Challenge to approval of municipal council minutes

52.2003.139Autre juridiction30 juil. 2003Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The appellant sought annulment of the cantonal Government's decision and also tried to attack, in substance, the municipal council's earlier decision on tractanda 19 and 16. The Administrative Court held that any direct challenge to the 23 September 2002 decision was time-barred. On the merits, it found that approval of minutes serves only to verify whether the record faithfully reflects the meeting and does not allow a renewed review of the substantive legality of earlier resolutions. The court also held that the omission of the appellant's written submission and the absence of the special commission report from the minutes did not make them inaccurate. The appeal was therefore dismissed insofar as admissible, and the appellant was ordered to pay court costs of CHF 600.

Regeste Omnilex

Art. 24 cpv. 1 lett. c-d LOC; art. 212 LOC; art. 46 PAmm: l'approvazione del verbale mira unicamente a verificare se il processo verbale riproduca in modo veritiero e fedele l'andamento della seduta, le risoluzioni, i risultati delle votazioni e il riassunto delle discussioni; essa non consente una nuova disamina del merito delle decisioni precedenti. Le censure contro la decisione materiale dell'organo comunale sono inammissibili in tale sede e, se dirette contro una decisione annullabile, devono inoltre rispettare il termine di ricorso di 15 giorni (consid. 2-4). Il verbale non deve riportare integralmente ogni scritto o intervento esterno né ciò che non è stato effettivamente esposto in seduta.

Texte intégral

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 52.2003.139

Data decisione, Autorità: 30.07.2003, TRAM

Incarto n. 52.2003.139

Lugano 30 luglio 2003

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 28 aprile 2003 di


contro

la decisione 1 aprile 2003 del Consiglio di Stato (n. 1525) che ha respinto il suo ricorso 16 gennaio 2003 contro la risoluzione 16 dicembre 2002 con la quale il consiglio comunale di __________ ha approvato i verbali delle sedute del 16 e 23 settembre 2002;

viste le risposte:

  • 6 maggio 2003 del Consiglio di Stato

  • 12 maggio 2003 di __________, presidente del Consiglio comunale

  • 13 maggio 2003 del municipio di __________

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

che in data 16 dicembre 2002 si è tenuta una seduta ordinaria del consiglio comunale di __________;

che alla trattanda n. 1 figurava l'approvazione dei verbali delle sedute del 16.09.2002 e del 23.09.2002 (quest'ultima continuazione della seduta del 16.09);

che il consiglio comunale ha approvato all'unanimità i suddetti verbali;

che, nel periodo di pubblicazione delle risoluzioni del consiglio comunale, __________ ha inoltrato ricorso "contro l'approvazione del verbale, concernente la deliberazione della trattanda 16 della seduta del consiglio comunale del 16 dicembre 2002…";

che a mente del ricorrente, l'approvazione del verbale era in contrasto con la legge perché non menzionava l'esistenza del suo scritto 14.12.2002 ai membri del consiglio comunale, con il quale aveva chiesto di non approvare il verbale;

che, inoltre la decisione presa dal legislativo comunale nella seduta del 23 settembre 2002 in punto alla trattanda n. 16 era illegale;

che, con decisione 1 aprile 2003 il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso, argomentando che il verbale della seduta 23 settembre 2002 non è carente e che l'esecutivo comunale era chiamato unicamente ad approvare il verbale e non a ridiscutere le decisioni precedentemente adottate;

che in merito al verbale della seduta 16 dicembre 2002 il Governo ha rilevato che lo stesso è stato approvato nella successiva seduta del 17 marzo 2003 e che esso indica che un cittadino ha distribuito della documentazione, ritenendo tuttavia che, non trattandosi di documentazione ufficiale, non v'era alcun obbligo di analizzarla;

che con ricorso 28 aprile 2003 __________ insorge contro la decisione del Consiglio di Stato, chiedendo l'annullamento della medesima così come del verbale della seduta del consiglio comunale del 23.9.2002 limitatamente a quanto concerne la trattanda n.19;

che il ricorrente rinvia alle argomentazioni già esposte nel ricorso in prima istanza, rilevando ancora che il verbale sarebbe errato e il principio della legalità verrebbe calpestato se si tollerassero risoluzioni che portano a situazioni illegali e contrarie ai principi fondamentali del diritto in generale, ciò che sarebbe successo in concreto con l'approvazione del verbale della seduta 16 dicembre 2002 che avrebbe avallato la precedente decisione illegale del consiglio comunale del 23 settembre 2002 in punto alla trattanda n. 19;

che il Consiglio di Stato, il municipio e il presidente del Consiglio comunale postulano la reiezione del gravame;

considerato, in diritto

che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 208 cpv. 1 LOC;

che la legittimazione attiva del ricorrente è certa (art. 209 lettera a LOC);

che il ricorso, tempestivo (art. 46 PAmm), è dunque ricevibile in ordine;

che preliminarmente si prende atto che oggetto d'impugnativa è la decisione 16 dicembre 2002 del consiglio comunale che approva il verbale della seduta 23 settembre 2002, limitatamente a quanto concerne la trattanda n. 16;

che, giusta l'art. 212 LOC le singole decisioni degli organi comunali sono annullabili se contrarie a norme della costituzione, di leggi o di regolamenti;

che, contro decisioni annullabili di organi comunali, può essere interposto ricorso entro 15 giorni dall'intimazione o dalla data della pubblicazione della decisione impugnata;

che, nella misura in cui con il presente atto il ricorrente contesta la decisione 23 settembre 2002 del consiglio comunale, il ricorso va respinto: inoltrato al Consiglio di Stato in data 16 gennaio 2003, era in quella sede irricevibile perché manifestamente tardivo;

che, peraltro, __________ già aveva tempestivamente impugnato la risoluzione del legislativo comunale sulla trattanda n. 19 della seduta del 23 settembre 2002, inoltrando il ricorso 9 ottobre 2002 avanti il Consiglio di Stato; tale gravame è stato respinto con risoluzione governativa 8 gennaio 2003, confermata da questo Tribunale in data 2 luglio 2003;

che, per legge, il verbale deve contenere la trascrizione integrale delle risoluzioni, unitamente ai risultati delle votazioni (art. 24 cpv. 1 lettera c LOC) e il riassunto delle discussioni con le dichiarazioni di voto (art. 24 cpv. 1 lettera d LOC);

che la finalità del verbale è di riflettere in modo veritiero e fedele l'andamento delle discussioni (RDAT 1977 n. 3); tale documento non deve necessariamente riportare integralmente quanto è stato detto durante la seduta;

che oggetto della trattanda d'approvazione del verbale è unicamente la questione a sapere se esso è stato redatto conformemente a tali principi, ad esclusione quindi di una nuova discussione e decisione di merito sulle precedenti deliberazioni;

che di conseguenza le censure sollevate circa la pretesa illegalità della decisione del consiglio comunale del 23 settembre 2002 sono improponibili;

che laddove il ricorrente lamenta che il rapporto 29.1.2002 della commissione speciale che proponeva l'accettazione dell'oggetto in votazione non è stato letto né menzionato, basterà rilevare che i relatori dei rapporti commissionali non hanno preso la parola, sicché, correttamente, nulla figura a verbale;

che, di conseguenza, il ricorso, nella misura in cui è ricevibile, va respinto;

che le tasse di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 24, 62, 208, 209, 212 LOC; 28, 46 PAmm;

dichiara e pronuncia:

  1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.

  2. La tassa di giustizia in fr. 600.- è posta a carico del ricorrente.

  3. Intimazione a:


Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Mots-clés

municipal minutestimelinessadmissibilityapproval of minuteslocal governmentrecord accuracyprocedural reviewcourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal was admissible against the municipal council decision approving the minutes of 16 and 23 September 2002.

Solution extraite

The appeal was admissible only insofar as it challenged the approval decision; any direct challenge to the 23 September 2002 council decision was untimely and therefore inadmissible.

Motifs extraits

An appeal against an annullable municipal decision must be filed within 15 days. The attack on the underlying 23 September 2002 decision reached the Government too late.

Question juridique clé

Whether the minutes approval was unlawful because the minutes did not mention the appellant's letter of 14 December 2002.

Solution extraite

No. The approval of minutes concerns only whether the minutes faithfully reflect the meeting, not a renewed review of the merits or of outside submissions.

Motifs extraits

Minutes must contain the resolutions, voting results, and a summary of the discussion. They need not reproduce everything said, and non-official written material need not be examined or recorded.

Question juridique clé

Whether the alleged illegality of the underlying municipal decision could be reviewed in the minutes-approval proceedings.

Solution extraite

No. Such objections were not admissible in proceedings limited to approving the minutes.

Motifs extraits

Approval of minutes is confined to the accuracy and fidelity of the record and cannot serve to reopen or reassess prior substantive decisions.

Question juridique clé

Whether the omission of the special commission report from the minutes rendered them incorrect.

Solution extraite

No. Since the commission rapporteur did not speak, the omission was correct.

Motifs extraits

Only what was actually stated in the meeting had to appear in the minutes; if the commission report was not orally presented, nothing needed to be recorded.

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