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Numero d'incarto:
52.2002.408
Data decisione, Autorità:
09.12.2002, TRAM
Incarto n.
52.2002.408
Lugano
9 dicembre
2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi e Werner Walser
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 12 ottobre 2002 di
__________,
contro
la risoluzione 1° ottobre 2002 (n. 4674) del
Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente
avverso la decisione 23 luglio 2002 del Dipartimento delle istituzioni,
Sezione della circolazione, in materia di esonero dall'imposta di
circolazione per veicoli a motore;
vista la risposta 22 ottobre
2002 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che l'8 luglio 2002 Franco __________ ha
chiesto alla Sezione della circolazione del Dipartimento delle istituzioni di
essere esonerato dal pagamento dell'imposta di circolazione per veicoli a
motore, sostenendo di essere infermo e di vivere in modeste condizioni finanziarie;
che con decisione 23 luglio 2002 la Sezione
della circolazione ha respinto la domanda di esonero perché il reddito
determinante dell'interessato non superava i limiti per il diritto ai sussidi
stabiliti dalla legge cantonale sull'assicurazione obbligatoria contro le
malattie;
che la decisione è stata resa sulla base
dell'art. 6 lett. c della legge sulle imposte e tasse di circolazione dei
veicoli a motore e dell'art. 4 del relativo regolamento di applicazione;
che con giudizio 1° ottobre 2002 il
Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione, respingendo
l'impugnativa contro di essa interposta da __________;
che, in sostanza, l'Esecutivo cantonale ha
ritenuto che il ricorrente non adempisse il requisito della modesta condizione
finanziaria per i motivi addotti dal dipartimento;
che la decisione indicava la facoltà di
ricorrere contro la stessa nel termine di 15 giorni presso questo Tribunale;
che contro il predetto giudizio governativo,
__________ si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone
l'annullamento e postulando l'esonero dal pagamento dell'imposta di
circolazione per veicoli a motore;
che il ricorrente, dopo
aver indicato che beneficiava dell'esonero del tributo da una decina d'anni,
sostiene di vivere attualmente con fr. 1'500.– al mese e di non poter fare a
meno dell'automobile per spostarsi;
che all'accoglimento del gravame si oppone
il Consiglio di Stato senza formulare osservazioni;
considerato, in
diritto
che giusta l'art. 3 PAmm, prima di entrare
nel merito di un'istanza o di un ricorso l'autorità esamina d'ufficio la
propria competenza;
che il ricorso al Tribunale cantonale
amministrativo è dato, nei casi previsti dalla legge, contro decisioni di un
dipartimento, di commissioni speciali e del Consiglio di Stato (art. 60 cpv. 1
PAmm);
che la deducibilità per ricorso di una
decisione al Tribunale cantonale amministrativo è quindi regolata secondo il
cosiddetto sistema enumerativo e non per clausola generale (Rep. 1968, pag. 204
consid. 3);
che le risoluzioni del Consiglio di Stato
sono definitive, se la legge non prevede il ricorso al Tribunale amministrativo
o al Gran Consiglio (art. 55 cpv. 3 PAmm);
che, in concreto, nessuna norma di legge
prevede la possibilità di impugnare sino al Tribunale amministrativo la
decisione con cui il Dipartimento delle istituzioni determina l'esonero
dall'imposta di circolazione in applicazione dell'art. 6 lett. c della legge
sulle imposte e tasse di circolazione dei veicoli a motore e del relativo regolamento;
che il Consiglio di Stato doveva pertanto
dichiarare definitiva la propria decisione;
che l'errata indicazione delle vie
ricorsuali non può in alcun caso rendere competente un'autorità che non lo sia
ex lege (DTF 124 I 258);
che il ricorso è pertanto irricevibile per
difetto di competenza materiale di questo Tribunale;
che anche se fosse data la competenza di
questo Tribunale, l'impugnativa andrebbe in ogni caso respinta nel merito in
quanto il ricorrente non è al beneficio dei sussidi della cassa malati;
che, considerata l'erronea indicazione dei
mezzi e dei termini di ricorso, si prescinde dal prelievo di una tassa di giudizio.
Per questi motivi,
visti gli art. 3, 28, 43, 55, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è irricevibile.
-
Non si
prelevano né tasse né spese di giustizia.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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