AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2002.36
Data decisione, Autorità:
11.09.2002, TRAM
Incarto n.
52.2002.00036
Lugano
11 settembre
2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Paolo Bianchi, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 25 gennaio 2002 della
patr. da: avv. __________
contro
la decisione 7 gennaio 2002, no. 75, del Consiglio
di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la licenza
edilizia 31 agosto 2001 rilasciata al comune di __________ dal suo municipio,
per la realizzazione di una piazza comunale per la raccolta degli scarti
vegetali (part. no. __________ RF);
viste le risposte:
-
29 gennaio 2002
dell'Ente Ospedaliero cantonale;
-
5 febbraio 2002 del
Consiglio di Stato;
-
8 febbraio 2002 del
municipio di __________;
-
1° marzo 2002 del
Dipartimento del territorio, UDC;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 27 marzo
2000 il consiglio comunale di __________ ha adottato una variante del PR con
cui, tra l'altro, parte del mapp. n. __________ RF, di proprietà dell'Ente Ospedaliero
cantonale (EOC), è stata posta in zona di attrezzature pubbliche (AP), in luogo
della precedente collocazione in zona di edifici privati d'interesse pubblico
(EPIP). Tale modifica è stata adottata per adibire il sedime, sito in località
__________, a piazza comunale per la raccolta degli scarti vegetali, in
sostituzione dell'analoga struttura attualmente in funzione ad __________, tra
l'altro ormai satura.
La
variante pianificatoria, rimasta inimpugnata, è stata approvata dal Consiglio
di Stato con risoluzione 7 novembre 2000.
B. Il 2 luglio
2001, il comune di __________ ha chiesto al proprio municipio il permesso di
realizzare la piazza di raccolta dei rifiuti vegetali, come previsto dalla
predetta revisione del PR. Il progetto prevede la formazione di un'area di
deposito di ml 37 x 24 e di uno spiazzo di accesso e di manovra per i veicoli
di forma trapezoidale, largo, al più, quanto l'area di raccolta e lungo ca. ml
30.
Alla
domanda si è opposta la __________, proprietaria di un fondo vicino, adibito a
vigneto, contestandola dal profilo delle immissioni provocate e della sicurezza
dell'accesso.
Con
decisione 31 agosto 2001 il municipio ha rilasciato la licenza richiesta, respingendo
l'opposizione della vicina.
C. Con giudizio
7 gennaio 2002, il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso inoltrato dall'opponente
avverso la predetta licenza, ritenendo tardive le censure sollevate, le quali,
a mente del Governo, avrebbero dovuto venir proposte in sede di ricorso contro
la variante di PR.
D. Avverso il
predetto giudizio governativo, la soccombente si aggrava ora dinanzi al
Tribunale cantonale amministrativo, chiedendogli di annullarlo e di rinviare
gli atti alle istanze inferiori per l'accertamento della natura boschiva del
sedime dedotto in edificazione. In subordine, postula lo spostamento
dell'accesso alla piazza di raccolta sulla strada cantonale e chiede che vengano
precisate le modalità di deposito degli scarti vegetali.
Considerato ormai concluso il processo di
imboschimento dell'originaria piantagione di abeti, la ricorrente,
richiamandosi alla decisione pronunciata sul tema dal Tribunale federale nel
1996, ritiene indispensabile l'ottenimento di un'autorizzazione di dissodamento.
L'opera in oggetto non presenterebbe inoltre sufficienti garanzie di salubrità,
non essendo dato di sapere, in particolare, dopo quanto tempo dal deposito gli
scarti vegetali verrebbero ripresi dalle aziende agricole destinatarie. Da ultimo,
contesta, per motivi di sicurezza, la sufficienza dell'accesso
all'infrastruttura, ritenendo inadeguata all'uopo la strada comunale, di
ridotte dimensioni, che già sopporta il traffico indotto dal percorso VITA,
ubicato nelle vicinanze.
E. All'accoglimento
del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, che non presenta osservazioni. Ad
identica conclusione giungono l'UDC ed il municipio di __________, all'appoggio
di considerazioni che, se del caso, verranno riprese nel seguito.
Considerato, in
diritto
-
La competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende
dall'art. 21 LE. La legittimazione attiva della ricorrente, vicina e già
opponente, è certa (art. 21 cpv. 2 LE). Il ricorso, tempestivo (art. 46 PAmm),
è dunque ricevibile in ordine. Per le ragioni addotte nel seguito, esso può
inoltre essere evaso sulla base degli atti, senza procedere ad accertamenti
istruttori (art. 18 PAmm). La situazione dei luoghi è peraltro nota a questo
Tribunale.
-
Per costante giurisprudenza, la legittimità del PR può essere
di principio eccepita soltanto nell'ambito della procedura di adozione, per
garantirne una certa stabilità. Successive contestazioni sono proponibili in
sede di applicazione concreta, segnatamente nell'ambito del rilascio di una
licenza edilizia, soltanto se l'interessato non poteva rendersi conto delle
restrizioni impostegli o se non aveva avuto la possibilità di contestarle in
occasione dell'adozione del piano oppure ancora se le circostanze o i disposti
legali che le avevano giustificate si sono nel frattempo sostanzialmente
modificati (cfr. DTF 123 II 337, consid. 3a; 119 Ib 480, consid. 5c; RDAT
II-2001 N. 42; II-1999 N. 62, consid. 10c; Scolari, Commentario, II ed., N.
929).
-
In concreto, fondandosi sulla suddetta giurisprudenza, il Consiglio
di Stato, con motivazione alquanto succinta, ha ritenuto che tutte le censure
sollevate con il gravame fossero ormai improponibili in questa sede.
Tale
argomentazione può essere condivisa solo parzialmente.
3.1. Non avendo contestato la variante di PR
al momento della sua adozione, alla ricorrente è invero preclusa la possibilità
di rimettere in discussione in questa sede la destinazione come tale del sedime
in questione, non risultando adempiti i presupposti per procedere ad un riesame
dell'indirizzo pianificatorio. In particolare, considerati i pochi mesi
trascorsi tra l'adozione della modifica di PR e la presentazione della domanda
di costruzione, non può essere invocato un radicale cambiamento delle circostanze.
Nemmeno l'insorgente, del resto, lo pretende. L'intervento prospettato appare
dunque, per sua natura, conforme alla zona di utilizzazione nella quale verrebbe
ad inserirsi (art. 22 cpv. 2 lett. a LPT). Le deduzioni ricorsuali suscettibili
di vanificare il principio stesso della realizzazione di una piazza di raccolta
risultano, d'altro canto, effettivamente tardive.
Trattasi, in particolare, delle censure
relative alla natura boschiva del fondo, sollevate peraltro per la prima volta
dinanzi a questo Tribunale, che osterebbero all'attuazione del controverso progetto,
fatto salvo un'eventuale, alquanto improbabile, permesso di dissodamento (cfr.
RDAT I-1994 N. 39, consid. 3.2.). Tale problematica è in effetti di natura
pianificatoria, prima che afferente all'ambito edilizio (cfr. art. 10 cpv. 2 e
13 cpv. 3 LFo). Il carattere non boschivo del comparto è del resto stato
formalmente accertato con decisione 30 novembre 1994 del Consiglio di Stato,
impugnata dall'insorgente, senza successo, al Tribunale federale. La
risoluzione stabiliva che l'accertamento sarebbe rimasto valido fintanto che il
PR avesse incluso il mappale in zona edificabile (a quel tempo zona EPIP). A
prescindere dal carattere vincolante di tale accertamento (cfr. art. 13 cpv. 3
LFo; RDAT I-1999 N. 85, consid. 2.2), il precedente contenzioso avrebbe
quantomeno dovuto indurre la ricorrente a riproporre la questione già in sede
di revisione del PR, anziché attendere la procedura della licenza edilizia
(cfr. RDAT 1990 N. 39, consid. 2b).
Il principio della sicurezza del diritto,
che esige una certa stabilità dei piani di utilizzazione, rende pertanto
inammissibile un riesame delle controversia forestale a questo stadio.
3.2. Le considerazioni sin qui espresse
circa la natura boschiva del fondo non possono essere estese alle ulteriori
contestazioni addotte con il gravame. Gli aspetti di protezione ambientale e di
sicurezza dell'accesso alla piazza di raccolta vanno in effetti esaminati in
relazione ad un progetto edilizio concreto, tenendo conto delle effettive
condizioni d'esercizio dell'infrastruttura che si intende realizzare. Tale
verifica non poteva nemmeno venir promossa al momento della modifica del PR.
Conformemente alle differenti finalità che contraddistinguono la procedura
pianificatoria e quella edilizia, la variante di PR si è infatti limitata a delimitare
planimetricamente la zona oggetto della stessa, a definirne la destinazione e
ad indicare determinati parametri edificatori. Non ha dunque fornito ragguagli
circa le modalità di gestione della piazza di raccolta che può essere insediata
in tale comparto.
- 4.1. La
domanda di costruzione deve essere corredata dalla documentazione necessaria
(art. 4 LE). I progetti devono fornire tutte le indicazioni atte a rendere chiaramente
comprensibili la natura e l'estensione delle opere previste (art. 11 cpv. 1
RLE).
Scopo di queste prescrizioni è quello di
permettere alle autorità preposte all'esame della domanda e ai vicini di
procedere ad una verifica completa ed approfondita della conformità dall'opera
prevista con le norme di diritto pubblico concretamente applicabili, evitando
in tal modo successive contestazioni sui limiti dell'autorizzazione concessa ed
eventuali interventi repressivi (cfr. RDAT I-1995 N. 19). A tale scopo,
l'autorità può all'occorrenza chiedere informazioni o completamenti ed anche
l'allestimento di studi speciali e perizie (art. 11 cpv. 3 RLE).
A non averne dubbi, nel caso di specie, data
la particolarità del postulato intervento edilizio, la descrizione delle
concrete modalità d'esercizio costituisce una premessa imprescindibile per poter
valutare compiutamente l'opera dal profilo della compatibilità con le
prescrizioni di diritto pubblico. In particolare, occorre conoscere i quantitativi
di rifiuti vegetali depositati annualmente (indicativamente), nonché i tempi e
i modi di consegna, di stoccaggio e di smaltimento degli stessi. Tali dati sono
suscettibili di determinare addirittura l'applicabilità o meno di talune
normative legali.
4.2. In concreto, le suddette informazioni
non emergono con sufficiente precisione dalle tavole processuali.
In effetti, dagli atti si può desumere che
della piazza di raccolta fruirebbero unicamente i cittadini di __________, per
un quantitativo annuo di scarti vegetali inferiore alle 100 t. I rifiuti, depositati
soltanto in presenza degli operatori addetti, verrebbero sminuzzati e
immediatamente trasportati presso aziende agricole, per essere utilizzati in
campicoltura. Sia le autorità comunali che quelle cantonali assicurano che, se
gestita correttamente, la piazza di raccolta non dovrebbe comportare
inconvenienti eccessivi. Le medesime autorità evidenziano inoltre l'esigenza di
sostituire la "discarica controllata di materiale vegetale compostato",
in funzione ad __________ dal 1987, attualmente già impiegata quale
semplice piazza di raccolta per i rifiuti verdi. Le ragioni addotte al
proposito, ossia il raggiungimento della quota massima di sopraelevazione
prevista, l'ubicazione nel comprensorio di protezione delle sorgenti del monte
__________ e la difficoltà di accesso, imporrebbero, già di per sé, qualche
chiarimento circa la tipologia della nuova struttura e le relative ripercussioni.
In sostanza, sussistono momenti di
incertezza per quanto concerne, in particolare, il traffico indotto dalla
struttura, correlato all'esistenza di un servizio di raccolta comunale, la
quantità di rifiuti depositati globalmente e mediamente, gli orari di apertura
della piazza e, soprattutto, come addotto anche dalla ricorrente, la durata di
sedimentazione in loco degli scarti verdi e il procedimento di triturazione.
Questo Tribunale rinuncia tuttavia ad
acclarare d'ufficio gli aspetti testé evocati, in quanto le emergenze
processuali risultano carenti anche sotto altri profili, come esposto di seguito.
- 5.1.
All'infrastruttura contestata torna applicabile la legislazione federale di
protezione dell'ambiente, segnatamente di tutela contro l'inquinamento
atmosferico e fonico, quantunque l'insorgente, in relazione al timore di
immissioni maleodoranti e di proliferazione di insetti ed altri animali, si
richiami unicamente all'art. 24 LE, norma di polizia edilizia che vieta le
costruzioni sopra terreni che non offrono sufficienti garanzie di salubrità o
di stabilità o sono esposti a pericoli. Ad ogni modo, la piazza di raccolta in
esame costituisce, a non averne dubbi, un impianto fisso ai sensi degli art. 7
cpv. 7 LPAmb, 2 cpv. 1 lett. a OIAt e 2 cpv. 1 OIF, atto a provocare effetti
sull'ambiente sotto forma di rumore (traffico indotto; cfr. URP 1997, p. 615) e
soprattutto inquinamento atmosferico (oltre al traffico, l'olezzo derivante
dalla fermentazione dei detriti vegetali), ai sensi dell'art. 7 cpv. 1 LPAmb.
5.2. Gli inquinamenti atmosferici, il
rumore, le vibrazioni e le radiazioni sono anzitutto da contenere con misure di
limitazione delle emissioni applicate alla fonte (art. 11 cpv. 1 LPAmb). Tali
provvedimenti, elencati all'art. 12 cpv. 1 LPAmb, devono essere previsti da
ordinanze o, per i casi che non vi siano contemplati, da decisioni fondate
direttamente sulla LPAmb stessa (art. 12 cpv. 2 LPAmb). Nell'ambito della prevenzione
questa limitazione delle emissioni deve spingersi sino al limite massimo consentito
dal progresso tecnico, dalle condizioni di esercizio e dalle possibilità economiche:
e questo indipendentemente dal carico inquinante esistente (primo grado; art.
11 cpv. 2 LPAmb). Se, tuttavia, considerate queste misure, sia certo o
probabile che gli effetti, tenuto conto del carico inquinante esistente,
divengano dannosi o molesti, le limitazioni alla fonte devono essere inasprite
(secondo grado; art. 11 cpv. 3 LPAmb). Per la valutazione prognostica di tali
effetti dannosi o molesti, suscettibili di esigere un inasprimento delle misure
alla fonte, sono determinanti in primo luogo i valori limite delle immissioni,
fissati dal Consiglio federale per ordinanza (art. 13 cpv. 1 LPAmb) sulla
scorta dei criteri generali enunciati nel secondo capoverso dello stesso
disposto e di quelli particolari stabiliti negli art. 14 e 15 LPAmb per gli
inquinamenti atmosferici e per il rumore e le vibrazioni rispettivamente.
Qualora tali valori (ancora) mancassero o non consentissero di risolvere il
problema, le autorità d'esecuzione devono stabilire nel singolo caso, sempre sulla
scorta dei citati principi, quanto deve essere ritenuto dannoso o molesto
(cfr., riassuntivamente, RDAT I-2002 N. 68, consid. 4a; I-1999 N. 66, consid.
2; II-1998 N. 54, consid. 3.1.; II-1995 N. 68, consid. 3.1.). Gli effetti sono
valutati singolarmente, globalmente e secondo la loro azione congiunta (art. 8
LPAmb).
5.3. Nel
concreto caso, in sede di rilascio della licenza edilizia l'autorità competente
ad applicare la legislazione ambientale, ovvero quella cantonale (art. 3 cpv. 1
LE, 2 cpv. 1 RLE ed allegato 1 al RLE), ha richiamato genericamente l'obbligo
di ossequio della LPAmb e delle relative ordinanze. Per quanto concerne
l'inquinamento atmosferico, ha ricordato la strategia a due tempi sancita
dall'art. 11 LPAmb, invitando l'autorità comunale a ridurre le molestie per il
vicinato nella misura massima possibile, e invocato il rispetto dell'OIAt. Ha
altresì assicurato che, se gestita correttamente, la struttura non dovrebbe
provocare immissioni eccessive. In merito all'inquinamento fonico, il dipartimento
ha pure richiamato l'art. 11 LPAmb, specificando inoltre l'applicabilità, nei
limiti di cui all'art. 41 OIF, dei valori limite di esposizione al rumore
fissati nell'allegato 6 dell'OIF medesima.
5.4. In definitiva, l'avviso del
Dipartimento del territorio si limita ad illustrare la legislazione ambientale
applicabile. Non procede tuttavia ad un'effettiva, puntuale verifica della
conformità dell'impianto con tale legislazione, come a più riprese già censurato
da questo Tribunale in situazioni simili nel recente passato. Non è sufficiente
fornire generiche garanzie sull'assenza di effetti dannosi per il vicinato.
Occorre valutare in concreto, mediante debita prognosi, il rumore e la
polluzione atmosferica che la messa in esercizio della piazza di raccolta
provocherebbe, sia direttamente, sia attraverso il traffico generato lungo le
vie d'accesso. Siffatta analisi presuppone evidentemente l'esatta definizione
delle modalità d'esercizio della struttura che, nella specie, come già
osservato, appaiono tuttavia parzialmente incerte.
Risulta pertanto imprescindibile che, una
volta chiariti i presupposti fattuali, il dipartimento svolga le necessarie
indagini, volte a permettere l'esame del progetto alla luce della legislazione
ambientale. In primo luogo, se del caso, dovrà sollecitare al comune resistente
la presentazione di una valutazione preventiva del rumore e delle emissioni di
sostanze inquinanti, giusta gli art. 25 cpv. 1 e 46 cpv. 1 LPAmb. Successivamente
dovrà adottare, laddove necessario, adeguate prescrizioni volte a contenere le
emissioni, giusta gli art. 11 ss LPAmb.
Evidentemente la valutazione della
compatibilità con le esigenze ecologiche si impone malgrado l'impianto, già per
i quantitativi di rifiuti trattati, non richieda un preventivo esame di impatto
sull'ambiente (cfr. cifra 40.7 dell'allegato all'OEIA, secondo cui l'EIA è
necessario per impianti per il trattamento di rifiuti con capacità superiore a
1000 t all'anno), né soggiaccia alle particolari prescrizioni di sistemazione e
di gestione di cui agli art. 43 ss OTR (relative a strutture con capacità
superiori a 100 t/anno).
- Pure la
questione della sicurezza dell'accesso alla piazza di raccolta dovrà essere
riesaminata una volta precisate le modalità di gestione della struttura.
Ad ogni modo, giusta l'art. 47 cpv. 2 della
Legge sulle strade, se la formazione di un accesso è possibile da diverse
strade, lo stesso deve di principio essere realizzato su quella gerarchicamente
inferiore. Nella specie, la richiesta della ricorrente contrasta con il
suddetto principio, postulando l'accesso dalla strada cantonale, peraltro
maggiormente trafficata, anziché da quella comunale. Ritenuto per di più che quest'ultima
via verrebbe percorsa unicamente per una ventina di metri dai fruitori della controversa
infrastruttura e che sulla stessa è comunque possibile l'incrocio di due
autovetture, la scelta di prevedere l'accesso dalla strada comunale non appare
d'acchito insostenibile.
- Sulla
scorta di quanto precede, il ricorso va dunque accolto. La risoluzione governativa
impugnata deve essere annullata, insieme con la licenza edilizia, e gli atti
ritornati al Dipartimento del territorio affinché, sollecitati i necessari
ragguagli complementari all'istante in licenza (art. 11 cpv. 3 RLE), emetta un
nuovo avviso, includente l'esame della compatibilità con la legislazione ambientale
del progetto in discussione (art. 65 cpv. 2 PAmm).
La tassa di giudizio va posta a carico del
comune di __________, intervenuto in lite a tutela di interessi propri (art. 28
PAmm), che deve parimenti venir condannato a rifondere all'insorgente un
adeguato importo per ripetibili (art. 31 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 22 LPT; 7, 11 ss LPAmb; 10, 13 LFo; 2,
41 ed allegato 6 OIF; 2 OIAt; 43 ss OTR; allegato OEIA; 47 LStrade; 3, 4, 21,
24 LE; 2, 11 RLE; 3, 18, 28, 31, 43, 46, 60, 61 e 65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è accolto.
§. Di
conseguenza sono annullate la decisione 7 gennaio 2002 (no. 75) del Consiglio
di Stato e la licenza edilizia 31 agosto 2001 rilasciata dal municipio al
comune di __________ per la realizzazione di una piazza comunale per la raccolta
degli scarti vegetali;
§§.
Gli atti sono retrocessi al Dipartimento del territorio affinché
emetta
un nuovo avviso sulla domanda di costruzione, pre-
vio
esperimento della necessaria istruttoria.
-
La tassa di
giudizio, di fr. 800.--, è posta a carico del comune di __________, il quale è
altresì tenuto a rifondere alla ricorrente fr. 1'000.-- per ripetibili.
-
Contro la presente
decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato
ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna nel termine
di 30 giorni dall'intimazione.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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