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Numero d'incarto:
52.2002.430
Data decisione, Autorità:
20.12.2002, TRAM
Incarto n.
52.2002.430
Lugano
20 dicembre
2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretaria:
Lorenza Ponti Broggini, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 25 ottobre 2002 di
__________, __________,
patrocinato da: avv. __________, __________,
contro
la decisione 8 ottobre 2002, no. 4776, del Consiglio
di Stato che ha respinto l'impugnativa del ricorrente avverso la risoluzione
3 luglio 2002 del municipio di __________ in materia di determinazione di
domicilio;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che dal
- giugno 1992 il ricorrente __________ è domiciliato a __________ dove
possiede una casa monofamiliare, nella quale abita pure __________ dal gennaio
1999; invalido al 100% egli è al beneficio di una rendita d'invalidità;
che dal 1. gennaio 2002 __________ ha locato
un appartamento di due locali a __________ (__________);
che il 3 luglio 2002 il municipio di
__________ ha respinto la richiesta del ricorrente di trasferimento del
domicilio a __________, sostenendo che la locazione di un appartamento in tale
comune non era sufficiente per il suo accoglimento;
che l'8 ottobre 2002 il Consiglio di Stato
ha respinto il gravame interposto dall'insorgente contro tale decisione; il
Governo ha ritenuto determinante che l'insorgente è proprietario di una casa
d'abitazione a __________, nella quale risiede pure la sua convivente; tale
abitazione è inoltre stata giudicata più confortevole di un appartamento di due
locali locato a __________;
che contro tale risoluzione il soccombente
insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulandone
l'annullamento; sostiene che la relazione con __________ è cessata dal 31
dicembre 2001, circostanza questa a cui egli aveva accennato; lamenta il fatto
che il Consiglio di Stato non ha considerato le motivazioni d'ordine medico che
lo hanno indotto a trasferirsi; chiede infine che venga esperito un sopralluogo
per verificare il comfort dell'appartamento di __________ che non ha nulla da
invidiare alla casa di __________;
che all'accoglimento dell'impugnativa si
oppongono il Consiglio di Stato ed il municipio di __________, delle cui
argomentazioni si dirà all'occorrenza;
considerato, in
diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 208 cpv. 1
LOC;
che la legittimazione attiva del ricorrente
è certa (art. 43 PAmm);
che il ricorso, tempestivo (art. 213 cpv. 2
LOC), è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti (art. 18
PAmm);
che ad eventuali lacune nell'accertamento
dei fatti potrà semmai essere posto rimedio annullando la decisione impugnata e
rinviando la causa all'istanza inferiore per nuovo giudizio, previa assunzione
delle prove necessarie (art. 65 cpv. 1 PAmm); non rientra nei compiti primari
di questo tribunale quello di porre rimedio alle carenze istruttorie poste in
essere dalle istanze inferiori;
che giusta l'art. 6 LOC è domiciliato in un
comune chi vi risiede con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente; il
concetto di domicilio della LOC si riallaccia al concetto di domicilio civile
retto dall'art. 23 CC, che postula l'adempimento cumulativo di due presupposti:
quello oggettivo della residenza effettiva in un determinato luogo e quello
soggettivo dell'intenzione concretamente manifestata dall'interessato di
stabilirvisi durevolmente DTF 97 I 3, consid. 3; RDAT 1982, pag. 71 seg.); vi è
residenza quando una persona soggiorna per un certo periodo in un luogo determinato,
costituendo ed intrattenendo con esso rapporti di intensità tale da farlo
apparire come il centro delle sue relazioni personali;
che nel caso concreto il Consiglio di Stato ha respinto il
gravame dell'interessato non ritenendo adempiuti i presupposti summenzionati
per il trasferimento del suo domicilio;
che come si è
detto, il Governo ha fondato la propria decisione sul fatto che il ricorrente
possiede una casa a __________, nella quale vive __________, ritenuta la sua
convivente;
che sia nel
proprio scritto 10 giugno 2002 sia nell'impugnativa 16 luglio 2002 il ricorrente
aveva accennato di aver abbandonato la casa di __________ "per motivi relazionali
strettamente personali con la persona che occupa attualmente lo stabile, seppur
di mia proprietà";
che tale
circostanza non è stata in alcun modo approfondita dall'Esecutivo cantonale, il
quale ha, al contrario, ritenuto data ed esistente la convivenza con
__________;
che oltre a ciò
il Governo ha tratto, indebitamente, la conclusione che l'appartamento di
__________ è "sicuramente ben meno confortevole della casa unifamiliare
di __________ ", sebbene nell'incarto non figuri alcuna prova in tal
senso;
che, al momento
attuale, agli atti non vi è alcuna prova che infici la versione dell'insorgente,
di aver trasferito il centro dei propri interessi nel comune di __________;
che è ben vero
che il fatto di possedere una casa d'abitazione a __________ rappresenta un
indizio in favore di quest'ultimo comune;
che tuttavia
spetta al Consiglio di Stato verificare l'attendibilità delle versioni addotte
dalle parti, procedendo all'audizione di __________, esperendo un sopralluogo
in entrambe le abitazioni, verificando i consumi di elettricità, facendo
effettuare controlli di polizia sulla presenza del ricorrente nell'uno o
nell'altro comune;
che essendo le
lacune istruttorie poste in essere dal Consiglio di Stato tanto gravi, non
possono essere sanate da questa corte;
che questo
tribunale deve pertanto limitarsi a ritornare l'incarto al Governo affinché
completi l'istruttoria, acquisendo agli atti le prove mancanti;
che il ricorso
è pertanto accolto e la decisione impugnata annullata; gli atti vanno ritornati
al Consiglio di Stato affinché proceda come descritto;
che visto
l'esito del gravame si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia (art.
28 PAmm); il comune di __________ rifonderà al ricorrente la somma di fr.
800.-- a titolo di ripetibili (art. 31 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 23 CC; 6, 208 cpv. 1, 213 cpv. 3 LOC; 1
segg. PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la risoluzione 8 ottobre 2002, no. 4776,
del Consiglio di Stato è annullata;
1.2. gli atti sono ritornati all'Esecutivo
cantonale per completamento dell'istruttoria e nuova decisione.
-
Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese. Il comune di __________ rifonderà
all'insorgente la somma di fr. 800.-- a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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