la SPAA ha accertato
che le immissioni foniche derivanti dal posteggio non superano i valori di
pianificazione applicabili secondo l'art. 43 OIF alle zone residenziali (GS
II). Il livello di valutazione diurno è di 45.9 dB (A), mentre quello notturno
è di 39.2 dB (A), a fronte di valori di pianificazione di 55, rispettivamente
di 45 dB (A).
La SPAA
ha inoltre stabilito che l'esercizio del posteggio non comporta nemmeno il
superamento dei valori limite di immissione a causa della maggior
sollecitazione di un impianto per il traffico, né provoca, a causa della
maggior sollecitazione di un impianto per il traffico che deve semmai essere
risanato, immissioni foniche percettibili più elevate.
Le
conclusioni dell'autorità cantonale, che il Consiglio di Stato avrebbe potuto
raccogliere senza difficoltà, meritano di essere condivise siccome conformi al
diritto applicabile. I resistenti non hanno peraltro sollevato contestazioni al
riguardo.
- Immissioni
atmosferiche
Analoghe
considerazioni valgono per le immissioni atmosferiche prodotte dal posteggio.
Il calcolo delle immissioni di idrocarburi, allestito dalla SPAA su richiesta
del Tribunale cantonale amministrativo, dimostra chiaramente che l'inquinamento
è trascurabile.
I
resistenti non hanno contestato questa deduzione.
- Conclusioni
Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va respinto nella misura
in cui postula il ripristino della licenza 22 agosto 2002 rilasciata dal municipio
alla __________. Nella misura in cui chiede il ripristino della licenza 16
gennaio 2003, va invece parzialmente accolto, riformando di conseguenza il giudizio
governativo impugnato e subordinando la licenza alla condizione che l'intera
costruzione sia interrata di ulteriori 60 cm.
La tassa
di giustizia, commisurata al valore della costruzione ed al lavoro occasionato
al Tribunale cantonale amministrativo dall'impugnativa, è suddivisa in parti uguali
fra la ricorrente ed i resistenti. Le ripetibili si ritengono invece
compensate.
Per questi motivi,
visti gli art. 11, 12, 25 LPAmb; 7 OIF; 21, 38, 40, 41
LE; 21, 26 NAPR di __________; 3, 18, 28;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è parzialmente accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 13 maggio 2003 del Consiglio
di Stato
(n. 2082) è confermata limitatamente al
dispositivo 1.1. ed annullata per il resto (dispositivi 1.2. e 2).
1.2. la licenza edilizia 16 gennaio 2003,
rilasciata dal municipio di __________ alla __________, è confermata alla
condizione che l'intera costruzione sia interrata di ulteriori 60 cm nel
terreno.
-
La tassa di
giustizia di fr. 4'000.- è posta a carico della ricorrente in ragione di fr.
2'000.-, dei resistenti comproprietari del condominio __________ nella misura
di fr. 1'000.- e degli altri resistenti, in solido, per la rimanenza (fr.
1'000.-).
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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