Appeal against negative preliminary opinion on fiduciary license declared inadmissible

52.2002.351Autre juridiction25 sept. 2002Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The appellant challenged a 16 August 2002 communication by the Justice Division expressing a negative opinion on her request for authorization to practice as fiduciary accountant. The Administrative Court, sitting through its president, held that the communication was not an appealable decision but only a non-binding pre-opinion, that it lacked jurisdiction because the relevant statute assigns refusals and withdrawals to the State Council, and that the appeal was also late. The appeal was therefore declared inadmissible, the file was transmitted to the competent department, and no fees or costs were charged.

Regeste Omnilex

Art. 48, 46 cpv. 1, 60 cpv. 1 and 4 PAmm; art. 8 and 8a LFid; art. 26c cpv. 2 LOG; appealability of an administrative act and jurisdiction in fiduciary-profession licensing matters. A mere departmental negative opinion, lacking binding effect and not constituting a formal refusal of authorization, is not an appealable decision. In matters concerning authorization to exercise fiduciary professions, judicial review lies only against refusal or revocation decisions issued by the State Council, absent delegation. An appeal filed after expiry of the 15-day time limit is in any event inadmissible. The court may dismiss manifestly inadmissible appeals summarily and may transmit the filing ex officio to the competent authority (consid. 1-4).

Texte intégral

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 52.2002.351

Data decisione, Autorità: 25.09.2002, TRAM

Incarto n. 52.2002.00351

Lugano 25 settembre 2002

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale amministrativo

Lorenzo Anastasi

assistito dal segretario:

Paolo Bianchi, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 12 settembre 2002 di

__________,

Contro

la comunicazione 16 agosto 2002 della Divisione della giustizia che esprime parere negativo al rilascio all'insorgente dell'autorizzazione all'esercizio della professione di fiduciario commercialista;

richiamato l'art. 48 PAmm;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto e in diritto

che il 3 maggio 2002 la qui ricorrente __________ ha inoltrato alla Divisione della giustizia un'istanza tendente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della professione di fiduciario commercialista;

che il 16 agosto 2002 l'autorità dipartimentale ha comunicato all'istante il proprio parere negativo al rilascio della chiesta autorizzazione;

che contro il predetto preavviso, __________ si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo;

che in virtù dell'art. 26c cpv. 2 LOG, le Camere della Sezione di diritto pubblico del Tribunale di appello possono decidere nella composizione di un Giudice unico le cause che non pongono questioni di principio o che non sono di rilevante importanza;

che, giusta l'art. 48 PAmm, l'autorità di ricorso può, immediatamente o dopo richiamo degli atti, decidere di respingere il ricorso se esso si riveli inammissibile o manifestamente infondato;

che, prima di entrare nel merito di un'istanza o di un ricorso, l'autorità esamina d'ufficio l'adempimento dei presupposti processuali (art. 3 PAmm);

che il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo è dato, nei casi previsti dalla legge, contro decisioni di un dipartimento, di commissioni speciali o del Consiglio di Stato (art. 60 cpv. 1 PAmm);

che con decisione s'intende un provvedimento fondato sul diritto pubblico, adottato iure imperii dall'autorità in un caso concreto per costituire, modificare o annullare diritti od obblighi oppure per constatarne l'esistenza, l'inesistenza o l'estensione oppure ancora per respingere o dichiarare inammissibili istanze volte a costituire, modificare, annullare o accertare diritti od obblighi (cfr. RDAT II-2001 N. 2 consid. 2.2.; Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 1 N. 4);

che, in concreto, l'avversata pronuncia dipartimentale costituisce un semplice preavviso e non può invece essere qualificata come decisione, non trattandosi di un atto d'imperio individuale, mediante il quale viene accertata in maniera vincolante l'insussistenza dei presupposti per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della professione di fiduciario finanziario;

che, di conseguenza, sotto questo aspetto il ricorso si appalesa irricevibile per difetto di atto impugnabile;

che in materia di autorizzazione all'esercizio delle professioni fiduciarie, è dato ricorso a questo Tribunale contro le decisioni di rifiuto o di revoca dell'autorizzazione pronunciate dal Consiglio di Stato, il quale non ha delegato questa competenza ad istanze inferiori (art. 8 e 8a LFid; cfr. anche il Regolamento sulle deleghe di competenze decisionali, RL 2.4.1.8);

che, pertanto, il gravame è improponibile anche per l'incompetenza del Tribunale cantonale amministrativo, siccome la risoluzione impugnata è stata emessa non dal Consiglio di Stato, ma da un'autorità dipartimentale;

che, da ultimo, il ricorso va proposto entro 15 giorni dall'intimazione del provvedimento contestato (art. 46 cpv. 1 PAmm);

che, nelle concrete evenienze, l'insorgente impugna con gravame 12 settembre 2002 una comunicazione del 16 agosto precedente, per modo che i termini ricorsuali risulterebbero comunque ampiamente decorsi;

che il ricorso si rivela pertanto, a questo stadio, manifestamente irricevibile;

che lo stesso potrà, se del caso, essere riproposto avverso un'eventuale, formale decisione di diniego dell'autorizzazione pronunciata dal Consiglio di Stato;

che, giusta l'art. 4 PAmm, l'atto ricorsuale va trasmesso d'ufficio alla Divisione della giustizia, per competenza;

che si prescinde dal prelievo di tassa di giustizia e spese.

Per questi motivi,

visti gli art. 8 e 8a LFid; 26c cpv. 2 LOG; 3, 4, 28, 43, 46, 48, 60 e 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

  1. Il ricorso è irricevibile.

§. Gli atti sono trasmessi al Dipartimento delle istituzioni, Divisione della giustizia, per competenza.

  1. Non si prelevano né tasse di giustizia né spese.

  2. Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Mots-clés

administrative appealinadmissibilityappealable decisionjurisdictionfiduciary professionappeal deadlinepreliminary opinioncosts

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the Justice Division's negative communication was an appealable administrative decision.

Solution extraite

The communication was only a preliminary opinion and not a binding decision affecting rights or obligations; therefore it was not challengeable.

Motifs extraits

A decision must be an authoritative public-law act producing legal effects. The contested letter merely expressed a negative view and did not conclusively deny the authorization.

Question juridique clé

Whether the Administrative Court had jurisdiction over the challenged act in fiduciary-profession authorization matters.

Solution extraite

Jurisdiction was lacking because appeals lie against refusal or revocation decisions of the State Council, not against a departmental pre-opinion.

Motifs extraits

Under the special rules on fiduciary professions, the State Council is the competent authority and had not delegated this power to a lower office.

Question juridique clé

Whether the appeal was timely filed.

Solution extraite

The appeal would in any event have been late, because it was filed more than 15 days after notification of the contested communication.

Motifs extraits

The filing on 12 September 2002 challenged a communication dated 16 August 2002, so the statutory appeal period had expired.

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