AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2003.167
Data decisione, Autorità:
18.06.2003, TRAM
Incarto n.
52.2003.167
Lugano
18 giugno 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 21 maggio 2003 della
patrocinata da: avv. __________
contro
la decisione 29 aprile 2003 (n. 1741) del Consiglio
di Stato, che delibera alla __________ la fornitura e la posa di un
generatore elettronico e pompe per lo smaltimento delle acque nella
__________ di __________;
viste le risposte:
-
4 giugno 2003 della
__________;
-
4 giugno 2003 del
Dipartimento del territorio (ULSA);
-
6 giugno 2003 del
Dipartimento delle Finanze e Economia (Sezione della logistica);
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. L'8
novembre 2002 il Dipartimento delle Finanze e Economia ha indetto un pubblico
concorso, retto dalla LCPubb, per "le opere da impianti tecnici speciali -
fornitura e posa di generatore elettrogeno e pompe - occorrenti alla __________
di __________ ".
Oggetto
della commessa era in particolare un impianto per l'evacuazione di acque di
scarico e meteoriche.
Il
capitolato d'appalto e modulo d'offerta non stabiliva alcun particolare criterio
d'idoneità.
In tempo
utile sono pervenute al committente le offerte di cinque ditte, fra cui quella
della ricorrente __________ (fr. 99'347.10) e quella della resistente
__________ (fr. 86'080.00).
Valutate
le offerte in base ai criteri d'aggiudicazione, il 29 aprile 2003 il Consiglio
di Stato ha aggiudicato la commessa alla __________.
B. Contro la
predetta decisione, la __________ insorge davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento.
Dopo aver
rilevato che la commessa ha per oggetto la fornitura di un impianto tecnico
speciale, l'insorgente sostiene in pratica che la __________ non soddisfa i
criteri d'idoneità, sanciti dall'art. 27 RLCPubb per questo genere di commesse.
L'aggiudicazione, soggiunge in via subordinata, non potrebbe essere confermata
nemmeno se la commessa fosse da configurare come un'opera artigianale.
C. All'accoglimento
del ricorso si oppongono l'ULSA e la __________, contestando le tesi
dell'insorgente con argomenti che saranno discussi qui appresso.
Ad
identica conclusione perviene la Sezione della logistica senza formulare particolari
osservazioni.
Considerato, in
diritto
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1
LCPubb. In quanto partecipante alla gara, la __________ è legittimata a
ricorrere. L'impugnativa, tempestiva, è dunque ricevibile in ordine.
Il
giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18
PAmm).
- 2.1.
Giusta l'art. 20 cpv. 1 LCPubb, il committente può esigere dall’offerente la
prova dell’idoneità finanziaria, economica e tecnica. A tal fine precisa i
criteri di idoneità, tenuto conto della legislazione speciale. Possono essere
richieste, soggiunge la norma, le prove di idoneità indicate nel bando o nella
relativa documentazione (cpv. 2).
In
relazione alle capacità tecniche, l'art. 22 LCPubb stabilisce che il
committente può chiedere all’offerente di comprovare le sue capacità tecniche,
mediante (a) documenti di studio e attestati di capacità professionale dei
dirigenti o dei collaboratori professionali dell’offerente ed in particolare
delle persone responsabili dell’esecuzione della commessa, (b) dichiarazione riguardante
le capacità in personale e i mezzi tecnici che concorrono nello svolgimento
della commessa, (c) l’elenco dei lavori eseguiti negli anni precedenti
l’appalto, corredato dai certificati di buona esecuzione dei lavori più
importanti, indicanti l’importo, il periodo e il luogo d’esecuzione
(referenze), (d) attestati sull’esi-stenza di un sistema riconosciuto di
gestione della qualità, (e) estratto del casellario giudiziario dei quadri
dirigenziali e delle persone che sono responsabili dell’esecuzione della
commessa, oppure specificando (f) l’importanza dei lavori che l’offerente intende
subappaltare, come pure la comunicazione della ragione sociale e della sede dei
subappaltatori che partecipano all’esecuzione delle commesse.
I criteri
d'idoneità servono a verificare preliminarmente le attitudini dei concorrenti
ad eseguire le opere o ad assumere l'incarico oggetto del concorso. Nella
definizione dei criteri d'idoneità il committente fruisce di una certa
latitudine di giudizio, che è tenuto ad esercitare in funzione delle
particolarità della commessa oggetto della gara (Peter Galli/André
Moser/Elisabeth Lang, Praxis des öffentlichen Beschaffungsrechts, n. 284 seg.).
I criteri
d'idoneità devono essere definiti dal bando di concorso o dalla documentazione
di gara. Anche se la distinzione non è sempre agevole, non vanno confusi con i
criteri d'aggiudicazione. I primi, infatti, sono riferiti al concorrente, gli
altri sono invece correlati all'offerta. L'esigenza di definire adeguati
criteri d'idoneità non sussiste soltanto nei concorsi indetti secondo la procedura
selettiva, che mira a selezionare attraverso una prima fase i concorrenti
ammessi a presentare un'offerta. Essa sussiste anche nei concorsi esperiti
secondo la procedura libera, nei quali l'esclusione dei concorrenti inidonei
viene sovente decisa implicitamente soltanto attraverso la decisione di
aggiudicazione.
2.2.
L'art. 27 RLCPubb, recante il marginale "idoneità degli offerenti",
suddivide le commesse in due distinte categorie:
Le
commesse edili sono, a loro volta, classificate in tre distinte categorie:
Per gli
impianti tecnici speciali, l'art. 27 cpv. 1 secondo comma RLCPubb ammette a
concorrere soltanto le ditte nelle quali almeno un titolare o un membro
dirigente effettivo soddisfa ai requisiti della legge sulla protezione e
sull'esercizio delle professioni d'ingegnere e d'architetto (art. 8 LPEPIA).
Per impianti tecnici speciali s'intende in particolare gli impianti di
ventilazione, condizionamento e raffreddamento, gli impianti di rilevazione incendi
e gli impianti di trasporto verticali e orizzontali. Considerato che la norma
non menziona altri impianti, quali gli impianti di riscaldamento o quelli
sanitari, che ancor più frequentemente di quelli qui elencati si riscontrano nell'ambito
di commesse edili, è da ritenere che la definizione degli impianti tecnici
speciali data dalla norma in discussione sia esaustiva.
Per le
opere artigianali, dispone l'art. 27 cpv. 1 terzo comma RLCPubb, sono invece
legittimate a concorrere le ditte nelle quali almeno un titolare o membro
dirigente effettivo è in possesso del diploma di maestria federale riconosciuta
dalle singole categorie o titolo estero equivalente. Per le categorie in cui
non esiste la maestria, soggiunge la norma, il certificato di fine tirocinio
nel ramo specifico o certificato estero equivalente. Sono infine ammesse, a
titolo transitorio per un periodo di sette anni dall'entrata in vigore della
legge, le ditte, che erano abilitate ad esercitare secondo il diritto
antecedente, il cui titolare o membro dirigente effettivo non è in possesso del
titolo di maestria.
La norma
in esame non definisce il concetto di opera artigianale.
Considerato
che si tratta di una sottocategoria delle commesse edili, sono di principio da
ritenere opere artigianali tutti gli interventi che servono a completare
l'opera del genio civile, eseguita dall'impresa di costruzione, e che nello
stesso tempo non rientrano nella categoria degli impianti tecnici speciali.
- 3.1.
Nell'evenienza concreta, la fornitura e la posa di un generatore e di pompe per
l'evacuazione delle acque di scarico e meteoriche sono assimilabili ad una commessa
edile (art. 4 cpv. 1 LCPubb). Si tratta in effetti di installare un impianto
fisso, destinato a servire ad una costruzione. Oggetto della gara non è una
commessa di fornitura, ossia l'acquisizione di un bene mobile, mediante
compravendita, leasing, locazione o nolo-vendita (art. 4 cpv. 2 LCPubb). Tanto
meno la commessa può essere annoverata fra le prestazioni di servizio (art. 4
cpv. 3 LCPubb).
Il bando
di concorso ed il capitolato d'appalto non fissano alcun criterio d'idoneità.
Fanno di conseguenza stato i criteri d'idoneità sanciti dall'art. 27 cpv. 1
RLCPubb.
3.2.
Ferma questa premessa, va anzitutto escluso che la commessa in esame costituisca
un impianto tecnico speciale ai sensi dell'art. 27 cpv. 1 secondo comma
RLCPubb. La fornitura e la posa di un generatore e di pompe per l'evacuazione
delle acque di scarico e meteoriche non è invero riferibile a nessuna delle tre
categorie d'impianti, specificate dalla norma in questione. Non ha nulla a che
vedere con gli impianti di ventilazione, condizionamento o raffreddamento. Non
rientra nella categoria degli impianti di rilevazione degli incendi e non è
nemmeno riconducibile ad un impianto di trasporto verticale ed orizzontale.
L'indicazione contenuta nel bando di concorso è erronea e fuorviante.
Da questo
profilo, le contestazioni sollevate dalla ricorrente in relazione all'idoneità
della __________ vanno senz'altro respinte siccome infondate.
3.3. La
commessa non rientra nemmeno nella sottocategoria delle opere da impresario
costruttore (art. 27 cpv. 1 primo comma RLCPubb). Va quindi configurata alla
stregua di un'opera artigianale. Ai fini del giudizio sull'idoneità dei
concorrenti determinanti sono quindi i requisiti posti dall'art. 27 cpv. 1
terzo comma RLCPubb.
Il
contenuto specifico della commessa è di natura mista. Da un lato, essa comporta
prestazioni da elettricista, dall'altro implica invece lavori caratteristici di
un'impresa d'impianti sanitari.
Preponderante,
dal profilo del valore della fornitura, è il primo aspetto. I lavori da sanitario,
come giustamente rileva l'ULSA, non superano in effetti il 20% della spesa
totale e sono stati lecitamente (cfr. capitolato, pos. 17 pag. 18) subappaltati
ad una ditta del ramo in possesso delle necessarie qualifiche (__________). Il
giudizio sulla sua idoneità della __________ dipende quindi dal possesso del
titolo di maestro elettricista.
Il
titolare e membro dirigente effettivo della ditta resistente non è maestro
elettricista. È però in possesso di un diploma di elettricista, che in base al diritto
in vigore prima della LCPubb (art. 14 cpv. 1 lett. b LApp) abilitava la ditta a
concorrere per l'aggiudicazione di opere artigianali. Risponde quindi alle
condizioni poste dalla norma transitoria (art. 27 cpv. 1 terzo comma RLCPubb),
che considera idonee anche le ditte il cui titolare o membro dirigente
effettivo non è in possesso della maestria richiesta, a condizione che fossero
abilitate a partecipare ai concorsi secondo il diritto anteriore.
- In esito
alle considerazioni che precedono, il ricorso va di conseguenza respinto.
La tassa
di giustizia e le ripetibili, commisurate al lavoro occasionato dall'impugnativa
ed al valore della commessa, sono a carico della ricorrente, secondo soccombenza
(art. 28 e 31 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 4, 20, 36, 37 LCPubb; 27 RLCPubb; 3,
18, 28, 31, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giustizia di fr. 1'500.- è a carico della ricorrente, che rifonderà fr. 1'500.-
alla __________ a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster