AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2003.102
Data decisione, Autorità:
03.09.2003, TRAM
Incarto n.
52.2003.102
Lugano
3 settembre 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi e Matteo Cassina
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 18 marzo 2003 di
patrocinato dagli avv. __________
contro
la risoluzione 25 febbraio 2003 (n. 911) del
Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente
avverso la decisione 20 gennaio 2003 del Dipartimento delle istituzioni,
Sezione dei permessi e dell'immigrazione, in materia di decadenza del permesso
di domicilio (espulsione);
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. a) Il 6
agosto 1972 il cittadino italiano __________ (1944), già condannato nel proprio
Paese d'origine nel 1968 per contrabbando ed evasione dell'imposta generale
sull'entrata (IGE), è stato arrestato al valico di frontiera dalle autorità
elvetiche per ricettazione di 7'900 pacchetti di sigarette. Successivamente scarcerato
e rimpatriato dopo aver tacitato la parte lesa, il 19 dicembre 1972 l'allora
Polizia federale degli stranieri (ora Ufficio federale dell'immigrazione,
dell'integrazione e dell'emigrazione, IMES) ha vietato al ricorrente l'entrata
in territorio elvetico sino al 19 dicembre 1975, siccome indesiderato a causa
del suo comportamento (contrabbandiere di sigarette).
Con
decreto d'accusa 19 maggio 1976, egli è stato condannato in Svizzera a 15
giorni di detenzione, sospesi condizionalmente con un periodo di prova di 2
anni, per entrata illegale e impedimento di atti dell'autorità.
Sfuggito
all'arresto in Italia a seguito di un procedimento penale ancora aperto, il 5
maggio 1983 l'insorgente è rientrato in Svizzera, soggiornandovi fino
all'agosto successivo, per poi ritornarvi nel 1984, dopo una parentesi in
__________.
b) Il 7
marzo 1985, l'Ufficio cantonale degli stranieri e dei passaporti del Dipartimento
di polizia (ora Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle
istituzioni) ha respinto per motivi di contingentamento la domanda della
__________ ditta attiva nel settore del commercio di sigarette all'ingrosso con
i Paesi dell'Est europeo e dell'Estremo Oriente, volta a ottenere il rilascio
di un permesso di dimora in favore di __________ in qualità di impiegato
responsabile degli acquisti, delle vendite e dei trasporti.
Nell'agosto
1985, il ricorrente è stato incarcerato in Italia per reati legati al contrabbando.
B. a) Il 21
maggio 1990 la __________ con sede a __________, società avente quale
scopo il commercio di metalli, ha chiesto e ottenuto dalle competenti autorità
giurassiane il rilascio di un permesso di dimora B in favore di __________ per
lavorare come direttore, allegando alla domanda un'attestazione di buona
condotta dello stesso rilasciata dal comune di __________ (prov. di
__________).
Entrato
in Svizzera il 16 luglio 1990, nel corso dell'estate egli è stato raggiunto
dalla moglie __________ (1965) e dai figli __________ (1988) e __________
(1990), i quali hanno ottenuto anch'essi un permesso di soggiorno a titolo di
ricongiungimento famigliare.
b) Con
decisione 14 aprile 1992, l'allora Ufficio cantonale del lavoro (ora della manodopera
estera) ha accolto l'istanza preventiva di cambiamento di cantone in favore del
ricorrente per svolgere l'attività di direttore presso la futura sede in
__________ della __________ con una retribuzione di fr. 20'000.– lordi mensili.
Trasferitasi a __________ il 19 maggio 1992, la famiglia __________ ha infine ottenuto
il 15 ottobre 1992 un permesso di soggiorno annuale valido fino al 18 maggio
1993.
c) Nel
dicembre 1992, su richiesta dell'autorità competente, il ricorrente ha prodotto
l'estratto dei certificati penali che la Pretura circondariale di __________
gli aveva rilasciato poco prima, da cui non risultavano né condanne, né
procedimenti penali pendenti a suo carico.
L'8
aprile 1993 la Polizia cantonale ha tuttavia accertato che __________, noto contrabbandiere
che aveva sempre vissuto e operato a cavallo del confine italo-svizzero, aveva
ottenuto improvvisamente e inspiegabilmente un permesso nel canton __________, prima
di prendere in locazione una lussuosa villa a __________ per la quale versava
una pigione di oltre fr. 20'000.– mensili, denunciando un reddito di fr.
250'000.–. La polizia ha pure accertato che egli aveva precedenti penali in Italia
(reati legati al contrabbando, all'associazione a delinquere di stampo mafioso,
al falso, alla corruzione di funzionari, ecc.).
In
seguito, al ricorrente è stato rinnovato il permesso di dimora, l'ultima volta
con scadenza il 15 luglio 1995.
C. a) Nel
luglio 1995 __________ ha ottenuto un permesso di domicilio, con ultimo termine
di controllo fissato per il 15 luglio 2001. Nel luglio 1996, è nata la figlia
__________.
b) Nel
1999, la __________ di __________ è stata posta in liquidazione e l'insorgente
ha iniziato a lavorare come commerciante indipendente.
Nell'aprile
2000, __________ ha lasciato l'abitazione coniugale e si è trasferito nel
__________.
Il 9
maggio 2000, al ricorrente è stata inflitta una multa di fr. 900.– per
infrazione aggravata alle norme della circolazione commessa il 24 febbraio 2000
nel canton __________.
c) Il 27
giugno 2001, __________ ha chiesto il rinnovo del termine di controllo del suo
permesso di domicilio, producendo un documento di identità dominicano.
Interrogato
il 4 luglio 2001 dalla polizia in merito al suo passaporto italiano scaduto, il
ricorrente ha dichiarato che gli era impossibile rinnovarlo, a causa della
mancanza del consenso da parte della Questura di Milano, soggiungendo che
doveva scontare in Italia una pena di 3 anni e 6 mesi di detenzione per contrabbando
di sigarette.
Il 14
settembre 2001, egli ha confermato che l'Italia si rifiutava di rinnovargli il
passaporto "causa le sue pendenze giudiziarie per infrazioni fiscali
non perseguibili in Svizzera".
d) Con
sentenza 9 settembre 2002, la Presidente della Corte delle assise correzionali
di __________ ha condannato - tra gli altri - __________ a 18 mesi di detenzione
e all'espulsione dal territorio svizzero per 3 anni, pene entrambe sospese con
un periodo di prova di 2 anni, per ripetuta corruzione attiva (tra autunno 1994
e novembre 1996), ripetuta istigazione alla violazione del segreto d'ufficio,
ripetuta falsità in documenti (da marzo a novembre 1996), carente diligenza in
operazioni finanziarie (dalla primavera-estate 1998 al gennaio 1999) e
violazione di domicilio (maggio 2000).
La
sentenza è cresciuta in giudicato.
D. Il 20
gennaio 2003 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle
istituzioni ha deciso di espellere __________ dal territorio cantonale e svizzero
dal 20 marzo 2003 per 15 anni giusta gli art. 10 cpv. 1 lett. a/b LDDS, ritenendo
che i reati commessi dall'interessato in Svizzera e in Italia giustificassero
l'adozione di un simile provvedimento.
Ha
inoltre considerato la decisione proporzionata alle circostanze e conforme sia
alla protezione della vita privata e famigliare sancita dall'art. 8 CEDU, sia
all'accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri e la Confederazione
Svizzera sulla libera circolazione delle persone (ALC).
L'autorità
ha negato l'effetto sospensivo in caso di ricorso.
E. Con
giudizio 25 febbraio 2003, il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione,
respingendo l'impugnativa contro di essa interposta dall'interessato.
Considerate
tutte le circostanze del caso, il Governo ha ritenuto che il provvedimento
adottato dall'autorità di prime cure fosse conforme al principio della
proporzionalità. Secondo l'Esecutivo cantonale, l'interesse pubblico a
espellere il ricorrente era prevalente su quello dello stesso di vivere in
Svizzera per esercitare il suo diritto di visita a __________ e __________ e
__________.
Il
Governo ha inoltre ritenuto esigibile il rientro di __________ in __________, segnatamente
nella fascia di confine dove già abitava, dove avrebbe potuto mantenere le
relazioni con i figli.
F. Contro la
predetta pronunzia, __________ si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando, in via del tutto subordinata,
di essere soltanto minacciato di espulsione (ammonimento).
Il
ricorrente non contesta di adempiere i requisiti dell'espulsione. Ritiene per
contro che la decisione impugnata sia sproporzionata e che violi la protezione
della sua vita privata e famigliare e la sua libertà personale.
In
sostanza, critica il Governo per non aver tenuto sufficientemente conto che i
reati commessi sono lontani nel tempo, del suo lungo soggiorno in Svizzera e
delle sue relazioni con __________ e __________ e __________. A suo dire, in
caso di rientro in Italia o di trasferimento in un altro Paese dell'Unione
Europea, egli verrebbe immediatamente arrestato per scontare una precedente
pena inflittagli dalle autorità italiane e sua moglie, la quale vorrebbe
togliergli l'autorità parentale sui figli, non permetterà a questi ultimi di
rendergli visita in carcere. Chiede infine che venga concesso l'effetto
sospensivo al gravame.
G. All'accoglimento
del ricorso si oppongono sia il dipartimento, sia il Consiglio di Stato con
argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
H. Il 3 aprile
2003, il ricorrente ha versato agli atti il verbale d'udienza di discussione
relativa alla procedura di protezione dell'unione coniugale pendente presso la
Pretura di Mendrisio-Nord, mentre il 10 luglio successivo ha prodotto la
decisione con cui il medesimo Pretore ha ordinato alla moglie di provvedere
affinché i tre figli venissero ascoltati dal servizio medico-psicologico.
Considerato, in
diritto
- 1.1. In
materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo
a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di
Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere
impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (art. 10
lett. a LALPS).
1.2. Il
ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale è, di principio,
ammissibile contro le decisioni d'espulsione fondate sull'art. 10 cpv. 1 LDDS
(art. 97 cpv. 1 e 98 OG), non sussistendo nessuna delle eccezioni previste
dagli art. 99 a 102 OG. In particolare, non trovano applicazione i motivi di
esclusione previsti dall'art. 100 cpv. 1 lett. b OG (DTF 114 Ib 1 consid. 1b).
1.3. Il
gravame in oggetto, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una
persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è ricevibile in
ordine.
1.4. Il
giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria. Non appare
infatti necessario allestire una perizia volta ad accertare lo stato psichico
della moglie (che vorrebbe privarlo dell'autorità parentale sui figli) e di
__________ (che avrebbe tentato il suicidio nel 2000 a causa della separazione
dei genitori). Nemmeno occorre procedere all'audizione di testi, segnatamente
dei figli dell'insorgente, al fine di verificare l'intensità del legame
padre-figlio. Tali mezzi di prova non appaiono infatti idonei a procurare a
questo Tribunale la conoscenza di ulteriori elementi di rilievo per il giudizio
(art. 18 cpv. 1 PAmm).
L'art. 12
della Convenzione sui diritti del fanciullo non conferisce peraltro un diritto
assoluto di essere sentito personalmente, ovvero oralmente (cfr. n. 2 di tale
disposizione; DTF 124 II 368 consid. 3c).
- 2.1.
L'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea, nonché i suoi
Stati membri, sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS 0.142.112.681),
entrato in vigore il 1° giugno 2002 e direttamente applicabile, si rivolge ai
cittadini elvetici e a quelli degli Stati facenti parte della Comunità europea
e disciplina il loro diritto di entrare, soggiornare, accedere a delle attività
economiche e offrire la prestazione di servizi negli Stati contraenti (art. 1
ALC), stabilendo norme che, in linea di principio, derogano alle disposizioni
di diritto interno (art. 1 LDDS nella sua nuova versione in vigore dal 1°
giugno 2002).
2.2. Ci
si può invero chiedere se __________ possa prevalersi del menzionato accordo
bilaterale in virtù della sua cittadinanza italiana.
Infatti,
se da una parte il ricorrente è domiciliato in Svizzera e dispone pertanto di
un permesso di soggiorno di durata uguale o superiore ad un anno e gode da
subito dei diritti garantiti dal trattato in parola anche se titolare di
un'autorizzazione rilasciatagli ancora in base alla LDDS (art. 10 cpv. 5 ALC e
art. 36 OLCP), dall'altra egli è attualmente sprovvisto del passaporto italiano
valido, condizione prevista dall'art. 1 cifra 2 Allegato I ALC per soggiornare
regolarmente in Svizzera (v. anche gli art. 3 cpv. 1 LDDS e 5 ODDS).
Sia come
sia, la questione non necessita di essere approfondita, in quanto il gravame va
in ogni caso respinto per i motivi che verranno esposti nei successivi considerandi.
- 3.1.
L'art. 5 cpv. 1 Allegato I ALC prevede, quale regola generale, che i diritti
conferiti dalle disposizioni dell'Accordo in parola possono essere limitati
soltanto da misure giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica
sicurezza e di pubblica sanità. Le direttive 64/221/CEE, 72/194/CEE e
75/35/CEE, nonché la prassi resa in materia dalla Corte di giustizia della
Comunità europee antecedentemente alla data della firma dell'accordo contribuiscono
poi a definire la portata di questa disposizione (cfr. art. 16 cpv. 2 ALC e
art. 5 cpv. 2 Allegato I ALC).
Se sono
adempiute le condizioni, è possibile disporre misure di allontanamento e di
respingimento giusta gli art. 9-13 LDDS anche nei confronti dei cittadini della
CE (cfr. art. 24 OLCP; n. 10.1 delle
"Istruzioni e commenti concernenti l'introduzione graduale della libera
circolazione delle persone tra la Confederazione
Svizzera e la Comunità europea nonché i suoi Stati membri nonché i seguenti Stati membri dell'AELS:
Norvegia, Islanda e Principato del Liechtenstein", emanate dall'allora
Ufficio federale degli stranieri, stato al febbraio 2002: Istruzioni UFDS sull'OLCP).
3.2. Il
permesso di domicilio, di durata illimitata (art. 6 cpv. 1 prima frase LDDS),
perde ogni validità in seguito ad espulsione o rimpatrio (art. 9 cpv. 3 lett. b
LDDS).
Giusta
l'art. 10 cpv. 1 LDDS, uno straniero può essere espulso quando è stato punito
dall'autorità giudiziaria per un crimine o un delitto (lett. a) o la sua
condotta in generale e i suoi atti permettono di concludere che non vuole o non
è capace di adattarsi all'ordinamento vigente nel Paese che lo ospita (lett.
b).
L'art. 11
cpv. 3 LDDS precisa tuttavia che l'espulsione può essere pronunciata solo se
dall'insieme delle circostanze essa sembra adeguata. Per valutare se tale presupposto
sia adempiuto, occorre tenere conto segnatamente della gravità della colpa dell'interessato,
della durata del suo soggiorno in Svizzera e del pregiudizio che egli e la sua
famiglia subirebbero in caso di espulsione (art. 16 cpv. 3 ODDS).
3.3. La
LDDS e la sua ordinanza di esecuzione (ODDS) sono applicabili soltanto se l'ALC
non dispone altrimenti e la normativa interna prevede disposizioni più favorevoli
(art. 1 lett. a LDDS).
In questo
senso, con l'entrata in vigore dell'ALC, la riserva dell'ordine pubblico e della
sicurezza pubblica prevista all'art. 5 Allegato I ALC soggiace a criteri meno
restrittivi. In effetti, l'Accordo in parola, benché in modo parziale e
progressivo, conferisce ai cittadini degli Stati interessati dei diritti in
merito alla libera circolazione che solamente a fronte di gravi violazioni o
concrete previsioni di gravi violazioni dell'ordine pubblico possono essere
limitati (cfr. art. 3 Direttiva 64/221/CEE del Consiglio del 25 febbraio 1964
per il coordinamento dei provvedimenti speciali riguardanti il trasferimento e
il soggiorno degli stranieri, giustificati da motivi d'ordine pubblico, di
pubblica sicurezza e di sanità pubblica, GU L 56 del 1964, pag. 850; Capella/Pelloni,
L'ordine pubblico nel diritto svizzero degli stranieri e nel diritto europeo
sulla libera circolazione delle persone, in RDAT II-2001 547).
- 4.1. Con
sentenza 9 settembre 2002, cresciuta in giudicato, la Presidente della Corte
delle assise correzionali di Lugano ha condannato - tra gli altri - __________
a 18 mesi di detenzione e all'espulsione dal territorio svizzero per 3 anni,
pene entrambe sospese con un periodo di prova di 2 anni, per ripetuta corruzione
attiva (tra autunno 1994 e novembre 1996), ripetuta istigazione alla violazione
del segreto d'ufficio, ripetuta falsità in documenti (da marzo a novembre 1996),
carente diligenza in operazioni finanziarie (dalla primavera-estate 1998 al
gennaio 1999) e violazione di domicilio (maggio 2000).
Nel
dettaglio, la Corte delle assise correzionali ha riconosciuto il ricorrente
colpevole per questi motivi (pag. 98 segg.)
"1.1.
ripetuta corruzione attiva
1.1.1. del
commissario capo della Pubblica sicurezza presso il commissariato di polizia di
__________ X per avere a
__________, __________ ed in altre località del Cantone durante il periodo
compreso tra l'autunno 1994 e novembre 1996 con più azioni distinte
riconducibili ad un'unica entità criminosa in più occasioni consegnato al commissario
capo della Pubblica Sicurezza presso il commissariato di polizia di __________ X
somme di denaro per un importo complessivo di ca. fr. 370'000.-,
perché violasse i
doveri del suo ufficio, in particolare perché lo tenesse informato su notizie,
risp. su procedure che lo riguardassero, soprattutto inerenti iniziative
avviate da Autorità estere in relazione ai suoi traffici di sigarette, delle
quali X veniva a conoscenza
per la sua funzione, risp. perché gli fornisse sistematicamente informazioni
non altrimenti reperibili relative ai nominativi di intestatari di utenze
telefoniche riservate, agli spostamenti di persone legate al contrabbando di
sigarette, alla solvibilità di determinate persone e, più in generale, perché
gli fornisse informazioni utili per continuare i suoi traffici di sigarette,
risp. per prevenire iniziative delle Autorità svizzere ed estere finalizzate a
reprimerli (…);
1.1.2. dei
funzionari federali delle dogane Y e Z ai quali pure consegnò somme di danaro perché violassero, come
violarono i doveri del loro ufficio (…);
1.2. ripetuta
istigazione alla violazione del segreto d'ufficio
per avere (…) intenzionalmente determinato X, Z
e Y a rivelargli segreti di cui avevano avuto notizia nell'ambito delle
funzioni da loro svolte (…);
1.3. ripetuta
falsità in documenti
per avere, a
__________, __________, __________ ed altre località, nel periodo da marzo 1996
a novembre 1996, a scopo di indebito profitto, agendo in correità con H.R., per occultare il trasporto di
carichi di sigarette, formato e poi fatto uso a scopo di inganno, di almeno 30
falsi documenti ufficiali di accompagnamento di merce CMR e T1 compilati
indicando una merce di copertura, nominativi di spedizionieri ignari, nonché
firme e timbri falsificati (…);
1.4. carente
diligenza in operazioni finanziarie
per avere a
__________ ed in altre località, durante il periodo da primavera-estate 1998 a
gennaio 1999, agendo a titolo professionale, aiutato a trasferire e a collocare
valori patrimoniali altrui senza accertarsi con la diligenza richiesta dalle
circostanze dell'identità dell'avente economicamente diritto, e meglio per
avere organizzato, attraverso persone di sua fiducia in __________ ed in
, il trasporto di somme di denaro provenienti dal contrabbando
internazionale di sigarette, dal a __________, percependo per ogni
trasporto una commissione dell'1.5%;
omettendo in
almeno 8 occasioni di accertare l'identità dell'avente economicamente diritto
delle somme dell'ordine di 300'000.– lire sterline ogni volta, di cui G.O. lo aveva incaricato del trasporto e
che egli stesso riceveva in contanti e consegnava personalmente a G.O.
accontentandosi della generica indicazione secondo cui si trattava di
"soldi di sigarette" (…);
1.5. violazione
di domicilio
per avere a
__________ nel mese di maggio 2000, fatto ingresso indebitamente e contro la
volontà della moglie __________, dalla quale viveva separato dal mese di aprile
2000, nell'abitazione di lei, mentre che essa era assente (…)".
Come ha
precisato il Tribunale penale, "la corruzione di ben tre funzionari appare
cosa gravissima" (sentenza ad 18 pag. 94, nel mezzo). Secondo la Corte,
"il reato di ripetuta corruzione attiva commesso da __________ con le
gravi modalità di cui si è detto, è di quelli che minano le fondamenta stesse
del nostro ordinamento democratico in tanto in quanto instaurano nella cittadinanza
la sfiducia nello Stato e nelle sue istituzioni. Il caso __________ è la prova
lampante di quanto è pericolosa la contiguità che esiste tra contrabbando e
corruzione" (sentenza penale, ad 19 pag. 95 in fondo). La Giudice penale
ha quindi condannato il ricorrente a 18 mesi di detenzione, sospesi con un periodo
di prova di 2 anni, ritenendo troppo mite la proposta di pena di 16 mesi del
Procuratore pubblico.
Il fatto
che l'espulsione penale sia stata sospesa condizionalmente non osta all'espulsione
amministrativa. L'autorità competente in materia di polizia degli stranieri
persegue uno scopo differente: nel determinare se pronunciare l'espulsione di
un condannato straniero giusta l'art. 55 CP oppure di pronunciarla accordando
la sospensione condizionale, il giudice penale terrà conto, anzitutto, del
reinserimento sociale dell'interessato. Per l'autorità amministrativa è invece
determinante il mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblici. Ne deriva
che l'apprezzamento effettuato dall'autorità di polizia degli stranieri può
avere, nei confronti dello straniero, ripercussioni più rigorose di quello
dell'autorità penale (DTF 122 II 433 consid. 2b, 120 Ib 129 consid. 5, 114 Ib 1
consid. 3a). Ciò vale anche per uno straniero condannato, le cui condizioni di
soggiorno sono disciplinate dall'Accordo sulla libera circolazione delle
persone (DTF 129 II 215, consid. 7.4.).
4.2. A
torto il ricorrente minimizza i reati più gravi da egli commessi, adducendo che
sono ormai lontani nel tempo. Con la sua condotta in generale e con i suoi
atti, egli ha dimostrato di non volere o non di non essere capace di adattarsi
all'ordinamento vigente nel Paese che lo ospita, ciò che fa di lui una persona
indesiderata in Svizzera. Non si può escludere infatti che egli persista nel
proprio modus vivendi anche in futuro. Non va dimenticato che egli aveva già
interessato in precedenza le autorità giudiziarie del nostro Paese. Il 19
dicembre 1972 l'allora Polizia federale degli stranieri gli aveva vietato
l'entrata in territorio elvetico durante tre anni, siccome indesiderato a causa
del suo comportamento (contrabbandiere di sigarette), mentre con decreto
d'accusa 19 maggio 1976, egli era stato condannato in Svizzera a 15 giorni di
detenzione, sospesi condizionalmente con un periodo di prova di 2 anni, per entrata
illegale e impedimento di atti dell'autorità. Non va nemmeno sottovalutato che
nel dicembre 1992, su richiesta dell'autorità competente, il ricorrente aveva
prodotto l'estratto dei certificati penali che la Pretura circondariale di
__________, da cui non risultavano né condanne né procedimenti penali pendenti
a suo carico, mentre in realtà egli aveva precedenti penali in Italia per reati
legati segnatamente al contrabbando, all'associazione a delinquere di stampo
mafioso, al falso, alla corruzione di funzionari (v. rapporto 8 aprile 1993
della Polizia cantonale).
In
effetti, __________ era stato condannato in Italia per i seguenti reati (v.
sentenza 9 settembre 2002 della Corte delle assise correzionali di __________,
pag. 43):
5.4.1968:
contrabbando e evasione IGE (multa);
25.3.1977:
emissione di assegni a vuoto (multa);
18.7.1980:
violazione alle leggi doganali (multa);
17.4.1984:
detenzione illegale di armi e munizioni e detenzione abusiva di munizioni (6
mesi di reclusione e 2 di arresto);
26.6.1991:
violazione alle norme della circolazione (40 giorni di arresto e multa);
25.3.1992
(diventata irrevocabile il 1.2.1996): violazione del T.U. delle leggi doganali,
falsità materiale, associazione per delinquere, collusione (9 anni e 2 mesi di
reclusione e multa: trattasi della condanna per il noto "scandalo delle
dogane" di __________).
Va
inoltre rilevato che l'insorgente aveva già moglie e figli al momento di
commettere i reati per i quali è stato condannato penalmente in Svizzera. Ciò
non è comunque bastato a farlo desistere dall'infrangere nuovamente la legge.
Come ha indicato il Consiglio di Stato riferendosi alla menzionata sentenza
penale (pagg. 85-86 e 95), nel 1994, quindi dopo pochi anni dal suo arrivo in
Svizzera, l'insorgente ha iniziato a delinquere, pagando "mazzette" a
funzionari doganali federali e all'allora commissario capo della Pubblica
sicurezza presso il Commissariato di polizia di __________. Incarcerato per
tali fatti dall'11 al 25 novembre 1996, anche dopo l'ottenimento della libertà
provvisoria egli si è dimostrato perlomeno spregiudicato nei confronti delle
nostre leggi, commettendo altri (ancorché minori) reati.
In questo
senso, il ricorrente ha violato gravemente l'ordine pubblico.
Risultano
quindi chiaramente dati gli estremi per l'applicazione dell'art. 5 Allegato I
ALC. Del resto, nemmeno l'interessato contesta che siano dati gli estremi per
l'espulsione (ricorso ad 21, pag. 10).
- L'insorgente
ritiene che la misura adottata nei suoi confronti violi il principio della
proporzionalità.
5.1.
__________ è nato e cresciuto e ha vissuto a lungo in provincia di __________,
in una regione dove mentalità, usi e costumi, sono assai simili alla nostra. Il
suo rientro nel suo Paese d'origine, dove vive peraltro la sua figlia di primo
letto, __________ (1972), è pertanto esigibile.
Certo,
egli risiede in Svizzera da una decina d'anni. D'altro canto, però, durante il
suo soggiorno egli non è riuscito a integrarsi pienamente nella realtà del
nostro Paese, commettendo i noti gravi reati. Tanto più che, come ha rilevato
la Corte penale, "egli è venuto in Svizzera nel 1990 circa, a 45 anni
suonati, solo per sfuggire all'espiazione in Italia di una pesante condanna che
nel 1996 sarebbe diventata definitiva" (ad 19, pag. 95).
In questo
senso, non permette di giungere a conclusioni più favorevoli all'insorgente la
libertà personale protetta dagli art. 5 CEDU, 9 Patto ONU II e 10 Cost. che gli
invoca allo scopo di evitare di scontare in Italia la pena di 3 anni, 8 mesi e
10 giorni per i reati commessi prima della sua entrata in Svizzera. Del resto,
egli possiede un passaporto della Repubblica Dominicana e non pretende nemmeno
che non possa trasferirsi in quel Paese.
5.2. Dal
profilo dei suoi legami famigliari, il vincolo coniugale del ricorrente con la
moglie __________ esiste soltanto formalmente quantomeno dall'aprile 2000, per
cui il problema di una eventuale rottura delle loro relazioni non si pone.
Meno
scontata, nell'ottica della proporzionalità del provvedimento, appare invece la
definizione del pregiudizio con i figli __________ (1988), __________ (1990) e
__________ (1996), che vivono insieme alla madre e sui quali il ricorrente
possiede un diritto di visita (ricorso ad 22i, pag. 12). Essi frequentano attualmente
una scuola privata italiana a __________. Rimangono però seri dubbi
sull'intensità e la stabilità della loro relazione a causa del comportamento
del padre durante tutti questi anni. In tal senso va ricordato che nemmeno la
nascita dell'ultima figlia ha impedito all'insorgente di commettere nuovi
reati.
L'impossibilità
per l'insorgente di tornare in Svizzera avrà comunque delle conseguenze sui
suoi legami personali con la prole, sempre che tale relazione possa essere
considerata intensamente vissuta. Anche se le modalità del diritto di visita potranno
essere adattate alla nuova situazione, i contatti personali saranno forzatamente
limitati e saranno resi ancor più difficili. D'altra parte, però, tali
circostanze non sono atte a sovvertire l'interesse pubblico ad allontanare uno
straniero che si è dimostrato indesiderabile a causa dei gravi reati di cui è
stato protagonista. Tanto più che l'esercizio del diritto di visita del
ricorrente dimostra l'esistenza di una relazione del tutto ordinaria tra padre
e figli. In questo senso, nella misura in cui la Convenzione sui diritti del
fanciullo è applicabile nel caso concreto, il diritto invocato dall'insorgente
al rispetto della vita privata dei propri figli e a non essere separati dai
propri genitori non appare violato (art. 3 n.1, 8 n. 1 e 9 della menzionata
convenzione).
Non
permette di giungere a conclusioni più favorevoli all'insorgente il fatto che
il figlio __________ avrebbe tentato il suicidio. Tale evento risale al gennaio
2000 ed è quindi precedente al provvedimento di espulsione pronunciato dal
dipartimento (doc. G).
Infine,
che l'ex moglie ostacoli gli incontri dell'insorgente con i figli e che voglia
privarlo dell'autorità parentale è una circostanza che va risolta dinnanzi al
giudice civile (v. procedura di protezione dell'unione coniugale, già pendente
presso la Pretura di Mendrisio-Nord) e che non influisce sulla presente
ponderazione degli interessi in gioco.
-
Non
occorre infine esaminare in che misura il ricorrente sia legittimato a
prevalersi della violazione dell'art. 8 CEDU nelle relazioni con __________,
__________ e __________, da cui vive separato da circa tre anni. In particolare
non va approfondito se durante questi anni egli abbia esercitato in modo
regolare il proprio diritto di visita e se con essi esista un legame stretto,
intatto e effettivamente vissuto, che è protetto dalla norma invocata. Va in
effetti osservato che, comunque sia, giusta l'art. 8 n. 2 CEDU, un'ingerenza
nell'esercizio del diritto al rispetto della vita privata e famigliare è
ammissibile, se è prevista dalla legge e se costituisce una misura che, in una
società democratica, è necessaria, tra l'altro, per la protezione dell'ordine
pubblico e per la prevenzione dei reati (cfr. DTF 119 Ib 90 consid. 4b; 118 Ib
161 consid. d). Orbene, l'espulsione del ricorrente persegue tali fini e scaturisce
da una corretta ponderazione tra l'interesse dello straniero a che egli possa
continuare a risiedere in Svizzera e l'interesse pubblico contrario. Ne
consegue che, anche qualora il ricorrente fosse legittimato ad invocare la
disposizione citata, la censura andrebbe respinta.
-
7.1. In
conclusione, un'attenta ponderazione di tutti gli interessi in gioco permette
di ritenere proporzionato il provvedimento adottato dall'autorità inferiore.
L'interesse ad allontanare il ricorrente, dimostratosi una persona
indesiderabile, è infatti preponderante rispetto ai motivi di ordine privato da
egli invocati.
In questo
senso, la decisione impugnata è rispettosa del principio della proporzionalità
anche dal profilo del diritto alla vita e alla libertà personale nonché alla
famiglia, sanciti dagli art. 17 e 23 del Patto internazionale relativo ai
diritti civili e politici (Patto ONU II; RS 0.103.2) e dagli art. 10 e 14 Cost.
e 5 CEDU.
A titolo
abbondanziale, va rilevato che la decisione impugnata è pure rispettosa dell'art.
10 cpv. 1 lett. a e b LDDS. Difatti, se il provvedimento è giustificato dal
profilo dell'art. 5 cpv. 1 Allegato I ALC, lo è ancora di più se esaminato dal
punto di vista della LDDS, la quale prevede su questo punto una
regolamentazione più severa per lo straniero. Giova in questo senso ricordare
che la regola del periodo di 2 anni di detenzione, elaborata dalla prassi per i
casi di espulsione ai sensi dell'art. 10 cpv.1 lett. a LDDS ha solo carattere
indicativo (DTF 120 Ib 6, consid. 4; Wurzburger, La jurisprudence récente du
Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in RDAF 53/1997 311 e
321).
7.2. Le
autorità inferiori non hanno pertanto disatteso le disposizioni legali
invocate. Difatti, la decisione censurata non procede da un esercizio abusivo
del potere di apprezzamento che la legge riserva all'autorità di polizia degli
stranieri in ordine alla valutazione dell'adeguatezza della misura adottata.
L'autorità
di prime cure non poteva certo limitarsi a minacciare il ricorrente di espulsione
(ammonimento), come egli richiedeva.
- Sulla
scorta di quanto precede, il ricorso dev'essere respinto. Con l'emanazione del
presente giudizio, la domanda di concessione dell'effetto sospensivo al gravame
diviene priva di oggetto. La tassa di giustizia e le spese seguono la
soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 10 e 14
Cost.; 5 e 8 CEDU; l'ALC e l'Allegato I; Convenzione sui diritti del fanciullo;
Patto ONU II; 6, 9, 10, 11 LDDS; 8, 16 ODDS; 10 LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 47,
60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giustizia e le spese, per complessivi fr. 1'500.–, sono a carico del ricorrente.
-
Contro la
presente decisione, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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