AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
52.2002.433
Data decisione, Autorità:
06.02.2003, TRAM
Incarto n.
52.2002.433
Lugano
6 febbraio 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi e Werner Walser
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 28 ottobre 2002 di
__________,
rappr. da __________,
contro
la risoluzione 8 ottobre 2002 (n. 4787) del
Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente
avverso la decisione 24 luglio 2002 del Dipartimento delle istituzioni,
Sezione dei permessi e dell'immigrazione, in materia di autorizzazione
d'entrata e di rilascio di un permesso di soggiorno per le figlie __________
(1985), __________ (1987) e __________ (1990) a titolo di ricongiungimento
famigliare;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. La
cittadina dominicana __________ (1966) è madre di tre figlie, nate da una relazione
con il connazionale __________: __________ (20 ottobre 1985), __________ (13
agosto 1987) e __________ (10 luglio 1990).
Nel 1992, la ricorrente ha soggiornato per
alcuni mesi in Svizzera e poi in Italia, Paese nel quale essa ha pure risieduto
nel 1993.
Il 3 marzo 1994, __________ è rientrata in
Svizzera, dove il 1° giugno successivo si è sposata con il cittadino elvetico
__________ (1944), ottenendo per questo motivo un permesso di dimora e, nel
giugno 1999, un permesso di domicilio.
Il 13 gennaio 2001 __________ è deceduto.
B. a) Il 10
maggio 2002 un famigliare ha chiesto alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione
del Dipartimento delle istituzioni, per il tramite del Consolato generale della
Confederazione Svizzera a Santo Domingo, che __________, __________ e
__________ potessero entrare nel nostro Paese per vivere presso la madre, allegando
l'autorizzazione del padre per l'espatrio.
b) Con decisione 24 luglio 2002, l'autorità
dipartimentale ha respinto le domande, rilevando che la madre non aveva mai indicato
l'esistenza delle figlie e che il ricongiungimento famigliare con le stesse era
tardivo e volto in realtà a offrire loro migliori condizioni di vita e un
futuro più favorevole.
La decisione è stata resa sulla base degli
art. 4, 16, 17 LDDS, 8 ODDS e 8 CEDU.
C. Con
giudizio 8 ottobre 2002, il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione,
respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da __________.
Il Governo ha in primo luogo rilevato che
l'accordo sulla libera circolazione delle persone, in vigore dal 1° giugno 2002
(ALC; RS 0.142.112.681) stipulato tra la Comunità europea ed i suoi Stati
membri e la Confederazione Svizzera, non era applicabile nel caso concreto,
nemmeno per analogia, in quanto la ricorrente è cittadina di uno Stato non
facente parte del menzionato accordo e che non vi era pertanto alcuna disparità
di trattamento.
L'Esecutivo cantonale ha in seguito ritenuto
che non fossero dati i presupposti per autorizzare il ricongiungimento
famigliare, perché il legame tra la madre e le figlie, due delle quali ormai
prossime a entrare nel mondo del lavoro, non appariva intenso ed effettivamente
vissuto a causa della durata pluriennale della separazione volontaria tra le
stesse e della mancanza di informazioni fornite dall'insorgente sull'esistenza
della prole.
Ha considerato inoltre che non vi erano
interessi famigliari preponderanti tali da modificare le relazioni come erano
state vissute fino a quel momento: __________, __________ e __________ erano
nate e cresciute nella Repubblica Dominicana, dove avevano sempre vissuto
presso i nonni materni e vivevano con altri stretti parenti, che le accudivano
da quando la madre era partita per l'estero.
D. Contro la
predetta pronunzia governativa, __________ insorge ora davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando che le tre
figlie siano autorizzate ad entrare in Svizzera e poste al beneficio di un
permesso di dimora a titolo di ricongiungimento famigliare.
La ricorrente invoca la parità di
trattamento a seguito dell'entrata in vigore dell'ALC, rilevando di essere
vedova di un cittadino elvetico e di aver inoltrato una domanda per ottenere la
naturalizzazione agevolata. Non permettendo il ricongiungimento famigliare in
questi termini, soggiunge la ricorrente, si violerebbe il principio di uguaglianza
protetto dall'art. 8 cpv. 2 Cost. La domanda non sarebbe pertanto abusiva.
E. All'accoglimento
del gravame si oppongono sia il dipartimento sia il Consiglio di Stato con
argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato, in
diritto
- 1.1. In
materia di diritto degli stranieri, la competenza del Tribunale cantonale amministrativo
a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di
Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere
impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (cfr.
art. 10 lett. a LALPS).
1.2. Giusta l'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3
OG, in materia di polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo
al Tribunale federale non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di
permessi al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce un diritto.
L'art. 4 LDDS sancisce che l'autorità competente decide liberamente, nei limiti
delle disposizioni della legge e dei trattati con l'estero, in merito alla
concessione del permesso di dimora o di domicilio. Lo straniero ha quindi un
diritto all'ottenimento di un simile permesso solo laddove tale pretesa si
fonda su una disposizione particolare del diritto federale o di un trattato
internazionale (DTF 127 II 60 consid. 1a, 126 II 425 consid. 1 con rinvii).
1.3. Non esiste alcun trattato conchiuso tra
la Confederazione Svizzera e la Repubblica Dominicana che regoli in modo specifico
il soggiorno nel nostro Paese dei cittadini dominicani, dal quale potrebbe
scaturire un diritto al rilascio di un permesso a titolo di ricongiungimento
famigliare.
Neanche la Convenzione 20 novembre 1989 sui
diritti del fanciullo (RS 0.107) istituisce un diritto in tal senso (DTF 124 II
361, consid. 3b).
1.4. Giusta l'art. 17 cpv. 2 LDDS i figli
celibi d'età inferiore ai 18 anni hanno il diritto di essere inclusi nel
permesso di domicilio dei genitori, a condizione che essi vivano con questi
ultimi.
__________ è domiciliata in Svizzera dal
giugno 1999 e le sue tre figlie avevano rispettivamente 16, 14 e 11 anni al
momento del deposito della domanda di ricongiungimento famigliare.
Conformemente alla norma menzionata, di principio, essi dispongono dunque di un
diritto al permesso sollecitato. Qualora la censura di violazione dell'art. 17
cpv. 2 LDDS fosse sollevata innanzi al Tribunale federale attraverso un ricorso
di diritto amministrativo, questa sarebbe ammissibile in applicazione dell'art.
100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG. Il gravame è pertanto ricevibile anche innanzi al
Tribunale cantonale amministrativo.
1.5. Lo straniero che ha uno stretto legame
di parentela con una persona che possiede un permesso di domicilio in Svizzera
può invocare, a protezione della propria vita familiare, l'art. 8 CEDU. In tal
caso, se il legame è intatto ed effettivamente vissuto, la libertà delle
autorità cantonali di rifiutare un permesso di soggiorno (cfr. art. 4 LDDS) è
limitata e contro una decisione di rifiuto è ammissibile il ricorso di diritto
amministrativo dinanzi al Tribunale federale in applicazione dell'art. 100 cpv.
1 lett. b n. 3 OG (DTF 122 II 5 consid. 1e, 292 consid. 1e, 389 consid. 1b, 93
consid. 1c) e, di riflesso, nella presente sede attraverso il rinvio di cui all'art.
10 lett. a LALPS. La legittimazione a ricorrere compete in questi casi sia allo
straniero cui è stato negato il permesso, sia al parente con il quale egli
intende ricongiungersi in Svizzera (DTF 119 Ib 84 consid. 1c).
Nella fattispecie, la ricorrente sostiene di
avere mantenuto con le figlie un legame vivo e intenso. Per la soluzione della
vertenza non è necessario esaminare più a fondo tale aspetto. In effetti, per
la ragioni che seguono, nella misura in cui la censura di violazione dell'art.
8 CEDU fosse ammissibile, essa andrebbe comunque respinta nel merito.
1.6. Il gravame, tempestivo (art. 10 LALPS e
46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere
(art. 43 PAmm), può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art.
18 cpv. 1 PAmm).
-
Va in
primo luogo rilevato che la ricorrente non è né cittadina elvetica né comunitaria.
Essa non rientra pertanto tra i soggetti a cui si rivolge l'ALC. Di
conseguenza, essa non beneficia di alcun diritto a essere trattata allo stesso
modo di un cittadino comunitario residente in Svizzera o del coniuge straniero
di quest'ultimo. Per tale motivo, l'insorgente non può far valere sotto questo
profilo la violazione del principio di uguaglianza. Ammettere il contrario
significherebbe estendere indirettamente il campo di applicazione del trattato
in questione a persone che, a dipendenza della loro nazionalità, ne sono
manifestamente escluse.
-
L'art. 17
cpv. 2 LDDS ha per scopo di permettere ed assicurare a livello giuridico
un'effettiva convivenza famigliare (DTF 119 Ib 81 consid. 2c). Tale disposto
può essere di conseguenza invocato solo per favorire una tale convivenza; ciò
non è il caso se lo straniero domiciliato in Svizzera vive separato dai figli
per anni e poco prima che essi compiano i diciotto anni li fa venire nel nostro
Paese, salvo che esistano validi motivi che hanno impedito un ricongiungimento
più tempestivo (DTF 119 Ib 88 consid. 3a). Benché la norma sia stata
essenzialmente concepita dal legislatore federale per permettere il
ricongiungimento dell'intero nucleo famigliare, essa è applicabile per analogia
nell'ambito di famiglie monoparentali (DTF 125 II 585). In questi casi non
esiste però un diritto incondizionato dei figli che vivono all'estero a raggiungere
il genitore stabilitosi in Svizzera. Essi hanno diritto a essere inclusi nel
permesso del genitore domiciliato nel nostro Paese solo se è con questo che
hanno le relazioni familiari più intense. Nella valutazione di tale aspetto, si
deve tenere conto non soltanto delle circostanze passate, ma anche di eventuali
cambiamenti successivi e delle prospettive future (DTF 118 Ib 159 consid. 2b).
Neppure può essere ritenuto come determinante unicamente il fatto che il figlio
abbia sempre vissuto all'estero, dove ha allacciato i legami più stretti,
altrimenti il ricongiungimento famigliare non diverrebbe in pratica mai
possibile. È necessario per contro accertare presso quale genitore il figlio
abbia vissuto, e, in caso di divorzio, chi ne ha ricevuto l'affidamento; se nel
frattempo gli interessi dei figli si sono modificati, l'adattamento alla nuova
situazione famigliare dovrebbe, di principio, essere dapprima regolato dal
diritto civile. Tuttavia, anche nei casi in cui uno dei genitori vive in
Svizzera e il figlio è restato nel proprio Paese d'origine in cura presso una
terza persona o un altro famigliare che non è né il padre né la madre, valgono
per analogia i principi appena esposti (DTF 125 II 588 segg. consid. 2c).
-
In
concreto, la ricorrente non è stata costretta ad allontanarsi dai propri figli,
ma ha scelto la via della separazione per costruirsi una nuova vita all'estero.
Dopo un breve soggiorno irregolare nel nostro Paese nel 1992 e dopo aver
risieduto in Italia lo stesso anno e in quello successivo, il 3 marzo 1994 essa
è rientrata in Svizzera, dove si è sposata tre mesi più tardi stabilendovisi
definitivamente, lasciando le sue tre figlie presso i nonni materni.
Nonostante che dalle nozze essa abbia beneficiato
di un permesso di dimora annuale, con la possibilità di richiedere immediatamente
il ricongiungimento famigliare, nemmeno con l'ottenimento di un permesso di
domicilio nel giugno 1999 essa ha avviato le relative pratiche. Solo il 10
maggio 2002 l'insorgente ha chiesto che le figlie, allora dell'età di 16, 14 e
11 anni, entrassero in Svizzera, senza peraltro nemmeno documentare di aver
mantenuto in qualche modo dei legami con le stesse.
Va poi rilevato che in questi 10 anni di
separazione la ricorrente
ha sottaciuto alla Sezione dei permessi e
dell'immigrazione di aver le tre figlie di cui trattasi, limitandosi a indicare
nella propria domanda di entrata in Svizzera del 3 febbraio 1994 di essere
madre di tale __________, nata il 13 agosto 1987. In questo modo essa non ha
rispettato l'obbligo sancito dagli art. 3 cpv. 2 LDDS e 8 ODDS, che hanno per
scopo di permettere alle autorità di prendere in considerazione, sin
dall'inizio, tutte le conseguenze che la concessione di un permesso di soggiorno
potrebbe comportare sul sovrappopolamento di stranieri e, eventualmente, sul
mercato del lavoro (DTF 115 Ib 98 consid. 3b). Orbene, se già il ricongiungimento
famigliare sulla base dell'art. 17 cpv. 2 LDDS è fatto dipendere
dall'adempimento di una serie di ben precise condizioni (cfr. consid. 3.), a
maggior ragione si deve ammettere che in situazioni come quella appena
illustrata, dove la ricorrente ha fornito all'autorità delle informazioni
inesatte sottacendo l'esistenza di tre figlie, soltanto la presenza di circostanze
del tutto particolari permette di soprassedere a simili comportamenti e
giustifica la concessione del permesso richiesto.
Non permette quindi giungere a conclusioni
più favorevoli all'insorgente il fatto che essa abbia nel frattempo richiesto di
ottenere la naturalizzazione svizzera agevolata per se stessa.
Non sussistono nemmeno interessi familiari
preponderanti che esigono una modifica delle relazioni esistenti e impongono a
__________, __________ e __________ di trasferirsi in Svizzera presso la madre,
unico legame che hanno nel nostro Paese. Da almeno otto anni l'insorgente è
infatti assente in modo definitivo dalla Repubblica Dominicana e quando essa si
è separata dalle figlie, queste ultime hanno vissuto presso i nonni materni, i
quali continuano ad occuparsi di loro (ricorso ad 2, pag. 3). Il fatto che il
padre delle stesse abbia dato il consenso all'espatrio è quindi irrilevante.
Inoltre __________, __________ e __________
sono nate e risiedono da sempre nella Repubblica Dominicana. È dunque là che
hanno i loro legami sociali e culturali più stretti. Dato che nel loro Paese
d'origine sono ancora presenti parenti che continuano ad occuparsi delle
stesse, non appare dunque appropriato inserirle in un ambiente di cui non
conoscono la lingua e in un sistema socioprofessionale totalmente diverso dal
loro. In siffatte circostanze, non si vedono oggettivamente quali possano
essere i fattori che hanno spinto __________ ad avviare una pratica di ricongiungimento
famigliare, se non, verosimilmente, la volontà che queste ultime beneficiassero
di un futuro migliore, segnatamente una formazione ed un avvenire professionale
più favorevoli di quelli ottenibili nella Repubblica Dominicana.
Va pure rilevato che l'alloggio di 2 locali
e mezzo dell'insorgente non appare adeguato per ospitare le tre figlie (v.
contratto di locazione, agli atti).
Visto quanto precede, si deve concludere che
i presupposti di cui all'art. 17 cpv. 2 LDDS non sono adempiuti e che il
principio della proporzionalità non è stato violato.
- Occorre
ora esaminare se la decisione impugnata violi l'art. 8 CEDU.
5.1. Giusta l'art. 8 CEDU ogni persona ha
diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e
della sua corrispondenza (n. 1). Non può esservi ingerenza della pubblica autorità
nell'esercizio di tale diritto se non in quanto tale ingerenza sia prevista
dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società democratica,
è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico
del Paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale,
o la protezione dei diritti e delle libertà altrui (n. 2).
5.2. L'art. 8 CEDU tutela, tra l'altro, la
relazione familiare tra genitori e figli. Non assicura tuttavia alla persona
residente in Svizzera un diritto assoluto di far venire nel nostro Paese un suo
familiare, segnatamente quando essa stessa ha preso la decisione di vivere
separata da quest'ultimo per venire in Svizzera. Tale principio vale, a maggior
ragione, laddove gli interessati dimostrano con il loro comportamento che il
permesso richiesto non è volto in primo luogo a permettere una vita familiare
comune, bensì al raggiungimento di altri obiettivi (DTF 122 II 392 consid. 4b
con rinvii; 119 Ib 91 consid. 4a; 118 Ib 153 consid. 2c). Difatti, in presenza
di un'ingerenza nella vita famigliare, giustificata ai sensi dell'art. 8 n. 2
CEDU dalla politica restrittiva in materia di stranieri praticata dalla
Svizzera - in particolare dalla salvaguardia del mercato svizzero del lavoro e
dal mantenimento di un rapporto equilibrato tra popolazione svizzera e
straniera -, appare legittimo rifiutare un permesso di entrata e di soggiorno
sul nostro territorio al figlio di uno straniero quando la separazione della
famiglia risulta dalla libera scelta o volontà del genitore residente in
Svizzera, non sussistono interessi familiari preponderanti che impongono una
modifica delle relazioni esistenti rispettivamente una modifica si appalesa
imperativa, ed infine che la continuazione delle relazioni familiari non sono
ostacolate dall'autorità (ibidem).
5.3. In concreto, è da escludere che l'art.
8 CEDU imponga il rilascio del controverso permesso od appaia anche solo
violato. In primo luogo, madre e figlie vivono definitivamente separate almeno
dal 1994. Non vi sono inoltre interessi famigliari preponderanti che esigano
una modifica delle relazioni esistenti. In simili circostanze, poiché
l'avversato diniego del permesso trae indiscutibilmente origine dalla politica
restrittiva in materia di stranieri praticata dal nostro Paese, esso deve
essere considerato giustificato. Questa soluzione si impone a maggior ragione
se si tiene conto che, come è già stato spiegato dianzi, sussistono più che
fondati motivi per ritenere che la venuta in Svizzera della prole della
ricorrente risponda al soddisfacimento di obiettivi di natura essenzialmente
economica. Va infine rilevato che nulla impedisce a __________ di continuare a
mantenere le relazioni personali come le ha intrattenute con le figlie finora.
-
Rifiutando
di rilasciare il permesso di dimora alle figlie della ricorrente, le autorità
inferiori non hanno disatteso nessuna normativa internazionale e federale. La
decisione censurata non procede infatti da un esercizio abusivo del potere di apprezzamento
che la legge riserva all'autorità di polizia degli stranieri in ordine alla
valutazione dell'adeguatezza della misura adottata.
-
In esito
alle considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere respinto.
Tassa e spese di giustizia seguono la
soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 8 CEDU; 8 Cost; 1, 4, 17 cpv. 2 LDDS; 8
ODDS; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61
PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa e
le spese di giustizia, per complessivi di fr. 900.–, sono poste a carico della
ricorrente.
-
Contro la
presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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