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Numero d'incarto:
52.2002.298
Data decisione, Autorità:
27.08.2002, TRAM
Incarto n.
52.2002.00298
Lugano
27 agosto
2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 2 agosto 2002 di
contro
la decisione 31 luglio 2002 (n. 959/02) della
commissione giuridica in materia di assistenza sociopsichiatrica, che ha
respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 11
giugno 2002 con la quale il dr. med. __________ di Lugano ha disposto il suo ricovero
coatto urgente alla clinica psichiatrica cantonale di __________ (CPC);
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. L'11 giugno
2002 __________ è stato ricoverato coattivamente presso la clinica psichiatrica
cantonale (CPC) di __________ per la riacutizzazione di una schizofrenia
paranoide determinante comportamenti a rischio per sé stesso e gli altri.
B. Mediante
ricorso 13 giugno 2002 __________ è insorto contro il ricovero dinanzi alla
commissione giuridica in materia di assistenza sociopsichiatrica (CGASP),
contestando la necessità del provvedimento.
Dopo una
prima udienza conciliativa preliminare ed una sospensione del procedimento, il
ricorrente è stato nuovamente sentito l'11 luglio 2002 e sottoposto ad esame
specialistico da parte del dr. __________, psichiatra e psicoterapeuta FMH. Alla
luce delle risultanze di questa perizia, con decisione 31 luglio 2002 la CGASP
ha respinto il gravame.
C. __________
ha impugnato il predetto giudizio davanti al Tribunale cantonale amministrativo,
ribadendo in sostanza che il collocamento non è stato imposto da esigenze
mediche.
D. La CGASP ha
rinunciato a presentare osservazioni al ricorso, mentre la CPC si è limitata a
fornire informazioni sul vissuto del paziente.
E. Il 22
agosto 2002 una delegazione del Tribunale ha ascoltato il ricorrente, dandogli
modo di illustrare ulteriormente la situazione esistente al momento del
ricovero e le ragioni che l'hanno indotto ad impugnare la misura coercitiva.
Considerato, in
diritto
- La competenza
del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva del ricorrente
e la tempestività dell'impugnativa sono date dagli art. 50 LASP, nonché 43 e 46
PAmm. L'insorgente, maggiorenne non interdetto posto sotto tutela volontaria,
ha senz'altro facoltà di ricorrere contro le decisioni di privazione della
libertà che lo concernono senza il concorso del proprio tutore (cfr. Geiser,
Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, N. 12 ad art. 397d CC).
Il
gravame è dunque ricevibile in ordine e può essere deciso sulla scorta degli
atti, integrati dalle risultanze dell'udienza esperita il 22 agosto 2002 (art.
18 cpv. 1 PAmm).
- 2.1. Una
persona maggiorenne o interdetta può essere collocata o trattenuta in uno
stabilimento appropriato allorquando, per infermità mentale, debolezza mentale,
alcoolismo o altra tossicomania o grave stato d'abbandono l'assistenza
personale necessaria non le possa essere data altrimenti (art. 397a cpv. 1
CCS). Deve essere rilasciata non appena lo permetta il suo stato (art. 397a
cpv. 3 CCS). La decisione di collocamento, rispettivamente di rilascio, spetta
all'autorità tutoria del domicilio o, se vi é pericolo nel ritardo, del luogo
di dimora della persona interessata (art. 397b cpv. 1 CCS). In quest'ultima
ipotesi e per i malati psichici la competenza al collocamento può essere
affidata dai Cantoni anche ad altri uffici idonei (art. 397b cpv. 2 CCS). Entro
10 giorni dalla notificazione della decisione, la persona interessata può adire
il giudice, che decide con procedura semplice e rapida, regolata, di principio,
dal diritto cantonale (art. 397d -397f CCS).
2.2. Nel nostro Cantone il collocamento
coattivo ordinario in una unità terapeutica riabilitativa (UTR) di una persona
indicata all'art. 397a CCS ha luogo per decisione della delegazione tutoria del
comune di domicilio o, in caso di malattia psichica, del direttore del settore
(psichiatrico) del luogo di domicilio (art. 20 cpv. 1 lett. b LASP). In caso
d'urgenza tale competenza spetta anche alla delegazione tutoria del luogo di
residenza oppure ad un medico abilitato all'esercizio in Svizzera (art. 22 cpv.
1 LASP). Il collocamento coattivo urgente deve inoltre essere ratificato dal
responsabile dell'UTR o dal suo sostituto (art. 25 LASP). Il trattenimento
susseguente può tuttavia avere luogo solo seguendo la procedura del
collocamento ordinario (art. 22 cpv. 3 LASP). Le decisioni di collocamento
coattivo, ordinario o urgente, sono impugnabili alla CGASP dapprima (art. 50
cpv. 1 e 2 LASP) ed a questo Tribunale successivamente (art. 50 cpv. 3 LASP).
- 3.1.
__________, celibe, è nato nel 1966, ultimogenito di quattro figli di genitori
ticinesi. È cresciuto a __________, dove ha frequentato le scuole fino a
conseguire un apprendistato di commercio. Agli inizi degli anni 90 si è
trasferito a Zurigo,
dove sono emerse le prime manifestazioni cliniche del suo attuale disturbo
paranoide, che tra il 1997 ed il 1998 lo hanno portato a tre ricoveri in
cliniche psichiatriche svizzere tedesche. Già in precedenza però era stato in
terapia ambulatoriale e posto al beneficio di una rendita intera d'invalidità.
Nel 1999 è rientrato in Ticino, vivendo da solo e rivolgendosi a diversi
psichiatri senza tuttavia riuscire a mantenere un rapporto terapeutico. Pur
avendo preso contatto anche con il SPS di Lugano, nell'estate del 2001 il suo stato
clinico si è notevolmente aggravato, tant' è che il 19 settembre 2001 è stato
collocato una prima volta alla CPC in forma coattiva dopo aver danneggiato il
proprio appartamento e lanciato oggetti dalle finestre. All'ammissione si è
presentato calmo, adeguato e ben orientato, ma affetto da un delirio di
filiazione cronica (non si considera figlio dei suoi genitori e ricerca quelli
veri) e da un grave stato dissociativo. Posto sotto tutela volontaria e raggiunta
la libertà grazie ad un fuga, il 30 novembre dello stesso anno è stato
nuovamente ricoverato a seguito di un incidente stradale. Dimesso il 16 gennaio
2002, è stato preso in cura dal Dr. __________ di Lugano, che l'11 giugno 2002 l'ha fatto
nuovamente internare alla CPC a dipendenza di un vistoso aggravamento della sua
schizofrenia paranoide, accompagnato da disturbi comportamentali (vita
omossessuale disinibita) e da attitudini persecutorie a danno di privati
cittadini (ricerca dei genitori).
3.2. Nel giudizio qui impugnato, del 31
luglio 2002, la CGASP ha confermato il collocamento. L'autorità di ricorso di
prime cure si è fondata in particolare sul referto peritale del proprio membro
dr. __________, il quale ha rilevato, durante il colloquio, come il discorso
del ricorrente fosse stereotipato e ripetitivo, il corso del suo pensiero
marcatamente perturbato dalla proiettività, dall'interpretatività, dalla
discordanza, dalla perplessità e dal delirio di filiazione cronico, con
un'assenza di coscienza del proprio stato e della gravità della situazione. Il
dr. __________ ha confermato, sul piano diagnostico, la sussistenza di una
schizofrenia paranoide ed ha soggiunto che la prognosi era riservata,
addirittura pessima senza una sufficiente stabilizzazione clinica sotto trattamento
neurolettico. Per finire, il menzionato professionista ha condiviso la
necessità del ricovero, stante la presenza in capo al ricorrente di disturbi
comportamentali e del pensiero tali da renderlo potenzialmente pericoloso per
sé e gli altri.
Questa valutazione è stata sostanzialmente
condivisa da tutti i medici che hanno avuto modo di esaminare il ricorrente.
-
La
decisione impugnata deve essere senz'altro tutelata. Essa dimostra ampiamente
ed in modo convincente che l'11 giugno 2002 il ricorrente ha dovuto essere urgentemente
ricoverato in modo coatto a seguito del riacutizzarsi di complessi quanto gravi
disturbi paranoidi curabili solo tramite il collocamento e la cura presso la
CPC. Dal momento che il ricovero è stato disposto secondo la procedura
d'urgenza, qualora dovesse perdurare la necessità del trattenimento la CPC
dovrà tuttavia provocare l'avvio di una procedura di (conversione in)
collocamento ordinario ex art. 20 LASP (cfr. art. 22 cpv. 3 LASP, nonché il
consid. 2.2. che precede). Al ricorrente, che è internato da oltre due mesi e
che ritiene dati i presupposti per una sua dimissione, resta evidentemente
salva e riservata la facoltà di presentare una domanda di rilascio giusta
l'art. 47 LASP.
-
Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, il gravame, infondato, deve essere
respinto. Il Tribunale non preleva una tassa di giudizio (art. 50 cpv. 4 LASP).
Per questi motivi,
visti gli art. 19, 20, 22, 24, 25, 50, 51, 52 LASP;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
Non si
preleva tassa di giudizio.
-
Intimazione
a:
__________;
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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