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Numero d'incarto:
52.2003.164
Data decisione, Autorità:
12.08.2003, TRAM
Incarto n.
52.2003.164
Lugano
12 agosto 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 20 maggio 2003 del
contro
la decisione 6 maggio 2003 del Consiglio di Stato
(n. 1957) che dichiara nulla la decisione 27 settembre 2002 con cui il
municipio di __________ ha rilasciato al comune ricorrente la licenza
edilizia per la costruzione di un posteggio sulla part. n. __________;
viste le risposte:
-
27 maggio 2003 del
Consiglio di Stato;
-
13 giugno 2003 di
__________, __________, __________ __________, __________, __________,
__________, __________, __________, __________ e __________, __________ e
__________, __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Richiamandosi
all’art. 33 LStr, il 10 aprile 2002 il comune di __________ ha chiesto al
Tribunale d’espropriazione il permesso di costruire un posteggio per 8 veicoli
in località __________, su un fondo (part. n. __________ RF) situato lungo la
strada cantonale della valle __________, che il PR riserva per la costruzione
di quest’opera.
Il 16
aprile 2002 il Tribunale d’espropriazione ha ritornato gli atti al municipio,
osservando che l’opera doveva essere approvata secondo la legge edilizia,
poiché non toccava il campo stradale.
B. Il 30
aprile 2002 il municipio ha pubblicato all’albo comunale la domanda di costruzione
per il posteggio. In tempo utile gli sono pervenute le opposizioni dei qui resistenti,
che rilevavano come l’opera pregiudicasse le possibilità di accedere con veicoli
ai loro fondi, situati a valle della strada cantonale.
Raccolto
il preavviso favorevole del Dipartimento del territorio, il 27 settembre 2002
il municipio ha rilasciato la licenza richiesta, respingendo le opposizioni dei
vicini.
C. Con
giudizio 6 maggio 2003, il Consiglio di Stato ha dichiarato nulla la licenza, accogliendo
il ricorso contro di essa inoltrato dagli opponenti.
Il
Governo ha in sostanza ritenuto che competente a rilasciare la licenza edilizia
fosse il Tribunale d’espropriazione, poiché il posteggio insiste su un fondo
che il PR qualifica come sentiero, viottolo, percorso pedonale, ossia come
strada.
D. Contro il
predetto giudizio governativo, il comune insorge davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l’annulla-mento.
Rievocati
i fatti salienti, l’insorgente osserva in sostanza che il Tribunale d’espropriazione
ha già declinato la sua competenza.
E. Il ricorso
è avversato dal Consiglio di Stato, che non formula osservazioni. Gli opponenti
rinunciano a presentarne.
Considerato, in
diritto
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall’art. 21 LE. La legittimazione
attiva del comune, beneficiario della licenza annullata, è certa. Il ricorso,
tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.
Il
giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18
PAmm).
- Giusta
l’art. 33 LStr, il permesso di costruzione per strade pubbliche o aperte al
pubblico o per opere edilizie che insistono sul campo stradale è rilasciato dal
Tribunale d’espropriazione, che decide definitivamente. L’art. 3 cpv. 1 lett. a
RLE dispone a sua volta che non soggiacciono a licenza edilizia le opere la cui
approvazione è disciplinata dalla LStr.
Soggiacciono
quindi all’approvazione da parte del Tribunale d’espropriazione tanto le
costruzioni che servono direttamente alla circolazione stradale, quanto le
opere che sono destinate ad altri scopi, ma che interferiscono con la
circolazione dei veicoli a motore o dei pedoni, in quanto previste sull’area
definita strada dal PR (STA 30.7.2002 in re comune di __________). Oltre al
campo stradale vero e proprio, sono considerati parte integrante della strada
tutti gli impianti necessari ad un’adeguata sistemazione
tecnica della strada stessa, in modo particolare, manufatti, raccordi, piazze
di stazionamento, aree di sosta e di servizio, impianti di sicurezza ecc. (art.
3 LStr). Non rientrano invece nella nozione di strada i posteggi, che configurano
una costruzione a sé stante e non necessaria alla sistemazione tecnica della
strada (RDAT 1995 I n. 37).
- Nell’evenienza
concreta, il controverso posteggio insiste per la maggior parte su un sedime
che il PR (piano del traffico) riserva espressamente alla costruzione di
quest’opera. Soltanto una minima parte occupa la superficie che il PR destina a
passo pedonale. Degli otto posteggi previsti, soltanto lo stallo situato più ad
ovest interferisce per un paio di metri quadrati con il raccordo fra la strada
cantonale ed il sentiero pedonale che scende verso valle. Questa interferenza
non permette in nessun caso di affermare che l’opera in contestazione insiste
su un'area che il PR destina a strada.
Contrariamente
a quanto assume il Consiglio di Stato, prescindendo da qualsiasi ponderazione
degli aspetti che depongono a favore della competenza del municipio a
rilasciare la licenza per rapporto a quelli che militano invece in favore della
competenza del Tribunale d’espropriazione, preponderanti sono gli aspetti che
inducono ad ammettere l’applicabilità della legge edilizia.
Del tutto
corrette sono le considerazioni con cui il Tribunale d'espropriazione ha declinato
la sua competenza.
- Stando
così le cose, il ricorso va accolto, annullando il giudizio impugnato e rinviando
gli atti al Consiglio di Stato, affinché statuisca nel merito dell’impugnativa
inoltratagli dai vicini opponenti.
Dato
l’esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giudizio.
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE, 3, 33 LStr; 3, 18, 28, 60, 61,
65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 6 maggio 2003 del Consiglio di Stato
(n. 1957) è annullata.
1.2. gli atti sono ritornati al Consiglio di Stato affinché statuisca nel
merito del ricorso inoltrato dagli opponenti contro licenza edilizia 27
settembre 2002 rilasciata dal municipio di __________ al comune per la costruzione
di un posteggio sulla part. n. __________ RF.
-
Non si
prelevano né spese, né tassa di giudizio.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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