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Numero d'incarto:
52.2003.141
Data decisione, Autorità:
05.08.2003, TRAM
Incarto n.
52.2003.141
Lugano
5 agosto 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 28 aprile 2003 di
patrocinato da: avv. __________
contro
la decisione 16 aprile 2003 del Consiglio di Stato
(n. 1675), che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la
decisione 20 febbraio 2003 con cui il municipio di __________ ha disdetto il
rapporto d'impiego;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 6 marzo
1998, il municipio di __________ ha assunto il ricorrente __________ quale
ausiliario presso gli __________ nell'ambito di un programma occupazionale
promosso ai sensi della LAS.
Il 12
aprile 1999 l'autorità comunale ha convertito il rapporto d'impiego in un
incarico definito per funzione temporanea secondo l'art. 13 ROD.
B. Con
decisione 20 febbraio 2003 il municipio ha disdetto il rapporto d'impiego per
il 30 aprile successivo, ritenendo che nonostante i ripetuti richiami a
migliorare il rendimento, le prestazioni lavorative fornite non
corrispondessero ai requisiti minimi richiesti per la funzione d'ausiliario.
C. Con
giudizio 16 aprile 2003 il Consiglio di Stato ha confermato la disdetta, respingendo
il ricorso contro di essa inoltrato da __________.
Configurato
il rapporto d'impiego alla stregua di un incarico per funzione stabile, il
Governo ha in sostanza ritenuto che la disdetta non dovesse essere giustificata
da particolari motivi. Rispettosa dei termini, l'ha quindi confermata.
D. Contro il
predetto giudizio governativo, il soccombente si aggrava ora davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento.
L'insorgente
rimprovera anzitutto al Consiglio di Stato non aver accertato i fatti correttamente.
Nega in particolare di essere stato invitato a migliorare il suo rendimento. I
suoi superiori diretti ed i colleghi sarebbero soddisfatti delle sue
prestazioni lavorative. Le valutazioni del capo-cuoco sarebbero sempre state
positive. Il motivo del licenziamento, allega, sarebbe da ricercare nelle sue,
peraltro sporadiche, assenze per infortunio, che avrebbero indispettito il responsabile
della __________.
E. All'accoglimento
del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni.
Ad identica
conclusione perviene il municipio, contestando succintamente le tesi dell'insorgente
con argomenti che saranno discussi qui appresso.
Considerato, in
diritto
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 208 LOC. La
legittimazione attiva dell'insorgente è certa.
Il
ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.
Il
giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza assumere prove (art. 18
PAmm). Non è compito specifico di questo tribunale porre rimedio alle carenze istruttorie
poste in essere dalle istanze inferiori. Se la fattispecie è stata accertata in
modo incompleto, il tribunale può infatti annullare la decisione impugnata e
rinviare gli atti all’istanza inferiore per nuovo giudizio (art. 65 cpv. 2 PAmm).
- 2.1. I
dipendenti del comune di __________ sono suddivisi in due ordini: quelli nominati
e quelli incaricati (cfr. art. 2 del regolamento organico dei
dipendenti del comune di __________ e delle sue aziende municipalizzate del 19
maggio 1998; in seguito ROD). I dipendenti incaricati sono a loro volta
suddivisi in due categorie: quelli incaricati per funzione stabile e
quelli incaricati per funzione temporanea.
L'incarico
per funzione stabile è conferito per una durata indeterminata, mediante pubblico
concorso, ai dipendenti che non rispondono ai requisiti della cittadinanza
svizzera e dell'idoneità, sanciti dall'art. 5 cpv. 1 lett. a) e d) per il
conferimento della nomina (art. 10 e 11 ROD). Questo tipo d’incarico è
trasformato in nomina quando si realizzano in capo al dipendente incaricato i
requisiti mancanti al momento dell’assunzione (art. 12 ROD).
I
dipendenti incaricati per funzioni temporanee sono invece assunti direttamente
dal municipio, senza pubblico concorso, per funzioni istituite a titolo
provvisorio (cfr. art. 13 ROD). La durata dell'incarico temporaneo è
determinata dalla natura stessa dell'attività per la quale si procede
all'assunzione (art. 14 cpv. 1 ROD). Di regola, viene prestabilita al momento
in cui il dipendente viene assunto.
2.2. Di
regola, il rapporto d'impiego dei dipendenti incaricati a tempo determinato si
estingue per semplice decorrenza del termine prestabilito. Non occorre né una disdetta,
né una conferma del termine di scadenza del rapporto, che è stato fissato al momento
dell’assunzione.
Il
rapporto d’impiego dei dipendenti incaricati a tempo indeterminato perdura
invece fintanto che non viene sciolto mediante disdetta. Il termine di
preavviso varia da un mese se l'incarico dura da meno di un anno a tre mesi se
l’incarico sussite da più di cinque anni (art. 89 ROD).
La
disdetta dei dipendenti nominati presuppone l'esistenza di giustificati motivi
(art. 86 ROD). È in particolare considerato giustificato motivo qualsiasi
circostanza soggettiva od oggettiva, data la quale non si può pretendere in
buona fede che l’autorità di nomina possa continuare il rapporto d’impiego
nella stessa funzione o in altra funzione adeguata e disponibile nell’ambito
dei posti vacanti.
La
disdetta dei rapporti d'incarico a tempo indeterminato non presuppone invece
particolari motivi. Essa è in larga misura rimessa al potere discrezionale del
datore di lavoro, che è comunque tenuto ad esercitarlo nei limiti del divieto
d’arbitrio.
Notoriamente,
decidere secondo apprezzamento non significa decidere come pare e piace. Anche
le decisioni rese secondo libero apprezzamento devono fondarsi su motivi
pertinenti e rispettare i principi fondamentali del diritto, segnatamente
quelli riferiti alla parità di trattamento, alla proporzionalità ed all’equità.
Censurabili da parte dell’autorità di ricorso sono le decisioni fondate
sull’apprezzamento, che procedono da considerazioni estranee alla materia,
scaturiscono da motivazioni contraddittorie o sono altrimenti insostenibili dal
profilo dei principi suddetti.
- 3.1. In
concreto, va anzitutto rilevato che il rapporto d’impiego del ricorrente, anche
se costituito senza pubblico concorso, non si configura come un incarico per
funzione temporanea, ma come un incarico per funzione stabile. A dispetto del
tenore letterale dell’atto di assunzione, l’incarico non è invero stato
conferito a tempo determinato per lo svolgimento di un compito di natura
provvisoria, bensì a tempo indeterminato per una funzione almeno apparentemente
stabile e duratura. La cessazione del rapporto d’impiego non interviene quindi ope
temporis, ma presuppone la notifica di una formale disdetta. Atto, questo,
che costituisce l’oggetto del presente giudizio.
3.2. Il
municipio ha giustificato la disdetta con l’insufficienza delle prestazioni
lavorative fornite dal ricorrente. Questi ne contesta il fondamento, sostenendo
di aver sempre avuto un rendimento soddisfacente.
Ora,
dagli atti non emerge assolutamente nulla che permetta di suffragare l’una o
l’altra tesi. L’incarto è costituito dall’atto di assunzione e della decisione
di disdetta. Non v’è altro. L’autorità comunale non si è curata di produrre lo
stato di servizio del ricorrente, le valutazioni periodiche, una registrazione
delle assenze o anche solo una dichiarazione dei diretti superiori del
ricorrente che permetta di verificare il fondamento delle sue allegazioni. Il
Consiglio di Stato, dal canto suo, ha respinto tutte le prove offerte,
asserendo apoditticamente che gli atti permettevano di statuire sul ricorso senza
istruttoria.
Siffatto
modo di procedere non può essere condiviso.
3.3. È
ben vero che la disdetta dei rapporti d’incarico a tempo indeterminato, a differenza
di quella applicabile ai rapporti di nomina, non presuppone l’esistenza di giustificati
motivi. Ciò non significa tuttavia che la disdetta dei rapporti d’incarico a
tempo indeterminato possa essere pronunciata senza alcun motivo, a discrezione
insindacabile del datore di lavoro. L’esigenza di una motivazione plausibile è
peraltro inscindibilmente connessa alla natura stessa della disdetta, che si
configura come un atto amministrativo impugnabile. Il municipio non si è del
resto limitato a pronunciare la disdetta, ma l’ha anche giustificata con il
rendimento insufficiente del ricorrente.
3.4. Come
la disdetta deve essere motivata, deve anche essere data al dipendente la
possibilità di contestarne il fondamento. Ammettere il contrario
significherebbe limitare in modo insostenibile le possibilità di sottoporre il
provvedimento ad un sindacato di legittimità da parte dell’autorità di ricorso.
Il dipendente licenziato potrebbe in effetti contestarlo soltanto dal profilo
del rispetto dei termini. Una verifica del suo fondamento rimarrebbe esclusa e
l’obbligo di motivazione si ridurrebbe ad una mera formalità.
3.5. Se i
fatti su cui si fonda il licenziamento sono controversi, l’autorità di ricorso
non può limitarsi ad accreditare la tesi del datore di lavoro, ma deve
promuovere i necessari accertamenti. Sarà semmai nella valutazione delle prove
raccolte che potrà privilegiare gli elementi di giudizio che confortano il
licenziamento.
L’accertamento
dei fatti non deve necessariamente implicare l’esperimento di complesse
istruttorie. Deve comunque offrire al dipendente la possibilità di dimostrare
che il licenziamento scaturisce da un esercizio abusivo del potere
discrezionale riservato all’autorità di nomina. Possibilità, questa, che il
Consiglio di Stato ha in concreto negato al ricorrente.
- Sulla
scorta della considerazioni che precedono, il ricorso va quindi parzialmente
accolto, annullando la decisione governativa impugnata siccome fondata su un accertamento
incompleto della fattispecie. Gli atti vanno rinviati al Consiglio di Stato per
nuovo giudizio, previa istruttoria.
Dato l’esito,
si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia. Le ripetibili sono invece
a carico del comune, secondo soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 208 LOC; 10, 11, 13, 89 ROD; 3, 18, 28,
31, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso
è parzialmente accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 16 aprile 2003 del Consiglio di Stato (n. 1675) è
annullata;
1.2. gli atti sono rinviati al Consiglio di Stato per nuovo giudizio
previa istruttoria.
-
Non si
preleva tassa di giustizia.
-
Il comune
di __________ rifonderà al ricorrente fr. 800.- a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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