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Numero d'incarto:
52.2002.470
Data decisione, Autorità:
07.02.2003, TRAM
Incarto n.
52.2002.470
Lugano
7 febbraio
2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 25 novembre 2002 di
patrocinata da: avv. __________
contro
la decisione 5 novembre 2002 del Consiglio di Stato
(n. 5238), che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la
risoluzione 11 settembre 2002 con cui il municipio di __________ le ha
ordinato di rimuovere 4 statue applicate alle colonne del porticato della
facciata a lago dello stabile di sua proprietà (part. n. __________ RF);
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che la
ricorrente __________ è proprietaria di uno stabile (part. n. __________ RF),
situato nel nucleo di __________, in località __________, sul lato a monte della
vecchia strada cantonale, che conduceva a __________;
che al piano rialzato dell'edificio,
caratterizzato da una terrazza e da un porticato, che si affacciano sul lago,
v'è un ristorante cinese;
che, senza alcuna autorizzazione, nel corso
del 2000, il gerente dell'esercizio pubblico ha fissato ai pilastri in granito
del porticato quattro cariatidi, alte un paio di metri, di materiale plastico;
che con decisione 11 settembre 2002 il
municipio ha ordinato alla ricorrente di rimuovere le statue, posate abusivamente;
che con giudizio 5 novembre 2002 il
Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo l'impugnativa
contro di esso inoltrata da __________;
che il Governo ha in sostanza ritenuto che
le quattro statue si ponessero in contrasto manifesto con l'art. 10 delle norme
di attuazione del piano particolareggiato del nucleo tradizionale (NAPRNT);
che contro il predetto giudizio la
soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo
l'annullamento della decisione impugnata;
che l'insorgente rimprovera al Consiglio di
Stato:
-
di averle negato il diritto di replicare e di prendere visione
delle fotografie prodotte dal municipio;
-
di non aver considerato che le statue sono state posate dal
gerente dell'esercizio pubblico;
-
di non avere inoltre considerato che si tratta di cose mobili, per
cui la LE non sarebbe applicabile;
-
di non avere infine considerato che il municipio ha atteso due
anni prima di intervenire;
che il ricorso è avversato dal Consiglio di
Stato e dal municipio di __________, che contesta succintamente le tesi
dell'insorgente;
considerato, in
diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo (art. 45 e 21 LE), la legittimazione
attiva dell'insorgente (art. 43 PAmm) e la tempestività dell'impugnativa sono
date;
che il ricorso è dunque ricevibile in
ordine;
che il giudizio può essere reso sulla base
degli atti (art. 18 PAmm); il sopralluogo in contraddittorio, chiesto
dall'insorgente, non appare atto a procurare la conoscenza di ulteriori fatti
rilevanti per il giudizio;
che le eccezioni di violazione del diritto
di essere sentito, sollevate dall'insorgente con riferimento al rifiuto del
Consiglio di Stato di concederle la facoltà di replicare, non possono essere
accolte;
che secondo l'art. 49 cpv. 3 PAmm,
l'autorità di ricorso può ordinare eccezionalmente un ulteriore scambio di
allegati;
che la facoltà di replica va concessa quando
la risposta contiene elementi nuovi o rilevanti che possono influire sul
giudizio dell'autorità di ricorso (Borghi Corti, Compendio di procedura amministrativa
ticinese, ad art. 20 PAmm, n. 5);
che, in concreto, la risposta del municipio
non conteneva alcun elemento nuovo o rilevante che potesse influire sul giudizio;
che le fotografie prodotte dall'autorità
comunale documentano soltanto la situazione dell'oggetto della lite; nemmeno la
ricorrente indica peraltro quali fatti addotti dal municipio con la risposta
potrebbero aver influito sul giudizio qui impugnato;
che, comunque, qualsiasi menomazione dei
diritti di difesa dell'insorgente risulterebbe sanata dal presente ricorso;
che giusta l'art. 43 cpv. 1 LE il municipio
ordina la demolizione o la rettifica delle opere eseguite in contrasto con la
legge, i regolamenti edilizi o i piani regolatori, tranne nel caso in cui le
differenze siano minime e senza importanza per l'interesse pubblico;
che i provvedimenti di ripristino
presuppongono l'esistenza di una violazione materiale del diritto applicabile
all'intervento abusivo; deve, in altri termini, essere dato un contrasto che
non può essere sanato mediante rilascio di un permesso a posteriori;
che, salvo i casi in cui il contrasto è
manifesto, l'esistenza della violazione materiale che legittima l'azione di
ripristino va accertata nell'ambito di un procedimento di rilascio del permesso
in sanatoria;
che, contrariamente a quanto assume la
ricorrente, la posa di quattro cariatidi, fissate in modo stabile e permanente
ai pilastri della facciata di un edificio, configura un intervento soggetto a licenza
edilizia (art. 1 LE); si tratta in effetti di un intervento atto ad alterare in
misura significativa l'aspetto dell'immobile; il fatto che possano essere
facilmente rimosse nulla toglie alla loro rilevanza dal profilo della polizia
delle costruzioni;
che, nell'evenienza concreta, il municipio
ha fondato il controverso ordine di rimozione sull'art. 2 lett. b NAPRNT; il
Consiglio di Stato ha invece ritenuto che la violazione materiale del diritto
fosse da ricercare nell'art. 10 NAPRNT;
che la deduzione del Governo merita di
essere condivisa; l'art. 2 NAPRNT è in effetti soltanto una disposizione di
natura programmatica, che si limita a definire gli obbiettivi generali della
pianificazione del nucleo, fra i quali annovera la
messa in
evidenza delle caratteristiche specifiche qualificanti il tessuto edilizio del
nucleo, tutelando ciò che esiste e disciplinando l'edificazione futura; (lett. b)
che l'art. 10 NAPRNT, al quale si richiama
il Consiglio di Stato, stabilisce invece le direttive particolari applicabili
al comparto A, nel quale è compreso lo stabile della ricorrente;
che secondo questa norma:
In questo contesto hanno importanza
determinante le specifiche collocazioni degli edifici, le articolazioni volumetriche,
la tipologia edilizia e l'espressione architettonica determinata dagli elementi
compositivi delle facciate e dall'uso dei materiali.
(... omissis...)
che l'edificazione del comparto A, indicata
sul piano regolamentazione degli interventi edilizi, si compone di:
- Edifici da mantenere
Sono quelli
caratterizzanti il contesto e o quelli che hanno particolari pregi architettonici
(...omissis...)
- Edifici nuovi
Sono quelli
realizzabili:
2.1. in sostituzione di
edifici esistenti all'interno del tessuto edilizio da conservare
(...omissis...);
2.2. nelle aree
edificabili A1, A2, A3:
-
in sostituzione
di parti della trama urbana originaria,
dove essa presenta discontinuità non motivate;
-
quale riempimento
di vuoti originati da demolizioni
eseguite in epoca recente;
-
nei terreni
liberi riservati fin dall'origine allo sviluppo
ed all'edificazione del Borgo.
(...omissis...)
Il municipio può imporre di volta in volta
specifiche condizioni ove le particolari qualità ambientali lo richiedono.
(...omissis...).
che la norma in questione, per quanto
confusa possa apparire, sottolinea l'importanza dell'espressione
architettonica determinata dagli elementi compositivi delle facciate, conferendo
chiaramente al municipio la facoltà di imporre di volta in volta specifiche
condizioni ove le particolari qualità ambientali lo richiedono;
che tale facoltà, di carattere generale e
finalizzata al conseguimento degli obbiettivi pianificatori sanciti dall'art. 2
NAPRNT, si estende di principio a tutti gli interventi edilizi interessanti la
zona del nucleo;
che l'ordine di rimuovere le cariatidi
applicate abusivamente alle colonne del porticato, che caratterizza la facciata
rivolta verso il lago dell'edificio della ricorrente, sottintende la recisa
determinazione del municipio di vietare la brutale alterazione della sua
espressione architettonica posta in essere dal gerente dell'esercizio pubblico
mediante la posa di elementi palesemente estranei alla tipologia degli stabili
che compongono il nucleo;
che il contrasto fra le obbrobriose
cariatidi e le disposizioni volte a tutelare l'armonioso insieme degli edifici
che fanno da cornice a quell'angolo del lago è talmente grave ed evidente da
integrare gli estremi della deturpazione;
che l'evidenza dell'offesa arrecata al
comune senso estetico permette di prescindere dall'esperimento di una procedura
di rilascio del permesso in sanatoria e giustifica l'immediata adozione del
controverso ordine di allontanamento;
che il modico ritardo con cui il municipio è
intervenuto non permette in nessun caso alla ricorrente di sottrarsi
all'obbligo di ripristinare una situazione conforme al diritto richiamandosi al
principio della buona fede;
che la ricorrente non può sfuggire a tale
obbligo nemmeno richiamandosi al fatto che le statue siano state posate dal suo
locatario, gerente dell'esercizio pubblico; in quanto proprietaria
dell'immobile essa risponde in effetti delle violazioni dell'ordinamento
edilizio poste in essere dai suoi inquilini;
che, stando così le cose, il ricorso,
manifestamente infondato, va quindi respinto;
che la tassa di giustizia è posta a carico
della ricorrente secondo soccombenza;
per questi motivi,
visti gli art. 43, 45 LE, 2, 10 NAPRNT; 3, 18, 28, 60,
61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giustizia di fr. 800.- è posta a carico della ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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