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Numero d'incarto:
52.2002.335
Data decisione, Autorità:
07.02.2003, TRAM
Incarto n.
52.2002.335
Lugano
7 febbraio
2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 9 settembre 2002 del
__________,
patrocinato da: avv. __________,
Contro
la decisione 27 agosto 2002, n. 4068, del Consiglio
di Stato che respinge l'impugnativa presentata dal ricorrente avverso la
decisione 17 giugno 2002 del Dipartimento del territorio, Sezione dell'esercizio
e manutenzione, in tema di segnaletica stradale;
viste le risposte:
-
23 settembre 2002 del
Dipartimento del territorio, Sezione dell'esercizio e manutenzione;
-
24 settembre 2002 del
Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 13
luglio 2001 il comune di __________ ha chiesto al Dipartimento del territorio,
Sezione dell'esercizio e manutenzione, l'autorizzazione per la posa di due
impianti semaforici con relativa segnaletica sulla strada cantonale in
territorio di __________ (zona prospiciente alle scuole elementari) e
__________, a ragione dell'eccessiva velocità riscontrata a più riprese su
quella tratta. Con decisione 4 ottobre 2001 l'autorità dipartimentale ha
respinto la chiesta autorizzazione con argomentazioni di cui si dirà, per
quanto indispensabile, nei considerandi successivi. Adito dal municipio di quel
comune, il 26 marzo 2002 il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile
l'impugnativa per carenza di legittimazione attiva del ricorrente.
B. L'11 giugno
2002 il comune di Intragna ha presentato al Dipartimento del territorio,
Sezione dell'esercizio e manutenzione, una nuova richiesta, rilevando di aver
apportato delle modifiche rispetto alla prima versione non approvata. Con
decisione 17 giugno 2002 l'autorità dipartimentale, dopo aver premesso come la
nuova richiesta fosse da considerare quale domanda di riesame della prima
decisione cresciuta in giudicato, ha respinto l'istanza, poiché, a suo dire, il
comune non avrebbe segnalato l'avvento di nuove circostanze rilevanti,
suscettibili di mutare l'esito della prima decisione di diniego.
C. Con
decisione 27 agosto 2002 il Consiglio di Stato ha respinto il gravame presentato
dal ricorrente avverso la suddetta decisione dipartimentale. Considerato come
la seconda istanza concernesse la medesima questione litigiosa evasa in
precedenza dall'autorità dipartimentale con decisione cresciuta in giudicato e
rilevato che simili decisioni possono essere annullate o modificate unicamente
attraverso la revisione o il riesame, l'Esecutivo cantonale ha negato che in
concreto ricorressero gli estremi di tali rimedi.
D. Con ricorso
9 settembre 2002 il comune insorge davanti a questo tribunale, postulando l'annullamento
delle decisioni delle istanze inferiori ed il rilascio dell'autorizzazione per
la posa dei semafori. Esso ribadisce, in sostanza, quanto esposto dinnanzi alle
autorità di prime cure. In particolare, ritiene che la seconda domanda non sarebbe
identica alla precedente e precisa che il Governo, adito per ben due volte, non
avrebbe mai esaminato nel merito la questione, ciò che configurerebbe un
diniego di giustizia. Eccepisce infine la violazione della parità di
trattamento.
E. Il
Consiglio di Stato si oppone all'accoglimento dell'impugnativa, riconfermandosi
nelle tesi contenute nel proprio giudizio. Pure il Dipartimento del territorio,
Sezione dell'esercizio e manutenzione, ne chiede la reiezione con
argomentazioni di cui si dirà, per quanto indispensabile, nei considerandi
successivi.
Considerato, in
diritto
-
La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dagli art. 106 cpv.
2 LCStr e 10 cpv. 2 LALCStr. La legittimazione attiva del comune ricorrente è
certa (art. 43 PAmm). Pertanto il ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm), è
ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti (art. 18 PAmm).
-
2.1.
L'istanza 11 giugno 2002 presentata dal comune di Intragna ricalca, a non averne
dubbio, la precedente richiesta formulata in data 13 luglio 2001, la quale è
stata evasa dal Dipartimento del territorio con decisione 4 ottobre 2001
cresciuta in giudicato. In effetti, anche la seconda domanda è volta ad
ottenere l'autorizzazione ad installare due semafori nel medesimo luogo e per
le medesime ragioni.
2.2. Come correttamente rilevato dal Governo
e condiviso anche dal ricorrente, la stessa autorità amministrativa non può
essere di continuo interpellata dal medesimo istante, sulla base dei medesimi
fatti, per la stessa questione litigiosa e postulando identiche conclusioni,
eccettuato il caso in cui il motivo della domanda sia quello di rivedere o
riesaminare la precedente decisione, la quale, se cresciuta in giudicato, può
essere annullata o modificata soltanto attraverso i rimedi della revisione o
del riesame.
- 3.1. La
revisione è un mezzo d'impugnazione straordinario, previsto, in particolare,
dall'art. 35 PAmm, in base al quale possono essere eccezionalmente annullati
gli effetti prodotti da una decisione cresciuta in giudicato ed irrevocabile.
In considerazione della sua eccezionalità, la revisione è ammessa soltanto nei
casi tassativamente previsti dalla legge, ovverosia in caso di pseudo-nova,
fatti o prove antecedenti il giudizio oggetto di revisione (A. Scolari, Diritto
amministrativo, Parte generale, 2. ed., no. 887 ss.; Borghi/Corti, Compendio di
procedura amministrativa ticinese, ad art. 35 PAmm).
3.2. Il
riesame è una domanda rivolta a un organo amministrativo tendente ad ottenere
l'annullamento o la modifica di una decisione anteriore, cresciuta in
giudicato, che l'organo medesimo ha preso. L'istituto del riesame non può in
ogni caso servire a rimettere continuamente in discussione le decisioni
amministrative, né soprattutto a eludere le disposizioni legali sui termini di
ricorso (A. Scolari, op. cit., no. 900 e riferimenti ivi citati). Non esiste
l'obbligo dell'autorità di entrare nel merito di ogni domanda di riesame. La
giurisprudenza ha di conseguenza ammesso che le autorità amministrative sono obbligate
ad occuparsene e a decidere nel merito solo quando le circostanze si sono nel
frattempo modificate in misura notevole (fatti nuovi o modificazione del diritto)
oppure quando l'istante invoca fatti e mezzi di prova importanti, di cui non
era a conoscenza al momento della decisione anteriore o di cui non poteva
prevalersi o non aveva ragione di prevalersi a quel tempo (A. Scolari, op.
cit., no. 897 e riferimenti ivi citati).
- 4.1. Nel
caso di specie, malgrado la decisione 17 giugno 2002 menzioni la revisione
quale mezzo d'impugnazione straordinario, il Dipartimento del territorio ha esaminato
la seconda richiesta presentata dal ricorrente alla stregua di un riesame, dal
momento che ha negato l'avvento di nuove circostanze rilevanti (nova) atte a
mutare l'esito della prima decisione di diniego. Del resto, nel caso di specie
nemmeno ricorrerebbero gli estremi per una revisione ai sensi dell'art. 35
PAmm, ritenuto che, se del caso, la seconda istanza introdotta dal ricorrente
"si fonda su documentazione e motivazioni nuove", quindi non
su fatti o prove antecedenti il primo giudizio. Stante quanto precede, la
richiesta autorizzazione formulata in data 11 giugno 2002 dal comune va intesa
quale domanda di riesame.
4.2. Secondo autorevole dottrina, anche la
decisione che respinge l'istanza di riesame è impugnabile con i rimedi ordinari
di diritto (B. Knapp, Grundlagen des Verwaltungsrechts, Volume II, 4. ed., no.
1784). Nondimeno, se, come nel caso in esame, le autorità inferiori si sono
limitate a sancire l'irricevibilità dell'istanza per insussistenza di fatti
nuovi, solo questo tema è devoluto all'autorità di ricorso, che può dunque, in
caso di accoglimento del gravame, rinviare gli atti all'autorità inferiore per
l'esame del merito (cfr., per analogia, Borghi/Corti, op. cit., ad art. 39
PAmm, p. 200; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des
Bundes, 2. ed., no. 449).
- Secondo il
ricorrente, l'autorità dipartimentale prima, ed il Governo in seguito, avrebbero
dovuto esaminare il merito della questione litigiosa, ritenuto che la seconda
istanza si fonderebbe su documentazione e motivazioni nuove. A torto.
5.1. A giustificazione della rinuncia ad
entrare nuovamente nel merito del contendere, la Sezione dell'esercizio e
manutenzione ha rilevato, in particolare, che le modifiche apportate al secondo
progetto "si limitavano alla rinuncia di posare il segnale 1.27 "segnali
luminosi" (a __________) e di tracciare due non meglio identificate fasce
di colore rosso, prima e dopo delle demarcazioni dei passaggi pedonali
semaforizzati". Ha quindi specificato che "non è con
l'abbandono della richiesta di posa dei segnali e con la rinuncia a demarcare
le fasce di moderazione (strumenti meramente accessori e ininfluenti sul
giudizio finale) che si possa pretendere di barattare il quesito quale nuova
istanza, dal momento che il vero e manifesto obiettivo del ricorrente è di posare
quelle strutture che furono oggetto di negazione ampiamente motivata".
5.2. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente,
le argomentazioni addotte dall'autorità dipartimentale (e condivise dal
Governo) sono attendibili, oggettive e fondate. Alle medesime conclusioni si
giunge peraltro confrontando il tenore delle due istanze (e dei relativi petitum)
introdotte dal ricorrente nonché paragonando le planimetrie ivi allegate. In
definitiva, le modifiche apportate al secondo progetto sono minime e non
possono essere considerate tali da giustificare e riconoscere al ricorrente un
diritto al riesame. Le decisioni dell'autorità dipartimentale e del Governo
meritano quindi tutela, ciò che esclude, a non averne dubbio, l'invocato
diniego di giustizia. Del resto, il comune già ha ricevuto a proposito una
decisione di merito ampiamente motivata (v. risoluzione 4 ottobre 2001 del
Dipartimento del territorio, Sezione dell'esercizio e manutenzione).
-
Invano il
ricorrente invoca infine il principio della parità di trattamento al fine di
ottenere la richiesta autorizzazione. Aperta può restare la questione a sapere
se gli impianti semaforici di __________, __________, __________ e __________
siano conformi all'ordinamento applicabile, ritenuto che eventuali precedenti
violazioni della legge non attribuiscono, di principio, un diritto allo stesso
trattamento non conforme alla legge. Il principio della legalità
dell'amministrazione è infatti prevalente.
-
Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va pertanto respinto.
Dato
l'esito, non si prelevano né tasse di giustizia né spese (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 106 LCStr; 10 LALCStr; 3, 18, 28, 35,
43, 46, 60 e 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
Non si
prelevano né tasse di giustizia né spese.
-
Contro la
presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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