AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2003.166
Data decisione, Autorità:
29.10.2003, TRAM
Incarto n.
52.2003.166
Lugano
29 ottobre 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 20 maggio 2003 della
patr. da: avv. __________
contro
la decisione 29 aprile 2003 del Consiglio di Stato
(n. 1812) che annulla la licenza edilizia 11 settembre 2002 rilasciatale dal
municipio di __________ per la costruzione di un macello (part. n. __________
RF);
viste le risposte:
27 maggio 2003 del
Consiglio di Stato;
3 giugno 2003 del
municipio di __________;
6 giugno 2003 di
__________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 29
maggio 2002, la __________ ha chiesto al municipio di __________ il permesso di
costruire un macello destinato ai commercianti ed ai macellai della regione. Lo
stabilimento verrebbe a sorgere su un fondo (part. n. __________ RF) di proprietà
della parrocchia, situato nella zona industriale del comune a ridosso della stazione
FFS.
Alla
domanda si è opposto __________, proprietario di un fondo contermine (part. n.
__________ RF), contestando l’intervento dal profilo delle immissioni e delle canalizzazioni.
Raccolto
il preavviso favorevole del Dipartimento del territorio, l’11 settembre 2002 il
municipio ha rilasciato la licenza richiesta, respingendo l’opposizione del
vicino.
B. Con
giudizio 29 aprile 2003 il Consiglio di Stato ha annullato il provvedimento, accogliendo
l’impugnativa contro di esso inoltrata dall’opponente.
Respinta
l’eccezione da questi sollevata con riferimento alla legittimazione della
__________ a chiedere il permesso di costruzione su un fondo di cui non è
proprietaria, il Consiglio di Stato ha poi disatteso le censure mosse dallo
stesso ricorrente in relazione all’assoggettamento dello stabilimento all’EIA,
all’obbligo di sottoporre il progetto all’autorità federale ai sensi
dell’ordinanza sull’igiene delle carni (OIgC; RS 817.190), alla conformità di zona,
alla sufficienza dell’accesso e dell’area verde ed all’assenza di una recinzione.
Il
Governo ha invece accolto le contestazioni riguardanti la mancata presentazione
del piano delle canalizzazioni.
C. Contro il
predetto giudizio governativo, la soccombente si aggrava davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendo il ripristino della licenza annullata, subordinatamente
il rinvio degli atti al Consiglio di Stato, affinché statuisca nuovamente sulla
domanda, previo completamento della stessa con il piano delle canalizzazioni.
L’insorgente
eccepisce la legittimazione attiva di __________ a contestare la mancanza di un
piano delle canalizzazioni. Nega quindi che il Consiglio di Stato potesse
accogliere il ricorso su questo specifico punto.
Nel
merito, la __________ sostiene invece che la domanda di costruzione era completa
anche per quel che concerne le canalizzazioni. La prassi dell’autorità cantonale,
in vigore sino al mese di settembre 2002, ammetteva, oltre tutto, la
presentazione differita di questi piani. L’irrigidimento della prassi,
verificatosi nel frattempo, non potrebbe esserle opposto. Tanto meno se si considera
che è intervenuto dopo che il Dipartimento del territorio aveva preavvisato favorevolmente
la domanda.
Il
principio di proporzionalità, conclude, imponeva comunque all’autorità di
ricorso di sollecitare il completamento dei piani.
D. All’accoglimento
del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, che non presenta osservazioni. Il
municipio si limita a confermare le osservazioni inoltrate in prima istanza.
Edo
__________ rileva invece che la __________ ha nel frattempo presentato al
municipio una nuova domanda di costruzione. Ne deduce che la ricorrente avrebbe
rinunciato alla precedente.
Rivendicata
la legittimazione a ricorrere anche per quanto attiene alle canalizzazioni, il
resistente nega anzitutto che il relativo piano possa essere considerato un
dettaglio suscettibile di essere definito in un secondo tempo secondo l’art. 17
LE. Lo escluderebbe l'importanza dell'intervento.
Il
resistente ribadisce poi che il macello non è una piccola, ma una grande
azienda ai sensi dell’art. 4 OIgC. Dovrebbe quindi essere sottoposto all'autorità
federale per approvazione.
Lo stabilimento,
obietta in seguito, non sarebbe inoltre conforme alla destinazione industriale
della zona. Considerata la sua vocazione pubblica, andrebbe collocato in una
zona appositamente pianificata. L’accesso, conclude, sarebbe infine insufficiente.
Considerato, in
diritto
- 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 21 cpv. 1
LE. La legittimazione della ricorrente, titolare della licenza annullata, è
certa (art. 21 cpv. 2 LE). Il ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm), è
quindi ricevibile in ordine.
1.2.
L’impugnativa può essere evasa sulla base degli atti, senza istruttoria (art.
18 cpv. 1 PAmm). Non è invero compito specifico di questo tribunale colmare le
lacune istruttorie poste in essere dall’istanza inferiore (cfr. art. 65 cpv. 2
PAmm).
1.3. Le
eccezioni sollevate dall'insorgente con riferimento alla legittimazione attiva
del vicino a contestare la licenza dal profilo delle canalizzazioni vanno
disattese già per il fatto che il Governo era comunque abilitato a verificarne
la legittimità anche da questo punto di vista. Il Consiglio di Stato esamina
infatti liberamente tutte le questioni di fatto e di diritto della decisione
impugnata (art. 56 PAmm). Fruisce di pieno potere cognitivo e può pronunciarsi,
rispettando il diritto di essere sentito, anche su questioni che le parti non
hanno evocato (Marco Borghi / Guido Corti, Compendio di procedura
amministrativa ticinese, ad art. 56 PAmm; Adelio Scolari, Commentario, II ed.,
ad art. 21 LE n. 965 seg.).
Al vicino
qui resistente andava peraltro riconosciuta la qualità per impugnare la licenza
edilizia anche dal profilo della legislazione sulla protezione delle acque. Nel
ricorso di diritto amministrativo, a differenza di quello di diritto pubblico,
la legittimazione attiva non dipende infatti dalla natura degli interessi
tutelati dalla norma di cui è eccepita l'inosservanza, ma dall'intensità del
rapporto che intercorre fra la situazione dell'insorgente e l'oggetto della
contestazione, rispettivamente dalla rilevanza dell'interesse fatto valere
(Scolari, op. cit., ad art. 21 LE n. 935 seg.).
- Conformità
di zona
2.1.
Giusta l'art. 22 cpv. 2 lett. a LPT, ripreso in termini identici dall'art. 67
cpv. 2 lett. a LALPT, il permesso di costruzione può essere rilasciato soltanto
se gli edifici o gli impianti sono conformi alla funzione prevista per la zona
di utilizzazione. In altri termini, l'autorizzazione è concessa solo per
insediamenti la cui destinazione si integra convenientemente nella finalità
della zona in cui sorgono. Le costruzioni non devono soltanto evitare di porsi
in contrasto con la destinazione assegnata alla zona o di ostacolarne
l'utilizzazione conforme, ma devono integrarvisi confacentemente in modo da
concorrere al conseguimento degli obiettivi perseguiti dall'azzonamento (RDAT
1994 II n. 56; ZBl 1983, 456 seg.; Scolari, op. cit., ad art. 67 LALPT).
2.2.
Secondo l'art. 42 NAPR di __________, la zona industriale è riservata ad utilizzazioni
di tipo artigianale e industriale.
Le zone
artigianali sono destinate all'insediamento di attività legate alla produzione
di beni su scala limitata, con un impiego limitato di manodopera e di risorse
infrastrutturali. Le zone industriali sono invece riservate all'insediamento di
attività produttive su vasta scala, caratterizzate da un rilevante impiego di
mezzi e di personale, che per loro natura ingenerano ripercussioni significative
sull'ambiente circostante (RDAT 1994 II n. 56; Scolari, op. cit., ad art. 67
LALPT n. 484 seg.).
2.3. Lo
stabilimento in discussione si configura chiaramente come una costruzione
industriale. Esso è infatti destinato alla produzione su vasta scala di beni di
consumo secondo procedimenti ampiamente standardizzati e facendo largo uso di
macchinari.
Manifestamente
a torto, pretende l'insorgente che la sua importanza in ambito cantonale
richiami l'adozione di misure pianificatorie particolari.
La zona
industriale qui in esame non limita in alcun modo l'importanza degli stabilimenti
che possono esservi insediati. Anche se il macello risultasse destinato a servire
una cerchia di utenti che travalica l'ambito regionale, non si potrebbe ragionevolmente
sostenere che non è conforme alla funzione della zona di utilizzazione.
L'importanza dello stabilimento non va peraltro sopravvalutata. Basti al
riguardo considerare che come giustamente rileva il Consiglio di Stato non è
nemmeno soggetto all'EIA. Circostanza, questa, che l'insorgente ha rinunciato a
contestare ulteriormente in questa sede.
- Permesso
federale
3.1. Giusta
l'art. 17 cpv. 1 della legge federale sulle derrate alimentari (LDerr), i macelli
devono essere adeguatamente sistemati ed essere sufficientemente grandi e
facili da pulire. I piani di costruzione e di trasformazione dei grandi
macelli, dispone il cpv. 3 della norma in esame, devono essere approvati dalla
Confederazione, quelli inerenti agli altri macelli, dal Cantone.
Per piccole
aziende, precisa l'art. 4 cpv. 4 OIgC, s’intendono le aziende i cui impianti
e le cui attrezzature consentono di macellare giornalmente un numero limitato
di animali e nelle quali la macellazione del singolo animale si svolge in uno o
pochi posti di lavoro. Grandi aziende sono invece gli stabilimenti i cui
impianti e le cui attrezzature consentono di macellare un numero elevato di
animali e nelle quali la macellazione del singolo animale si svolge di regola
in più posti di lavoro.
Le
domande per grandi aziende, stabilisce l'art. 8 OIgC, sono trasmesse dal Cantone
all’Ufficio federale di veterinaria, che decide in merito all’approvazione.
Gli
allegati all'OIgC non precisano ulteriormente il limite tra grandi e piccole
aziende. Dagli atti si può comunque dedurre che l'Ufficio federale di
veterinaria, nel 1999 ha considerato piccola azienda un macello progettato a
__________, che avrebbe comportato l'impiego di 2-3 dipendenti.
3.2.
Nell'evenienza concreta, la relazione tecnica accompagnante la domanda di costruzione
indica che lo stabilimento, dotato di due distinte zone di lavoro, per una o
due persone, avrebbe una capacità massima di macellazione giornaliera di 30
UBG. Per i suini, la relazione indica che la capacità produttiva massima
sarebbe di 100 suini al giorno (80 kg di peso morto), ma che per motivi
di opportunità si ritiene di non superare le 50 unità giornaliere.
Il
Dipartimento del territorio (Sezione protezione aria e acque), nel suo
preavviso, ha invece preso in considerazione una capacità giornaliera di 30 UBG
o di 30 maiali. Non è dato di sapere se questi dati, in parte contraddittori,
siano da considerare alternativi o siano invece da cumulare. Il Consiglio di
Stato non ha minimamente chiarito questi aspetti.
Da questo
profilo, la decisione impugnata appare dunque fondata su accertamenti carenti,
che impediscono a questo tribunale di pronunciarsi con la necessaria cognizione
di causa sulla necessità di conseguire l'autorizzazione federale, evocata dal vicino
opponente.
- Accesso
4.1.
Giusta l'art. 22 cpv. 2 lett. b LPT l'autorizzazione a costruire può essere
rilasciata soltanto se il fondo è urbanizzato. Affinché un fondo sia
considerato tale occorre, fra l'altro, che sia dotato di accesso sufficiente,
ovvero commisurato alle esigenze dettate dall'utilizzazione prevista (art. 19
cpv. 1 LPT, 77 LALPT). Il requisito dell’accesso sufficiente è soddisfatto se
l’agibilità del fondo è garantita tanto dal profilo fattuale, quanto da quello
giuridico (cfr. DFGP, Commento alla LPT, ad art. 19, n. 14). In diritto,
l’accesso è assicurato quando il fondo dedotto in edificazione risulta
collegato alla pubblica via sia direttamente, sia indirettamente attraverso
servitù di passo (RDAT 1994 II n. 17, consid. 2; Scolari, op. cit., ad art. 77
LALPT, n. 569 seg.).
La
nozione di accesso sufficiente è un concetto giuridico indeterminato, che
l'autorità preposta al rilascio dei permessi di costruzione deve concretamente
definire di volta in volta, tenendo conto della situazione dei luoghi e della
prevista utilizzazione del fondo in rapporto alle finalità perseguite da questo
requisito (RDAT 1990 n. 88, consid. 2). In caso di contestazione
dell’adeguatezza dell’accesso le istanze di ricorso devono procedere con il
dovuto riserbo, limitandosi a verificare che l’interpretazione data
dall’autorità decidente alla nozione di accesso sufficiente non violi il
diritto, travalicando in particolare i limiti della latitudine di giudizio che
deve esserle riconosciuta nell’ambito dell’applicazione di concetti giuridici
indeterminati. Censurabili, in quanto lesive del diritto, sono soltanto le
valutazioni basate su considerazioni insostenibili od estranee alla materia,
che attribuiscono al concetto da determinare un contenuto precettivo
inconciliabile con i principi fondamentali del diritto.
4.2. In
concreto, risulta che il macello verrebbe a sorgere su un fondo confinante con
una strada comunale di servizio (SS4), larga tra m 3.50 e m 4.00, che si dirama
dalla strada cantonale del __________ a sud della stazione di __________ per
rientrarvi a nord dell'abitato, delimitando sul lato est la zona industriale.
Il
municipio ha ritenuto che l'accesso al fondo fosse sufficiente. Il Consiglio di
Stato si è limitato a confermare la valutazione senza minimamente confrontarsi
né con le caratteristiche specifiche della strada, né con il volume di traffico
indotto dallo stabilimento.
Anche sotto
questo aspetto, il giudizio censurato presta il fianco a critiche dal profilo
degli accertamenti.
- Canalizzazioni
5.1.
Giusta l'art. 17 lett. a LPAc, nel perimetro delle canalizzazioni pubbliche, il
permesso di costruzione o di trasformazione di un edificio può essere concesso
soltanto se è garantito che le acque di scarico inquinate sono immesse nella
canalizzazione (art. 11 cpv. 1) o sono sfruttate in agricoltura (art. 12 cpv.
4). Deve inoltre essere garantita, soggiunge la lett. c, l’evacuazione corretta
delle acque di scarico non idonee ad essere trattate in una stazione centrale
di depurazione (art. 12 cpv. 2).
5.2.
Secondo l'art. 9 lett. i RLE, la domanda di costruzione deve fra l'altro
indicare il modo di evacuazione delle acque di scarico.
L'art. 11
cpv. 1 RLE, precisa a sua volta, che i progetti devono fornire tutte le indicazioni
atte a rendere chiaramente comprensibili la natura e l'estensione delle opere
oggetto della domanda.
All'occorrenza,
soggiunge il cpv. 3, l'autorità può chiedere informazioni o completamenti.
5.3.
Concedendo la licenza edilizia, l'autorità può precisare, se l'istante ne ha
fatto richiesta, che i progetti degli impianti tecnici saranno presentati più
tardi, di regola prima dell'inizio dei lavori. L'approvazione di tali progetti
avviene senza formalità particolari (art. 17 LE).
Il
differimento dell'approvazione di impianti tecnici può riguardare soltanto
aspetti che non possono in nessun caso toccare gli interessi dei vicini
opponenti. Non soggiacendo l'approvazione di tali progetti a formalità
particolari, verrebbe altrimenti preclusa ai vicini interessati la possibilità
di esercitare il loro diritto di opposizione.
5.4.
Nell'evenienza concreta, la domanda di costruzione non comprende un piano delle
canalizzazioni allestito secondo l'art. 13 RLE. Agli atti sottoposti all'esame
del Dipartimento del territorio, è allegato unicamente un estratto del piano
delle canalizzazioni pubbliche presenti nelle immediate vicinanze del fondo dedotto
in edificazione.
L'autorità
cantonale, nel suo preavviso, ha ritenuto che la definizione dell'allacciamento
alle canalizzazioni potesse essere differita secondo l'art. 17 LE.
Il rinvio
ad ulteriore decisione della definizione di questi aspetti dell'intervento non
può essere condiviso, poiché la questione interessa anche il vicino opponente,
che, avendo eccepito l'insufficienza dei piani annessi alla domanda di
costruzione, verrebbe in tal modo precluso dall'esercizio dei suoi diritti di difesa.
5.5. Il
difetto lamentato dall'opponente e rilevato dal Consiglio di Stato non è comunque
tale da giustificare la ripetizione dell'intera procedura di rilascio del
permesso di costruzione. È infatti praticamente certo che il macello verrà
allacciato alla rete delle canalizzazioni in corrispondenza del pozzetto 112b.
Anche se
propiziata dall'atteggiamento della SAF, che avrebbe potuto facilmente produrre
il piano mancante, nelle particolari circostanze del caso concreto, la rinuncia
dell'autorità ad avvalersi della facoltà, prevista dall'art. 11 cpv. 3 RLE, di
chiedere all'istante in licenza di completare la domanda, appare tutto sommato
lesiva del principio di proporzionalità.
- Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va quindi parzialmente accolto,
annullando il giudizio governativo e rinviando gli atti all'istanza inferiore affinché:
(a)
raccolga dall'istante in licenza e dall'UFVet le informazioni mancanti (piano
delle canalizzazioni, capacità effettiva del macello, ev. permesso federale),
(b)
conceda al municipio, al Dipartimento del territorio ed all'opponente la
possibilità di prendere posizione al riguardo,
(c)
statuisca nuovamente sul ricorso.
Dato l'esito, si prescinde dal prelievo di
una tassa di giustizia. Le ripetibili si ritengono invece compensate.
Per questi motivi,
visti gli art. 5, 6, 11, 12, 21 LE, 6 RLE, 66 LALPT,
3, 18, 46, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è parzialmente accolto.
§ Di conseguenza:
1.1. la decisione 29 aprile 2003 del Consiglio
di Stato
(n. 1812) è annullata;
1.2. gli atti sono rinviati al Consiglio di
Stato affinché proceda come al considerando n. 6.
-
Non si
preleva tassa di giustizia. Non si assegnano ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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