AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
52.2002.410
Data decisione, Autorità:
27.02.2003, TRAM
Incarto n.
52.2002.410
Lugano
27 febbraio
2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 14 ottobre 2002 di
__________,
patrocinata da: avv. __________,
contro
la decisione del Consiglio di Stato del 24 settembre
2002 (n. 4558), che conferma la decisione 3 giugno 2002 con cui il municipio
di __________ ha ordinato alla ricorrente di demolire quanto realizzato in
difformità con la licenza edilizia rilasciatale il 26 gennaio 2000;
viste le risposte:
-
21 ottobre 2002 del
municipio di __________;
-
22 ottobre 2002 del
Consiglio di Stato;
-
29 ottobre 2002 di
__________ e __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. __________
è proprietaria di una casa d'abitazione monofamigliare, situata a __________,
in località __________ (part. n. __________ RF), a confine con un fondo inedificato
(part. n. __________ RF), di proprietà dei resistenti __________ e __________.
A cavallo del confine fra i due fondi v'è una piccola area boschiva, lunga una
cinquantina di metri e larga una ventina, la cui estensione è stata accertata
mediante risoluzione 21 aprile 1998 del Consiglio di Stato. Verso sud-ovest, il
bosco è a diretto contatto con un corpo avanzato, largo m 4.50, della casa
della ricorrente.
Il 30
giugno 1999 la ricorrente ha chiesto al municipio di __________ il permesso di
sopraelevare la costruzione di un piano, aumentandone la volumetria ma lasciandone
immutato il perimetro. Alla domanda si è opposto il Dipartimento del territorio,
obiettando che la costruzione non rispettava la distanza minima dal bosco.
Verificata la situazione in loco, l’autorità cantonale è tuttavia rivenuta
sulla propria determinazione, esprimendo in un secondo tempo preavviso
favorevole all’intervento. Il 26 gennaio 2000 la ricorrente ha pertanto
ottenuto dal municipio la licenza edilizia per sopraelevare la costruzione di
un piano, senza modificarne il perimetro.
Nel corso
dei lavori, la ricorrente si è però scostata dal permesso ricevuto, allungando
di m 1,80 x 2,60 il corpo sporgente a diretto contatto con il bosco.
Alla
domanda di costruzione in sanatoria, si sono opposti i vicini qui resistenti,
contestando la violazione delle distanze dal bosco. Il 26 giugno 2000 il
municipio ha rilasciato la licenza in sanatoria. La licenza è tuttavia stata
annullata dal Consiglio di Stato con risoluzione 10 ottobre 2000 (n. 4358),
confermata dal Tribunale amministrativo con giudizio 8 gennaio 2001.
B. Il 3 giugno
2002 il municipio di __________ ha ordinato la demolizione delle opere
realizzate in contrasto con la licenza ricevuta, indicando che un eventuale ricorso
non avrebbe goduto dell’effetto sospensivo.
C. Con
giudizio 24 settembre 2002 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento,
riferendosi in particolare alla sentenza del Tribunale amministrativo, che
aveva definitivamente negato la licenza edilizia in sanatoria.
Il
rispetto delle distanze minime dal bosco sarebbe dettato da un interesse
pubblico preminente rispetto a quelli personali o finanziari dei privati di
conservare la costruzione. Considerata inoltre la malafede della ricorrente, la
quale avrebbe edificato ben sapendo di eludere la licenza edilizia concessa,
una diversa soluzione differente dalla demolizione non entrerebbe in considerazione.
D. Contro il
predetto giudizio governativo la soccombente si aggrava ora davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendone l’annullamento. L’ordine di demolizione,
allega, sarebbe sproporzionato, contrario al principio della buona fede e
sprovvisto di interesse pubblico preponderante.
Le opere
realizzate in contrasto con la legge differirebbero in misura minima con quanto
autorizzato. La domanda di costruzione in sanatoria non implicava nessuna
diminuzione della distanza della casa dal bosco, peraltro composto di sporadica
vegetazione senza alcun pregio. La parte dell’immobile da demolire ospiterebbe
il bagno e parte della cucina che servono all’edificio. L’abbattimento
pregiudicherebbe inoltre le strutture dello stabile, sarebbe tecnicamente
difficile da realizzare ed eccessivamente oneroso.
E. All’accoglimento
del ricorso si oppone il Consiglio di Stato senza formulare particolari
osservazioni. Ad identica conclusione pervengono i resistenti __________ che
contestano in dettaglio le tesi della ricorrente con argomenti di cui si dirà
semmai più avanti. Il municipio si rimette all’apprezzamento del Tribunale amministrativo.
Considerato, in
diritto
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall’art. 21 LE. La legittimazione
attiva dell’insorgente, gravata dalla decisione impugnata, è certa. Il ricorso,
tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.
Un
sopralluogo è del tutto superfluo. La situazione dei luoghi e dell’oggetto
della contestazione è sufficientemente nota a questo tribunale ed emerge
chiaramente dagli atti. I fatti non sono controversi e le questioni poste a
giudizio non richiedono nuovi accertamenti. Il giudizio può quindi essere reso
sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).
-
Ai
resistenti va riconosciuta la qualità di parte. In quanto proprietari di un
fondo contermine a quello della ricorrente, essi versano in effetti in una
situazione legata all'oggetto del provvedimento impugnato da un rapporto
sufficientemente stretto ed intenso, atto a contraddistinguerla da quella degli
altri membri della collettività. Sono inoltre portatori di un interesse
personale, diretto ed attuale ad opporsi a qualsiasi intervento suscettibile di
pregiudicare la conservazione del bosco che separa la loro proprietà da quella
della ricorrente. Al proprietario di un fondo contermine a quello oggetto di un
abuso edilizio, si deve in via di principio riconoscere un interesse legittimo
ad esigere che la disciplina urbanistica venga rispettata anche nelle fasi successive
al rilascio della licenza. Dandosi il caso, il mancato esercizio del potere repressivo
dell’abuso edilizio può non solo sostanziare una disattenzione dell’interesse
pubblico, ma interferire in misura pregiudizievole nella sfera giuridica del
terzo proprietario del fondo contermine a quello in cui si è manifestato
l’abuso edilizio. Sicchè il riconoscimento, in siffatte situazioni, della
potestà ricorsuale appare congruamente giustificato (RDAT 1979 n. 52 cons. b).
-
Giusta
l'art. 43 LE, il municipio ordina la demolizione o la rettifica delle opere eseguite
senza permesso in contrasto con la legge, il PR o il RE, tranne nel caso in cui
le differenze siano minime e senza importanza per l'interesse pubblico.
Violazioni minime dell’interesse pubblico, ma pregiudizievoli di quello dei
vicini, devono comunque essere eliminate quando questi abbia tempestivamente
reclamato. Resta riservato il principio della proporzionalità (art. 43 cpv. 1 e
2 LE).
L'ordine
di ripristino presuppone l'esistenza di una violazione materiale del diritto,
ossia di un'opera realizzata senza permesso od in contrasto con il permesso
ricevuto, che si pone in contrasto insanabile con il diritto materialmente
applicabile e non può pertanto essere posta al beneficio di un permesso in
sanatoria (Scolari, Commentario, II ed., ad art. 43 LE n. 1286 seg.).
Quando il
ripristino risulti impossibile o sproporzionato, è possibile sostituirlo con
una sanzione pecuniaria entro un anno dalla violazione (art. 44 cpv. 1 e 2 LE).
Anche il
costruttore in mala fede può richiamarsi al principio di proporzionalità. Deve
tuttavia attendersi che l’autorità applichi un metro di giudizio severo,
attribuendo un peso accresciuto all’interesse riferito al ripristino di una
situazione conforme al diritto (DTF 111 Ib 224 consid. 6b). Ove il costruttore
abbia agito in mala fede, nella ponderazione degli interessi contrapposti,
l’autorità può attribuire un peso accresciuto al ripristino di una situazione
conforme al diritto materiale e trascurare, o considerare solo parzialmente,
gli inconvenienti meramente personali, segnatamente le spese di costruzione e
di demolizione, derivanti ai proprietari dall’ordine litigioso.
-
Con
giudizio 8 gennaio 2001, contro il quale non è stato interposto ricorso, il
Tribunale cantonale amministrativo ha annullato la licenza edilizia rilasciata
in sanatoria all’insorgente, ritenendo che l’aggiunta in contestazione violasse
le norme sulle distanze delle costruzioni dal bosco. L’esistenza di una
violazione materiale della legge è quindi stata accertata con giudizio che non
può essere rimesso in discussione.
-
5.1. A
torto reputa la ricorrente che l’ordine di demolizione non sia sorretto da un interesse
pubblico sufficiente.
La LFo
ha, tra l’altro, lo scopo di conservare la foresta nella sua estensione e
ripartizione geografica, di proteggerla come ambiente naturale di vita e di
garantire che possa svolgere le sue funzioni, in particolare protettive,
sociali ed economiche (art. 1 cpv. 1 lett. a-c LFo). Deve inoltre contribuire a
proteggere la vita umana e beni materiali considerevoli da valanghe, scoscendimenti,
erosione e cadute di pietre (catastrofi naturali).
Le
disposizioni sulle distanze dal bosco perseguono scopi molteplici. Come norme
di polizia edilizia mirano a proteggere le costruzioni e gli impianti dal
pericolo di caduta alberi, dagli incendi, dall’umidità e dall’ombra; come norme
di polizia forestale tendono invece a preservare il bosco dalle immissioni
dannose provocate dagli edifici, segnatamente proteggendolo dal fuoco e salvaguardando
il valore ecologico (FF 1988 III 162). Le prescrizioni sulle distanze sono da
intendersi da una parte come misure di salvaguardia di un bene (il bosco) da
preservare nella prospettiva di uno sviluppo durevole, dall’altra come misure
destinate alla tutela della sicurezza dei fondi confinanti con la zona
boschiva. L’interesse pubblico alla salvaguardia del patrimonio boschivo
coincide quindi con l’interesse alla protezione della proprietà privata dai
pericoli che l’eccessiva vicinanza al bosco comporterebbe. Il semplice interesse
soggettivo della ricorrente, motivato più da ragioni estetiche e di comodità,
non può quindi considerarsi prevalente a quello pubblico.
5.2.
Secondo l’art. 6 LCFo, le costruzioni devono distare almeno 10 m dal bosco. In
via di deroga, la distanza può essere ridotta a 6 m. In concreto, la costruzione
preesistente sorgeva in parte a contatto diretto con il bosco. Con l’intervento
abusivo in contestazione, la ricorrente ha ulteriormente ridotto la già
insufficiente distanza dal bosco. Ha quindi aggravato il contrasto preesistente.
Ciò non può essere tollerato.
A torto
minimizza la ricorrente l’importanza dell’abuso commesso. Tanto dal profilo
oggettivo, quanto dal profilo soggettivo, nelle circostanze concrete,
l’allungamento di m 1.80 x 2.60 del corpo sporgente a diretto contatto con il
bosco, non può essere considerato una lieve trasgressione. L'architetto che ha
allestito i piani e, di riflesso, anche la ricorrente, non potevano ignorare
che la variante doveva essere preventivamente autorizzata. Viste le difficoltà
incontrate per ottenere la licenza 20 gennaio 2000, è assai verosimile che la
ricorrente ed il suo architetto sapessero perfettamente che un ampliamento
orizzontale non sarebbe mai stato autorizzato. Già per il fatto di aver
costruito senza permesso, il loro comportamento non appare comunque in buona fede.
5.3.
Infondate sono le censure sollevate dalla ricorrente in relazione ad
un’asserita mancanza di pregio del bosco ed alla sporadicità della vegetazione.
Il recente accertamento dell’area boschiva non può essere rimesso in discussione.
La scarsità della vegetazione arborea è del tutto irrilevante.
- In
concreto, il controverso ordine di ripristino non viola il principio di proporzionalità.
Invano
sostiene la ricorrente che con la demolizione sarebbe necessario spostare il
bagno e la cucina. In realtà, il bagno potrebbe essere mantenuto nell’attuale
posizione, dato che soltanto l’allungamento di m 1.80 x 2.60 nell’angolo
nord-ovest è interessato dall’ordine di demolizione. Anche metà della cucina
potrebbe venire conservata, salvaguardando in tal modo almeno parte degli
allacciamenti. La demolizione dell’aggiunta non pregiudica pertanto la
funzionalità dell’immobile, che rimane comunque garantita. A maggior ragione se
si considera che le esigenze di un'abitazione secondaria (cfr. domanda di
costruzione del 30 giugno 1999, pto. 12) sono generalmente inferiori a quelle
di una residenza primaria.
La
demolizione non è peraltro impossibile. Nemmeno la ricorrente, del resto, lo sostiene.
Non è escluso che possa costare anche un paio di decine di migliaia di franchi.
Molto probabilmente ben meno della somma (fr. 65'872.-) indicata dal preventivo
prodotto dalla ricorrente, che corrisponde alla metà dei costi di costruzione
iniziali (fr. 120'000.-), ma interessa una cubatura dieci volte inferiore. Ma
anche se dovesse costare la cifra prospettata dalla ricorrente, dal profilo
della proporzionalità la rettifica rimarrebbe comunque esigibile in
considerazione della palese mala fede con cui essa ha agito. Ammettere il
contrario significherebbe in effetti accettare l’abuso commesso, facendo
risultare pagante questo genere di atteggiamenti, incoraggiando l’inosservanza
della legge e discriminando chi la rispetta nonostante il sacrificio che questa
gli impone. Per questo stesso motivo, va pure esclusa la possibilità di
sostituire la demolizione con una sanzione pecuniaria.
- Dai
considerandi che precedono, il giudizio impugnato resiste alle censure della ricorrente.
L’ordine di demolizione va confermato in quanto immune da violazioni del
diritto e il ricorso respinto (art. 61 PAmm). La tassa di giustizia è posta a
carico della ricorrente, la quale rifonderà a __________ e __________ un adeguato
importo a titolo di ripetibili (art. 28 e 31 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 17 LFo; 6 LCFo; 21, 43, 44 LE;
3,18, 28, 31, 43, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
-
Il
ricorso è respinto.
-
La
tassa di giustizia di fr. 1'200.-- è posta a carico della ricorrente, che
rifonderà ad __________ e __________ la somma di
fr. 1'000.-- a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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