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Numero d'incarto:
52.2002.371
Data decisione, Autorità:
22.10.2002, TRAM
Incarto n.
52.2002.00371
Lugano
22 ottobre
2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 19 settembre 2002 di
__________,
__________,
entrambi patr. da: avv. __________,
contro
la decisione 3 settembre 2002 del Consiglio di Stato
(n. 4208) che respinge l’impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la
licenza edilizia 28 maggio 2002 rilasciata dal municipio di __________ alla
__________ per la costruzione di uno stabile commerciale/amministrativo sulle
part. n. __________ e __________ RF
viste le risposte:
-
1° ottobre 2002 del
Consiglio di Stato;
-
2 ottobre 2002 della
__________;
-
10 ottobre 2002 del
municipio di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. La resistente __________ è proprietaria di uno stabile ad uso
amministrativo commerciale a forma di doppia L, situato a __________ in via
__________ (part. n. __________ RF; zona R7). Il 20 febbraio 2002 ha chiesto al
municipio di __________ il permesso di costruire a cavallo del confine con la
part. n. __________ RF un nuovo immobile, articolato in più corpi edilizi, che
verrebbe a collegarsi allo stabile esistente perpendicolarmente alla sua
facciata E.
N
part. 29 part. 27
Alla domanda si sono opposti i ricorrenti
dres __________ e __________, titolari di uno studio dentistico situato
nell’attuale stabile della __________, rilevando essenzialmente che il nuovo
immobile avrebbe otturato alcune aperture dei vani di cui sono locatari.
B. Il 28
maggio 2002 il municipio ha rilasciato la licenza richiesta, disponendo, a
titolo di condizione della licenza, che i locali privati delle finestre
sarebbero stati dichiarati inabitabili. Con atto separato, l'autorità comunale
ha nel contempo respinto l'opposizione dei due conduttori, qui ricorrenti.
C. Con
giudizio 3 settembre 2002 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento,
rigettando a sua volta l’impugnativa contro di esso inoltrata dagli opponenti.
In sostanza, il
Governo ha ritenuto che fossero date le premesse per l’edificazione in
contiguità e che i due edifici formassero un tutt’uno. La contiguità non
sarebbe vietata dalle NAPR. La presenza di aperture sulla facciata E non vi
osterebbe. Tanto le norme sulle distanze, quanto il fatto che lo stabile
esistente sorga in posizione arretrata rispetto al confine fra i due fondi non
sarebbero d’impedimento.
D. Contro il predetto giudizio governativo i soccombenti si aggravano
davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato
assieme alla controversa licenza.
I ricorrenti ripropongono in questa sede le
censure sollevate invano in prima istanza: la contiguità, ribadiscono, sarebbe
esclusa dalla presenza di aperture sulla facciata e dal distacco di quest’ultima
dal confine prospiciente. I due immobili non potrebbero in nessun caso essere
considerati come un unico edificio.
E. All’accoglimento
del ricorso si oppone il Consiglio di Stato senza formulare osservazioni.
Ad identica conclusione pervengono il
municipio e la __________, che contestano in dettaglio le tesi dei ricorrenti
con argomenti di cui semmai si dirà qui appresso.
Considerato, in
diritto
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. La legittimazione
attiva dei ricorrenti ad impugnare il giudizio governativo a loro sfavorevole è
certa. È invece dubbio che in veste di semplici conduttori dello stabile della
resistente fossero anche abilitati ad opporsi alla domanda di costruzione e ad
impugnare la licenza edilizia. La qualità per agire in via di ricorso contro un
permesso di costruzione rilasciato al vicino può invero essere riconosciuta
anche ai titolari di semplici diritti obbligatori (A. Gadola, Die
Rechtsmittelbefugnis des Nachbarn in Bausachen, BR 4/93, pag. 91 seg.; cfr.
tuttavia RDAT 1992 I n. 17). Diversa, dal profilo dell'immediatezza dell'interesse
fatto valere, è tuttavia la situazione dell'inquilino che contesta un
intervento edilizio promosso dal proprietario dell'immobile sullo stesso fondo;
ipotesi, questa, che si verifica nel caso concreto per la parte di costruzione,
che verrebbe ad insistere sulla part. n. __________, in contiguità con
l'edificio esistente.
La questione a sapere se il conduttore abbia
veste per contrastare anche le iniziative edilizie assunte dal proprietario del
fondo può comunque essere lasciata aperta, poiché il ricorso, tempestivo, va
senz'altro respinto siccome palesemente infondato.
- Le distanze
minime tra edifici fissate dagli ordinamenti edilizi servono ad assicurare
l'igiene (insolazione, aerazione) e la sicurezza (pericolo d'incendio) delle
costruzioni. Conformemente al loro scopo, esse fanno stato tanto fra edifici
situati su fondi contermini, quanto fra edifici posti sullo stesso fondo.
Le distanze tra edifici, a differenza di
quelle dal confine, sono sottratte alla libera disposizione delle parti, che
non possono accordarsi per ridurle. A meno che la legge applicabile non lo
vieti esplicitamente, due proprietari di fondi contermini possono tuttavia
accordarsi per edificare in contiguità, sopprimendo qualsiasi spazio intermedio,
in modo da formare un'unica costruzione, composta da due o più edifici, addossati
l’uno all’altro, senza soluzione di continuità. A maggior ragione questa facoltà
va riconosciuta al singolo proprietario per edificare due o più edifici all'interno
del suo fondo.
Per autorizzare l'edificazione in
contiguità, il contatto tra i singoli edifici non può ridursi a singoli,
inconsistenti elementi di collegamento, ma deve estendersi a tutte le facciate
contrapposte. Corpi di congiunzione tra singoli edifici possono determinare una
situazione di contiguità soltanto quando sono di dimensioni sufficienti da
farli apparire, dal profilo strutturale ed architettonico, come parti
integranti di un’unica costruzione (STA 19.9.01 in re __________ consid. 3;
Scolari, Commentario, II ed., ad art. 39 LE, n. 1211 seg.).
- Nell'evenienza
concreta, il progetto prevede di collegare la nuova costruzione allo stabile
esistente mediante un corpo edilizio, destinato ad uffici, largo m 7.74, lungo
m 12.63, alto m 18.23 e strutturato su quattro piani. Il pianterreno, occupato
dalla rampa di accesso all'autorimessa sotterranea dello stabile esistente, rimarrebbe
invece aperto verso N e verso S.
Controversa, in concreto, è unicamente la
questione a sapere se questo corpo edilizio, insistente per circa 8 m sulla
part. n. __________RF, possa sorgere in contiguità con lo stabile esistente,
come ritiene il municipio, o se debba invece rispettare la distanza minima di
12 m, prescritta dall'art. 16 NAPR tra edifici alti sino a m 19.70, come
sostengono i ricorrenti.
Orbene, le dimensioni, la consistenza e
l'utilizzazione del corpo di collegamento in oggetto permettono di considerare
questa parte della costruzione alla stregua di un vero e proprio edificio, che
verrebbe realizzato in contiguità con lo stabile situato sulla part.
__________RF. La diversa espressione architettonica degli edifici non impedisce
di considerarli come parti distinte di un unico complesso immobiliare. L'autorizzazione
a costruire in contiguità non presuppone che gli edifici presentino le medesime
caratteristiche architettoniche. Una differenziazione può anzi essere auspicabile
per rompere la monotonia degli agglomerati.
Priva di rilievo è la circostanza che questo
corpo sorga a cavallo del confine fra i due fondi. Contrariamente a quanto
assumono i ricorrenti, l'autorizzazione ad edificare in contiguità non dipende
dal tracciato dei confini. Basti considerare che edifici contigui possono essere
realizzati anche all'interno dello stesso fondo.
L'andamento del confine è importante
soltanto per stabilire le distanze degli edifici da questo limite. In relazione
alle distanze tra edifici non gioca alcun ruolo.
Altrettanto irrilevante è il fatto che lo
stabile esistente sia munito di finestre e che queste vengano in parte
otturate. Non può essere in nessun caso accreditata la tesi dei ricorrenti
secondo cui la presenza di aperture nella facciata dello stabile preesistente,
a ridosso della quale verrebbe a sorgere il nuovo edificio, escluderebbe l'edificazione
in contiguità. Alcuni ordinamenti edilizi prescrivono invero, soprattutto nei
nuclei, il rispetto di determinate distanze minime verso edifici muniti di
aperture. Anche in questi casi i proprietari possono tuttavia accordarsi per
sopprimerle. Nulla lo vieta. A maggior ragione deve essere ammessa questa
possibilità nel caso concreto, ove si consideri che la __________ SA è
proprietaria di entrambi i fondi.
- Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, la decisione governativa impugnata
va confermata siccome immune da violazioni del diritto.
La tassa di giustizia e le ripetibili sono
poste a carico dei ricorrenti in solido.
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 16 NAPR di __________; 3, 18,
28, 31, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giustizia di fr. 1'000.- è a carico dei ricorrenti in solido, che rifonderanno
fr. 1'500.- alla resistente a titoli di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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