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Numero d'incarto:
52.2003.148
Data decisione, Autorità:
28.08.2003, TRAM
Incarto n.
52.2003.148
Lugano
28 agosto 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 7 maggio 2003 di
contro
la decisione 16 aprile 2003 del Consiglio di Stato
(n. 1605), che respinge in ordine l'istanza d'intervento inoltrata dagli
insorgenti contro l'operato del municipio di __________ nell'ambito del riattamento
della casa d'abitazione di __________ e __________ (part. n. __________ RF);
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che i
resistenti __________ sono comproprietari di un edificio ad uso abitativo, situato
nel nucleo di __________ (part. n. __________) e contiguo allo stabile di proprietà
di __________ (part. n. __________ RF);
che i
ricorrenti __________ e __________ sono comproprietari di un fondo contermine;
che il
tetto dello stabile dei resistenti, stando alle fotografie agli atti, era
leggermente più alto (20 - 30 cm) di quello dello stabile contiguo (part. n.
__________ RF);
che con
notifica 15 ottobre 2001 __________ ha chiesto al municipio il permesso di
sostituire il tetto del suo stabile, lasciando invariate le quote del colmo e
della gronda; la domanda non è stata né pubblicata, né trasmessa all'autorità
cantonale per preavviso;
che l'8 novembre
2001 il municipio ha rilasciato la licenza richiesta;
che con
domanda del 12 novembre 2001 i resistenti hanno a loro volta chiesto al
municipio il permesso di formare una nuova camera per gli ospiti e di
sostituire il tetto, lasciando invariate le quote del colmo e della gronda; la
domanda, pubblicata e notificata ai confinanti, non ha suscitato opposizioni;
che,
raccolto il preavviso dell'autorità cantonale, il 30 gennaio 2002 il municipio
ha rilasciato la licenza richiesta;
che nel
corso dei lavori di sostituzione dei due tetti, intrapresi congiuntamente, le
quote del colmo e della gronda sono state uniformate;
che il 17
aprile 2001 __________ e __________ hanno manifestato al municipio la loro
sorpresa per il cambiamento delle quote dei tetti;
che
esperiti i necessari accertamenti, il 30 aprile 2002 il municipio ha comunicato
ai ricorrenti che il tetto dell'edificio dei resistenti era stato abbassato
all'altezza di quello dello stabile contiguo (__________);
che dopo
discussioni, il 18 luglio 2002 il municipio ha comunicato ai ricorrenti che
l'altezza del tetto era stata ridotta di 40 cm al colmo ed aumentata di 35 cm
alla gronda;
che il 24
settembre 2002 __________ e __________ hanno nuovamente scritto al municipio
per chiedere lumi sulla diversa procedura di rilascio del permesso applicata
nei due casi e per manifestare il loro disorientamento di fronte alle
contraddittorie prese di posizione dell'autorità comunale;
che il 4
ottobre 2002 il municipio ha illustrato ai ricorrenti l'iter seguito dalle due
domande di costruzione;
che il 30
novembre 2002 __________ e __________ hanno manifestato al municipio la loro
insoddisfazione, chiedendogli di emanare una decisione formale con l'indicazione
dei mezzi e dei termini di ricorso;
che,
preso atto delle risultanze degli ulteriori accertamenti promossi, con
decisione 18 dicembre 2002 il municipio ha chiesto a __________, rappresentante
dei proprietari degli immobili, di presentare una domanda di costruzione per le
modifiche apportate alle quote delle falde del tetto;
che
contro questa decisione __________ e __________ sono insorti davanti al
Consiglio di Stato, chiedendone l'annullamento;
che il 30
dicembre 2002 __________ e __________ hanno segnalato il caso al Dipartimento
del territorio, chiedendone l'intervento;
che con
decisione 16 aprile 2003 il Consiglio di Stato ha respinto la domanda d'intervento,
reputando che non ne sussistessero i presupposti;
che
contro questa decisione __________ e __________ sono insorti davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendo l'accoglimento dell'istanza d'intervento
del 30 dicembre 2002;
che con
giudizio 27 maggio 2003 il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso inoltrato
da __________ e __________, annullando la decisione 18 dicembre 2002 con cui il
municipio aveva chiesto a __________ di presentare una domanda di costruzione
per le modifiche apportate alle quote delle falde del tetto;
che
__________ e __________ non hanno rinunciato ad impugnare il predetto giudizio
governativo davanti al Tribunale cantonale amministrativo;
considerato, in
diritto
che
giusta l'art. 207 LOC, le decisioni emanate dal Consiglio di Stato quale
autorità di vigilanza sui comuni sono inappellabili; chi è leso nei suoi
legittimi interessi, escluso il comune, ha tuttavia diritto di ricorso al
Tribunale cantonale amministrativo;
che, di
principio, possono quindi essere impugnate davanti al Tribunale cantonale
amministrativo soltanto le decisioni con cui il Consiglio di Stato interviene
quale autorità di vigilanza a modificare la situazione giuridica degli
amministrati;
che, in
concreto, il rifiuto del Consiglio di Stato di dar seguito alla richiesta di
intervenire nei confronti del municipio di __________ non ha minimamente leso
gli interessi dei ricorrenti, che non solo hanno espressamente dichiarato che
il tetto non crea loro alcun disturbo, ma hanno omesso di impugnare il giudizio
con cui lo stesso Governo ha annullato la decisione 18 dicembre 2002, di cui si
è detto in narrativa, rinunciando con ciò a percorrere l'unica via, che avrebbe
magari loro permesso di ottenere qualche magra soddisfazione di natura
procedurale;
che il
ricorso, dettato da futili interessi, va quindi senz'altro dichiarato
irricevibile;
che,
benché l'impugnativa abbia cagionato allo Stato costi dell'ordine di un
migliaio di franchi, la tassa di giustizia viene adeguatamente moderata al fine
di tenere conto della palese inesperienza dei ricorrenti;
che le
ripetibili sono invece integralmente addebitate ai ricorrenti, non potendosi ragionevolmente
pretendere che anche i resistenti dimostrino altrettanta benevolenza nei loro
confronti;
per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 207 LOC; 3, 18, 28, 31, 43, 60,
61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è irricevibile.
-
La tassa di
giustizia di fr. 600.- è a carico dei ricorrenti in solido, che rifonderanno
fr. 900.- ai resistenti a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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