AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2003.100
Data decisione, Autorità:
16.06.2003, TRAM
Incarto n.
52.2003.100
Lugano
16 giugno 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 17 marzo 2003 della
patrocinata da: avv. __________
contro
la decisione 26 febbraio 2003 del municipio di
______, che esclude l'insorgente dalla procedura di aggiudicazione delle
opere di pavimentazione in pietra naturale relative al __________;
viste le risposte:
-
15 aprile 2003 del
municipio di ______;
-
8 maggio 2003 del
consorzio __________ / __________;
-
9 maggio 2003 della
__________;
assunte le prove;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 6
dicembre 2002 il municipio di ______ ha indetto un pubblico concorso, retto dalla
LCPubb, per l'aggiudicazione delle opere di pavimentazione in pietra naturale relative
alla riqualifica urbanistica del __________; intervento che consiste nella posa
di una pavimentazione in pietra naturale (ca. 8'500 mq) e di lastrine di
demarcazione dell'area pedonale (ca. 2'500 mq), nella posa della canaletta di
deflusso delle acque meteoriche (ca. 1'000 mq) e nella messa in opera di malta
di sottofondo
(ca.
8'600 mq).
A titolo
di criteri d'idoneità, il capitolato d'appalto e modulo d'offerta si limitava
ad esigere l'adempimento dei "requisiti minimi secondo il RLCPubb, art.
27" (pos. 223.100). Dopo il sopralluogo, con scritto 15 gennaio 2003,
l'Ufficio tecnico comunale ha tuttavia precisato che sarebbero stati
"legittimati a concorrere, ai sensi dell'art. 27 LCPubb, la categoria
relativa al ramo del granito e delle pietre naturali, la categoria degli
impresari costruttori e la categoria delle ditte di pavimentazione".
Al
concorso hanno preso parte cinque ditte, fra cui la ricorrente __________;
ditta che, stando alle indicazioni del RC, ha il seguente scopo sociale: "lavori
in cemento, piastrelle, lavorazioni e costruzioni di pavimenti alla veneziana
ed a mosaico, pavimenti e rivestimenti in genere, marmi e graniti".
B. Con
decisione 25 febbraio 2003 il municipio ha escluso la ditta __________ dal
concorso, ritenendo che non rientrasse nelle categorie d'arti e mestieri
legittimate a concorrere. Lo confermerebbero lo scopo sociale figurante a RC ed
il fatto che non ha sottoscritto il CCL del ramo delle pavimentazioni.
C. Contro la
predetta decisione, la ditta __________ insorge davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento.
L'insorgente
rileva di essere attiva nel campo delle pavimentazioni in granito, marmo e
pietre naturali. Lo scopo sociale iscritto a RC avrebbe solo valore indicativo.
L'elenco delle referenze allegato all'offerta confermerebbe che ha già eseguito
opere di pavimentazione in pietra naturale. Il fatto che non abbia sottoscritto
il CCL del ramo delle pavimentazioni non sarebbe di rilievo.
D. All'accoglimento
del ricorso si oppongono il municipio e due concorrenti (consorzio __________
/__________ e __________), contestando le tesi dell'insorgente con argomenti
che saranno discussi nei seguenti considerandi.
E. Analogamente
interpellata, la ricorrente ha comunicato a questo tribunale che i titolari
della ditta sono in possesso dei seguenti titoli di studio:
-
__________, attestato di capacità di piastrellista e diploma della
scuola commerciale comunale di __________;
-
__________,
diploma di commercio del __________;
Considerato, in
diritto
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1
LCPubb. La legittimazione attiva della __________, esclusa dalla gara, è certa.
Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.
Il
giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18
PAmm).
- 2.1.
Giusta l'art. 20 cpv. 1 LCPubb, il committente può esigere dall’offerente la
prova dell’idoneità finanziaria, economica e tecnica. A tal fine precisa i
criteri di idoneità, tenuto conto della legislazione speciale. Possono essere richieste,
soggiunge la norma, le prove di idoneità indicate nel bando o nella relativa
documentazione (cpv. 2).
In
relazione alle capacità tecniche, l'art. 22 LCPubb stabilisce che il
committente può chiedere all’offerente di comprovare le sue capacità tecniche,
mediante (a) documenti di studio e attestati di capacità professionale dei
dirigenti o dei collaboratori professionali dell’offerente ed in particolare
delle persone responsabili dell’esecuzione della commessa, (b) dichiarazione riguardante
le capacità in personale e i mezzi tecnici che concorrono nello svolgimento
della commessa, (c) l’elenco dei lavori eseguiti negli anni precedenti
l’appalto, corredato dai certificati di buona esecuzione dei lavori più
importanti, indicanti l’importo, il periodo e il luogo d’esecuzione
(referenze), (d) attestati sull’esi-stenza di un sistema riconosciuto di
gestione della qualità, (e) estratto del casellario giudiziario dei quadri
dirigenziali e delle persone che sono responsabili dell’esecuzione della commessa,
oppure specificando (f) l’importanza dei lavori che l’offerente intende
subappaltare, come pure la comunicazione della ragione sociale e della sede dei
subappaltatori che partecipano all’esecuzione delle commesse.
I criteri
d'idoneità servono a verificare preliminarmente le attitudini dei concorrenti
ad eseguire le opere o ad assumere l'incarico oggetto del concorso. Nella
definizione dei criteri d'idoneità il committente fruisce di una certa
latitudine di giudizio, che è tenuto ad esercitare in funzione delle
particolarità della commessa oggetto della gara (Peter Galli/André
Moser/Elisabeth Lang, Praxis des öffentlichen Beschaffungsrechts, n. 284 seg.).
I criteri
d'idoneità devono essere definiti dal bando di concorso o dalla documentazione
di gara. Anche se la distinzione non è sempre agevole, i criteri d'idoneità non
vanno confusi con i criteri d'aggiudicazione. I primi, infatti, sono riferiti
al concorrente, gli altri sono invece correlati all'offerta. L'esigenza di
definire adeguati criteri d'idoneità non sussiste soltanto nei concorsi indetti
secondo la procedura selettiva, che mira a selezionare attraverso una prima
fase i concorrenti ammessi a presentare un'offerta. Essa sussiste anche nei
concorsi esperiti secondo la procedura libera, nei quali l'esclusione dei
concorrenti inidonei viene sovente decisa implicitamente soltanto attraverso la
decisione di aggiudicazione.
2.2.
L'art. 27 RLCPubb, recante il marginale "idoneità degli offerenti",
suddivide le commesse in due distinte categorie:
Le
commesse edili sono, a loro volta, classificate in tre distinte categorie:
Per le
opere da impresario-costruttore e di pavimentazione, l'art. 27 cpv. 1 RLCPubb
ammette a concorrere soltanto le imprese che dispongono di almeno un titolare o
membro dirigente effettivo, in possesso di un diploma di studio conferito da
una scuola tecnica superiore, da una scuola universitaria professionale oppure
da un diploma federale di impresario-costruttore o titoli esteri equivalenti,
di architetto o ingegnere del ramo (ETH, EPFL).
La norma
si limita a stabilire le qualifiche professionali di cui devono disporre i
titolari o i membri dirigenti delle imprese o delle ditte, che intendono
partecipare ad una gara per l'aggiudicazione di opere da
impresario-costruttore. Non stabilisce alcun requisito riguardante l'impresa o
la ditta concorrente come tale. Ai fini del riconoscimento dell'idoneità, non
esige, in particolare, che la ditta sia iscritta all'albo cantonale delle
imprese di costruzione, istituito secondo l'art. 3 LEPIC o dimostri altrimenti
di operare effettivamente nel campo specifico della commessa. È sufficiente che
un suo titolare o dirigente effettivo disponga dei titoli di studio richiesti.
Stando al suo tenore letterale, una ditta d'impianti sanitari, non iscritta
all'albo delle imprese di costruzione, ma diretta da un architetto, potrebbe,
di conseguenza, essere considerata idonea a partecipare ad una gara per
l'aggiudicazione di opere del genio civile. In caso di aggiudicazione, non
potrebbe tuttavia eseguirli perché non iscritta all'albo delle imprese di
costruzione (art. 4 LEPIC).
- 3.1.
Oggetto del concorso in esame è una commessa edile, in particolare un'opera di
pavimentazione. Lo si deduce in modo inequivocabile dalla posizione 131.100 del
capitolato d'appalto, che descrive i lavori messi a concorso come "una
pavimentazione disegnata con lastre di granito di diversa qualità". Si
tratta, dunque, di lavori che rientrano nella categoria delle opere da impresario-costruttore
e di pavimentazione ai sensi dell'art. 27 cpv. 1 primo comma RLCPubb. Non si
tratta, evidentemente, di semplici opere artigianali secondo l'ultimo comma di
tale disposizione.
3.2. A
titolo di criteri d'idoneità, il capitolato d'appalto e modulo d'offerta si
limita a stabilire che i concorrenti devono essere in possesso dei "requisiti
minimi secondo il RLCPubb, art. 27" (pos. 223.100). Da questa sommaria
definizione dei criteri d'idoneità, data mediante semplice rinvio alla suddetta
norma di regolamento, discende inequivocabilmente che sono ammesse a concorrere
soltanto le imprese nelle quali almeno un titolare o un membro dirigente
effettivo è in possesso di un diploma di studio conferito da una scuola tecnica
superiore, da una scuola universitaria professionale oppure da un diploma
federale di impresario-costruttore o titoli esteri equivalenti, di architetto o
ingegnere del ramo (ETH, EPFL).
La
documentazione di gara non richiede che le ditte siano attive nel campo specifico
delle opere di pavimentazione o del genio civile in genere. Gli atti del
concorso non esigono anche, a titolo di criterio d'idoneità, che la ditta
concorrente sia attiva nel campo specifico dell'oggetto della commessa o
disponga di particolari qualifiche al riguardo. Le referenze non sono prese in
considerazione ai fini del giudizio sull'idoneità. Basta pertanto che un titolare
o un dirigente effettivo sia in possesso di uno dei titoli di studio
summenzionati. Che la ditta sia attiva come impresa di costruzione, di
pavimentazione od operi in altri campi non è di rilievo.
3.3. La
ditta ricorrente non dispone dei requisiti posti dall'art. 27 cpv. 1 RLCPubb.
__________ e __________, titolari e dirigenti effettivi della ricorrente, non
sono in effetti in possesso di un diploma di studio conferito da una scuola
tecnica superiore, da una scuola universitaria professionale oppure da un
diploma federale di impresario-costruttore o titoli esteri equivalenti, di architetto
o ingegnere del ramo (ETH, EPFL). Sono in possesso soltanto di diplomi di
commercio e di un attestato di capacità quale piastrellista; titoli, questi,
che non abilitano la loro ditta a concorrere per l'aggiudicazione di opere di
pavimentazione.
Da questo
profilo, la ricorrente non è dunque idonea.
- Nel
maldestro intento di fugare i dubbi sorti in sede sopralluogo in merito ai
criteri d'idoneità, il 15 gennaio 2003, l'UT ha informato gli interessati alla
gara, che erano "legittimate a concorrere, la categoria relativa al
ramo del granito e delle pietre naturali, la categoria degli impresari
costruttori e la categoria delle ditte di pavimentazione".
Lo
scritto in questione, del tutto incongruente per rapporto ai criteri d'idoneità
stabiliti dal capitolato d'appalto mediante rinvio all'art. 27 RLCPubb, sembra
estendere il diritto di partecipare alla gara alle ditte appartenenti ad una
non meglio definita "categoria relativa al ramo del granito e delle
pietre naturali". In realtà, lo scritto non modifica minimamente il
novero dei concorrenti ammissibili, poiché l'art. 27 RLCPubb, non esigendo, a
titolo di criterio d'idoneità, che la ditta concorrente sia attiva nel campo
specifico dell'oggetto della commessa o disponga di particolari qualifiche al
riguardo, già permette a queste ditte di prendere parte alla gara, a condizione
che un titolare o un dirigente effettivo sia in possesso di uno dei titoli di
studio summenzionati.
Condizione,
questa, che nel caso della ricorrente non è data.
- Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va quindi respinto.
La tassa
di giustizia e le ripetibili sono poste a carico della ricorrente secondo soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 20, 22, , 27 RLCPubb; 3, 18, 28, 31,
43, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giustizia di fr. 1'500.- è posta a carico della ricorrente, che rifonderà identico
importo alla __________ a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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