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Numero d'incarto:
52.2002.340
Data decisione, Autorità:
07.02.2003, TRAM
Incarto n.
52.2002.340
Lugano
7 febbraio 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi e Werner Walser
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 10 settembre 2002 di
__________,
patrocinata dall'avv. __________,
contro
la risoluzione 20 agosto 2002 (n. 3919) del
Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso
la decisione 31 luglio 2002 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei
permessi e dell'immigrazione, in materia di rinnovo di un permesso di dimora;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che la cittadina russa __________ (1967) è
entrata la prima volta in Svizzera nel novembre 1991, ottenendo successivi permessi
di dimora di breve durata per lavorare come artista fino al 30 giugno 1992;
che la ricorrente ha beneficiato di identici
permessi per i medesimi motivi durante i seguenti periodi: 1° novembre 1993 -
31 agosto 1994, 1° aprile - 30 novembre 1997, 1° luglio 1998 - 28 febbraio
1999, 1° dicembre 1999 - 31 luglio 2000, 1° gennaio - 30 aprile 2001;
che il 25 aprile 2001 la ricorrente ha
chiesto alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle
istituzioni il rilascio di un permesso di soggiorno temporaneo L in attesa di
sposarsi con il cittadino italiano __________ (1936) titolare di un permesso di
domicilio;
che le nozze sono state celebrate il 4
luglio 2001 a Lugano;
che, a seguito del matrimonio, __________ ha
ottenuto un permesso di dimora valido fino al 3 luglio 2002;
che il 25 marzo 2002 __________ ha promosso
un'azione di divorzio dinnanzi al Pretore del Distretto di Lugano, alla quale
la moglie ha aderito;
che il 15 aprile 2002 la ricorrente ha
lasciato l'appartamento coniugale;
che l'11 luglio 2002 la Sezione dei permessi
e dell'immigrazione ha respinto la domanda di __________ volta a ottenere il
rinnovo del permesso di dimora in quanto essa non viveva più insieme al marito
e le ha fissato un termine con scadenza il 31 agosto 2002 per lasciare il
territorio cantonale (art. 4, 9, 12, 16, 17 LDDS; 8 CEDU; 8 ODDS e 23 OLCP);
che con sentenza 13 agosto 2002 il
Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano ha pronunciato il
divorzio tra i coniugi __________, omologando la convenzione sugli effetti accessori
del divorzio da loro sottoscritta;
che contro la menzionata sentenza di
divorzio l'interessata ha introdotto un appello per ottenerne l'annullamento;
che con giudizio 20 agosto 2002 il Consiglio
di Stato ha confermato la risoluzione della Sezione dei permessi e dell'immigrazione
e ha respinto l'impugnativa contro di essa interposta da __________, ritenendo
che fosse manifestamente abusivo appellarsi al connubio per ottenere un
permesso di soggiorno;
che contro la predetta pronunzia governativa
__________ si è aggravata davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone
l'annullamento e postulando il rilascio di un permesso di dimora CE/AELS della
durata di 5 anni;
che l'interessata ha contestato di invocare
il vincolo matrimoniale in maniera manifestamente abusiva per beneficiare di un
permesso di dimora, rilevando che l'Accordo tra la Comunità europea ed i suoi
Stati membri e la Confederazione Svizzera sulla libera circolazione delle
persone conferisce il diritto al coniuge separato di un cittadino comunitario
di ottenere un'autorizzazione di soggiorno;
che l'insorgente ha chiesto inoltre che sia
concesso l'effetto sospensivo al gravame e di essere posta al beneficio
dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio;
che all'accoglimento del gravame si sono
opposti sia il dipartimento sia il Consiglio di Stato con argomenti di cui si
dirà, per quanto necessario, in seguito;
che con decreto 16 dicembre 2002 la prima
Camera civile del Tribunale d'appello ha stralciato dai ruoli per desistenza
l'appello inoltrato da __________;
considerato, in
diritto
che in materia di diritto degli stranieri la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire in merito ai
gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di Stato (art. 3 PAmm) è
data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere impugnate con
ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (art. 10 lett. a
LALPS);
che giusta l'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3
OG, in ambito di polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo
al Tribunale federale non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di
permessi al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce un diritto;
che l'art. 4 LDDS sancisce che l'autorità
competente decide liberamente, nei limiti delle disposizioni della legge e dei
trattati con l'estero, in merito alla concessione del permesso di dimora o di
domicilio;
che lo straniero ha quindi un diritto
all'ottenimento di siffatto permesso solo laddove tale pretesa si fonda su una
disposizione particolare del diritto federale o un trattato internazionale (DTF
127 II 60 consid. 1a, 126 II 425 consid. 1 con rinvii);
che non esiste alcun trattato tra la
Confederazione svizzera e la Repubblica federativa di Russia - o della ex
Unione Sovietica - dal quale potrebbe scaturire un diritto al rinnovo di un
permesso di dimora in favore dell'insorgente;
che nelle more della procedura la pronunzia
del divorzio tra i coniugi __________ è cresciuta in giudicato;
che l'accordo del 21 giugno 1999 tra la
Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione
Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC), e del relativo
Allegato I (RS 0.142.112.681), non conferisce il diritto al rinnovo del
permesso di soggiorno al coniuge divorziato di un cittadino di una parte contraente;
che a seguito del divorzio la ricorrente non
può prevalersi nemmeno di una norma di diritto federale al fine di ottenere il
rinnovo del proprio permesso di dimora;
che in esito alle considerazioni che precedono,
il ricorso dev'essere dichiarato irricevibile per difetto di competenza di
questo Tribunale a statuire sul gravame, senza che occorra esaminarne la
tempestività;
che con l'emanazione del presente giudizio,
la domanda di concessione dell'effetto sospensivo all'impugnativa diviene priva
di oggetto;
che la domanda di concessione
dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio va anch'essa respinta, in
quanto la procedura ricorsuale non presentava probabilità di esito favorevole
(art. 14 cpv. 1 lett. a LAg);
che, tassa e spese di giustizia sono poste a
carico della parte soccombente (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti l'ALC; gli art. 1, 4, 5, 17 LDDS; 100 cpv. 1
lett. b n. 3 OG; 10 lett. a LALPS; 14 LAg; 3, 18, 28, 43, 47, 60 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è irricevibile.
-
Tassa e
spese di giustizia, per complessivi fr. 400.–, sono a carico della ricorrente.
-
La domanda
di concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio è
respinta.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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