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Numero d'incarto:
52.2003.165
Data decisione, Autorità:
31.10.2003, TRAM
Incarto n.
52.2003.165
Lugano
31 ottobre 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 20 maggio 2003 di
__________,
__________,
entrambi patrocinati da: avv. __________,
contro
la decisione 29 aprile 2003 (n. 1830) del Consiglio
di Stato, che ha respinto l’impugnativa presentata dagli insorgenti avverso
la risoluzione 28 gennaio 2003 con la quale il municipio di __________ ha
autorizzato la posa di una gru sul sedime della strada comunale ed il
conseguente sbarramento della stessa al transito veicolare per un periodo di
sei mesi;
viste le risposte:
22 maggio 2003 di
__________, __________, __________, __________, __________ e della __________;
26 maggio 2003
dell’Ufficio segnaletica stradale e impianti pubblicitari;
27 maggio 2003 del
Consiglio di Stato;
5 giugno 2003 del
municipio di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che con
risoluzione 28 gennaio 2003 il municipio di __________ ha autorizzato l’impresa
di costruzione __________ a posare sul campo stradale di via __________ per un
periodo di sei mesi una gru, destinata a servire il cantiere installato per la
costruzione di una casa plurifamiliare sulla part. __________ RF __________,
proprietà di __________, __________, __________, __________ e __________, qui
resistenti; la posa del mezzo meccanico, comportando un’ostruzione della strada
prospiciente il cantiere, impedirebbe il transito veicolare indisturbato lungo
via __________ nei due sensi;
che con
giudizio 29 aprile 2003 il Consiglio di Stato ha confermato l’autorizzazione
municipale, respingendo l’impugnativa contro di essa presentata da __________ e
dalla __________, di cui egli è titolare, con sede in uno stabile accessibile
da via __________; ponderati i contrapposti interessi in gioco, il Governo ha
in sostanza ritenuto che l’autorizzazione municipale rispettasse il principio
di proporzionalità;
che
contro il predetto giudizio governativo i ricorrenti si aggravano ora davanti
al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l’annullamento;
che gli
insorgenti eccepiscono l’adeguatezza della decisione, essendo a loro dire
possibile sistemare altrimenti la gru evitando di imporre sacrifici alle
persone residenti in via __________, cui verrebbe impedito di circolare senza
intralcio nei due sensi;
che
all’accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato, senza
formulare osservazioni, come pure __________, __________, __________,
__________ e __________, con argomenti che, per quanto necessario, verranno
ripresi nel seguito;
che nelle
more processuali i resistenti hanno installato una gru su di un fondo privato
adiacente al cantiere (v. scritto dei ricorrenti del 27 agosto 2003 e scritto
dei resistenti 28 agosto 2003);
considerato, in
diritto
che la
competenza di questo Tribunale è data (art. 208 cpv. 1 LOC), il ricorso è tempestivo
(art. 46 cpv. 1 PAmm) e la legittimazione dei ricorrenti, direttamente toccati
dalla decisione governativa, certa (art. 43 PAmm);
che il
giudizio, ricevibile in ordine, può essere reso sulla base degli atti, senza
istruttoria (art. 18 PAmm); alla luce dei nuovi accadimenti, le richieste di
perizia e sopralluogo formulate dai ricorrenti, volte ad accertare la
possibilità di installare la gru sul fondo dei resistenti, non procurano a
questo Tribunale, come meglio espresso nel seguito, la conoscenza di ulteriori
fatti rilevanti per il giudizio;
che
controversa, in concreto, è l'autorizzazione rilasciata a i resistenti ad
installare sul suolo pubblico la gru destinata all’edificazione di una casa
plurifamiliare sulla part. __________ RF __________;
che pendente
causa la gru è stata istallata sul fondo prospiciente il cantiere;
che i
resistenti hanno comunque dichiarato di essere ulteriormente interessati all'autorizzazione
in caso di rigetto dell'impugnativa; nella misura in cui non è diventata priva
d'oggetto ed è volta a contestare il dispositivo che condanna i ricorrenti al pagamento
di una tassa di giustizia e di un'indennità per ripetibili, l'impugnativa va esaminata
nel merito;
che
giusta l’art. 5 cpv. 1 del regolamento sui beni amministrativi (RBA), l’uso
speciale (accresciuto e particolare) dei beni amministrativi è autorizzato solo
se è conforme o almeno compatibile con la loro destinazione generale;
che a
norma dell’art. 6 cpv. 1 secondo periodo RBA il municipio decide valutando gli
interessi in gioco ed in particolare l’interesse pubblico all’utilizzazione del
bene secondo la sua destinazione;
che,
nell’ambito della procedura di rilascio dell’autorizzazione, l’autorità deve
rispettare i principi generali del diritto amministrativo, segnatamente i
principi della proporzionalità e della parità di trattamento, valutando
obiettivamente tutti gli interessi implicati (cfr. Scolari, op. cit., n. 576 e
rinvii);
che, in
concreto, all’interesse dei resistenti di installare sul campo stradale la gru
si opponevano l’interesse generale al libero transito di veicoli lungo via
__________ e quello particolare dei vicini, tra cui i ricorrenti, ai quali
sarebbe stata preclusa la possibilità di accedere ai propri fondi immettendosi
alternativamente da via __________, rispettivamente da via __________;
che
sistemando il mezzo meccanico su di un fondo privato prospiciente il cantiere i
resistenti hanno dimostrato per atti concludenti che esistevano soluzioni
alternative, meno gravose per l’interesse pubblico e per quello dei vicini;
che il
ricorso è quindi fondato;
che
stando così le cose, l'autorizzazione va dichiarata priva d'oggetto, mentre il
giudizio governativo che la conferma va annullato nella misura in cui pone a
carico dei ricorrenti tassa di giustizia e ripetibili;
che, dato
l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia (art. 28 PAmm); le
ripetibili (art. 31 PAmm) sono invece poste a carico dei resistenti in solido
(RDAT I-1993 n. 19 consid. 2-3);
per questi motivi,
visti gli art. 99b LAC; 107, 208 LOC; 1, 2, 5, 6
Regolamento sui beni amministrativi del comune di __________;18, 28, 31, 43, 46
PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è accolto.
§ Di conseguenza, sono annullate:
1.1. l'autorizzazione 28 gennaio 2003 rilasciata
dal municipio di __________ ai resistenti;
1.2. la decisione 29 aprile 2003 (n. 1830) del
Consiglio di Stato;
-
La tassa di
giustizia di fr. 800.– è a carico dei resistenti in solido che rifonderanno fr.
1'000.– ai ricorrenti a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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