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Numero d'incarto:
52.2003.106
Data decisione, Autorità:
18.09.2003, TRAM
Incarto n.
52.2003.106
Lugano
18 settembre 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 28 marzo 2003 di
rappr. da__________
contro
la decisione 11 marzo 2003 del Consiglio di Stato
(n. 1092), che ha accolto l’impugnativa presentata da __________, __________
e __________ avverso la risoluzione 27 agosto 2002 (RM n. 498) mentre ha
respinto quella avverso la decisione 27 agosto 2002 (RM n. 499), entrambe del
municipio di __________ e relative alla realizzazione di posteggi sui mapp.
n. __________ rispettivamente n. __________ RF;
viste le risposte:
-
10 aprile 2003 della
Sezione degli enti locali;
-
10 aprile 2003 di
__________;
-
14 aprile 2003 di
__________ e __________;
-
16 aprile 2003 del
municipio di __________;
-
16 aprile 2003 del
Consiglio di Stato;
preso atto della replica 13
maggio 2003 dei ricorrenti e delle dupliche:
-
20 maggio 2003 di
__________;
-
21 maggio 2003 del
municipio di __________;
-
22 maggio 2003 della
Sezione degli enti locali;
-
27 maggio 2003 del
Consiglio di Stato;
-
28 maggio 2003 di
__________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che,
previa pubblicazione e notifica ai confinanti, il 17 settembre 1996 il
municipio di __________ ha rilasciato alle figlie del sindaco __________ e
__________, una licenza edilizia per costruire 4 posteggi sulla part. n.
__________ RF;
che le
beneficiarie della licenza edilizia ne hanno realizzati 5;
che il 18
giugno 2002 __________, __________ e __________, proprietari della sovrastante
part. n. __________ RF, hanno chiesto informazioni al municipio sulla
legittimità dei posteggi realizzati sulla part. n. __________;
che, su
semplice notifica, il 9 luglio 2002 il municipio ha rilasciato al sindaco
__________ la licenza edilizia per costruire altri due posteggi sull'attigua
part. n. __________ RF;
che con
distinte determinazioni del 27 agosto 2002 il municipio ha comunicato a
__________, __________ e __________ che:
-
la licenza edilizia, rilasciata in assenza di opposizioni, per la
costruzione di posteggi sulla part. n. __________ non poteva essere rimessa in
discussione, né poteva essere loro trasmessa perché cresciuta in giudicato;
-
i posteggi realizzati sulla part. n. __________ erano al beneficio
di una licenza edilizia conforme al diritto;
che il 4
settembre 2002 l'allora patrocinatore dei ricorrenti ha consultato le licenze
in questione presso il municipio;
che
__________, __________ e __________ hanno impugnato davanti al Consiglio di
Stato le determinazioni 27 agosto 2002 del municipio e la licenza edilizia 9
luglio 2002 rilasciata al resistente __________, chiedendone l'annullamento e postulando
in sintesi:
-
che fosse fatto ordine alle proprietarie della part. n. __________
di presentare una domanda di costruzione in sanatoria per il posteggio
realizzato abusivamente; subordinatamente, che fosse fatto ordine al municipio
di esigere l'inoltro di una domanda di costruzione in sanatoria per questo
posteggio;
-
che fosse ordinata la presentazione di una nuova domanda di
costruzione per i posteggi realizzati sulla part. __________;
che con
decisione 11 marzo 2003 il Consiglio di Stato ha:
-
respinto il ricorso in quanto rivolto contro la determinazione 27
agosto 2002 concernente la part. n. __________; ha però ingiunto al municipio
di intervenire presso le resistenti __________ e __________ per esigere
l'inoltro di una domanda a posteriori per la costruzione del quinto posteggio;
-
accolto ai sensi dei considerandi il ricorso in quanto riferito
alla determinazione 27 agosto 2002 concernente la part. n. __________; la licenza
edilizia 9 luglio 2002 è stata annullata;
che
contro questo giudizio __________, __________ e __________ sono insorti davanti
al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendogli di annullarlo assieme alle
determinazioni 27 agosto 2002 del municipio di cui si è detto sopra;
che,
narrati diffusamente i fatti, gli insorgenti si limitano in sostanza a rilevare
che la licenza edilizia 9 luglio 2002 è stata rilasciata su semplice notifica,
anziché secondo la procedura ordinaria;
che il
ricorso è avversato dal Consiglio di Stato, dal municipio e dai proprietari dei
posteggi, che ne chiedono il rigetto, contestando succintamente le tesi addotte
dagli insorgenti;
che con
la replica e le dupliche le parti non hanno addotto nulla di nuovo;
considerato, in
diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dagli art. 21 e 45
LE;
che la
legittimazione a ricorrere presuppone che l’insorgente sia gravato dalla decisione
impugnata;
che,
nella misura in cui postulano l'annullamento della licenza edilizia 9 luglio
2002 rilasciata su semplice notifica dal municipio a __________ per la
costruzione di due posteggi sulla part. n. __________, i ricorrenti non sono
gravati dal giudizio impugnato;
che il
giudizio impugnato ha infatti accolto la loro richiesta;
che i
ricorrenti avevano anche chiesto che fosse ordinata la presentazione di una
nuova domanda di costruzione per questi due posteggi;
che il
giudizio censurato ha sostanzialmente accolto anche questa richiesta, mediante
rinvio ai considerandi, nei quali impone al municipio di richiedere la
presentazione di una nuova domanda di costruzione e sottoporla alla procedura
prevista dalla LE (art. 11 e 12 LE) con pubblicazione e notifica ai vicini
confinanti;
che, nella
misura in cui ha per oggetto i posteggi realizzati sulla part. n. __________,
l'impugnativa è dunque irricevibile per mancanza d'interesse legittimo;
che nella
misura in cui il giudizio impugnato concerne invece il quinto posteggio, realizzato
abusivamente sulla part. n. __________, i ricorrenti non sollevano la benché
minima censura;
che, da
questo profilo, il giudizio governativo dichiara di respingere l'impugnativa,
ma accoglie di fatto la domanda intesa ad ottenere che fosse ingiunto al municipio
di esigere l'inoltro di una domanda di costruzione a posteriori;
che,
entro questi limiti, l'impugnativa, tempestiva, può essere parzialmente
accolta, riformando il dispositivo n. 1 del giudizio governativo nel senso di
accogliere il ricorso inoltrato da __________, __________ e __________ al
Consiglio di Stato, ordinando direttamente alle resistenti __________ e
__________ di presentare una domanda di costruzione in sanatoria per il
posteggio realizzato abusivamente sulla part. n. __________;
che, in
effetti, appare contraddittorio:
-
da un lato, respingere la domanda volta ad ottenere che fosse
fatto ordine al municipio di esigere l'inoltro di una domanda di costruzione a
posteriori, e
-
dall'altro, imporre al municipio di ordinare l'inoltro di una
domanda in sanatoria per il posteggio abusivo;
che, al
fine di evitare ulteriori, sterili contestazioni, si giustifica imporre
l'obbligo di presentare una domanda di costruzione in sanatoria direttamente
alle proprietarie dell'opera abusiva;
che il
Consiglio di Stato ha omesso di statuire sulla domanda di annullamento delle
determinazioni 27 agosto 2002 del municipio, avanzata dal ricorso inoltratogli
da __________, __________ e __________;
che è
quanto meno dubbio che tali atti abbiano valore di decisione, ossia di provvedimenti
fondati sul diritto pubblico, adottati dall'autorità in un caso concreto per
costituire, annullare o modificare diritti od obblighi o per accertarne
l'esistenza, l'inesistenza o l'estensione (art. 5 PA; Marco Borghi / Guido
Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 1 n. 4);
che
l'unico aspetto di carattere decisionale desumibile da questi atti è il rifiuto
del municipio di inviare ai ricorrenti la licenza edilizia rilasciata nel 1996
alle resistenti __________ e __________ per i posteggi realizzati sulla part.
n. __________;
che nella
misura in cui riguarda questo rifiuto, l'impugnativa è priva d'oggetto, poiché
i ricorrenti hanno potuto prendere visione della licenza in questione;
che per
il resto, queste determinazioni sono comunque superate dalle disposizioni del
giudizio impugnato; nella misura in cui ne postula l'annullamento,
l'impugnativa è pertanto irricevibile;
date le
circostanze, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia; non essendo i
ricorrenti patrocinati da un legale iscritto nel registro cantonale, non si
assegnano ripetibili;
per questi motivi,
visti gli art. 21, 45 LE, 3, 18, 28, 31, 43, 46, 60,
61, 65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Nella
misura in cui è ricevibile, il ricorso è parzialmente accolto.
§ Di conseguenza, il dispositivo n. 1 della
decisione 11 marzo 2003 (n. 1092) del Consiglio di Stato è riformato come
segue:
- Il
ricorso 9 settembre 2002 avverso la decisione concernente il mappale __________
di proprietà delle signore __________ e ____________________ è accolto.
§
Alle signore __________ e __________ è fatto ordine di presentare una domanda
di
costruzione in sanatoria per il posteggio realizzato
senza permesso sulla part. n.__________ RF.
-
Non si preleva
tassa di giustizia. Non si assegnano ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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