AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2003.105
Data decisione, Autorità:
18.06.2003, TRAM
Incarto n.
52.2003.105-119
Lugano
18 giugno 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Raffaello Balerna, quest'ultimo
in sostituzione del giudice Werner Walser, impedito;
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sui ricorsi (a) 27 marzo e (b) 3 aprile 2003
della
(a)
(b)
(rappr. dall’avv. __________)
contro
la decisione 20 marzo 2003 del Consorzio depurazione
acque di ________ e dintorni, che delibera alla ditta __________ la fabbricazione
e l’installazione dei quadri elettrici e di comando per la __________ di
__________;
viste le risposte:
al ricorso sub a)
al ricorso sub b)
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 23
ottobre 2002 il Consorzio depurazione acque di ________ e dintorni
(CDA__________D) ha indetto un pubblico concorso, retto dalla LCPubb, per la
fornitura e l’installazione dei quadri elettrici e di comando occorrenti alla
stazione di sollevamento dell’impianto di depurazione di Giubiasco (FU n.
__________). Alle posizioni 1.3.6 (pag. 19), il capitolato d’appalto prevedeva,
fra l’altro, la fornitura di dispositivi d’avviamento e di fermo graduale,
softstarter da 45, rispettivamente 90 kW, senza modulo di comando,
fabbricazione Allen Bradley, oppure equivalente, tipo 150-B97 NBD,
rispettivamente 150-B180 NBD.
Il 21
novembre seguente il CDABD ha annullato la gara, poiché il capitolato non rispondeva
alle esigenze del RLCPubb.
B. Il 17
dicembre 2003 il CDA__________D ha indetto una nuova gara per la medesima
commessa (FU n. __________).
a. Alle
posizioni 511.168.053 e 511.168.054, il nuovo capitolato prevedeva la fornitura
di dispositivi d’avviamento e di fermo graduale, softstarter da 45,
rispettivamente 90 kW, senza modulo di comando, fabbricazione Allen Bradley,
tipo 150-B97 NBD, rispettivamente 150-B180 NBD. A differenza del precedente capitolato,
non era più data la possibilità di offrire prodotti equivalenti.
Al
capitolato era tuttavia annessa una lista del materiale elettrotecnico
standardizzato per la costruzione di impianti di distribuzione e di comando. Il
documento avvertiva che "il materiale preferito è marcato con scrittura
in grasso". Annotava inoltre che "per l'offerta è da
considerare generalmente il materiale prescritto, escluse le disposizioni con
l'annotazione oppure equivalente.'' Per i dispositivi di avvio e fermo graduale erano menzionate le
seguenti marche: Allen Bradley, Telemechanique e Siemens. I concorrenti
erano inoltre tenuti a compilare una lista del materiale offerto, che elencava
i singoli apparecchi specificando le marche proposte dal progettista e
sollecitando i concorrenti ad indicare quelle previste.
b. Il
capitolato prevedeva inoltre la seguente posizione: così formulata:
102.642.200 montaggio e messa in
funzione.
Base del calcolo/
Indicazioni di
prezzi
Tutti
i prezzi unitari sono comprensivi della consegna completa del montaggio e degli
allacciamenti, includendo installazione e cablaggi, materiale di fissaggio ecc.
Apparecchiature
che non compaiono sulla lista vengono in linea di principio fatturate secondo
la stessa formula usata per le posizioni offerte.
Materiale
- prezzo netto x fattore ........
c. Il
bando di concorso indicava che la commessa sarebbe stata aggiudicata al miglior
offerente tenuto conto dei seguenti criteri in ordine di priorità:
C. Al concorso
hanno partecipato 12 ditte, fra cui le ricorrenti __________ con un’offerta di
fr. 80'186.75 e la __________ con un’offerta di fr. 65'967.40.
Entrambe
le ricorrenti hanno offerto dispositivi di avvio e fermo graduale marca Telemechanique.
L'offerta
della __________ non precisava il fattore previsto dalla posizione 102.642.200.
Valutate
le offerte in base ai criteri d’aggiudicazione, il consulente del committente
ha allestito la seguente graduatoria:
-
__________ 97.01
-
__________ 90.85
-
__________ 87.00
-
__________ 85.50
-
__________ 81.01
-
__________ 56.66
-
__________ 44.86
Le
offerte delle altre concorrenti sono state scartate. Quella della __________ è
stata in particolare esclusa perché la concorrente aveva omesso di indicare il
fattore previsto dalla posizione 102.642.200.
Preso
atto della classifica, il 20 marzo 2003 il CDA__________D ha deliberato i
lavori alla __________.
D. Contro la
predetta decisione le due concorrenti summenzionate si aggravano davanti al
Tribunale cantonale amministrativo.
a. La
__________ si limita a rilevare che il capitolato, alle posizioni 511.168.053 e
511.168.054 esigeva la fornitura di un prodotto preciso, prescrivendone la
marca (Allen Bradley), senza lasciare spazio, come nel precedente capitolato, a
prodotti alternativi ed equivalenti. Non formula esplicite domande di giudizio,
ma chiede al Tribunale cantonale amministrativo di prendere posizione.
b. La
__________ sostiene invece che l’omissione in cui è incorsa sarebbe veniale ed
ininfluente ai fini della valutazione dell’offerta. L’estromissione
disattenderebbe pertanto il divieto di formalismo eccessivo.
E. All’accoglimento
delle impugnative si oppongono il CDA__________D e la __________, contestando
succintamente le tesi delle ricorrenti con argomenti che saranno discussi nei
seguenti considerandi.
Considerato, in
diritto
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall’art. 36 cpv. 1
LCPubb.
In quanto
partecipante al concorso, la __________ è legittimata ad impugnare l'aggiudicazione.
Nella misura in cui, chiedendo a questo tribunale di prendere posizione,
postula implicitamente l'annullamento dell'aggiudicazione, il ricorso è ricevibile.
La
__________, pure partecipante alla gara, è a sua volta legittimata ad impugnare
l'esclusione dal concorso, sottesa all'atto di aggiudicazione. Sarà tuttavia
ammessa a contestare l'aggiudicazione soltanto nel caso in cui il ricorso
contro l'esclusione verrà accolto.
I
ricorsi, tempestivi, sono ricevibili in ordine e possono essere decisi con un
unico giudizio (art. 51 PAmm), senza istruttoria (art. 18 PAmm).
-
2.1.
Giusta l'art. 9 cpv. 2 RLCPubb, è vietato, a meno che ciò non sia giustificato
dal particolare oggetto della commessa, introdurre nel capitolato prescrizioni
che menzionino prodotti di una determinata fabbricazione o provenienza oppure
procedimenti particolari che abbiano l’effetto di favorire determinate imprese,
o di eliminare altre o che indichino marche, brevetti o tipi o un’origine o una
produzione determinata. Indicazioni del genere, accompagnate dalla menzione “o
equivalente” sono ammesse allorché non sia possibile una descrizione
dell’oggetto dell’appalto mediante prescrizioni sufficientemente precise. Deroghe,
soggiunge la norma (cpv. 2) sono ammesse qualora: (a) le norme, i benestare
tecnici svizzeri o europei o le specificazioni tecniche comuni non includano
alcuna disposizione in materia di accertamento della conformità dei prodotti, o
qualora non esistano mezzi tecnici che permettano di stabilire in modo soddisfacente
la conformità di un prodotto a tali norme o a tali benestare o a tali
specificazioni tecniche comuni; (b) quando le apparecchiature già impiegate dai
committenti impongono l’uso di prodotti non compatibili, o il cui costo risulti
sproporzionato rispetto al valore complessivo della commessa, purché venga
consensualmente definita una strategia che consenta il graduale passaggio alle
indicate norme, benestare o specificazioni.
2.2.
Nell'evenienza concreta, la posizioni 511.168.053 e 511.168.054 del secondo
capitolato allestito dal CDA__________D prescrivono l'impiego di dispositivi di
avvio e fermo graduale marca Allen Bradley senza menzionare, come il
precedente, la possibilità di proporre prodotti equivalenti. Contraddicendo
quest'indicazione, la lista del materiale standardizzato e quella del materiale
offerto, annesse al capitolato, lasciano tuttavia spazio ad alternative.
Le
ricorrenti non hanno impugnato il capitolato. Esso è quindi vincolante tanto
per il committente, quanto per le ricorrenti.
La
contraddizione fra le posizioni summenzionate e le indicazioni delle liste in
questione va risolta a favore dei concorrenti, ossia ammettendo la possibilità
di offrire anche prodotti alternativi.
In tal
senso, l'ha risolta anche il committente, che non ha estromesso l'offerta della
__________, considerandola conforme anche se offre dispositivi di avvio e fermo
graduale marca Telemechanique.
La
controversa prescrizione di gara non ha quindi arrecato alcun pregiudizio alla
ricorrente __________. Non sollevando quest'ultima alcuna censura riferita alla
valutazione operata dal committente, il suo ricorso va di conseguenza respinto.
3.1.
Giusta l’art. 26 LCPubb, gli offerenti devono inoltrare la loro offerta per
iscritto, in modo completo e tempestivo (cpv. 1). Il committente, soggiunge la
norma, esclude dalla procedura le offerte tardive o quelle che presentano
lacune formali rilevanti (cpv. 2). La disposizione si ispira all'art. 19 cpv. 3
della legge federale sugli acquisti pubblici (LAPub; RS 172.056.1), che impone
al committente di escludere "dalla procedura ulteriore le offerte con
lacune formali rilevanti". Il capitolato d’appalto, precisa l’art. 31
RLCPubb, deve essere compilato dal concorrente in ogni sua parte, con
esposizione dei prezzi unitari, dei totali, delle eventuali analisi e di ogni
altra indicazione complementare richiesta.
Offerte
incomplete o che non rispondono alle esigenze del capitolato devono di principio
essere escluse dall’aggiudicazione (STA 3.3.03 in re L.C. SA; V. Malfanti,
Principali novità introdotte dalla LCPubb, RDAT I 2001, pag. 452, nonché, in
relazione all'art. 19 cpv. 3 LAPub; Galli / Lehmann / Rechsteiner, Das öffentliche
Beschaffungswesen in der Schweiz, n. 407). Una diversa conclusione, che
permettesse ai concorrenti di modificare o completare le offerte dopo la loro
apertura sarebbe contraria al principio della parità di trattamento.
Eccezioni
sono ammesse in caso di errori di scritturazione. Errori aritmetici presenti
nell’elenco prezzi non sono motivo di esclusione e devono essere rettificati
dal committente previa comunicazione a tutti i concorrenti (art. 33 cpv. 2
RLCPubb). L'esclusione dell'offerta per errori o carenze formali deve inoltre
rispettare il principio di proporzionalità. Non deve, in particolare, tradursi
in un eccesso di formalismo. La correzione non deve comunque esplicare effetti
discriminatori nei confronti degli altri concorrenti (STF 12 aprile 2002 in re
consorzio __________ e llcc in RDAT 2002 II pag. 156;
Galli/Lehmann//Rechsteiner, Das öffentliche Beschaffungswesen in der Schweiz,
n. 382, 402 e 444).
3.2.
Nell'evenienza concreta, il CDA__________D ha escluso l'offerta della
__________ perché priva dell'indicazione relativa al margine applicato dal
concorrente sui prezzi praticati dal grossista in caso di fornitura di
materiale supplementare, non previsto dal capitolato (pos. 102.642.200).
Nel
motivo di esclusione invocato dal committente è ravvisabile un eccesso di formalismo,
lesivo del principio di proporzionalità.
L'indicazione
mancante riguarda in effetti un aspetto del tutto marginale dell'offerta, che
non influisce minimamente sulla valutazione che il committente è chiamato ad
esprimere in base ai criteri d'aggiudicazione. Tanto dal profilo qualitativo,
quanto dal profilo quantitativo l'omissione non incide minimamente sul giudizio
finale. La concessione alla ricorrente della possibilità di completare
l'offerta su questo punto non comporta effetti discriminatori per gli altri
concorrenti, in particolare per l'aggiudicataria.
- Stando
così le cose, il ricorso va accolto, annullando la delibera impugnata e rinviando
gli atti al CDA__________D, affinché renda una nuova decisione, dopo aver
nuovamente valutato le offerte, includendovi anche quella della __________.
La tassa
di giustizia e le ripetibili sono suddivise fra le parti proporzionalmente al
grado di soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 36, 37 LCPubb; 33 RLCPubb; 3, 18, 28,
31, 51, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- 1.1. Il
ricorso della __________ è respinto.
1.2. Il
ricorso della __________ è accolto.
§. Di conseguenza:
1.2.1. la
decisione 20 marzo 2003 del Consorzio depurazione acque di ________ e dintorni,
che delibera alla ditta __________ la fabbricazione e l’installazione dei
quadri elettrici e di comando per la __________ di __________, è annullata.
1.2.2. gli
atti sono rinviati al CDA__________D per nuova decisione, previa valutazione
dell'offerta della ricorrente.
-
La tassa di
giustizia di fr. 1'500.- è suddivisa fra la __________, la __________ ed il
Consorzio depurazione acque di ________ e dintorni in ragione di un terzo ciascuno.
-
Le
ripetibili di fr. 1'500.- sono suddivise fra il Consorzio depurazione acque di
________ e dintorni e la __________ in ragione di metà ciascuno.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster