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Numero d'incarto:
52.2002.494
Data decisione, Autorità:
25.07.2003, TRAM
Incarto n.
52.2002.494
Lugano
25 luglio 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Werner Walser,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici, questi ultimi in
sostituzione dei giudici Lorenzo Anastasi e Stefano Bernasconi, astenuti;
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 10 dicembre 2002 di
__________, __________,
contro
la decisione 20 novembre 2002 del Consiglio di Stato
(n. 5566) che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente contro il
decreto di stralcio 13 settembre 2002 del Servizio dei ricorsi del Consiglio
di Stato;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che con
decisione 5 ottobre 1987 la delegazione consortile del Consorzio Scolastico di
__________ e __________ (in seguito: consorzio) ha disciplinato la gestione
della mensa scolastica, affidandola all'albergo __________, ponendo interamente
a carico delle famiglie il costo dei pasti e incaricando il gestore della mensa
della fatturazione diretta alle famiglie;
che con ricorso 12 ottobre 1987 al Consiglio
di Stato, __________ ha contestato la legalità del predetto ordinamento,
lamentando in particolare che il carico dei costi dei pasti alle famiglie
presupponeva una modifica statutaria e che la fatturazione diretta dei pasti da
parte del gerente era in contrasto con la prassi seguita in tutto il cantone;
che, con risoluzione n. 8306 del 23 dicembre
1987, cresciuta in giudicato, il Consiglio di Stato ha imposto una modifica del
sistema di fatturazione alle famiglie che, da quel momento, è stata fatta dal
consorzio stesso;
che, con modifica statutaria approvata dal
Consiglio di Stato nel 1991 e regolarmente entrata in vigore, le spese di
refezione sono state poste parzialmente a carico del consorzio, il quale erogava
un contributo pari al sussidio riconosciuto dal cantone per gli altri ordini di
scuola, e per il resto delle famiglie degli allievi;
che sulla questione della refezione, fra il
ricorrente ed il consorzio è nata una lunga serie di procedure giudiziarie che
non occorre qui precisare, che ha impegnato ed impegna tuttora le autorità
amministrative, civili e penali;
che, con decisione 13 settembre 2002, il
Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato, rilevato che le modifiche
intervenute nell'impostazione della mensa del consorzio hanno reso privo
d'oggetto il gravame presentato a suo tempo da __________, ha stralciato
l'incarto dai ruoli;
che __________ ha impugnato il decreto di
stralcio avanti il Consiglio di Stato, sostenendo in sostanza che il consorzio
non avrebbe dato seguito a quanto imposto dal Consiglio di Stato con la decisione
del 23 dicembre 1987, ciò che avrebbe creato un illecito guadagno a certi
comuni a scapito di altri, e creato per anni una disparità di trattamento a
favore del ricorrente medesimo e in danno di altre famiglie le cui rette non
sarebbero state modificate;
che, con decisione 20 novembre 2002 il
Consiglio di Stato, rilevato che il sistema di fatturazione ed i contributi a
carico del ricorrente sono stati definiti da decisioni giudiziarie, mentre gli
aspetti di vigilanza esulano dal contesto del ricorso a suo tempo presentato,
ha respinto il gravame;
che con ricorso 10 dicembre 2002 __________
contesta la decisione dell'esecutivo, argomentando
-
che lo stralcio non è stato chiesto dalle
parti ma è avvenuto per iniziativa del Servizio dei ricorsi del Consiglio di
Stato
-
che gli è stata imposta una tassa di
giustizia di fr. 400.- mentre con decisione 18 settembre 2002, pur dando torto
al consorzio, a questo non sono state imposte tasse né spese
-
che unico scopo del decreto di stralcio
sarebbe di coprire le responsabilità dell'autorità di vigilanza che non avrebbe
dato corretto seguito alle denunce del ricorrente;
che il Consiglio di Stato ed il Consorzio
hanno postulato la reiezione del gravame;
considerato, in
diritto
che un
decreto di stralcio per sopravvenuta carenza d'oggetto o mancanza d'interesse
giuridico ha portata meramente dichiarativa, l'autorità o il giudice
limitandosi con tale atto a costatare la fine del processo;
che il decreto di stralcio può essere
impugnato in materia di spese e ripetibili oppure riguardo all'esistenza del
motivo che ha posto termine alla lite;
che nella misura in cui il ricorrente
contesta il carico a lui delle ripetibili, il ricorso è quindi ricevibile;
che, giusta l'art. 28 PAmm, il Consiglio di
Stato quale autorità di ricorso può applicare alle proprie decisioni una tassa
di giustizia variante da fr. 10.- a fr. 10'000.- a seconda della natura pecuniaria
o meno del procedimento;
che la tassa di giustizia è posta a carico
della parte soccombente ed è commisurata in funzione del dispendio lavorativo
occasionato dall'esame dell'impugnativa;
che soccombente è la parte che presenta un
ricorso infondato o che resiste senza successo ad un ricorso fondato;
che, __________ essendo rimasto soccombente,
il Consiglio di Stato non ha violato il diritto ponendo a suo carico una tassa
di giustizia;
che quando, come nel caso concreto, l'ente
pubblico interviene quale autorità decidente di precedente istanza, esso non
partecipa alla procedura allo stesso titolo delle altre parti e, di conseguenza,
deve essere esentato dal pagamento della tassa di giustizia (RDAT I 1993 n.
19);
che, stante questa differenza, l'esenzione
non costituisce disparità di trattamento;
che neppure la mancata attribuzione di
ripetibili nell'ambito della procedura conclusasi con decisione 18 settembre
2002 costituisce disparità di trattamento, ritenuto che in quella procedura
egli non era patrocinato da un legale, mentre nell'ambito della presente
procedura il Consorzio era ed è assistito da un patrocinatore;
che, su questo punto, il ricorso va pertanto
respinto;
che sugli altri punti il ricorso si appalesa
invece irricevibile;
che la mancanza dell'oggetto della lite,
accertata dal Consiglio di stato e posta alla base della decisione di stralcio,
non è più contestata in questa sede;
che non ha rilevanza alcuna chi abbia avuto
l'iniziativa di procedere allo stralcio della procedura;
che l'argomento sollevato dal ricorrente che
lo stralcio sarebbe inteso a coprire le responsabilità dell'autorità di
vigilanza, la quale non avrebbe dato corretto seguito alle sue denunce nei
confronti del consorzio, esula evidentemente dal contesto della procedura di
cui trattasi, cosa peraltro già pertinentemente rilevata dal Consiglio di
Stato;
che, pertanto nella misura in cui è
ricevibile, il ricorso va respinto;
che la tassa di giudizio e le spese sono
poste a carico della parte soccombente (art. 28 PAmm), e così le ripetibili
(art. 31 PAmm).
Per questi motivi,
viste le norme in concreto applicabili, segnatamente
gli art. 3, 28, 31, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Nella
misura in cui è ricevibile il ricorso è respinto.
-
La tassa di
giustizia e le spese, in complessivi fr. 500.-, sono a carico del ricorrente,
il quale rifonderà al Consorzio di Scuole __________ e __________ fr. 200.- di
ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il giudice Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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