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Numero d'incarto:
52.2002.406
Data decisione, Autorità:
12.12.2002, TRAM
Incarto n.
52.2002.406
Lugano
12 dicembre
2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 10 ottobre 2002 della
patrocinata dall'avv. __________
contro
la decisione 17 settembre 2002 della Divisione delle
costruzioni del Dipartimento del territorio che aggiudica alla __________
lavori da impresario forestale nei boschi di __________ a __________;
viste le risposte:
preso atto della replica 31 ottobre 2002
dell'insorgente e delle dupliche:
-
12 novembre 2002
dell'Ufficio forestale X circondario;
-
14 novembre 2002 della
Divisione delle costruzioni;
-
26 novembre 2002 della
__________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che con
bando 17 luglio 2002 (FU n. __________ pag. __________) la Divisione delle
costruzioni (DC) del Dipartimento del territorio ha indetto un pubblico
concorso, retto dalla LCPubb, per l'aggiudicazione di lavori forestali nei
boschi di __________, sopra __________;
che il capitolato d'appalto e modulo
d'offerta chiedeva ai concorrenti di allegare all'offerta una serie di
dichiarazioni comprovanti l'avvenuto pagamento di determinati contributi di
legge, pena l'esclusione dalla gara;
che i concorrenti dovevano fra l'altro
dimostrare di aver pagato le imposte comunali e cantonali cresciute in
giudicato;
che al concorso hanno preso parte la
__________, con un'offerta di fr. 84'124.20, e la __________, con un'offerta di
fr. 81'347.40;
che la __________, costituita nel 2001, ha
allegato alla sua offerta le dichiarazioni dell'ufficio cantonale d'esazione e
quelle degli uffici delle contribuzioni di __________ e __________, attestanti
l'avvenuto pagamento delle imposte cantonali e comunali dovute dai contribuenti
__________ e da __________;
che, valutate in base ai criteri
d'aggiudicazione le offerte pervenutele, il 17 settembre 2002 la DC ha
aggiudicato i lavori alla __________ per l'importo (rettificato) di fr.
79'124.10;
che contro la predetta decisione
d'aggiudicazione la __________ Legnami è insorta davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento;
che l'insorgente ha fra l'altro eccepito la
mancata produzione da parte della __________ delle dichiarazioni comprovanti
l'avvenuto pagamento delle imposte cantonali e comunali; le dichiarazioni
relative ai contribuenti __________ e __________ non sarebbero equipollenti;
che all'accoglimento del ricorso si sono
opposti l'Ufficio forestale X circondario e la __________, contestando in
dettaglio le tesi dell'insorgente con argomenti che per quanto necessario saranno
discussi qui appresso;
che con la replica la __________ ha ribadito
ed ulteriormente sviluppato le tesi addotte con il ricorso;
che in sede di duplica l'Ufficio forestale X
circondario ha nuovamente chiesto la conferma dell'aggiudicazione, mentre la
__________ ha aderito all'impugnativa;
considerato, in
diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1
LCPubb; certa è la legittimazione attiva dell'insorgente; il ricorso, tempestivo,
è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza
istruttoria (art. 18 PAmm);
che
l'art. 5 lett. c LCPubb impone al committente di aggiudicare la commessa unicamente
ad offerenti che garantiscano l'adempimento degli obblighi verso le istituzioni
sociali, il pagamento delle imposte e il riversamento delle imposte alla fonte,
il rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei lavoratori e dei
CCL;
che al fine di
assicurare il rispetto della succitata prescrizione, l'art. 30 RLCPubb chiede
ai concorrenti di allegare fra l'altro all'offerta le dichiarazioni comprovanti
l'avvenuto pagamento delle imposte cantonali e comunali cresciute in giudicato;
che giusta l'art. 26 cpv. 1 LCPubb, gli
offerenti devono inoltrare la loro offerta per iscritto, in modo completo e
tempestivo; il committente, soggiunge la norma, esclude dalla procedura le
offerte tardive o quelle che presentano lacune formali rilevanti (cpv. 2); per
principio, l'omessa produzione di documenti richiesti dal capitolato si
configura come una lacuna formale rilevante, che comporta l'esclusione
dell'offerta dall'aggiudicazione;
che nel
caso concreto, il capitolato d'appalto e modulo d'offerta, alla posizione
2.130, chiedeva espressamente ai concorrenti di allegare all'offerta le
dichiarazioni comprovanti l'avvenuto pagamento delle imposte cantonali e
comunali cresciute in giudicato; in sostanza, chiedeva ai concorrenti di
provare mediante dichiarazione rilasciata dai competenti uffici di esazione che
non erano gravati da debiti per imposte arretrate;
che il capitolato avvertiva i concorrenti
che la mancata produzione anche di un solo documento richiesto avrebbe
comportato l'esclusione dell'offerta dalla gara;
che essendo iscritta a RC soltanto dall'aprile
del 2001 e non essendo ancora stata oggetto di tassazione, la resistente
__________ ha ritenuto di soddisfare il requisito in questione producendo le
dichiarazioni comprovanti l'avvenuto pagamento delle imposte cantonali comunali
dei contribuenti __________ e __________;
che i documenti prodotti non rispondono alle
esigenze del capitolato;
che il fatto che la resistente non fosse
gravata da debiti d'imposta perché non era ancora stata tassata non la
sollevava dall'obbligo di procurarsi e produrre con l'offerta le dichiarazioni
richieste dal capitolato; nulla impediva invero alla __________ di chiedere -
al pari degli altri concorrenti - ai competenti uffici di esazione una dichiarazione
attestante l'inesistenza di debiti d'imposta; anziché certificare l'avvenuto pagamento
tali uffici si sarebbero limitati ad attestare che la ricorrente non aveva
debiti perché non era ancora stata tassata;
che una diversa conclusione che esimesse i
concorrenti versanti nella situazione della resistente dall'obbligo di produrre
le dichiarazioni qui in esame, oltre a configurarsi come un ingiustificato
privilegio, non può essere ammessa, poiché vanificherebbe lo scopo dell'art. 30
RLCPubb, imponendo al committente di sottoporre a dispendiose verifiche ogni
offerta che ne risultasse priva (cfr. STA 27.5.2002 in re S.B.T.SA);
che già
per questo motivo il ricorso va accolto, annullando la delibera impugnata ed
aggiudicando i lavori alla ricorrente, unica concorrente rimasta in gara;
che data l'adesione al ricorso, dichiarata
dalla __________ in sede di duplica, si prescinde dal prelievo di una tassa di
giustizia e, consenziente l'insorgente, dall'assegnazione di ripetibili.
Per questi motivi,
visti gli art. 5, 26, 36, 37 LCPubb; 30 RLCPubb; 3,
18, 28, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è accolto.
§ Di conseguenza:
1.1. la decisione 17 settembre 2002 della
Divisione delle costruzioni, che aggiudica alla __________ i lavori forestali
di cui al concorso pubblicato sul FU n. __________ pag. __________, è
annullata;
1.2. la commessa di cui sopra è aggiudicata alla
__________ per l'importo di fr. 81'347.40.
-
Non si
preleva tassa di giustizia. Non si assegnano ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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